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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09320230003916329000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 093 20230003916329 000 emessa dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione su provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Ravenna, notificata in data 27 Settembre 2024 a seguito di Controllo Modello 730/redditi anno
2017, contenente la richiesta di maggiori imposte per €.415,00, interessi per €.72,40 e sanzioni per €. 124,50.
Nel merito si eccepisce che la cartella opposta è stata emessa sulla base di motivazioni viziate da parte dell'Agenzia delle Entrate conseguentemente a quanto indicato nell'atto n. 03067561880, notificato in data
31/05/2021, emesso dall'Ufficio Territoriale di Faenza a seguito degli esiti del controllo formale (art.36-ter del DPR 600/73 ) eseguito sulla dichiarazione dei redditi della ricorrente per l'anno d'imposta 2017.
Con tale propedeutico atto, l'Agenzia evidenziava il mancato riconoscimento del bonus mobili in quanto le spese di ristrutturazione/lavori edili su cui calcolare il bonus erano iniziate prima del 26 giugno 2012 ovvero nell'anno 2010;
Con riguardo alla motivazione che precede, nel ricorso si specifica che dopo il permesso rilasciato nel 2010, nel 2013 era stata presentata in Comune una successiva variante di lavori edili (poi eseguiti) che prevedeva una serie di lavori riguardanti opere di manutenzioni straordinarie "nuove" rispetto al progetto iniziale ed avviate, dopo il 26 giugno 2012, e quindi il costo dei beni mobili legati a tale specifico intervento erano e sono, nei limiti di legge, legittimamente detraibili;
Il ricorso si conclude quindi con la richiesta di annullamento della cartella opposta.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna depositando le proprie controdeduzioni.
Con tali controdeduzioni l'Ufficio provvede a ricostruire la sequenza dei fatti che sinteticamente ma sostanzialmente possono essere così riassunti:
in data 8 gennaio 2010 il ricorrente Sig. Ricorrente_1 ed altri dello stesso nucleo familiare acquistavano un'unità immobiliare plurifamigliare sita in Castel Bolognese, Indirizzo_1, al termine dei lavori ubicata al civico Nr_1: più precisamente il Sig. Nominativo_1 acquistava il Sub 4, la Sig.ra. Nominativo_2 il Sub 2 e il ricorrente con la moglie il Sub 3.
In data 12/02/2010 il Comune di Castel Bolognese rilasciava il permesso di costruire n. 7/10 che autorizzava i contribuenti così come sopra individuati, ad eseguire i lavori di ristrutturazione con recupero di volume sull'immobile sopra identificato;
successivamente in data 19/02/2013 veniva chiesto e rilasciato un ulteriore permesso, il n. 7/13, denominato "variante" esclusivamente per il "completamento dei lavori di cui al permesso di costruzione n. 7/10".
In particolare, sulla base della documentazione presentata e riscontrata a seguito dei controlli effettuati tra cui la comunicazione resa dal Comune di Castel Bolognese il 23/06/2015, Prot.n. 7426, è emerso che l'immobile di proprietà del ricorrente e suoi famigliari è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione edilizia iniziato nel 2010 e non ancora terminato nell'anno 2013.
In tale contesto, spiega l'Ufficio, si è provveduto a riconoscere la detraibilità delle spese sostenute negli anni riferiti dalla data di inizio lavori fino al raggiungimento del limite di spesa di €. 96.000,00 (non riconoscendosi peraltro interamente le spese sostenute nell'anno 2013 in quanto trattasi di prosecuzione di lavori relativi ad un intervento edilizio iniziato negli anni precedenti).
Non veniva quindi riconosciuto al ricorrente e al di lui coniuge il bonus mobili per l'anno d'imposta 2017, in quanto inerente a spese sostenute post lavori iniziati antecedentemente alla data del 12 giugno 2012. L'Ufficio, dopo un excursus in merito alla normativa di riferimento che regola la specifica materia, conclude chiedendo il rigetto del ricorso facendo altresi presente che già questa medesima Corte ha avuto occasione di giudicare, in relazione alle medesime problematiche riguardanti l'anno d'imposta 2016, emettendo sentenza favorevole all'Ufficio stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sulla base di quanto documentato dalle parti in causa, ritiene non accoglibile il ricorso.
