CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1509/2018 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Giovanni Balletta (C.F.: , presso C.F._2
il cui studio, in Napoli, alla Via A. Scarlatti, n. 88, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
Email_1
ISTANTE IN RIASSUNZIONE - GIA' APPELLANTE (nel giudizio di appello n. 137/2006 RG) contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore C.F._4
Martello (C.F.: ), presso il cui studio, in Portici, C.F._5
al Viale Leonardo da Vinci, n. 93, e all'indirizzo pec,
sono elettivamente Email_2
domiciliati; CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - GIA' APPELLATI (nel giudizio di appello n. 137/2006 RG) nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n.
20957/2017) della sentenza n. 3101/2010 della Corte d'Appello di
Napoli, pubblicata il 24.09.2010, resa nel giudizio d'appello n.
137/2006 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 766/2005, pubblicata nell'aprile 2005.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con contratto preliminare del 25.09.1989, si Parte_1
obbligava all'acquisto dell'immobile dei Cioffi, odierni convenuti in riassunzione, verso il corrispettivo di 130 milioni di lire, oltre all'accollo dei costi di ristrutturazione, già affidata, al momento della sottoscrizione del preliminare, a terzi, anche grazie al finanziamento ottenuto dai danti causa ex lege n. 219/1981.
Nonostante la previsione pattizia della consegna dell'immobile solo all'esito del contratto definitivo (il cui termine veniva fissato per il settembre 1994), con il libello introduttivo il primo grado (notificato nel luglio 1994), i (unitamente alla di loro madre, , CP_1 Persona_1
deceduta nelle more del contenzioso), dopo aver denunciato il grave inadempimento alle obbligazioni originariamente assunte dalla promissaria acquirente, lamentavano, altresì, l'illegittima occupazione dell'immobile da parte della , già a far data dal maggio 1993. Pt_1
In siffatte premesse concludevano per la declaratoria della risoluzione contrattuale, con contestuale diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria a suo tempo versata dalla convenuta, e pari a 50 milioni di lire;
oltre al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) ed al risarcimento dei danni derivanti dalla indebita occupazione. 2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito dell'istruttoria, qualificata la domanda dei quale declaratoria di legittimità CP_1
dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., legittimava gli attori a trattenere la caparra confirmatoria, dopo aver fatto carico alla convenuta del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Dichiarata, inoltre, l'illegittima occupazione da parte della Pt_1
dell'immobile oggetto del preliminare dedotto in lite, l'ha condannata al risarcimento del danno, liquidato, in via equitativa, in complessivi €
47.000,00.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, ha condannato gli attori, in solido tra loro, alla restituzione degli ulteriori acconti versati dalla e pari a complessivi € Pt_1
9.296,22, corrispondenti a 18 milioni del vecchio conio.
3. Gravata la sentenza ad iniziativa della , anche i Pt_1 CP_1
articolavano impugnativa incidentale, diretta, tuttavia, al solo riconoscimento del favore integrale delle spese di lite, parzialmente compensate dal Tribunale, in ragione di ¼ dell'intero.
4. Con sentenza n. 3101/2010, la Corte d'Appello di Napoli rigettava sia il gravame principale che quello incidentale.
5. La Corte di Cassazione, adita dalla (con ricorso affidato a 16 Pt_1
motivi), in accoglimento del primo e del quindicesimo motivo, ha cassato la richiamata sentenza di appello, rinviando alla Corte territoriale la controversia, limitatamente alle conseguenze della erronea qualificazione giuridica della originaria domanda proposta dai da qualificarsi “come domanda di declaratoria di risoluzione di CP_1
un contratto preliminare” (primo motivo di ricorso); e, quanto al quindicesimo motivo, “affinché valuti se il calcolo del danno da indebita occupazione dell'immobile possa o meno essere effettuato avvalendosi del mero criterio equitativo” (V. pag. 25 della sentenza n.
20957/2017).
