Sentenza 1 dicembre 2025
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- 1. La responsabilità dell’ex amministratore nella bancarotta per distrazioneLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 20 dicembre 2025
Cass. pen., Sez. V, 21 novembre 2025, sentenza n. 38791 LA MASSIMA “In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore cessato fondata sul solo mancato rinvenimento dei beni all'atto del fallimento qualora sia subentrato un nuovo amministratore in assenza della prova della collocazione temporale delle condotte distrattive nel periodo di gestione dell'imputato ovvero dell'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato”. IL CASO La pronuncia trae origine dalla conferma in sede di appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti dell'imputata ritenuta responsabile, quale amministratrice di …
Leggi di più… - 2. art. 2161 l. fall.La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 19 dicembre 2025
Cass. pen., Sez. V, 21 novembre 2025, sentenza n. 38791 LA MASSIMA “In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 3. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 19 dicembre 2025
Cass. pen., Sez. V, 21 novembre 2025, sentenza n. 38791 LA MASSIMA “In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 4. collocazione temporale della condottaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 19 dicembre 2025
Cass. pen., Sez. V, 21 novembre 2025, sentenza n. 38791 LA MASSIMA “In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 38791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38791 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
sentita la relazione svolta dal consigliere TT IA OR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER RI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di RA DI in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lei ascritto nella veste di amministratore di diritto, dal 4 febbraio 2009 al 25 aprile 2012, della società SA srl, dichiarata fallita il 27 maggio 2013. A tale decisione di perveniva attraverso le seguenti scansioni processuali. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38791 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 21/11/2025 2 Il Pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (in relazione alla distrazione di tredici veicoli) e di bancarotta fraudolenta documentale (per la sottrazione dell’intera documentazione contabile della fallita) nei confronti di: RA DI, nella qualità sopra indicata;
MI SA (marito della DI), quale amministratore di fatto;
nonché di LU DA, amministratore formale dal 25 aprile 2012 alla data di fallimento. All’esito del giudizio dibattimentale di primo grado, il Tribunale di Benevento ha affermato la responsabilità di RA DI unicamente per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
mentre ha assolto l’imputata dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale sul rilievo che, tenuto conto della successione nella carica tra DI e DA, non era chiaro chi in concreto avesse sottratto tutti i libri e le scritture contabili della fallita e non essendo stato dimostrato un concorso di persone nel reato. Il medesimo Tribunale ha assolto DA dal reato di bancarotta fraudolenta documentale (per le ragioni appena esposte) e da quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, considerandolo mero prestanome;
inoltre ha assolto MI SA in assenza di prova circa l’esercizio di poteri gestori. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre RA DI, tramite il difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo denuncia vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità. La censura fa leva, sostanzialmente, sulla circostanza che l’imputata ha dismesso la carica nel 2012, che le era succeduto DA, che le condotte distrattive non sono state collocate nel tempo, che, pertanto, le distrazioni non possono attribuirsi alla ricorrente. E ciò soprattutto considerando che proprio su un argomento simile riposa l’assoluzione dell’imputata dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sicché la motivazione incorre in contraddizione allorché perviene a soluzioni opposte sulla scorta della medesima situazione logico-fattuale, anche alla luce della circostanza, riferita da un testimone di polizia giudiziaria, che, dopo il fallimento della società, LU DA era stato trovato in possesso di una delle autovetture oggetto di distrazione. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio motivazionale in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo. 3 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Va premesso, in generale, che la ricostruzione offerta dai giudici di merito sconta una genetica caduta di linearità. Invero, dei tre originari imputati, SA è stato ritenuto del tutto estraneo alla gestione della società; l’odierna ricorrente è stata considerata amministratrice di diritto, con effettivi poteri gestori, dal 4 febbraio 2009 al 25 aprile 2012 e, in forza di tanto, è stata dichiarata responsabile della distrazione dei veicoli;
DA, formale amministratore dal 26 aprile 2012 sino al fallimento, è stato qualificato come mero prestanome;
il che, però, non fa comprendere chi, secondo i giudici di merito, abbia avuto in mano la gestione reale della società per il periodo successivo alla dismissione della carica da parte dell’odierna ricorrente. Peraltro, il Tribunale esclude espressamente l’ipotesi di un concorso nei reati. 2.2. Nel contesto fattuale così ricostruito, emerge un evidente vizio motivazionale che affligge l’effettiva addebitabilità della condotta distrattiva all'imputata. Va ricordato l’insegnamento di questa Corte, per cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236031, cfr. tra le ultime non massimate Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024, Morico). 4 Nella specie, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, RA DI: ha dismesso la carica di amministratrice oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento;
non ha proseguito in una gestione di fatto;
non ha concorso con il prestanome nel compimento di azioni illecite in ipotesi verificatesi nella parte finale della vita della società; non risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale proprio perché non è stato possibile collocare la condotta nella fase della sua gestione o in quella successiva. Lo sviluppo logico di questo ragionamento, che impernia le decisioni di merito, richiede che le condotte distrattive sono riconducibili alla ricorrente a condizione che essere ricadano temporalmente nel periodo coperto dall’amministrazione della stessa, altrimenti dovrebbe valere il medesimo argomento speso in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale per esentare da responsabilità sia RA DI sia LU DA ─ tanto più che quest’ultimo, come precisato dal difensore, era in possesso di almeno una delle vetture in contestazione─. Questo passaggio fattuale sulla collocazione temporale delle condotte distrattive ─ implicato necessariamente dal complessivo ordito argomentativo delle decisioni di merito ─ difetta del tutto. 3. Il secondo motivo è assorbito. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Va chiarito che ad oggi non è maturato il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni dodici e mesi sei), tenuto conto di 85 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione c.d. Covid in relazione al rinvio dell’udienza del 17 aprile 2020; 21 giorni per rinvio dal 6 al 27 novembre 2020 per legittimo impedimento del difensore).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TT IA OR RO PE