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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 16/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1999/2022
T R A
nata a [...] il giorno 08.02.1984 e res.te a Pannarano alla Via Vigne Parte_1
Vecchie, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Lombardi ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in Benevento al Viale Mellusi n. 40; Appellante -Appellata incidentale
E
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 per l' , in persona del suo Direttore p.t. e per il Controparte_3
di Benevento, in persona del Dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11; Appellato -Appellante incidentale
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Bosco Lucarelli n. 22, elettivamente domiciliata in Benevento al Viale dei Rettori n. 65, presso lo studio dell'avv. Francesco Del Grosso, che la rappresenta e difende;
Appellata principale e incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 presso il Tribunale di Benevento Sez. Lav. Pt_1 premesso di essere professoressa di filosofia iscritta nelle graduatorie provinciali GPS di
[...]
Benevento II fascia nelle scuole secondarie di II grado, inserita al 15° posto con punti 67.00 per
1 la classe di concorso A019, Filosofia e Storia, esponeva che: -nella predetta graduatoria era iscritta tra l'altro, sempre per la classe di concorso A019, anche la collega al 14° Controparte_5 con punti 70,5;
- la sulla scorta di detto punteggio per l'anno scolastico 2020/2021 aveva sottoscritto in CP_5 data 8/10/2020 un primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale Liceo Statale “Guacci” e successivamente, sempre nell'anno scolastico 2020/2021, saveva stipulato altri contratti a tempo determinato;
- alla era stato attribuito un punteggio errato e tale punteggio era stato formalmente CP_5 rettificato riconoscendo, per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane, punti 49 anziché 62,50 e, per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, punti 57,00 anziché 70,50;
- l'errata attribuzione di punteggio (con conseguente superamento della ricorrente nella graduatoria per gli incarichi) era stata rettificata formalmente con decreto del Dirigente Scolastico del 18/8/2021 (già dopo oltre un anno) e tale provvedimento di correzione era stato trasmesso in via telematica a tutti gli Istituti nel mese di agosto 2021, compreso il Provveditorato che aveva assegnato nel mese di ottobre 2021 un nuovo incarico alla all'Istituto di “E. Medi” di CP_5
San OM in Galdo;
-la , rimanendo sempre nella graduatoria con il punteggio originario di punti 70,50 CP_5 nonostante il decreto di rettifica, avev rinunciato all'incarico di 7 ore presso il liceo “E. Medi” di San OM in Galdo, assegnato poi alla ricorrente ritenuta subentrante perché inserita dopo la nella graduatoria, senza procedere alla correzione dell'errore del punteggio;
CP_5
- il comportamento illegittimo della amministrazione aveva comportato un danno emergente da perdita di chance;
Tanto premesso la chiedeva di “b. accertare e dichiarare la illegittimità/illiceità del Pt_1 comportamento dell'Amministrazione scolastica convenuta per avere affidato l'incarico alla prof.ssa senza la previa verifica del punteggio dichiarato nonché per avere affidato gli CP_5 incarichi alla stessa prof.ssa anche dopo il decreto di rettifica, il cui punteggio ancora CP_5 ad oggi, non risulta rettificato nella graduatoria provinciale nonché per non avere provveduto conseguenzialmente all'adozione di alcun provvedimento espressamente e doverosamente previsto dall'OM 60/2021; c. conseguenzialmente accertare e dichiarare che gli incarichi conferiti alla prof.ssa CP_5 dovevano essere assegnati alla prof.ssa ; Parte_1
d. condannare l'amministrazione resistente per il ritardo e la violazione della prevista tempestività nell'emissione del decreto verifica del punteggio;
e. condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno tutto subito dalla prof.ssa ; Parte_1
f. in ogni caso, ordinare all' Amministrazione resistente di ricollocare la ricorrente nella graduatoria provinciale al posto che le compete per il suo punteggio nonché la cancellazione dalla graduatoria della prof.ssa in conseguenza della verifica negativa del suo punteggio CP_5
e/o in subordine alla collocazione in graduatoria in conformità al punteggio effettivamente riconosciuto sulla scorta del decreto di rettifica;
g. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano il e Controparte_1 Controparte_5 contestando con plurime argomentazioni le domande avverse e chiedendone il rigetto.
2 Con la sentenza n. 708/2022 pubblicata il 30.6. 2022 il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda nei seguenti termini: “
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
2. accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione scolastica convenuta, condanna il alla corresponsione in favore della CP_6 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della differenza fra le retribuzioni pattuite con la
per i contratti illegittimamente stipulati nell'a.s. 2020/2021 e nell'a.s. 2021/2022 per la CP_5 classe di concorso A 019 sulla base di un punteggio errato (70,5 in luogo di 57) e quelle effettivamente percepite dalla ricorrente per il servizio prestato con contratti a tempo determinato stipulati per la medesima classe di concorso, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3. condanna il convenuto al riconoscimento in favore della ricorrente ai fini economici CP_1
e giuridici di ciascuno dei servizi di insegnamento nella classe di concorso A019 di cui al punto precedente;
4. ordina al di collocare la ricorrente nella graduatoria provinciale per la classe di CP_6 concorso A019 in base al punteggio ad essa spettante rideterminato tenendo conto del riconoscimento di cui al punto precedente;
5. condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_6 euro 7025,00 oltre contributo unificato, rimb. Forf, iva e cpa come per legge con distrazione;
6. dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti della contro interessata”.
Il Tribunale, accertata la condotta inadempiente della amministrazione convenuta, stante l'obbligo di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio in graduatoria, riteneva applicabile la tutela risarcitoria di cui agli art. 1218 c.c. e ss.
Riconosceva che dal comportamento illecito del era derivato un pregiudizio alla ricorrente, CP_6 la quale pur avendo un punteggio superiore a quello della controinteressata, non solo si era vista costretta ad accettare incarichi per poche ore rispetto ai numerosi incarichi a tempo determinato per 18 ore settimanale conferiti alla , ma anziché lavorare a pochi minuti da casa (Istituto CP_5
E. Fermi di Montesarchio distante 6 km da Pannarano e Liceo Scientifico Rummo di Benevento distante 13 km da Pannarano) aveva dovuto recarsi a San. OM in Galdo (distante oltre 77,1 km da Pannarano) con i disagi e danni ulteriori alla persona per la viabilità particolarmente pericolosa, soprattutto nel periodo invernale, nonché sottraendo tempo alla vita familiare e sociale. Liquidava il danno, patrimoniale e non patrimoniale, in via equitativa nella differenza fra le retribuzioni pattuite con la per i contratti illegittimamente stipulati negli anni scolastici CP_5
2020/2021 e 2021/2022 (che in base alla graduatoria rettificata sarebbero spettati alla ricorrente) e quelle effettivamente percepite dalla ricorrente per il servizio prestato con contratti a tempo determinato per la medesima classe di concorso nei suddetti anni scolastici. Inoltre condannava il resistente al riconoscimento in favore della ricorrente, ai fini economici e giuridici, CP_1 di ciascuno dei suddetti servizi di insegnamento nella classe di concorso A019 in relazione ai contratti che avrebbe stipulato se la p.a. non avesse illegittimamente operato sulla base di un punteggio errato e ordinava la ricollocazione della n graduatoria in base al punteggio così Pt_1 rideterminato. Il Giudice rigettava invece la domanda di parte ricorrente relativa all'annullamento del punteggio spettante alla controinteressata per le supplenze che le erano state CP_5 illegittimamente assegnate sulla base del punteggio errato.
Avverso detta statuizione proponeva gravame con ricorso depositato presso questa Parte_1
Corte territoriale in data 1.8.2022, contestando con il primo motivo l'omesso riconoscimento e liquidazione, da parte del primo giudice, del pregiudizio non patrimoniale e in particolare del 3 danno da cenestesi lavorativa e da ritardo;
con il secondo motivo, l'omesso esame della richiesta di condanna delle convenute per responsabilità aggravata;
con il terzo motivo, l'errore del giudice circa il difetto di legittimazione passiva dell' ; con il quarto motivo, Controparte_3 la compensazione delle spese di lite con la controinteressata . CP_5
Ricostituito il contradditorio, il e la resistevano al gravame e ne chiedevano il CP_6 CP_5 rigetto.
Il appellato proponeva a sua volta appello incidentale lamentando, con il primo motivo, CP_1 la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per insussistenza dei presupposti per l'integrazione di un fatto illecito derivante dall'attività amministrativa e in particolare per difetto di prova del danno;
con il secondo motivo, il quantum della liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice. Chiedeva quindi di: “- rigettare l'appello avverso siccome infondato in fatto e diritto;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata rigettare le domande proposte in primo grado da parte ricorrente;
in tal caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, rideterminare la misura della condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado in euro 329,00 (valori minimi), o euro 610,00 (valori medi), o euro 1.122,00 (valori massimi), oltre spese generali, IVA (se dovuta) e C.p.a..”.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
1.Il primo motivo di appello formulato della e il primo motivo dell'appello incidentale Pt_1 proposto dal possono essere esaminati congiuntamente atteso che entrambi attengono CP_1 alla questione del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dalla docente a causa della condotta illegittima della amministrazione che ha rettificato il punteggio della collega solo ad agosto 2021, anziché a settembre 2020, assegnadole una serie di CP_5 supplenze cui avrbebe avuto diritto invece la ricorrente.
La si duole dell'omesso riconoscimento e liquidazione del danno non patrimoniale e in Pt_1 particolare del danno per lesione della “cenestesi lavorativa” e del danno da ritardo. Contesta al giudice di prime cure di essersi limitato a riconoscere e quantificare il pregiudizio patrimoniale e di non aver invece valutato le considerazioni specificamente svolte in primo grado, nelle note autorizzate, sulla richiesta di condanna per il danno non patrimoniale.
Sul danno da cenestesi lavorativa, invoca il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il danno patrimoniale è risarcibile solo se si sia verificata la riduzione o la totale compromissione delle capacità lavorative o di produzione del reddito del danneggiato. Al contrario, il danno da lesione della 'cenestesi lavorativa', ossia la maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso” (Cass. 11.11.2019 n. 28988); richiama le note scritte depositate in primo grado con esposte anche le 4 modalità di calcolo di tale specifico danno (note scritte, pag. 20-21); ribadisce di aver documentalmente provato di essere stata costretta a svolgere la sua attività, con orario di cattedra incompleto, a San OM in Galdo mentre avrebbe potuto svolgere detta attività, con cattedra completa, a Benevento prima e a Montesarchio dopo (cioè a 5 minuti da casa).
Sul danno da ritardo rinvia sempre alle specifiche allegazioni contenute nelle note autorizzate, non valutate dal Tribunale, sull'obbligo della amministrazione di verificare e valutare i titoli autodichiarati dalla già in sede di inserimento della stessa nella graduatoria, con CP_5 conseguente illegittimo ritardo del provvedimento di rettifica del punteggio intervenuto solo ad agosto 2021, e non a settembre 2020 (note scritte, para. 8.2, pag. 15 e ss).
Il , a sua volta, in sede di appello incidentale censura il difetto di prova dei presupposti CP_1 della responsabilità risarcitoria della amministrazione;
evidenzia che, se anche fosse accertata l'illegittimità del comportamento della p.a., è mancata la prova, che incombeva sulla parte ricorrente, di tutti i residui requisiti e in particolare del danno, posto che la si è limitata a Pt_1 generiche affermazioni della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro.
Il collegio condivide la censura del CP_6
E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (Cass. 33276 del 29.11.2023; Cass. 29206 del 12.11.2019; Cass. Sez. Un. n. 26972 del 11.11.2008).
Invero “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato” (Cass. n. 21865 del 24.9.2013; Cass. n. 7594 del 28.3.2018; Cass., n. 12225 del 12.6.2015; cfr. di recente anche Ord. n. 24222 del 2025)
nel ricorso introduttivo di primo grado (del 14.12.2021) deduce la violazione delle Pt_2 comuni regole di buona amministrare correlata alla tempestività della verifica dei titoli dichiarati dalla e all'affidamento degli incarichi (anche dopo il decreto rettifica non eseguito) in CP_5 violazione del principio di legalità. Osserva che “L'arco temporale intercorso tra il conferimento del primo contratto e l'emissione del decreto di rettifica -dopo un anno- ha determinato una ulteriore illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta ed un danno da perdita di chance in capo alla prof.ssa che si è vista privata delle possibilità di ottenere Pt_1
l'assegnazione ad un incarico annuale (come effettuato con la prof.ssa ) con punteggio CP_5 pieno che le avrebbe consentito di conciliare in maniera ottimale le proprie esigenze di vita con l'attività didattica che è stata indotta a prestare a San OM in Galdo, con contratto non a tempo pieno per poche ore, che le ha imposto anche l'esigenza di affittare un alloggio in detta cittadina lontana oltre 70 Km dalla propria abitazione di residenza in Pannarano e di essere estrapolata dal proprio contesto familiare e sociale. Mentre la prof.ssa sulla scorta di CP_5 un punteggio non veritiero ha ottenuto incarichi in prossimità e nella propria città di residenza (Benevento) in maniera illegittima scavalcando ingiustamente la prof.ssa che aveva ed ha Pt_1 un punteggio maggiore della prof.ssa ”. CP_5
5 Nell'atto introduttivo sono poi riportati principi e stralci di sentenze della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito in materia di danno da “perdita di chance” e, in relazione ai criteri per determinare e liquidare il danno, si osserva che “giacché l'oggetto del risarcimento non è dato solo dall'equivalente monetario del risultato non ottenuto, il c.d. risultato finale, ma attiene anche alla sussistenza stessa dell'evento di danno, il danno deve essere comprensivo anche dei disagi sofferti per svolgere un orario di lavoro minimale con spese superiori allo stesso introito percepito ed in un contesto in cui la prof.ssa è stata costretta a rinunciare ai suoi affetti Pt_1 familiari e sociali;
danno quest'ultimo liquidabile in via equitativa” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 7 e ss. intitolato “Richiesta di risarcimento danni effettivamente subiti o, in sub.ne, per perdita di chance”).
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo la docente chiede di “…d. condannare l'amministrazione resistente per il ritardo e la violazione della prevista tempestività nell'emissione del decreto verifica del punteggio;
e. condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno tutto subito dalla prof.ssa ”. Parte_1
Si ritiene che le descritte affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, sul danno che la vrebbe sofferto in conseguenza dell'errore nella assegnazione del punteggio alla collega Pt_1
e del ritardo della amministrazione nel rettificare il punteggio stesso, siano generiche, CP_5 non sufficientemente puntuali e circostanziate,.
E' richiamato il danno da “perdita di chance” per aver svolto supplenze per poche ore ad oltre 70 km di distanza, lontano dai propri affetti familiari e sociali, con l'esigenza anche di affittare un alloggio, mentre l'esatta collocazione in graduatoria con il corretto punteggio (superiore a quella della ) avrebbe consentito alla di svolgere incarichi annuali con orario di lavoro CP_5 Pt_1 pieno a pochi chilometri dalla propria abitazione, conciliando le proprie esigenze di vita con l'attività didattica. Nulla è prodotto a supporto di queste allegazioni. Nulla è indicato specificamente sulle esigenze di vita, la concreta situazione familiare, gli affetti sociali sacrificati.
Nulla è dedotto in relazione al danno alla salute (biologico) e in particolare sul danno per lesione della “cenestesi lavorativa”. Né l'atto introduttivo contiene affermazioni circostanziate e motivate sul danno da ritardo ex L. 241/1990 consistente nella lesione del tempo quale bene della vita autonomo. Il danno non patrimoniale non viene espressamente menzionato;
si fa riferimento ai maggiori disagi connessi all'orario di lavoro ridotto (e non completo) e alla distanza del luogo di lavoro, alle spese superiori all'introito e alla rinuncia degli affetti familiari e sociali, senza fornire informazioni dettagliate né provare documentalmente le presunte maggiori spese sostenute, i minori compensi in concreto percepiti, la effettiva situazione familiare e sociale e le specifiche esigenze di vita pregiudicate per il luogo di lavoro distante dalla propria abitazione, la effettiva maggiore retribuzione percepita dalla cui avrebbe avuto diritto. CP_5
Manca nell'atto introduttivo una descrizione esatta e dettagliata del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla condotta illegittima della p.a., né il danno – anche laddove è stato descritto - risulta documentato. Non sono provati né ancora prima allegati gli specifici pregiudizi di natura economica e/o per lesione di diritti inviolabili della persona, causalmente riconducibili alla condotta omissiva della amministrazione, di cui si chiede il ristoro.