6. Il giudizio è stato riassunto dalla , cui hanno continuato a Pt_1
resistere i CP_1
6.1. La Corte, con ordinanza del 05.07.2024, ha demandato al CTU,
Arch. , l'accertamento del “valore locatizio Persona_2
dell'immobile sito in S. Maria a Vico (CE), alla Via Appia n. 584, facente parte del “più ampio casamento alla partita 320 folio 8 mappa
431 sub 1 del catasto fabbricati, composto dall'appartamento sito al 1° piano di n. 5 vani ed accessori con annessi terrazzi e suppenno superiore di copertura e sottoscale, e tre vani terranei prospicienti
l'area di cortile e sottostanti la superficie adibita a terrazzo dell'appartamento”, riferito al periodo di durata dell'occupazione senza titolo (contestata e ascritta a ), che allo stato si Parte_1
individua nel periodo intercorrente dal marzo 1993 al dicembre 2009
(fatta salva ogni ulteriore verifica in sede di decisione), sulla base di una media del valore locatizio di mercato di immobili similari e/o quasi identici per ubicazione, dimensione, estensione, finiture e caratteristiche tipologiche e manutentive, secondo i criteri di mercato dell'epoca (in tale senso Corte di Cassazione, Sez. 2, sent. n.
24100/2011)”.
6.2. Acquisita la relazione peritale, all'udienza del 28.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introita a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all'arti 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
7. Preliminarmente, mette conto rilevare che, secondo la nomofilachia, la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma a una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, sicché i correlativi atti non debbono contenere, a fini di utile validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati gli atti precedenti e il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione: ne consegue che il Giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutte le domande proposte nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con gli atti di parte in riassunzione (Cass. n.
30529/2017).
7.1. Ciò premesso, va, altresì, puntualizzato che, nel caso di specie,
l'appello a suo tempo proposto dalla ha investito l'intera Pt_1
statuizione del Tribunale, che la vedeva soccombente, nel mentre, gli appellati hanno posto in discussione la sola compensazione CP_1
parziale delle spese di lite.
In siffatte premesse, le parti sono giunte in Cassazione, dove la Pt_1
ha continuato a porre in discussione (con l'articolazione di 16 motivi)
l'intera statuizione a lei sfavorevole, mentre i si sono limitati a CP_1
resistere con controricorso, invocando il rigetto del gravame.
7.2. È ben noto che il giudizio di rinvio non è un ritorno all'indietro, bensì una progressione rispetto alla fase rescindente e dunque cumula le preclusioni (l'esaurimento della materia controversa) dei precedenti gradi, ivi compreso quello di legittimità definito dalla sentenza che ha disposto il rinvio.
Non essendo il rinvio restituzione al pregresso grado di merito, l'attività rimessa al Giudice del rinvio è soltanto quella successiva al vizio che ha determinato l'accoglimento del ricorso per cassazione (quindi, ad es.: legittimazione delle parti, competenza, integrità del contraddittorio sono questioni che, se non transitate nei motivi di ricorso, non possono riemergere in fase di rinvio). Di qui il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, fatta eccezione per le questioni assorbite, su cui la Cassazione non s'è pronunciata per aver arrestato il suo esame su questioni logicamente anteriori.
L'esame di ogni altra questione è impedito dalle preclusioni maturate nel passaggio dei gradi o dal giudicato interno.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che, anche a proposito del giudizio di rinvio, vada richiamato il fenomeno del consolidamento delle posizioni giuridiche o, come spesso ripete la Suprema Corte (ex multis, SS.UU. n. 9069/2003), l'esigenza di realizzare “l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio”, mediante l'applicazione delle “regole che disciplinano il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni”.
7.3. Va, pertanto, affermato il giudicato interno formatosi in ordine alla gravità dell'inadempimento della , per come accertata nei Pt_1
precedenti gradi di merito.
