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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13103 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.54414 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dagli
Avv.ti Dario De Blasi (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 0669921037), Alberto Gava (C.F. Email_1
; pec: C.F._3 Email_2 fax: 0669921037) e Lorenzo Pacella – C.F._4
, fax: ed Email_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via del
Plebiscito n. 102
OPPONENTE
E
elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Torino, Corso Francia n. 68, presso lo studio dell'Avv.
Rossella Loverre (Codice Fiscale ), del Foro di C.F._5
Torino, che la rappresenta e difende giusta procura allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni come da atti e verbali di causa
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
si opponeva al precetto intimatogli da
[...] [...]
in forza di contratto di mutuo Controparte_1 fondiario n. 14352, Racc. n. 7224, del 16.04.1992, per i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione attiva della per Controparte_1 non avere la stessa “fornito alcuna prova che il credito attivato con l'atto di precetto opposto sia (effettivamente) ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco”.
2) prescrizione del credito in quanto la successiva diffida di pagamento del 23/04/2020 “non è mai stata ricevuta dall'esponente, che (a contrario) ha avuto conoscenza della richiesta inerente alle somme in
questione solamente con la notifica dell'atto di precetto opposto
(avvenuta in data 19.11.2024) e, dunque, quando era ormai ampiamente
spirato il termine di prescrizione (scaduto il 14.05.2020)
3)nullità del precetto in quanto “frutto di una non consentita
duplicazione; e ciò in quanto, avendo la controparte già notificato un
precedente atto di precetto a valere sul quale ha attivato altra procedura
esecutiva (la n. 77018/1993 R.G.E.) definita (in guisa positiva) con la soddisfazione parziale del credito, quest'ultima al fine di richiedere le somme residue, non avrebbe dovuto (recte potuto) notificare nuovo atto di precetto ma, a contrario, valersi dell'originario atto di precetto;
unico atto in ordine al quale ha diritto a percepire i connessi onorari, in alcun
modo duplicabili”
4) indeterminatezza del precetto “nella parte relativa agli interessi non avendo la controparte (sebbene a tanto onerata) chiarito e specificato il
criterio di calcolo degli interessi moratori richiesti. Interessi, in ordine ai
quali non ha neppure richiamato il dato contrattuale di riferimento;
sicché la relativa richiesta si risolve in una, non consentita,
determinazione autoreferenziale della controparte, senza che in merito sia consentito, all'odierna parte opponente, di eseguire qualsivoglia verifica”.
Chiedeva, quindi, che fossero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezioni, deduzione, conclusione disattesa e reietta: (A) in via principale, per tutti i motivi
2 esposti nella narrativa del presente atto, con decreto reso inaudita altera
parte, ovvero, previa fissazione di udienza nel contraddittorio tra le parti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo
(il contratto di mutuo fondiario n. 14352, racc. 7224 del 16.04.1992)
posto alla base del precetto opposto;
(B) nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni indicate nel cap. II e III del presente atto che il
sig. nulla deve a in forza Parte_1 Controparte_1 del titolo sopra indicato e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di precetto notificato in data 19.11.2024, ivi compresa
l'intimazione di pagamento in esso contenuta;
(C) in via subordinata e sempre nel merito: accertare e dichiarare per le ragioni indicate nel cap.
IV del presente atto la nullità e/o la inefficacia e/o comunque annullare
l'atto di precetto notificato ad istanza di in Controparte_1 data 19.11.2024, ivi compresa l'intimazione di pagamento in esso contenuta;
(D) in via subordinata e sempre nel merito: accertare e
dichiarare per le ragioni indicate nel cap. V del presente atto la nullità
e/o la inefficacia e/o comunque annullare l'atto di precetto notificato ad istanza di in data 19.11.2024, quantomeno Controparte_1 con riferimento all'importo di € 150.240,81 attivato a titolo di interessi in quanto non dovuti e/o erroneamente determinati, all'uopo adottando ogni conseguente statuizione.