Al riguardo, va osservato che le note scritte del 3.6.2022 contengono indicazioni più circostanziate sia sul danno da ritardo (ossia “da omissione per la “mancata valutazione” e da ritardo nella “verifica” dei titoli autodichiarati dalla prof.ssa ”, autonomamente CP_5
6 risarcibile ex art. 2, co. 7, L. 241/1990 atteso che “il tempo rappresenta un bene della vita autonomo, suscettibile di ristoro patrimoniale, indipendentemente dalla verifica della fondatezza
o meno della pretesa”, liquidabile secondo la disciplina generale ex artt. 1223 e 1227 c.c.; pag. 15 e ss. note scritte di giugno 2022) sia sul danno non patrimoniale nella specie di danno alla salute per “lesione della “cenestesi lavorativa” per avere svolto l'attività lavorativa (ridotta per cui la richiesta anche del danno patrimoniale) che ha comportato una compressione biologica dovuta al tempo occorrente per raggiungere S. OM in Galdo, i rischi derivanti dal percorso non facile e la sottrazione del tempo all'attività sociale in genere, cui si aggiunge il danno interiore causato dalla sofferenza per l'ingiustizia subita dal per gli espedienti CP_1 descritti che hanno svuotato il suo diritto di precedenza legale all'assegnazione degli incarichi comodi affidati alla prof.ssa ” (cfr. note scritte del 3.6.2022 pag. 20-21). CP_5
Nelle successive note scritte del 23.6.2022 (per l'udienza del 30.6.2022) sono rassegnate le seguenti conclusioni: “…d. condannare l'amministrazione resistente per il ritardo e per la violazione dell'obbligo della prevista tempestività nell'emissione del decreto di verifica e rettifica del punteggio (cfr. note autorizzate pag. 14 e ss.); e. condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno tutto (patrimoniale e non patrimoniale) subito dalla prof.ssa
ivi compreso il danno da “cenestesi lavorativa” (pag. 20-21 note). A tal riguardo si Pt_1 ribadisce che sussiste sia il danno patrimoniale costituito dalla percezione di un compenso inferiore a quello spettantele (rinviando a quanto ampiamente esposto nelle note pag. 22 e ss.) che il danno non patrimoniale (cfr. note pag. 21 e ss.) del quale ultimo danno si chiede la liquidazione in via equitativa sulla scorta degli elementi forniti …”.
Le predette indicazioni e conclusioni, assenti nell'atto introduttivo, inserite in corso di causa mediante le note scritte di giudno 2022 e poi riprodotte nell'atto di appello, ampliano il tema di indagine e l'oggetto del giudizio e sono perciò inammissibili. In ogni caso si tratta di deduzioni sfornite di idoneo supporto probatorio.
In base alle osservazioni esposte, è inconsistente il primo motivo di gravame svolto dalla Pt_1 relativo all'omesso riconoscimento, da parte del primo giudice, del danno non patrimoniale, in particolare del danno (biologico) da cenestesi lavorativa e da ritardo, non specificamente allegati né provati nell'atto introduttivo del giudizio.
Per le medesime ragioni va accolto il primo motivo di appello incidentale proposto dal , CP_1 con conseguente riforma della sentenza gravata nella parte in cui (punto 2 del dispositivo) condanna il al risarcimento del danno in favore della ricorrente, liquidato nella differenza CP_6 tra le retribuzioni pattuite con la per i contratti illegittimamente stipulati negli anni CP_5 scolastici 2020/21 e 2021/22 sulla base del punteggio errato e quelle percepite dalla Pt_1
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, si ritiene che la richiesta risarcitoria della sia infondata per difetto degli elementi costitutivi e in particolare per la omessa puntuale Pt_1 allegazione e prova del danno, patrimoniale e non patrimoniale, causalmente riconducibile all'operato illegittimo della p.a.
L'appello incidentale del non contiene specifiche e motivate censure sulle restanti CP_6 statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti l'accertamento della condotta illegittima della p.a. convenuta, il riconoscimento in favore della ricorrente ai fini economici e giuridici dei servizi di insegnamento che dovevano esserle assegnati, la sua collocazione nella graduatoria provinciale in base al punteggio così rideterminato. Le predette questioni, rimaste estranee al gravame, così come risolte dal primo giudice sono ormai coperte da giudicato. 7
2.Sul secondo motivo di appello relativo alla richiesta di condanna delle convenute per responsabilità aggravata (peraltro, anche questa, formulata solo in sede di note scritte di giugno 2022), va menzionato l'art. 96 c.p.c. che prevede al comma 1 che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza” e al comma 3 che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
E' evidente che entrambe le ipotesi di responsabilità aggravata contemplate nell'art. 96 invocato dalla appellante presuppongono la soccombenza della parte (il e la ), nella specie CP_6 CP_5 inesistente. Detto motivo di appello è quindi infondato.
3.Sul difetto di legittimazione passiva dell' , dichiarato dal primo Controparte_3 giudice e contestato dalla va osservato che il si è costituito, anche nel presente Pt_1 CP_1 grado di appello, anche per l' . Ciò assorbe la censura in esame, atteso Controparte_3 Contr che anche l' è parte del giudizio e non vi è alcun interesse dell'appellante ad una riforma della sentenza sul punto.
4.Rimangono assorbiti i motivi di gravame (sia principale sia incidentale) che riguardano la regolamentazione delle spese di lite (rispettivamente, la compensazione delle spese processuali con la controinteressata e il quantum della condanna del , stante l'accoglimento CP_5 CP_6 della impugnazione incidentale e la riforma della sentenza di primo grado, che impongono di rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio sulla base dell'esito complessivo della lite.
Per concludere, l'appello principale va rigettato. Va invece accolto l'appello incidentale del CP_6
e, in parziale riforma della sentenza gravata, va respinta la domanda, formulata in primo grado dalla di condanna del al risarcimento del danno. Vanno confermate le restanti Pt_1 CP_6 statuizioni del primo giudice.
La soccombenza reciproca delle parti, con accoglimento parziale delle domande svolte in primo grado dalla giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi Pt_1 di giudizio.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante principale, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, respinge la domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado da Parte_1
-compensa tra le parti tutte le spese di entrambi i gradi.
-Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
8 versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 16/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
9
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 16/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1999/2022
T R A
nata a [...] il giorno 08.02.1984 e res.te a Pannarano alla Via Vigne Parte_1
Vecchie, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Lombardi ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in Benevento al Viale Mellusi n. 40; Appellante -Appellata incidentale
E
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 per l' , in persona del suo Direttore p.t. e per il Controparte_3
di Benevento, in persona del Dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11; Appellato -Appellante incidentale
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Bosco Lucarelli n. 22, elettivamente domiciliata in Benevento al Viale dei Rettori n. 65, presso lo studio dell'avv. Francesco Del Grosso, che la rappresenta e difende;
Appellata principale e incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 presso il Tribunale di Benevento Sez. Lav. Pt_1 premesso di essere professoressa di filosofia iscritta nelle graduatorie provinciali GPS di
[...]
Benevento II fascia nelle scuole secondarie di II grado, inserita al 15° posto con punti 67.00 per
1 la classe di concorso A019, Filosofia e Storia, esponeva che: -nella predetta graduatoria era iscritta tra l'altro, sempre per la classe di concorso A019, anche la collega al 14° Controparte_5 con punti 70,5;
- la sulla scorta di detto punteggio per l'anno scolastico 2020/2021 aveva sottoscritto in CP_5 data 8/10/2020 un primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale Liceo Statale “Guacci” e successivamente, sempre nell'anno scolastico 2020/2021, saveva stipulato altri contratti a tempo determinato;
- alla era stato attribuito un punteggio errato e tale punteggio era stato formalmente CP_5 rettificato riconoscendo, per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane, punti 49 anziché 62,50 e, per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, punti 57,00 anziché 70,50;
- l'errata attribuzione di punteggio (con conseguente superamento della ricorrente nella graduatoria per gli incarichi) era stata rettificata formalmente con decreto del Dirigente Scolastico del 18/8/2021 (già dopo oltre un anno) e tale provvedimento di correzione era stato trasmesso in via telematica a tutti gli Istituti nel mese di agosto 2021, compreso il Provveditorato che aveva assegnato nel mese di ottobre 2021 un nuovo incarico alla all'Istituto di “E. Medi” di CP_5
San OM in Galdo;
-la , rimanendo sempre nella graduatoria con il punteggio originario di punti 70,50 CP_5 nonostante il decreto di rettifica, avev rinunciato all'incarico di 7 ore presso il liceo “E. Medi” di San OM in Galdo, assegnato poi alla ricorrente ritenuta subentrante perché inserita dopo la nella graduatoria, senza procedere alla correzione dell'errore del punteggio;
CP_5
- il comportamento illegittimo della amministrazione aveva comportato un danno emergente da perdita di chance;
Tanto premesso la chiedeva di “b. accertare e dichiarare la illegittimità/illiceità del Pt_1 comportamento dell'Amministrazione scolastica convenuta per avere affidato l'incarico alla prof.ssa senza la previa verifica del punteggio dichiarato nonché per avere affidato gli CP_5 incarichi alla stessa prof.ssa anche dopo il decreto di rettifica, il cui punteggio ancora CP_5 ad oggi, non risulta rettificato nella graduatoria provinciale nonché per non avere provveduto conseguenzialmente all'adozione di alcun provvedimento espressamente e doverosamente previsto dall'OM 60/2021; c. conseguenzialmente accertare e dichiarare che gli incarichi conferiti alla prof.ssa CP_5 dovevano essere assegnati alla prof.ssa ; Parte_1
d. condannare l'amministrazione resistente per il ritardo e la violazione della prevista tempestività nell'emissione del decreto verifica del punteggio;
e. condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno tutto subito dalla prof.ssa ; Parte_1
f. in ogni caso, ordinare all' Amministrazione resistente di ricollocare la ricorrente nella graduatoria provinciale al posto che le compete per il suo punteggio nonché la cancellazione dalla graduatoria della prof.ssa in conseguenza della verifica negativa del suo punteggio CP_5
e/o in subordine alla collocazione in graduatoria in conformità al punteggio effettivamente riconosciuto sulla scorta del decreto di rettifica;
g. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano il e Controparte_1 Controparte_5 contestando con plurime argomentazioni le domande avverse e chiedendone il rigetto.
2 Con la sentenza n. 708/2022 pubblicata il 30.6. 2022 il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda nei seguenti termini: “
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
2. accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione scolastica convenuta, condanna il alla corresponsione in favore della CP_6 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della differenza fra le retribuzioni pattuite con la
per i contratti illegittimamente stipulati nell'a.s. 2020/2021 e nell'a.s. 2021/2022 per la CP_5 classe di concorso A 019 sulla base di un punteggio errato (70,5 in luogo di 57) e quelle effettivamente percepite dalla ricorrente per il servizio prestato con contratti a tempo determinato stipulati per la medesima classe di concorso, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3. condanna il convenuto al riconoscimento in favore della ricorrente ai fini economici CP_1
e giuridici di ciascuno dei servizi di insegnamento nella classe di concorso A019 di cui al punto precedente;
4. ordina al di collocare la ricorrente nella graduatoria provinciale per la classe di CP_6 concorso A019 in base al punteggio ad essa spettante rideterminato tenendo conto del riconoscimento di cui al punto precedente;
5. condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_6 euro 7025,00 oltre contributo unificato, rimb. Forf, iva e cpa come per legge con distrazione;
6. dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti della contro interessata”.
Il Tribunale, accertata la condotta inadempiente della amministrazione convenuta, stante l'obbligo di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio in graduatoria, riteneva applicabile la tutela risarcitoria di cui agli art. 1218 c.c. e ss.
