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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2513/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2513/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Monza, Via Tevere n. 32, rappresentato e difeso dell'Avv. Gianpaolo Caponi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in SE San NI, Viale F.lli Casiraghi n.9, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Monza, Via Tevere n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Gnecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bergamo, via XX Settembre n. 58/C, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18/07/1999 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monza al n. 204 Parte 2 S.B. Anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
2) Disporre l'affidamento del figlio in via condivisa, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sino all'autosufficienza economica dei figli. Il padre terrà con sé il figlio il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 22.00 ed a week end alternati Per_1 dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 21.00 e comunque tenendo conto delle esigenze del figlio diciassettenne. I genitori si impegnano a permettere al figlio il maggior godimento della presenza di entrambi i genitori al fine di favorire al massimo la di lui crescita.
3) In conformità alle statuizioni di cui all'art. 155, comma 3, c.c., come modificato dalla legge n. 54/2006, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente da ciascun coniuge durante il periodo di permanenza del minore presso lo stesso.
4) I genitori adotteranno il seguente schema relativamente al diritto di visita verso il figlio Per_1 per i periodi festivi: vacanze scolastiche natalizie: il minore, ad anni alternati, starà con un genitore dal 23 dicembre, alle ore 8.30, al 31 dicembre alle ore 8.30, e con l'altro genitore dal 31 dicembre alle ore 8.30 al 7 gennaio alle ore 8.30; vacanze scolastiche Pasquali: il figlio ad anni alternati, starà con un genitore dalle ore 8.30 Per_1 del primo giorno di vacanze scolastiche Pasquali sino alle ore 8.30 del giorno di Pasquetta e con l'altro genitore dalle ore 8.30 del giorno di Pasquetta sino alle ore 8.30 del primo giorno scolastico successivo;
vacanze scolastiche estive: il minore starà 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore, con modalità che verranno concordate dai coniugi, entro il 31 maggio di ogni anno, in conformità alle esigenze del figlio. I genitori si terranno vicendevolmente informati sull'andamento scolastico del figlio e sulle sue condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante il medesimo. Sono fatti salvi i diversi accordi che di volta in volta dovessero assumere i genitori, tenuto conto anche delle esigenze e volontà del minore.
5) I signori e precisano che: Parte_1 Parte_2 il figlio Per_1
- è iscritto, per l'anno scolastico 2024-2025, alla 3^ classe della scuola Amministrazione Finanzia e Marketing secondaria di secondaria grado dell'Istituto Mosè Bianchi in Monza, che frequenta con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.15 alle 14.15; il martedì e venerdì dalle 8.15 alle 13.15; il sabato dalle 8.15 alle 12.15;
- pratica lo sport del calcio presso la società Cascine Bovati per il quale viene sostenuto il costo annuale di € 185,00;
- frequenta la catechesi presso l'Oratorio di S. Fruttuoso parrocchia di San Fruttuoso in Monza. Per_ La IG :
- è stata iscritta, per l'anno accademico 2024-2025, al secondo anno della Facoltà di Medicina a Bologna, dove si è trasferita per frequentare il corso universitario, per il quale verrà sostenuto il relativo costo di iscrizione ed € 500,00/mese per l'alloggio ripartito tra i genitori
- è volontaria presso la Croce Rossa di SE S. NI (MI) e Bologna;
6) Il signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà alla madre la somma Parte_1 mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), fino all'autosufficienza economica dei medesimi, Per_ prevedendo che l'importo di € 350,00 destinato a , anche in ragione del fatto che vive a Bologna, venga direttamente versato alla stessa;
i suddetti importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 20 di ogni mese e verrà rivalutato automaticamente ed annualmente secondo l'indice ISTAT in relazione al mese di febbraio di ogni anno a partire dal 2026; 8) L'importo mensile relativo al mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile in Monza, di proprietà dei coniugi, verrà versato, sino alla completa estinzione, da entrambi per una quota ciascuna pari al 50% dell'importo dovuto, con versamento della quota di ciascuno direttamente sul conto corrente cointestato a ciò dedicato;
9) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario, mentre le detrazioni fiscali saranno al 50% tra i genitori;
10) Il signor e la signora contribuiranno al 50% ciascuno, inoltre, alle spese Parte_1 Parte_2 Per_ straordinarie relative ai figli e secondo il seguente schema di cui al Protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Monza, che di seguito si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); d) farmaci particolari:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
11) ciascun coniuge provvederà da sé al proprio mantenimento
12) Le autovetture di proprietà dei coniugi rimarranno ai medesimi intestate.