(E) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari.”.
Si costituiva l'opposta Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.
1°MOTIVO DI OPPOSIZIONE
Quanto al primo motivo di opposizione, la parte opposta ha prodotto copia dei contratti di cessione costituiti dai seguenti documenti tutti
3 riferiti al proprio fascicolo di parte da cui emerge la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo ad essa:
-Copia del contratto di cessione pro soluto 18-20/09/2012 tra Banco
Popolare Soc. Coop. e con autentica di Controparte_2 firma del Notaio dott. , Notaio in Verona, iscritto Persona_1 nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, repertorio n. 57627,
unitamente al relativo allegato 1 contenente l'elenco dei crediti ceduti. La
posizione oggetto di causa si evidenzia a pagina 10 del predetto contratto, contraddistinta al nominativo Controparte_3
” (doc. 02).
[...]
-Copia del contratto di cessione tra e Controparte_2
(doc. 03 proposta, doc. 04 accettazione e Controparte_1
doc. 05 allegato elenco crediti ceduti).
La posizione ceduta è contraddistinta sotto la voce “M.I.T.E. DI
AN O” ed è evidenziata nella proposta di contratto (doc. 03) a pagina 87, al numero 9948 nonché nell'allegato 1 al contratto di cessione, denominato “Allegato 1 Elenco dei Crediti” (doc.
05), - pagina 54 contraddistinta sempre al n. 9948.
-Copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del
21/12/2013, Foglio delle Inserzioni n. 150 (doc. 06).
Ne consegue che è l'attuale titolare del Controparte_1 credito originariamente vantato dalla Banca Popolare Società
Cooperativa, che ha ceduto il credito a con Controparte_2 scambio di lettere commerciali con firma autenticata, rispettivamente, dal
Notaio di Milano in data 18/09/2012, Rep. 93756, per Persona_2
e dal Notaio Dott. Controparte_2 Persona_1
di Verona in data 20/09/2012, Rep. 57627, per Banco Popolare
[...]
Società Cooperativa.Inoltre, la parte opponente, preso atto di tale documentazione, ha rinunciato alla relativa eccezione.
2°MOTIVO DI OPPOSIZIONE
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito, la parte opposta ha precisato come la sua cedente, come dedotto nell'atto di precetto, incassava la somma di Euro 72.732,35, di cui Euro
4 69.200,06 in data 15/11/2005 ed Euro 3.532,45, a definizione della procedura esecutiva intrapresa nei confronti della parte mutuataria, con assegno circolare in data 14/05/2010 (doc. 10) e, dunque, il primo periodo di prescrizione nel caso che ci occupa è stato, interrotto dall'azione esecutiva immobiliare promossa dalla Controparte_4 nel 1993 e l'effetto interruttivo dell'azione si è protratto, ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui all'art. 2945 comma 2 c.p.c., fino al 14.5.2010 ovvero all'estinzione della procedura esecutiva immobiliare. Il creditore ha, poi, interrotto il nuovo periodo prescrizionale con atto di precetto inerente il recupero del credito portato dal contratto di mutuo azionato con l'atto di precetto opposto, con atto notificato a in Parte_1
data 17/10/2014, come da documento 16 allegato alla prima memoria ex art. 171 ter cpc della parte opposta. Il nuovo periodo prescrizionale veniva poi interrotto dalla raccomandata in data 15/04/2020, contenente diffida di pagamento a e EN ON (doc. Parte_1
11), che veniva consegnata ad entrambi in data 23/04/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 D.L. 18/2020 come attestato nell'avviso di ricevimento ivi prodotto.
3°MOTIVO DI OPPOSIZIONE
In ordine al terzo motivo di opposizione, la censura è infondata in quanto la notifica di un nuovo atto di precetto si è resa necessaria per la modifica della titolarità del credito in favore Controparte_5
cessionaria di a sua volta cessionaria del Controparte_2
Banco Popolare, che a sua volta aveva incorporato la Controparte_4
la quale ultima aveva intimato a proprio nome il primo precetto.
[...]
Non è, inoltre, preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023)
5 4°MOTIVO DI OPPOSIZIONE
Anche l'ultimo motivo di opposizione è privo di fondatezza in quanto l'intimazione contenuta in precetto è perfetta con l'indicazione della somma richiesta senza che occorra invece specificare il procedimento che ha portato alla sua determinazione. Né l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.(Cass. Sez. 3 sent n.4008 del 2013).
Anche l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Sentenza n. 2160 del 30/01/2013).
In ogni caso, senza inversione dell'onere della prova, la parte opposta ha prodotto il conteggio analitico degli interessi (doc. 12 fascicolo parte opposta) da cui risulta la correttezza della somma intimata e che sono stati computati tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati: (A) alla data del 01/10/2005, il pagamento della somma di
Euro 69.200,00 veniva imputato agli interessi maturati a quella data per
Euro 71.296,08 e da quella data ripartono;
(B)è stato contabilizzato il versamento per Euro 3.532,45 alla data del 01/05/2010 e di nuovo imputato agli interessi;
(C) La somma portata dal precetto è data dalla sorte capitale che non è stata intaccata dai precedenti versamenti e dagli interessi residui per il periodo dal 01/05/2010 alla data del 07/11/2024
(Euro 49.171,02+Euro 77.508,36). I pagamenti parziali risultano decurtati dalla colonna colorata in rosso di cui al documento 12 del fascicolo di parte opposta e si evince chiaramente che l'assegnazione delle somme ricavate dall'esecuzione forzata hanno inciso sugli interessi via via maturati e giammai sulla sorte capitale
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da , avverso il Parte_1
precetto notificatogli da , Controparte_1
così provvede:
- Rigetta l'opposizione ;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro Controparte_1
2540,00 per spese legali oltre iva e cpa ed euro 381,00 per spese generali.
- Roma, 25.9.2025 Il Giudice
Dott. Romolo Ciufolini
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IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.54414 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dagli
Avv.ti Dario De Blasi (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 0669921037), Alberto Gava (C.F. Email_1
; pec: C.F._3 Email_2 fax: 0669921037) e Lorenzo Pacella – C.F._4
, fax: ed Email_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via del
Plebiscito n. 102
OPPONENTE
E
elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Torino, Corso Francia n. 68, presso lo studio dell'Avv.
Rossella Loverre (Codice Fiscale ), del Foro di C.F._5
Torino, che la rappresenta e difende giusta procura allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni come da atti e verbali di causa
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
si opponeva al precetto intimatogli da
[...] [...]
in forza di contratto di mutuo Controparte_1 fondiario n. 14352, Racc. n. 7224, del 16.04.1992, per i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione attiva della per Controparte_1 non avere la stessa “fornito alcuna prova che il credito attivato con l'atto di precetto opposto sia (effettivamente) ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco”.
2) prescrizione del credito in quanto la successiva diffida di pagamento del 23/04/2020 “non è mai stata ricevuta dall'esponente, che (a contrario) ha avuto conoscenza della richiesta inerente alle somme in
questione solamente con la notifica dell'atto di precetto opposto
(avvenuta in data 19.11.2024) e, dunque, quando era ormai ampiamente
spirato il termine di prescrizione (scaduto il 14.05.2020)
3)nullità del precetto in quanto “frutto di una non consentita
duplicazione; e ciò in quanto, avendo la controparte già notificato un
precedente atto di precetto a valere sul quale ha attivato altra procedura
esecutiva (la n. 77018/1993 R.G.E.) definita (in guisa positiva) con la soddisfazione parziale del credito, quest'ultima al fine di richiedere le somme residue, non avrebbe dovuto (recte potuto) notificare nuovo atto di precetto ma, a contrario, valersi dell'originario atto di precetto;
unico atto in ordine al quale ha diritto a percepire i connessi onorari, in alcun
modo duplicabili”
4) indeterminatezza del precetto “nella parte relativa agli interessi non avendo la controparte (sebbene a tanto onerata) chiarito e specificato il
criterio di calcolo degli interessi moratori richiesti. Interessi, in ordine ai
quali non ha neppure richiamato il dato contrattuale di riferimento;
sicché la relativa richiesta si risolve in una, non consentita,
determinazione autoreferenziale della controparte, senza che in merito sia consentito, all'odierna parte opponente, di eseguire qualsivoglia verifica”.
Chiedeva, quindi, che fossero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezioni, deduzione, conclusione disattesa e reietta: (A) in via principale, per tutti i motivi
2 esposti nella narrativa del presente atto, con decreto reso inaudita altera
parte, ovvero, previa fissazione di udienza nel contraddittorio tra le parti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo
(il contratto di mutuo fondiario n. 14352, racc. 7224 del 16.04.1992)
posto alla base del precetto opposto;
(B) nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni indicate nel cap. II e III del presente atto che il
sig. nulla deve a in forza Parte_1 Controparte_1 del titolo sopra indicato e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di precetto notificato in data 19.11.2024, ivi compresa
l'intimazione di pagamento in esso contenuta;
(C) in via subordinata e sempre nel merito: accertare e dichiarare per le ragioni indicate nel cap.
IV del presente atto la nullità e/o la inefficacia e/o comunque annullare
l'atto di precetto notificato ad istanza di in Controparte_1 data 19.11.2024, ivi compresa l'intimazione di pagamento in esso contenuta;
(D) in via subordinata e sempre nel merito: accertare e
dichiarare per le ragioni indicate nel cap. V del presente atto la nullità
e/o la inefficacia e/o comunque annullare l'atto di precetto notificato ad istanza di in data 19.11.2024, quantomeno Controparte_1 con riferimento all'importo di € 150.240,81 attivato a titolo di interessi in quanto non dovuti e/o erroneamente determinati, all'uopo adottando ogni conseguente statuizione.
(E) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari.”.
Si costituiva l'opposta Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.
1°MOTIVO DI OPPOSIZIONE
Quanto al primo motivo di opposizione, la parte opposta ha prodotto copia dei contratti di cessione costituiti dai seguenti documenti tutti
3 riferiti al proprio fascicolo di parte da cui emerge la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo ad essa:
-Copia del contratto di cessione pro soluto 18-20/09/2012 tra Banco
Popolare Soc. Coop. e con autentica di Controparte_2 firma del Notaio dott. , Notaio in Verona, iscritto Persona_1 nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, repertorio n. 57627,
unitamente al relativo allegato 1 contenente l'elenco dei crediti ceduti. La
posizione oggetto di causa si evidenzia a pagina 10 del predetto contratto, contraddistinta al nominativo Controparte_3
” (doc. 02).
[...]
-Copia del contratto di cessione tra e Controparte_2
(doc. 03 proposta, doc. 04 accettazione e Controparte_1
doc. 05 allegato elenco crediti ceduti).
La posizione ceduta è contraddistinta sotto la voce “M.I.T.E. DI
AN O” ed è evidenziata nella proposta di contratto (doc. 03) a pagina 87, al numero 9948 nonché nell'allegato 1 al contratto di cessione, denominato “Allegato 1 Elenco dei Crediti” (doc.
05), - pagina 54 contraddistinta sempre al n. 9948.
-Copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del
21/12/2013, Foglio delle Inserzioni n. 150 (doc. 06).
Ne consegue che è l'attuale titolare del Controparte_1 credito originariamente vantato dalla Banca Popolare Società
Cooperativa, che ha ceduto il credito a con Controparte_2 scambio di lettere commerciali con firma autenticata, rispettivamente, dal
Notaio di Milano in data 18/09/2012, Rep. 93756, per Persona_2
e dal Notaio Dott. Controparte_2 Persona_1
di Verona in data 20/09/2012, Rep. 57627, per Banco Popolare
[...]