Nel merito si evidenzia che la detrazione per l'acquisto di mobili è riconosciuta solo se l'acquisto degli stessi
è preceduto da un intervento di "ristrutturazione edilizia" e a condizione, che lo stesso intervento, non sia iniziato prima del 26 giugno 2012 (art.16, comma 2, D.L. 63/2013).
Appare evidente a tal proposito che i lavori edili, autorizzati ed iniziati nel 2010 (rif. permesso n.7/10), siano di fatto proseguiti negli anni successivi anche in virtù del 2° permesso di costruzione rilasciato da Comune di Castel Bolognese in data 19 febbraio 2013 (rif.n.7/13) che tuttavia, nel titolo di rilascio, indica chiaramente che si tratta di "un'autorizzazione per il completamento dei lavori di cui al permesso di costruire n.7/10".
Che si trattasse di completamento di lavori iniziati nel 2010 e non di un nuovo permesso che autorizza un nuovo intervento è peraltro desumibile anche dalla relazione del tecnico progettista del ricorrente, allegato alla richiesta inoltrata agli uffici amministrativi del Comune, nella quale relazione si spiega che, non essendo terminate le opere autorizzate nel 2010, si procede alla richiesta di un nuovo permesso di costruire per le opere di completamento.
Nel giudicare poi la presente vertenza si evidenzia che, per quanto utile e necessario, si condivide pienamente il contenuto della sentenza di questa medesima Corte, la n. 52/2024, depositata il 21/02/2024, che ha deciso su medesima problematica ancorchè riferita all'anno d'imposta 2016 e che qui viene richiamata integralmente.
La particolare natura della vertenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ravenna 23 gennaio 2026. Il Giudice estensore
Dott. Pietro Moretti
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09320230003916329000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 093 20230003916329 000 emessa dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione su provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Ravenna, notificata in data 27 Settembre 2024 a seguito di Controllo Modello 730/redditi anno
2017, contenente la richiesta di maggiori imposte per €.415,00, interessi per €.72,40 e sanzioni per €. 124,50.
Nel merito si eccepisce che la cartella opposta è stata emessa sulla base di motivazioni viziate da parte dell'Agenzia delle Entrate conseguentemente a quanto indicato nell'atto n. 03067561880, notificato in data
31/05/2021, emesso dall'Ufficio Territoriale di Faenza a seguito degli esiti del controllo formale (art.36-ter del DPR 600/73 ) eseguito sulla dichiarazione dei redditi della ricorrente per l'anno d'imposta 2017.
Con tale propedeutico atto, l'Agenzia evidenziava il mancato riconoscimento del bonus mobili in quanto le spese di ristrutturazione/lavori edili su cui calcolare il bonus erano iniziate prima del 26 giugno 2012 ovvero nell'anno 2010;
Con riguardo alla motivazione che precede, nel ricorso si specifica che dopo il permesso rilasciato nel 2010, nel 2013 era stata presentata in Comune una successiva variante di lavori edili (poi eseguiti) che prevedeva una serie di lavori riguardanti opere di manutenzioni straordinarie "nuove" rispetto al progetto iniziale ed avviate, dopo il 26 giugno 2012, e quindi il costo dei beni mobili legati a tale specifico intervento erano e sono, nei limiti di legge, legittimamente detraibili;
Il ricorso si conclude quindi con la richiesta di annullamento della cartella opposta.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna depositando le proprie controdeduzioni.
Con tali controdeduzioni l'Ufficio provvede a ricostruire la sequenza dei fatti che sinteticamente ma sostanzialmente possono essere così riassunti:
in data 8 gennaio 2010 il ricorrente Sig. Ricorrente_1 ed altri dello stesso nucleo familiare acquistavano un'unità immobiliare plurifamigliare sita in Castel Bolognese, Indirizzo_1, al termine dei lavori ubicata al civico Nr_1: più precisamente il Sig. Nominativo_1 acquistava il Sub 4, la Sig.ra. Nominativo_2 il Sub 2 e il ricorrente con la moglie il Sub 3.
In data 12/02/2010 il Comune di Castel Bolognese rilasciava il permesso di costruire n. 7/10 che autorizzava i contribuenti così come sopra individuati, ad eseguire i lavori di ristrutturazione con recupero di volume sull'immobile sopra identificato;
successivamente in data 19/02/2013 veniva chiesto e rilasciato un ulteriore permesso, il n. 7/13, denominato "variante" esclusivamente per il "completamento dei lavori di cui al permesso di costruzione n. 7/10".
In particolare, sulla base della documentazione presentata e riscontrata a seguito dei controlli effettuati tra cui la comunicazione resa dal Comune di Castel Bolognese il 23/06/2015, Prot.n. 7426, è emerso che l'immobile di proprietà del ricorrente e suoi famigliari è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione edilizia iniziato nel 2010 e non ancora terminato nell'anno 2013.
In tale contesto, spiega l'Ufficio, si è provveduto a riconoscere la detraibilità delle spese sostenute negli anni riferiti dalla data di inizio lavori fino al raggiungimento del limite di spesa di €. 96.000,00 (non riconoscendosi peraltro interamente le spese sostenute nell'anno 2013 in quanto trattasi di prosecuzione di lavori relativi ad un intervento edilizio iniziato negli anni precedenti).
Non veniva quindi riconosciuto al ricorrente e al di lui coniuge il bonus mobili per l'anno d'imposta 2017, in quanto inerente a spese sostenute post lavori iniziati antecedentemente alla data del 12 giugno 2012. L'Ufficio, dopo un excursus in merito alla normativa di riferimento che regola la specifica materia, conclude chiedendo il rigetto del ricorso facendo altresi presente che già questa medesima Corte ha avuto occasione di giudicare, in relazione alle medesime problematiche riguardanti l'anno d'imposta 2016, emettendo sentenza favorevole all'Ufficio stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sulla base di quanto documentato dalle parti in causa, ritiene non accoglibile il ricorso.
Nel merito si evidenzia che la detrazione per l'acquisto di mobili è riconosciuta solo se l'acquisto degli stessi
è preceduto da un intervento di "ristrutturazione edilizia" e a condizione, che lo stesso intervento, non sia iniziato prima del 26 giugno 2012 (art.16, comma 2, D.L. 63/2013).
Appare evidente a tal proposito che i lavori edili, autorizzati ed iniziati nel 2010 (rif. permesso n.7/10), siano di fatto proseguiti negli anni successivi anche in virtù del 2° permesso di costruzione rilasciato da Comune di Castel Bolognese in data 19 febbraio 2013 (rif.n.7/13) che tuttavia, nel titolo di rilascio, indica chiaramente che si tratta di "un'autorizzazione per il completamento dei lavori di cui al permesso di costruire n.7/10".
Che si trattasse di completamento di lavori iniziati nel 2010 e non di un nuovo permesso che autorizza un nuovo intervento è peraltro desumibile anche dalla relazione del tecnico progettista del ricorrente, allegato alla richiesta inoltrata agli uffici amministrativi del Comune, nella quale relazione si spiega che, non essendo terminate le opere autorizzate nel 2010, si procede alla richiesta di un nuovo permesso di costruire per le opere di completamento.
Nel giudicare poi la presente vertenza si evidenzia che, per quanto utile e necessario, si condivide pienamente il contenuto della sentenza di questa medesima Corte, la n. 52/2024, depositata il 21/02/2024, che ha deciso su medesima problematica ancorchè riferita all'anno d'imposta 2016 e che qui viene richiamata integralmente.
La particolare natura della vertenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ravenna 23 gennaio 2026. Il Giudice estensore
Dott. Pietro Moretti