13) i coniugi dichiarano di aver scambiato e visionato la documentazione economica per cui si esonerano dal depositarla. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 963/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 29.02.2024 e pubblicata in data 21.03.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 10.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 18.07.1999 (atto n. 144 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di SE San NI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE San NI, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2513/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Monza, Via Tevere n. 32, rappresentato e difeso dell'Avv. Gianpaolo Caponi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in SE San NI, Viale F.lli Casiraghi n.9, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Monza, Via Tevere n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Gnecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bergamo, via XX Settembre n. 58/C, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18/07/1999 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monza al n. 204 Parte 2 S.B. Anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
2) Disporre l'affidamento del figlio in via condivisa, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sino all'autosufficienza economica dei figli. Il padre terrà con sé il figlio il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 22.00 ed a week end alternati Per_1 dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 21.00 e comunque tenendo conto delle esigenze del figlio diciassettenne. I genitori si impegnano a permettere al figlio il maggior godimento della presenza di entrambi i genitori al fine di favorire al massimo la di lui crescita.
3) In conformità alle statuizioni di cui all'art. 155, comma 3, c.c., come modificato dalla legge n. 54/2006, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente da ciascun coniuge durante il periodo di permanenza del minore presso lo stesso.
4) I genitori adotteranno il seguente schema relativamente al diritto di visita verso il figlio Per_1 per i periodi festivi: vacanze scolastiche natalizie: il minore, ad anni alternati, starà con un genitore dal 23 dicembre, alle ore 8.30, al 31 dicembre alle ore 8.30, e con l'altro genitore dal 31 dicembre alle ore 8.30 al 7 gennaio alle ore 8.30; vacanze scolastiche Pasquali: il figlio ad anni alternati, starà con un genitore dalle ore 8.30 Per_1 del primo giorno di vacanze scolastiche Pasquali sino alle ore 8.30 del giorno di Pasquetta e con l'altro genitore dalle ore 8.30 del giorno di Pasquetta sino alle ore 8.30 del primo giorno scolastico successivo;
vacanze scolastiche estive: il minore starà 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore, con modalità che verranno concordate dai coniugi, entro il 31 maggio di ogni anno, in conformità alle esigenze del figlio. I genitori si terranno vicendevolmente informati sull'andamento scolastico del figlio e sulle sue condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante il medesimo. Sono fatti salvi i diversi accordi che di volta in volta dovessero assumere i genitori, tenuto conto anche delle esigenze e volontà del minore.
5) I signori e precisano che: Parte_1 Parte_2 il figlio Per_1
- è iscritto, per l'anno scolastico 2024-2025, alla 3^ classe della scuola Amministrazione Finanzia e Marketing secondaria di secondaria grado dell'Istituto Mosè Bianchi in Monza, che frequenta con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.15 alle 14.15; il martedì e venerdì dalle 8.15 alle 13.15; il sabato dalle 8.15 alle 12.15;
- pratica lo sport del calcio presso la società Cascine Bovati per il quale viene sostenuto il costo annuale di € 185,00;
- frequenta la catechesi presso l'Oratorio di S. Fruttuoso parrocchia di San Fruttuoso in Monza. Per_ La IG :
- è stata iscritta, per l'anno accademico 2024-2025, al secondo anno della Facoltà di Medicina a Bologna, dove si è trasferita per frequentare il corso universitario, per il quale verrà sostenuto il relativo costo di iscrizione ed € 500,00/mese per l'alloggio ripartito tra i genitori
- è volontaria presso la Croce Rossa di SE S. NI (MI) e Bologna;
6) Il signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà alla madre la somma Parte_1 mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), fino all'autosufficienza economica dei medesimi, Per_ prevedendo che l'importo di € 350,00 destinato a , anche in ragione del fatto che vive a Bologna, venga direttamente versato alla stessa;
i suddetti importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 20 di ogni mese e verrà rivalutato automaticamente ed annualmente secondo l'indice ISTAT in relazione al mese di febbraio di ogni anno a partire dal 2026; 8) L'importo mensile relativo al mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile in Monza, di proprietà dei coniugi, verrà versato, sino alla completa estinzione, da entrambi per una quota ciascuna pari al 50% dell'importo dovuto, con versamento della quota di ciascuno direttamente sul conto corrente cointestato a ciò dedicato;
9) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario, mentre le detrazioni fiscali saranno al 50% tra i genitori;
10) Il signor e la signora contribuiranno al 50% ciascuno, inoltre, alle spese Parte_1 Parte_2 Per_ straordinarie relative ai figli e secondo il seguente schema di cui al Protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Monza, che di seguito si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); d) farmaci particolari:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
11) ciascun coniuge provvederà da sé al proprio mantenimento
12) Le autovetture di proprietà dei coniugi rimarranno ai medesimi intestate.
13) i coniugi dichiarano di aver scambiato e visionato la documentazione economica per cui si esonerano dal depositarla. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 963/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 29.02.2024 e pubblicata in data 21.03.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 10.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 18.07.1999 (atto n. 144 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di SE San NI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE San NI, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi