Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1416 del 27.9.2022 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia assistenziale, in grado di appello, iscritta al n°118/2023 tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Gaudio. Parte_1
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero. CP_1 Parte_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2021 deduceva di essere stata Parte_1 titolare, a decorrere dal 1 aprile 2016, di indennità di accompagnamento all'esito di riconoscimento da parte Commissione ASL competente;
di essere stata sottoposta, nel giugno del 2018, a visita di revisione, all'esito della quale veniva riconosciuta una “invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” ma non veniva riconosciuto il requisito sanitario utile per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento;
di aver continuato a percepire, nonostante l'esito della predetta visita di revisione, l'indennità di accompagnamento sino a settembre 2020; che, con lettera del 31 agosto 2020, l' le aveva comunicato la indebita percezione della somma di € 13.726,21 a CP_2
titolo di indennità di accompagnamento il periodo da luglio 2018 a settembre 2020.
Tanto dedotto chiedeva accertarsi la irripetibilità delle somme chieste in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto eventualmente trattenuto. CP_2
sospensione o la revoca della prestazione. In considerazione di tanto, riteneva dimostrata la propria buona fede, in quanto la condotta tenuta dall' aveva ingenerato l'affidamento nel diritto alla CP_1
prestazione che non poteva essere chiesta in restituzione.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava in fatto e diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva CP_2
il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce -dopo aver richiamato la disciplina in materia di indebito assistenziale- rigettava la domanda, rilevando che la pensionata aveva ricevuto comunicazione del verbale di vista di revisione con cui era stata accertata la insussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a nulla rilevando il fatto che l' non si fosse tempestivamente attivato per revocare la prestazione. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto appello , rilevando che il Tribunale Parte_1
aveva tenuto conto del legittimo affidamento della pensionata che aveva confidato nel diritto a percepire la prestazione, stante la lettera del 6 agosto 2020 indirizzata all'appellante, nella CP_2 quale si confermava la spettanza in favore di quest'ultima del beneficio assistenziale de quo.
Ha chiesto, pertanto, la integrale riforma della sentenza, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle CP_2
spese di lite.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa, vanno richiamati i principi già espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n.
448)".
Da quanto detto deriva che in materia di indebito assistenziale, quale quello in esame, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. da ultimo, in fattispecie analoga alla presente, Cass. n. 24180/2022).
In questa direzione si è espressa anche Cass. n. 34013/2019 che, a proposito degli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, ha ulteriormente evidenziato come gli stessi “non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere
l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire -anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale- proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03)” (nello stesso senso Cass. n. 26162/2016 e n. 26096/2010 e, più di recente, Cass. n. 248/2023).
Passando all'esame della fattispecie concreta, si rileva che all'esito della visita medica di revisione di giugno 2018 l'appellante venne riconosciuta solo inabile al 100% ma non venne riconosciuta la permanenza del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento. Il verbale della visita di revisione, all'esito del quale fu revocata l'indennità di accompagnamento, venne inviato all'appellante e lo stesso non è stato oggetto di contestazione in sede giudiziaria.
Da ciò consegue che, sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del CP_2
requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, ella era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte
CP_ dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non Parte_1
proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n.
269/2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione per CP_1
lungo tempo (oltre sei mesi)- non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso.
Quanto infine alla comunicazione del 6 agosto 2020, si rileva che la stessa è di poco CP_2 precedente il provvedimento di contestazione dell'indebito in esame che si riferisce al periodo da luglio 2018 a settembre 2020.
L'appello va pertanto rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vanno compensate in considerazione del quadro normativo complesso e di contrasti giurisprudenziali in sede di merito.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.3.2023 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del 27 settembre 2022 n. Parte_1 CP_2
1416 del Tribunale di Brindisi, così provvede: rigetta l'appello.
Compensa le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n°115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall'art. 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 19 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi