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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19134/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIACARDI WALTER Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BLANCO ALESSIA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVA Parte_1 Controparte_1 PRESSO CHIERI il 25/09/2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: 16/09/2011 e 20/10/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, dedotta ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra;
Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i figli e , con collocazione paritetica e residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre, , che verrà definita entro la data del 30/09/2025; Parte_1
DISPONE le seguenti condizioni di visita di e , che salvo diverso accordo tra i genitori Per_1 Per_2 e compatibilmente ad impegni scolastici ed exta-scolatici/sportivi:
- trascorreranno i pomeriggi, dall'uscita da scuola, con il padre, ad eccezione del giorno in cui la madre lavorerà in smart-working, compatibilmente ad impegni scolastici ed exta-scolatici/sportivi;
- ceneranno, a settimane alterne, tre sere presso il padre e due sere presso la madre, e viceversa;
- trascorreranno con il padre e la madre, alternativamente, i fine settimana (dal sabato mattina entro le ore 10.30 alla domenica sera entro le ore 21.00);
- vacanze di Natale: i genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del 24 e 25 dicembre;
ad anni alterni, dal 26 al 31/12 o dal 01/01 al 06/01 (in caso di mancato accordo, negli anni pari con la madre dal 26 al 31/12, negli anni dispari con il padre);
- vacanze estive: 15 giorni tra luglio ed agosto, anche non consecutivi, con comunicazione del luogo e del periodo entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo, con il padre negli anni pari i primi 15 giorni di agosto, negli anni dispari gli ultimi 15 giorni);
- giorni di Pasqua e Pasquetta, come feste e festività, compleanni dei figli: ad anni alterni;
pagina 2 di 4 DISPONE che ciascun genitore sostenga le spese di mantenimento ordinarie dei figli quando li avrà con sé, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie saranno a carico al 50% ciascuno - con eventuale valutazione caso per caso per spese ingenti non ordinarie - e si applicherà il Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316, c.c. del 15/03/2016 (e successive eventuali modifiche);
DÀ ATTO che i genitori concordano che nel caso di esigenze lavorative di entrambi suddivideranno al 50% le spese relative alla baby-sitter o al centro estivo;
DÀ ATTO che l'Assegno unico e universale per i figli sarà suddiviso al 50% tra i ricorrenti;
ASSEGNA la casa familiare sita in Riva presso Chieri (TO), strada del Comunale del Vernante n. 1 al signor;
Controparte_1
DÀ ATTO che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro, stante l'indipendenza economica di entrambi;
DÀ ATTO che i ricorrenti, in questa sede, stabiliscono altresì le seguenti pattuizioni di natura patrimoniale:
- il signor si impegna a corrispondere, in favore della signora la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di Euro 12.000,00 (dodicimila//00), di cui Euro 6.000,00 (seimila//00) entro il 30/09/2025, Euro 3.000,00 (tremila//00) entro il 30/09/2026, ed Euro 3.000,00 (tremila//00), entro il 30/09/2027, a titolo di corrispettivo per i seguenti beni mobili di proprietà della signora Parte_1
- autovettura marca Mercedes-Benz, modello Classe B, targa ED926TA (i costi di volturazione dell'auto saranno a carico del signor ); Controparte_1
- arredi presenti nella casa familiare-coniugale, ad eccezione dei seguenti (divano angolare Saba, n. due tavolini circolari di color bianco ed antracite, soggiorno Lago, di cui n. due cassettoni di color antracite ed un cassetto a ribalta azzurro, tappeto n. due quadri, tendaggi, TV Samsung, libreria Air Lago da terra, libreria Lago sospesa da soffitto, poltrona e sedia Saba, cassettiera Lago di colore bianco, consolle Air Lago di colore bianco e antracite, scrivania con sedia antica in noce, cassettiera legno antico con specchiera, tavolino in legno ereditati dalla di lei famiglia, scaffale nero grigliato posizionato in garage), che verranno prelevati dalla signora entro la data del 30/11/2025; Parte_1
DÀ ATTO che la signora si impegna a lasciare la casa familiare entro il 30/10/2025; Parte_1
DÀ ATTO che le spese della casa coniugale, fintanto che la signora vi permarrà, continueranno Pt_1 ad essere sostenute come sinora i ricorrenti hanno fatto;
