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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10737/2021 R.G., promossa
DA
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Pietro Maddio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella C.F._2
Di Giovanni, giusta procura in atti;
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è
fondata e merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi
nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si
sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto
contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno
2 della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.01.1991 in Mascalucia e trascritto nei registi degli atti di matrimonio del detto Comune al n.
2, parte 2, serie A, anno 1991.
Nulla è dovuto per il mantenimento della figlia maggiorenne in quanto è pacifico che alla data di Persona_1
instaurazione del presente giudizio ha costituito un proprio nucleo familiare, non vive più con la madre ed ha peraltro un'età tale da far ritenere capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Ne consegue, ulteriormente, che nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, è finalizzata all'esclusivo interesse della prole ed in particolare all'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
pertanto tale misura può essere disposta solo nell'interesse dei figli minorenni o - se maggiorenni - ancora non autosufficienti, ed a favore del coniuge affidatario ovvero con cui i figli convivono.
Di contro, laddove come nel caso di specie non vi siano figli minorenni - o maggiorenni non autosufficienti conviventi -
l'assegnazione non può essere disposta a favore di uno dei coniugi, proprio per il suo carattere eccezionale, trovando al riguardo applicazione esclusivamente le norme sulla comunione (v. Cass.
Civ. 26574/07).
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile va osservato quanto segue.
In base all' art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
3 economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque
non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni
Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto"
(cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ.,
08/09/2021, n. 24250).
4 Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La domanda di assegno, inoltre, resta soggetta alla disciplina del codice civile in materia di distribuzione degli oneri probatori
(art. 2697).
Nella specie, la domanda non è meritevole di accoglimento già
a livello di prospettazione in quanto la convenuta non ha compiutamente allegato né tanto meno provato la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Innanzitutto va osservato che la resistente non ha depositato alcuna documentazione in ordine alle proprie condizioni economico - patrimoniali, le quali sono quindi indimostrate.
Inoltre essa non ha provato di avere sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari a serie e realistiche occasioni professionali-
reddituali.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dedotto di essere stato posto in cassa integrazione straordinaria e di non avere proprietà
immobiliari.
La domanda formulata dalla resistente diretta al riconoscimento dell'assegno divorzile va pertanto rigettata.
Avuto riguardo all'esito della lite le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10737/2021 RG;
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
5 Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in Parte_1 CP_1
data in data 12.01.1991 in Mascalucia e trascritto nei registi degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno
1991;
Rigetta le altre domande;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10737/2021 R.G., promossa
DA
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Pietro Maddio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella C.F._2
Di Giovanni, giusta procura in atti;
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è
fondata e merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi
nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si
sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto
contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno
2 della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.01.1991 in Mascalucia e trascritto nei registi degli atti di matrimonio del detto Comune al n.
2, parte 2, serie A, anno 1991.
Nulla è dovuto per il mantenimento della figlia maggiorenne in quanto è pacifico che alla data di Persona_1
instaurazione del presente giudizio ha costituito un proprio nucleo familiare, non vive più con la madre ed ha peraltro un'età tale da far ritenere capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Ne consegue, ulteriormente, che nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, è finalizzata all'esclusivo interesse della prole ed in particolare all'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
pertanto tale misura può essere disposta solo nell'interesse dei figli minorenni o - se maggiorenni - ancora non autosufficienti, ed a favore del coniuge affidatario ovvero con cui i figli convivono.
Di contro, laddove come nel caso di specie non vi siano figli minorenni - o maggiorenni non autosufficienti conviventi -
l'assegnazione non può essere disposta a favore di uno dei coniugi, proprio per il suo carattere eccezionale, trovando al riguardo applicazione esclusivamente le norme sulla comunione (v. Cass.
Civ. 26574/07).
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile va osservato quanto segue.
In base all' art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
3 economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque
non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni
Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto"
(cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ.,
08/09/2021, n. 24250).
4 Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La domanda di assegno, inoltre, resta soggetta alla disciplina del codice civile in materia di distribuzione degli oneri probatori
(art. 2697).
Nella specie, la domanda non è meritevole di accoglimento già
a livello di prospettazione in quanto la convenuta non ha compiutamente allegato né tanto meno provato la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione di un assegno divorzile.
Innanzitutto va osservato che la resistente non ha depositato alcuna documentazione in ordine alle proprie condizioni economico - patrimoniali, le quali sono quindi indimostrate.
Inoltre essa non ha provato di avere sacrificato e rinunciato per le esigenze familiari a serie e realistiche occasioni professionali-
reddituali.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dedotto di essere stato posto in cassa integrazione straordinaria e di non avere proprietà
immobiliari.
La domanda formulata dalla resistente diretta al riconoscimento dell'assegno divorzile va pertanto rigettata.
Avuto riguardo all'esito della lite le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10737/2021 RG;
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
5 Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in Parte_1 CP_1
data in data 12.01.1991 in Mascalucia e trascritto nei registi degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno
1991;
Rigetta le altre domande;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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