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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2900/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2900/2024 promossa da:
, , , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 patrocinio dell'avv. MANINI UMBERTO;
CONCLUSIONI Gli attori hanno concluso come da atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
, e - risultanti da visure catastali Parte_1 Parte_2 Parte_3 comproprietari delle unità immobiliari censite al Catasto del Comune di San Polo d'Enza (RE) al Foglio 5, Particelle 118 e 119 - hanno promosso il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto l'acquisto per maturata usucapione ventennale delle predette due unità immobiliari (un appezzamento di terreno seminativo ed un piccolo fabbricato rurale diroccato), convenendo in giudizio coloro che, dall'esame delle visure catastali, risultavano essere gli altri comproprietari degli immobili in questione ( , Persona_1
e ), deducendo di aver posseduto tali beni da oltre Persona_2 Controparte_1 vent'anni in modo pacifico, esclusivo, palese ed indisturbato.
La notifica dell'atto di citazione, debitamente autorizzata dal Presidente del Tribunale acquisito il parere favorevole del PM, è stata effettuata per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente e con prova testimoniale assunta all'udienza del 03/04/2025, all'esito della quale il Giudice, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale della causa, ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 1 di 3 2. Ciò posto, preliminarmente, in punto di diritto va rilevato come, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. L'istituto dell'usucapione richiede solo il possesso e non anche l'ignoranza dell'altrui diritto, non risultando, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto di proprietà altrui. Per la maturazione dell'usucapione il possesso deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato. L'attore, quindi, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus"; come noto, il primo indica la situazione di fatto del soggetto con la cosa (signoria materiale), mentre l'animus possidendisi identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale, elemento che può desumersi anche in via presuntiva dallo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sicché, in tal caso, spetterà al convenuto dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore sulla base di un titolo che attribuiva allo stesso esclusivamente un diritto personale. Si evidenzia altresì che colui che vuole far valere l'acquisto dell'intera proprietà su di un bene oggetto di comunione, pur non dovendo dimostrare di aver posto in essere alcun atto di formale interversione del possesso, deve altresì provare di aver esteso il suo possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere
"uti dominus" e non più "uti condominus" (ex multis Cass. sent. n. 2959/21). Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, la prova possa dirsi raggiunta. Assume innanzitutto una valenza quantomeno indiziaria della fondatezza della domanda, il fatto che coloro che risultano dalle visure catastali come gli altri tre comproprietari (diversi dagli attori) delle due unità immobiliari oggetto di causa, siano tutti deceduti, e che non risultino richieste di volture catastali da parte di eventuali chiamati alla loro eredità, né risultino trascritte denunce relative alla loro successione mortis causa. In particolare, nei confronti di è stata dichiarata la morte presunta in Persona_1 quanto il soggetto, imbarcato sul sommergibile Salpa, è stato ritenuto deceduto a seguito dell'affondamento dell'unità assieme a tutti i membri dell'equipaggio in data 20 luglio 1941 (documenti attorei 4 e 5). Anche nei confronti di , nato il [...], è stata dichiarata, con Persona_2 sentenza del 25/03/1953, la morte presunta, e la morte è stata fatta risalire al 24/10/1944 (documenti attorei 6 e 7). Infine, come attestato dal certificato di morte prodotto al documento n. 10,
[...]
è deceduta in data 24/02/2024. CP_1
Al quadro indiziario sopra rappresentato, si aggiunge l'esito della prova testimoniale assunta all'udienza del 03/04/2025. pagina 2 di 3 Il teste ha dichiarato che le unità immobiliari in questione “erano state Testimone_1 date in gestione da ad agricoltori di San Polo d'Enza che si occupavano, Persona_3 su incarico di della loro coltivazione e manutenzione”, ed ha precisato Persona_3 che ora il fabbricato diroccato non c'è più essendovi solo il terreno, mentre l'altro teste ha riferito “che i terreni in questione da oltre quarant'anni sono Testimone_2 lavorati da terzi contadini del luogo su incarico della famiglia prima, quando era CP_1 in vita, su incarico di e poi, dopo la sua morte, su incarico degli odierni Persona_3 attori”. Tali deposizioni testimoniali appaiono attendibili e rilevanti considerato che provengono da testi che conoscono e frequentano abitualmente i luoghi (San Polo d'Enza) da oltre venti anni. L'esito dell'istruttoria orale, coerente con gli elementi indiziari sopra descritti, consente pertanto di accogliere la domanda di usucapione formulata dagli attori. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene quindi questo Giudice che sussistano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, non essendoci stata controversia sulla pretesa azionata, le spese di lite vanno compensate, come peraltro richiesto dagli attori, i quali solo in caso di eventuale opposizione ne hanno richiesto la rifusione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa ed assorbita così provvede: 1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte di , Parte_1 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], e Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], della proprietà esclusiva delle unità Parte_3 immobiliari, di cui già erano comproprietari pro quota, censite al Catasto del Comune di San Polo d'Enza al Foglio 5, Particella n. 118 e Particella n. 119;
2) dispone che la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, in persona del Conservatore, provveda alla trascrizione della presente sentenza;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Reggio Emilia, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2900/2024 promossa da:
, , , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 patrocinio dell'avv. MANINI UMBERTO;
CONCLUSIONI Gli attori hanno concluso come da atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
, e - risultanti da visure catastali Parte_1 Parte_2 Parte_3 comproprietari delle unità immobiliari censite al Catasto del Comune di San Polo d'Enza (RE) al Foglio 5, Particelle 118 e 119 - hanno promosso il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto l'acquisto per maturata usucapione ventennale delle predette due unità immobiliari (un appezzamento di terreno seminativo ed un piccolo fabbricato rurale diroccato), convenendo in giudizio coloro che, dall'esame delle visure catastali, risultavano essere gli altri comproprietari degli immobili in questione ( , Persona_1
e ), deducendo di aver posseduto tali beni da oltre Persona_2 Controparte_1 vent'anni in modo pacifico, esclusivo, palese ed indisturbato.