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano ad applicare le condizioni di cui sopra sin dal deposito del presente ricorso;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 1/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19134/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIACARDI WALTER Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BLANCO ALESSIA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVA Parte_1 Controparte_1 PRESSO CHIERI il 25/09/2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: 16/09/2011 e 20/10/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, dedotta ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra;
Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i figli e , con collocazione paritetica e residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre, , che verrà definita entro la data del 30/09/2025; Parte_1
DISPONE le seguenti condizioni di visita di e , che salvo diverso accordo tra i genitori Per_1 Per_2 e compatibilmente ad impegni scolastici ed exta-scolatici/sportivi:
- trascorreranno i pomeriggi, dall'uscita da scuola, con il padre, ad eccezione del giorno in cui la madre lavorerà in smart-working, compatibilmente ad impegni scolastici ed exta-scolatici/sportivi;
- ceneranno, a settimane alterne, tre sere presso il padre e due sere presso la madre, e viceversa;
- trascorreranno con il padre e la madre, alternativamente, i fine settimana (dal sabato mattina entro le ore 10.30 alla domenica sera entro le ore 21.00);
- vacanze di Natale: i genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del 24 e 25 dicembre;
ad anni alterni, dal 26 al 31/12 o dal 01/01 al 06/01 (in caso di mancato accordo, negli anni pari con la madre dal 26 al 31/12, negli anni dispari con il padre);
- vacanze estive: 15 giorni tra luglio ed agosto, anche non consecutivi, con comunicazione del luogo e del periodo entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo, con il padre negli anni pari i primi 15 giorni di agosto, negli anni dispari gli ultimi 15 giorni);
- giorni di Pasqua e Pasquetta, come feste e festività, compleanni dei figli: ad anni alterni;
pagina 2 di 4 DISPONE che ciascun genitore sostenga le spese di mantenimento ordinarie dei figli quando li avrà con sé, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie saranno a carico al 50% ciascuno - con eventuale valutazione caso per caso per spese ingenti non ordinarie - e si applicherà il Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316, c.c. del 15/03/2016 (e successive eventuali modifiche);
DÀ ATTO che i genitori concordano che nel caso di esigenze lavorative di entrambi suddivideranno al 50% le spese relative alla baby-sitter o al centro estivo;
DÀ ATTO che l'Assegno unico e universale per i figli sarà suddiviso al 50% tra i ricorrenti;
ASSEGNA la casa familiare sita in Riva presso Chieri (TO), strada del Comunale del Vernante n. 1 al signor;
Controparte_1
DÀ ATTO che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro, stante l'indipendenza economica di entrambi;
DÀ ATTO che i ricorrenti, in questa sede, stabiliscono altresì le seguenti pattuizioni di natura patrimoniale:
- il signor si impegna a corrispondere, in favore della signora la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di Euro 12.000,00 (dodicimila//00), di cui Euro 6.000,00 (seimila//00) entro il 30/09/2025, Euro 3.000,00 (tremila//00) entro il 30/09/2026, ed Euro 3.000,00 (tremila//00), entro il 30/09/2027, a titolo di corrispettivo per i seguenti beni mobili di proprietà della signora Parte_1
- autovettura marca Mercedes-Benz, modello Classe B, targa ED926TA (i costi di volturazione dell'auto saranno a carico del signor ); Controparte_1
- arredi presenti nella casa familiare-coniugale, ad eccezione dei seguenti (divano angolare Saba, n. due tavolini circolari di color bianco ed antracite, soggiorno Lago, di cui n. due cassettoni di color antracite ed un cassetto a ribalta azzurro, tappeto n. due quadri, tendaggi, TV Samsung, libreria Air Lago da terra, libreria Lago sospesa da soffitto, poltrona e sedia Saba, cassettiera Lago di colore bianco, consolle Air Lago di colore bianco e antracite, scrivania con sedia antica in noce, cassettiera legno antico con specchiera, tavolino in legno ereditati dalla di lei famiglia, scaffale nero grigliato posizionato in garage), che verranno prelevati dalla signora entro la data del 30/11/2025; Parte_1
DÀ ATTO che la signora si impegna a lasciare la casa familiare entro il 30/10/2025; Parte_1
DÀ ATTO che le spese della casa coniugale, fintanto che la signora vi permarrà, continueranno Pt_1 ad essere sostenute come sinora i ricorrenti hanno fatto;
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano ad applicare le condizioni di cui sopra sin dal deposito del presente ricorso;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 1/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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