Riconosceva che dal comportamento illecito del era derivato un pregiudizio alla ricorrente, CP_6 la quale pur avendo un punteggio superiore a quello della controinteressata, non solo si era vista costretta ad accettare incarichi per poche ore rispetto ai numerosi incarichi a tempo determinato per 18 ore settimanale conferiti alla , ma anziché lavorare a pochi minuti da casa (Istituto CP_5
E. Fermi di Montesarchio distante 6 km da Pannarano e Liceo Scientifico Rummo di Benevento distante 13 km da Pannarano) aveva dovuto recarsi a San. OM in Galdo (distante oltre 77,1 km da Pannarano) con i disagi e danni ulteriori alla persona per la viabilità particolarmente pericolosa, soprattutto nel periodo invernale, nonché sottraendo tempo alla vita familiare e sociale. Liquidava il danno, patrimoniale e non patrimoniale, in via equitativa nella differenza fra le retribuzioni pattuite con la per i contratti illegittimamente stipulati negli anni scolastici CP_5
2020/2021 e 2021/2022 (che in base alla graduatoria rettificata sarebbero spettati alla ricorrente) e quelle effettivamente percepite dalla ricorrente per il servizio prestato con contratti a tempo determinato per la medesima classe di concorso nei suddetti anni scolastici. Inoltre condannava il resistente al riconoscimento in favore della ricorrente, ai fini economici e giuridici, CP_1 di ciascuno dei suddetti servizi di insegnamento nella classe di concorso A019 in relazione ai contratti che avrebbe stipulato se la p.a. non avesse illegittimamente operato sulla base di un punteggio errato e ordinava la ricollocazione della n graduatoria in base al punteggio così Pt_1 rideterminato. Il Giudice rigettava invece la domanda di parte ricorrente relativa all'annullamento del punteggio spettante alla controinteressata per le supplenze che le erano state CP_5 illegittimamente assegnate sulla base del punteggio errato.
Avverso detta statuizione proponeva gravame con ricorso depositato presso questa Parte_1
Corte territoriale in data 1.8.2022, contestando con il primo motivo l'omesso riconoscimento e liquidazione, da parte del primo giudice, del pregiudizio non patrimoniale e in particolare del 3 danno da cenestesi lavorativa e da ritardo;
con il secondo motivo, l'omesso esame della richiesta di condanna delle convenute per responsabilità aggravata;
con il terzo motivo, l'errore del giudice circa il difetto di legittimazione passiva dell' ; con il quarto motivo, Controparte_3 la compensazione delle spese di lite con la controinteressata . CP_5
Ricostituito il contradditorio, il e la resistevano al gravame e ne chiedevano il CP_6 CP_5 rigetto.
Il appellato proponeva a sua volta appello incidentale lamentando, con il primo motivo, CP_1 la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per insussistenza dei presupposti per l'integrazione di un fatto illecito derivante dall'attività amministrativa e in particolare per difetto di prova del danno;
con il secondo motivo, il quantum della liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice. Chiedeva quindi di: “- rigettare l'appello avverso siccome infondato in fatto e diritto;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata rigettare le domande proposte in primo grado da parte ricorrente;
in tal caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, rideterminare la misura della condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado in euro 329,00 (valori minimi), o euro 610,00 (valori medi), o euro 1.122,00 (valori massimi), oltre spese generali, IVA (se dovuta) e C.p.a..”.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
1.Il primo motivo di appello formulato della e il primo motivo dell'appello incidentale Pt_1 proposto dal possono essere esaminati congiuntamente atteso che entrambi attengono CP_1 alla questione del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dalla docente a causa della condotta illegittima della amministrazione che ha rettificato il punteggio della collega solo ad agosto 2021, anziché a settembre 2020, assegnadole una serie di CP_5 supplenze cui avrbebe avuto diritto invece la ricorrente.
La si duole dell'omesso riconoscimento e liquidazione del danno non patrimoniale e in Pt_1 particolare del danno per lesione della “cenestesi lavorativa” e del danno da ritardo. Contesta al giudice di prime cure di essersi limitato a riconoscere e quantificare il pregiudizio patrimoniale e di non aver invece valutato le considerazioni specificamente svolte in primo grado, nelle note autorizzate, sulla richiesta di condanna per il danno non patrimoniale.
Sul danno da cenestesi lavorativa, invoca il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il danno patrimoniale è risarcibile solo se si sia verificata la riduzione o la totale compromissione delle capacità lavorative o di produzione del reddito del danneggiato. Al contrario, il danno da lesione della 'cenestesi lavorativa', ossia la maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso” (Cass. 11.11.2019 n. 28988); richiama le note scritte depositate in primo grado con esposte anche le 4 modalità di calcolo di tale specifico danno (note scritte, pag. 20-21); ribadisce di aver documentalmente provato di essere stata costretta a svolgere la sua attività, con orario di cattedra incompleto, a San OM in Galdo mentre avrebbe potuto svolgere detta attività, con cattedra completa, a Benevento prima e a Montesarchio dopo (cioè a 5 minuti da casa).
Sul danno da ritardo rinvia sempre alle specifiche allegazioni contenute nelle note autorizzate, non valutate dal Tribunale, sull'obbligo della amministrazione di verificare e valutare i titoli autodichiarati dalla già in sede di inserimento della stessa nella graduatoria, con CP_5 conseguente illegittimo ritardo del provvedimento di rettifica del punteggio intervenuto solo ad agosto 2021, e non a settembre 2020 (note scritte, para. 8.2, pag. 15 e ss).
Il , a sua volta, in sede di appello incidentale censura il difetto di prova dei presupposti CP_1 della responsabilità risarcitoria della amministrazione;
evidenzia che, se anche fosse accertata l'illegittimità del comportamento della p.a., è mancata la prova, che incombeva sulla parte ricorrente, di tutti i residui requisiti e in particolare del danno, posto che la si è limitata a Pt_1 generiche affermazioni della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro.