La notifica dell'atto di citazione, debitamente autorizzata dal Presidente del Tribunale acquisito il parere favorevole del PM, è stata effettuata per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente e con prova testimoniale assunta all'udienza del 03/04/2025, all'esito della quale il Giudice, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale della causa, ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 1 di 3 2. Ciò posto, preliminarmente, in punto di diritto va rilevato come, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. L'istituto dell'usucapione richiede solo il possesso e non anche l'ignoranza dell'altrui diritto, non risultando, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto di proprietà altrui. Per la maturazione dell'usucapione il possesso deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato. L'attore, quindi, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus"; come noto, il primo indica la situazione di fatto del soggetto con la cosa (signoria materiale), mentre l'animus possidendisi identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale, elemento che può desumersi anche in via presuntiva dallo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sicché, in tal caso, spetterà al convenuto dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore sulla base di un titolo che attribuiva allo stesso esclusivamente un diritto personale. Si evidenzia altresì che colui che vuole far valere l'acquisto dell'intera proprietà su di un bene oggetto di comunione, pur non dovendo dimostrare di aver posto in essere alcun atto di formale interversione del possesso, deve altresì provare di aver esteso il suo possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere
"uti dominus" e non più "uti condominus" (ex multis Cass. sent. n. 2959/21). Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, la prova possa dirsi raggiunta. Assume innanzitutto una valenza quantomeno indiziaria della fondatezza della domanda, il fatto che coloro che risultano dalle visure catastali come gli altri tre comproprietari (diversi dagli attori) delle due unità immobiliari oggetto di causa, siano tutti deceduti, e che non risultino richieste di volture catastali da parte di eventuali chiamati alla loro eredità, né risultino trascritte denunce relative alla loro successione mortis causa. In particolare, nei confronti di è stata dichiarata la morte presunta in Persona_1 quanto il soggetto, imbarcato sul sommergibile Salpa, è stato ritenuto deceduto a seguito dell'affondamento dell'unità assieme a tutti i membri dell'equipaggio in data 20 luglio 1941 (documenti attorei 4 e 5). Anche nei confronti di , nato il [...], è stata dichiarata, con Persona_2 sentenza del 25/03/1953, la morte presunta, e la morte è stata fatta risalire al 24/10/1944 (documenti attorei 6 e 7). Infine, come attestato dal certificato di morte prodotto al documento n. 10,
[...]
è deceduta in data 24/02/2024. CP_1
Al quadro indiziario sopra rappresentato, si aggiunge l'esito della prova testimoniale assunta all'udienza del 03/04/2025. pagina 2 di 3 Il teste ha dichiarato che le unità immobiliari in questione “erano state Testimone_1 date in gestione da ad agricoltori di San Polo d'Enza che si occupavano, Persona_3 su incarico di della loro coltivazione e manutenzione”, ed ha precisato Persona_3 che ora il fabbricato diroccato non c'è più essendovi solo il terreno, mentre l'altro teste ha riferito “che i terreni in questione da oltre quarant'anni sono Testimone_2 lavorati da terzi contadini del luogo su incarico della famiglia prima, quando era CP_1 in vita, su incarico di e poi, dopo la sua morte, su incarico degli odierni Persona_3 attori”. Tali deposizioni testimoniali appaiono attendibili e rilevanti considerato che provengono da testi che conoscono e frequentano abitualmente i luoghi (San Polo d'Enza) da oltre venti anni. L'esito dell'istruttoria orale, coerente con gli elementi indiziari sopra descritti, consente pertanto di accogliere la domanda di usucapione formulata dagli attori. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene quindi questo Giudice che sussistano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, non essendoci stata controversia sulla pretesa azionata, le spese di lite vanno compensate, come peraltro richiesto dagli attori, i quali solo in caso di eventuale opposizione ne hanno richiesto la rifusione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa ed assorbita così provvede: 1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte di , Parte_1 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], e Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], della proprietà esclusiva delle unità Parte_3 immobiliari, di cui già erano comproprietari pro quota, censite al Catasto del Comune di San Polo d'Enza al Foglio 5, Particella n. 118 e Particella n. 119;
2) dispone che la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, in persona del Conservatore, provveda alla trascrizione della presente sentenza;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Reggio Emilia, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 3