Ed invero, la Corte di legittimità ha espressamente rigettato il terzo
(con il quale si denunciava violazione degli artt. 1385 e 1455 c.c.), il quarto (con il quale la ricorrente denunciava difetto motivazionale in ordine alla gravità degli inadempimenti contrattuali ascrittile) ed il quinto motivo (con il quale si denunciava omessa valutazione di fatti decisivi, sempre con riferimento alla gravità dell'inadempimento).
Il giudicato è calato, altresì, sulla illegittimità della occupazione dell'immobile dei per effetto del rigetto del sesto motivo (omessa CP_1
valutazione di fatto decisivo, rappresentato dall'accettazione, da parte dei di un ulteriore acconto, in costanza di occupazione abusiva CP_1
dell'immobile) e della declaratoria di inammissibilità dei residui motivi aventi ad oggetto l'asserito consenso di parte promittente venditrice all'occupazione (anzitempo, rispetto alla stipula del definitivo) del bene oggetto di preliminare. 8. Nel merito, rimane da analizzare, in ottemperanza a quanto demandato dalla Corte di legittimità, la verifica di eventuali riscontri probatori, quanto alla domanda risarcitoria conseguente alla acclarata risoluzione contrattuale per grave inadempimento della istante in riassunzione;
nonché, la verifica dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno da occupazione illegittima.
9. Sotto il primo profilo, al Collegio non resta che prendere atto del principio fissato dalla Suprema Corte in epilogo all'accoglimento del primo motivo di ricorso: “Deve essere qualificata come domanda di declaratoria di risoluzione di un contratto preliminare quella volta a conseguire, oltre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del promissario acquirente, la condanna al risarcimento di ulteriori danni, sia pure da liquidarsi in separata sede.
La parte non inadempiente può, infatti, anziché esercitare il recesso, chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (articolo 1385 c.c., comma
3), e cioè sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza;
nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. In siffatta evenienza la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la su indicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto,
e la parte che allega di aver subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli articoli 1453 c.c. e ss.”.
9.1. Parte appellata, pur confermando di aver “ritenuto di non esercitare il diritto potestativo di recesso e chiedere, invece, la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385 c.c., comma 3 e cioè sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza” (V. pag. 3 della comparsa conclusionale depositata nella presente fase processuale), ha, tuttavia, strumentalizzato il distinguo tra incameramento della caparra (correlabile – si assume – all'esercizio del diritto di recesso ex secondo comma dell'art. 1385
c.c.) e ritenzione della caparra (ai fini di garanzia sul risarcimento del danno conseguente alla declaratoria di risoluzione), per continuare a sostenere la conformità a diritto della originaria condanna del
Tribunale in danno della , quanto al risarcimento parametrato Pt_1
all'importo della caparra confirmatoria (V. pag. 4 della comparsa conclusionale depositata nella presente fase processuale).
9.2. Il Collegio deve rilevare, anzitutto, che quanto (oggi) opposto da parte appellata, se fondato, avrebbe reso privo di decisività il primo motivo di ricorso di legittimità, invece accolto dalla Suprema Corte con l'affermazione del richiamato principio di diritto.
9.3. Ma il rilievo dei convenuti in riassunzione trova smentita nei consolidati principi di legittimità, pure richiamati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza di rinvio.
Sul punto, occorre prendere le mosse dalla norma in tema di caparra confirmatoria, di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c.: “se la parte che ha dato caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”, e dal successivo terzo comma della predetta disposizione, il quale contempla il diverso caso in cui la parte non inadempiente preferisca domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, rispetto al quale è stabilito che il risarcimento del danno sia regolato dalle norme generali.
È principio ormai risalente (ma consolidato) quello affermato dalle SS.
UU. n. 553/2009, per il quale “il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre
l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)”, sicché il recesso è legittimamente esercitato, in uno con la ritenzione della caparra, allorché sussista un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e gravemente colpevole, ossia un inadempimento imputabile ex artt. 1218 e 1256 c.c., venendo altrimenti meno il presupposto, sancito da quest'ultima norma, per l'insorgere dell'obbligo, in capo al debitore, del risarcimento del danno del quale la caparra costituisce liquidazione anticipata convenzionale e forfetaria.