Il collegio condivide la censura del CP_6
E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (Cass. 33276 del 29.11.2023; Cass. 29206 del 12.11.2019; Cass. Sez. Un. n. 26972 del 11.11.2008).
Invero “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato” (Cass. n. 21865 del 24.9.2013; Cass. n. 7594 del 28.3.2018; Cass., n. 12225 del 12.6.2015; cfr. di recente anche Ord. n. 24222 del 2025)
nel ricorso introduttivo di primo grado (del 14.12.2021) deduce la violazione delle Pt_2 comuni regole di buona amministrare correlata alla tempestività della verifica dei titoli dichiarati dalla e all'affidamento degli incarichi (anche dopo il decreto rettifica non eseguito) in CP_5 violazione del principio di legalità. Osserva che “L'arco temporale intercorso tra il conferimento del primo contratto e l'emissione del decreto di rettifica -dopo un anno- ha determinato una ulteriore illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta ed un danno da perdita di chance in capo alla prof.ssa che si è vista privata delle possibilità di ottenere Pt_1
l'assegnazione ad un incarico annuale (come effettuato con la prof.ssa ) con punteggio CP_5 pieno che le avrebbe consentito di conciliare in maniera ottimale le proprie esigenze di vita con l'attività didattica che è stata indotta a prestare a San OM in Galdo, con contratto non a tempo pieno per poche ore, che le ha imposto anche l'esigenza di affittare un alloggio in detta cittadina lontana oltre 70 Km dalla propria abitazione di residenza in Pannarano e di essere estrapolata dal proprio contesto familiare e sociale. Mentre la prof.ssa sulla scorta di CP_5 un punteggio non veritiero ha ottenuto incarichi in prossimità e nella propria città di residenza (Benevento) in maniera illegittima scavalcando ingiustamente la prof.ssa che aveva ed ha Pt_1 un punteggio maggiore della prof.ssa ”. CP_5
5 Nell'atto introduttivo sono poi riportati principi e stralci di sentenze della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito in materia di danno da “perdita di chance” e, in relazione ai criteri per determinare e liquidare il danno, si osserva che “giacché l'oggetto del risarcimento non è dato solo dall'equivalente monetario del risultato non ottenuto, il c.d. risultato finale, ma attiene anche alla sussistenza stessa dell'evento di danno, il danno deve essere comprensivo anche dei disagi sofferti per svolgere un orario di lavoro minimale con spese superiori allo stesso introito percepito ed in un contesto in cui la prof.ssa è stata costretta a rinunciare ai suoi affetti Pt_1 familiari e sociali;
danno quest'ultimo liquidabile in via equitativa” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 7 e ss. intitolato “Richiesta di risarcimento danni effettivamente subiti o, in sub.ne, per perdita di chance”).
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo la docente chiede di “…d. condannare l'amministrazione resistente per il ritardo e la violazione della prevista tempestività nell'emissione del decreto verifica del punteggio;
e. condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno tutto subito dalla prof.ssa ”. Parte_1
Si ritiene che le descritte affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, sul danno che la vrebbe sofferto in conseguenza dell'errore nella assegnazione del punteggio alla collega Pt_1
e del ritardo della amministrazione nel rettificare il punteggio stesso, siano generiche, CP_5 non sufficientemente puntuali e circostanziate,.
E' richiamato il danno da “perdita di chance” per aver svolto supplenze per poche ore ad oltre 70 km di distanza, lontano dai propri affetti familiari e sociali, con l'esigenza anche di affittare un alloggio, mentre l'esatta collocazione in graduatoria con il corretto punteggio (superiore a quella della ) avrebbe consentito alla di svolgere incarichi annuali con orario di lavoro CP_5 Pt_1 pieno a pochi chilometri dalla propria abitazione, conciliando le proprie esigenze di vita con l'attività didattica. Nulla è prodotto a supporto di queste allegazioni. Nulla è indicato specificamente sulle esigenze di vita, la concreta situazione familiare, gli affetti sociali sacrificati.
Nulla è dedotto in relazione al danno alla salute (biologico) e in particolare sul danno per lesione della “cenestesi lavorativa”. Né l'atto introduttivo contiene affermazioni circostanziate e motivate sul danno da ritardo ex L. 241/1990 consistente nella lesione del tempo quale bene della vita autonomo. Il danno non patrimoniale non viene espressamente menzionato;
si fa riferimento ai maggiori disagi connessi all'orario di lavoro ridotto (e non completo) e alla distanza del luogo di lavoro, alle spese superiori all'introito e alla rinuncia degli affetti familiari e sociali, senza fornire informazioni dettagliate né provare documentalmente le presunte maggiori spese sostenute, i minori compensi in concreto percepiti, la effettiva situazione familiare e sociale e le specifiche esigenze di vita pregiudicate per il luogo di lavoro distante dalla propria abitazione, la effettiva maggiore retribuzione percepita dalla cui avrebbe avuto diritto. CP_5
Manca nell'atto introduttivo una descrizione esatta e dettagliata del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla condotta illegittima della p.a., né il danno – anche laddove è stato descritto - risulta documentato. Non sono provati né ancora prima allegati gli specifici pregiudizi di natura economica e/o per lesione di diritti inviolabili della persona, causalmente riconducibili alla condotta omissiva della amministrazione, di cui si chiede il ristoro.
Al riguardo, va osservato che le note scritte del 3.6.2022 contengono indicazioni più circostanziate sia sul danno da ritardo (ossia “da omissione per la “mancata valutazione” e da ritardo nella “verifica” dei titoli autodichiarati dalla prof.ssa ”, autonomamente CP_5
6 risarcibile ex art. 2, co. 7, L. 241/1990 atteso che “il tempo rappresenta un bene della vita autonomo, suscettibile di ristoro patrimoniale, indipendentemente dalla verifica della fondatezza
o meno della pretesa”, liquidabile secondo la disciplina generale ex artt. 1223 e 1227 c.c.; pag. 15 e ss. note scritte di giugno 2022) sia sul danno non patrimoniale nella specie di danno alla salute per “lesione della “cenestesi lavorativa” per avere svolto l'attività lavorativa (ridotta per cui la richiesta anche del danno patrimoniale) che ha comportato una compressione biologica dovuta al tempo occorrente per raggiungere S. OM in Galdo, i rischi derivanti dal percorso non facile e la sottrazione del tempo all'attività sociale in genere, cui si aggiunge il danno interiore causato dalla sofferenza per l'ingiustizia subita dal per gli espedienti CP_1 descritti che hanno svuotato il suo diritto di precedenza legale all'assegnazione degli incarichi comodi affidati alla prof.ssa ” (cfr. note scritte del 3.6.2022 pag. 20-21). CP_5
Nelle successive note scritte del 23.6.2022 (per l'udienza del 30.6.2022) sono rassegnate le seguenti conclusioni: “…d. condannare l'amministrazione resistente per il ritardo e per la violazione dell'obbligo della prevista tempestività nell'emissione del decreto di verifica e rettifica del punteggio (cfr. note autorizzate pag. 14 e ss.); e. condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno tutto (patrimoniale e non patrimoniale) subito dalla prof.ssa
ivi compreso il danno da “cenestesi lavorativa” (pag. 20-21 note). A tal riguardo si Pt_1 ribadisce che sussiste sia il danno patrimoniale costituito dalla percezione di un compenso inferiore a quello spettantele (rinviando a quanto ampiamente esposto nelle note pag. 22 e ss.) che il danno non patrimoniale (cfr. note pag. 21 e ss.) del quale ultimo danno si chiede la liquidazione in via equitativa sulla scorta degli elementi forniti …”.
Le predette indicazioni e conclusioni, assenti nell'atto introduttivo, inserite in corso di causa mediante le note scritte di giudno 2022 e poi riprodotte nell'atto di appello, ampliano il tema di indagine e l'oggetto del giudizio e sono perciò inammissibili. In ogni caso si tratta di deduzioni sfornite di idoneo supporto probatorio.
In base alle osservazioni esposte, è inconsistente il primo motivo di gravame svolto dalla Pt_1 relativo all'omesso riconoscimento, da parte del primo giudice, del danno non patrimoniale, in particolare del danno (biologico) da cenestesi lavorativa e da ritardo, non specificamente allegati né provati nell'atto introduttivo del giudizio.
Per le medesime ragioni va accolto il primo motivo di appello incidentale proposto dal , CP_1 con conseguente riforma della sentenza gravata nella parte in cui (punto 2 del dispositivo) condanna il al risarcimento del danno in favore della ricorrente, liquidato nella differenza CP_6 tra le retribuzioni pattuite con la per i contratti illegittimamente stipulati negli anni CP_5 scolastici 2020/21 e 2021/22 sulla base del punteggio errato e quelle percepite dalla Pt_1
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, si ritiene che la richiesta risarcitoria della sia infondata per difetto degli elementi costitutivi e in particolare per la omessa puntuale Pt_1 allegazione e prova del danno, patrimoniale e non patrimoniale, causalmente riconducibile all'operato illegittimo della p.a.
L'appello incidentale del non contiene specifiche e motivate censure sulle restanti CP_6 statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti l'accertamento della condotta illegittima della p.a. convenuta, il riconoscimento in favore della ricorrente ai fini economici e giuridici dei servizi di insegnamento che dovevano esserle assegnati, la sua collocazione nella graduatoria provinciale in base al punteggio così rideterminato. Le predette questioni, rimaste estranee al gravame, così come risolte dal primo giudice sono ormai coperte da giudicato. 7
2.Sul secondo motivo di appello relativo alla richiesta di condanna delle convenute per responsabilità aggravata (peraltro, anche questa, formulata solo in sede di note scritte di giugno 2022), va menzionato l'art. 96 c.p.c. che prevede al comma 1 che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza” e al comma 3 che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
E' evidente che entrambe le ipotesi di responsabilità aggravata contemplate nell'art. 96 invocato dalla appellante presuppongono la soccombenza della parte (il e la ), nella specie CP_6 CP_5 inesistente. Detto motivo di appello è quindi infondato.
3.Sul difetto di legittimazione passiva dell' , dichiarato dal primo Controparte_3 giudice e contestato dalla va osservato che il si è costituito, anche nel presente Pt_1 CP_1 grado di appello, anche per l' . Ciò assorbe la censura in esame, atteso Controparte_3 Contr che anche l' è parte del giudizio e non vi è alcun interesse dell'appellante ad una riforma della sentenza sul punto.
4.Rimangono assorbiti i motivi di gravame (sia principale sia incidentale) che riguardano la regolamentazione delle spese di lite (rispettivamente, la compensazione delle spese processuali con la controinteressata e il quantum della condanna del , stante l'accoglimento CP_5 CP_6 della impugnazione incidentale e la riforma della sentenza di primo grado, che impongono di rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio sulla base dell'esito complessivo della lite.
Per concludere, l'appello principale va rigettato. Va invece accolto l'appello incidentale del CP_6
e, in parziale riforma della sentenza gravata, va respinta la domanda, formulata in primo grado dalla di condanna del al risarcimento del danno. Vanno confermate le restanti Pt_1 CP_6 statuizioni del primo giudice.
La soccombenza reciproca delle parti, con accoglimento parziale delle domande svolte in primo grado dalla giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi Pt_1 di giudizio.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante principale, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, respinge la domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado da Parte_1
-compensa tra le parti tutte le spese di entrambi i gradi.
-Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
8 versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 16/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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