Società Cooperativa.Inoltre, la parte opponente, preso atto di tale documentazione, ha rinunciato alla relativa eccezione.
2°MOTIVO DI OPPOSIZIONE
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito, la parte opposta ha precisato come la sua cedente, come dedotto nell'atto di precetto, incassava la somma di Euro 72.732,35, di cui Euro
4 69.200,06 in data 15/11/2005 ed Euro 3.532,45, a definizione della procedura esecutiva intrapresa nei confronti della parte mutuataria, con assegno circolare in data 14/05/2010 (doc. 10) e, dunque, il primo periodo di prescrizione nel caso che ci occupa è stato, interrotto dall'azione esecutiva immobiliare promossa dalla Controparte_4 nel 1993 e l'effetto interruttivo dell'azione si è protratto, ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui all'art. 2945 comma 2 c.p.c., fino al 14.5.2010 ovvero all'estinzione della procedura esecutiva immobiliare. Il creditore ha, poi, interrotto il nuovo periodo prescrizionale con atto di precetto inerente il recupero del credito portato dal contratto di mutuo azionato con l'atto di precetto opposto, con atto notificato a in Parte_1
data 17/10/2014, come da documento 16 allegato alla prima memoria ex art. 171 ter cpc della parte opposta. Il nuovo periodo prescrizionale veniva poi interrotto dalla raccomandata in data 15/04/2020, contenente diffida di pagamento a e EN ON (doc. Parte_1
11), che veniva consegnata ad entrambi in data 23/04/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 D.L. 18/2020 come attestato nell'avviso di ricevimento ivi prodotto.
3°MOTIVO DI OPPOSIZIONE
In ordine al terzo motivo di opposizione, la censura è infondata in quanto la notifica di un nuovo atto di precetto si è resa necessaria per la modifica della titolarità del credito in favore Controparte_5
cessionaria di a sua volta cessionaria del Controparte_2
Banco Popolare, che a sua volta aveva incorporato la Controparte_4
la quale ultima aveva intimato a proprio nome il primo precetto.
[...]
Non è, inoltre, preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023)
5 4°MOTIVO DI OPPOSIZIONE
Anche l'ultimo motivo di opposizione è privo di fondatezza in quanto l'intimazione contenuta in precetto è perfetta con l'indicazione della somma richiesta senza che occorra invece specificare il procedimento che ha portato alla sua determinazione. Né l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.(Cass. Sez. 3 sent n.4008 del 2013).
Anche l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Sentenza n. 2160 del 30/01/2013).
In ogni caso, senza inversione dell'onere della prova, la parte opposta ha prodotto il conteggio analitico degli interessi (doc. 12 fascicolo parte opposta) da cui risulta la correttezza della somma intimata e che sono stati computati tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati: (A) alla data del 01/10/2005, il pagamento della somma di
Euro 69.200,00 veniva imputato agli interessi maturati a quella data per
Euro 71.296,08 e da quella data ripartono;
(B)è stato contabilizzato il versamento per Euro 3.532,45 alla data del 01/05/2010 e di nuovo imputato agli interessi;
(C) La somma portata dal precetto è data dalla sorte capitale che non è stata intaccata dai precedenti versamenti e dagli interessi residui per il periodo dal 01/05/2010 alla data del 07/11/2024
(Euro 49.171,02+Euro 77.508,36). I pagamenti parziali risultano decurtati dalla colonna colorata in rosso di cui al documento 12 del fascicolo di parte opposta e si evince chiaramente che l'assegnazione delle somme ricavate dall'esecuzione forzata hanno inciso sugli interessi via via maturati e giammai sulla sorte capitale
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da , avverso il Parte_1
precetto notificatogli da , Controparte_1
così provvede:
- Rigetta l'opposizione ;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro Controparte_1
2540,00 per spese legali oltre iva e cpa ed euro 381,00 per spese generali.
- Roma, 25.9.2025 Il Giudice
Dott. Romolo Ciufolini
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