Il recesso e la risoluzione costituiscono, dunque, due strumenti alternativi di tutela, modellati rispettivamente dal secondo e dal terzo comma dell'art. 1385 c.c., sicché, costituendo il recesso una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto presupponente l'inadempimento della controparte, le interazioni rilevanti da esaminare sul piano normativo non sono tanto quelle tra il recesso stesso e le varie forme di risoluzione, ma “tra l'incamerare la caparra (o il suo doppio), così ponendo fine alla vicenda negoziale, e l'instaurare un apposito giudizio per conseguire una più cospicua locupletazione, un più pingue risarcimento, una più congrua quantificazione di danni dei quali egli si riserva (fondatamente) di offrire la prova”, sussistendo, perciò, la vera antinomia non tra risoluzione + risarcimento/ recesso + ritenzione della caparra, bensì tra azione di risarcimento ordinaria e domanda di ritenzione della caparra, stante l'assenza di autonoma rilevanza giuridica sostanziale delle problematiche afferenti ai rapporti tra le
(sole) domande di risoluzione e di recesso (SS. U. n. 553/2009, cit.).
Alla stregua di ciò, si è, dunque, detto che una domanda (principale) di risoluzione contrattuale correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra non è altro che una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso, così come una domanda di risoluzione avanzata senza il corredo di una ulteriore richiesta risarcitoria, rapportata o meno all'entità della caparra, avrà il solo scopo di caducare in via giudiziale il contratto senza ulteriori conseguenze economiche per la parte inadempiente (Cass. n. 23820/2022), senza che, nel corso del giudizio, sia lecito introdurre complementari domande "risarcitorie" collegate (che, tra l'altro, nel caso di specie, gli stessi attori, odierni convenuti in riassunzione, si erano espressamente riservati di articolare in separata sede).
Per contro, è la finalità di liquidazione immediata, forfetaria, stragiudiziale, posta nell'interesse di entrambe le parti - in ciò sostanziandosi la pretesa della sola caparra – a venire irrimediabilmente esclusa dalla pretesa giudiziale di un maggior danno da risarcire (e provare), poiché la semplificazione stragiudiziale del procedimento di ristoro conseguente alla sola ritenzione della caparra tramonta, inevitabilmente e definitivamente, al cospetto delle barriere processuali sorte per effetto di una domanda dalla natura strettamente risarcitoria, e perciò solo del tutto alternativa (SS. UU. n. 553/2009, cit.).
Ne consegue che il creditore che abbia optato per il risarcimento integrale del danno non può, alla luce dei principi generali, modificare l'originaria pretesa, costituendo lo stesso, alla luce del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1385 c.c., rimedio senz'altro alternativo rispetto alla richiesta della caparra confirmatoria e consentendosi, altrimenti, al creditore di riattivare il meccanismo legale di cui all'art. 1385, secondo comma, c.c. ormai definitivamente caducato per via delle preclusioni processuali definitivamente prodottesi a seguito della proposizione della domanda di risoluzione sic et simpliciter, così come, una volta che si sia avvalso del rimedio del recesso, non può richiedere la risoluzione giudiziale, giacché con tale trasformazione si cercherebbe surrettiziamente di ampliare l'ambito risarcitorio in sede processuale, dopo aver incamerato la caparra, indirizzandolo verso una più pingue (ma ormai intempestiva) richiesta di risarcimento integrale (SS. UU. n. 553/2009, cit.).
Il cosiddetto "recesso" del contraente non inadempiente è, infatti, pur sempre basato su di un inadempimento della controparte legittimante la risoluzione del contratto e tende, sia pure con particolari modalità, allo scioglimento del medesimo, mentre l'elemento caratterizzante l'esercizio della facoltà di recesso è dato dalla volontà, inequivocamente manifestata dall'adempiente, di contenere l'obbligazione risarcitoria dell'inadempiente nei limiti (della perdita della caparra data o) della restituzione, nel doppio, della caparra da lui ricevuta (Cass. n. 2032/1994, richiamata nella sentenza di rinvio), restando rilevante, tanto in caso di recesso, quanto in quello di risoluzione per inadempimento, l'accertamento dell'inadempimento che giustifica lo scioglimento del rapporto e la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi, nell'un caso, entro i limiti della caparra e, nell'altro caso, secondo la sua entità integrale.
9.4. Nel caso di specie, avendo gli originari attori articolato espressa domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento di parte promissaria acquirente (così qualificata dalla sentenza di rinvio e confermata dagli stessi convenuti in riassunzione nella presente fase processuale), con altrettanto espressa riserva di istanza risarcitoria in separata sede, in difetto di riscontri probatori che potessero superare i soli effetti restitutori conseguenti alla declaratoria di risoluzione, gli odierni convenuti in riassunzione vanno condannati, in solido tra loro, alla restituzione, in favore della , della complessiva somma di € Pt_1
25.822,85, oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo.
10. Quanto al danno conseguente alla acclarata occupazione illegittima, da parte della , dell'immobile compromesso, si è già Pt_1
evidenziato in narrativa che, per effetto dell'accoglimento del quindicesimo motivo del ricorso di legittimità, è stato demandato alla
Corte territoriale l'accertamento dei presupposti per il ricorso alla liquidazione equitativa del denunciato (con autonoma domanda rispetto a quella risarcitoria conseguente alla risoluzione contrattuale) pregiudizio subito dagli odierni convenuti in riassunzione.
Di conseguenza, non è dato più discorrere della abusività (perché non autorizzata) dell'occupazione e, dunque, dell'an debeatur, reclamato a siffatto titolo dai sin dalle battute iniziali del contenzioso (V. atto CP_1
di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e, ancor prima, diffida – indirizzata alla - al rilascio dell'immobile). Pt_1
Del resto, la Suprema Corte, nell'accogliere il quindicesimo motivo di ricorso della , ha fatto carico alla Corte territoriale di “una palese Pt_1
omissione di pronuncia”, “atteso che nella sentenza impugnata non vi
è alcuna presa di posizione sul riportato motivo di gravame” (V. pag. 25 della sentenza di rinvio), avente ad oggetto la sola quantificazione equitativa del danno, per come operata dal Tribunale nella sentenza di seguito gravata in appello.
10.1. Sotto il profilo della quantificazione del danno ed oggetto specifico di quanto demandato al Collegio dalla Corte di legittimità, soccorrono, ovviamente, i principi fissati dalle SS. UU. nell'arresto di fine 2022, postumo, dunque, alla sentenza di rinvio.
Le SS. UU. (n. 33645/2022), chiamate a pronunciarsi sulla questione della configurabilità del c.d. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile, con particolare riferimento al danno emergente (o da perdita subita) sul quale si registrava una netta divergenza di impostazioni teoriche tra la giurisprudenza della
Seconda Sezione della Suprema Corte e quella della Terza Sezione, ha enunciato i seguenti principi:
— “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
— “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
— “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
10.2. In ossequio a tali principi, rileva il Collegio che la regola di giudizio applicata nel caso di specie dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nella sentenza n. 766/2005 — sebbene, almeno negli esiti (sia pure nel deficit motivazionale che ha caratterizzato, sotto il profilo dei presupposti per il ricorso alla liquidazione equitativa, la pronuncia sia di primo che di secondo grado), conforme all'indirizzo espresso dalle SS. UU. — debba ritenersi senz'altro condivisibile.
Diversamente dal paradigma risultante dai richiamati principi di cui alla pronuncia delle SS. UU., l'istante in riassunzione ha continuato ad opporre, anche nella presente fase processuale, l'emergenza dagli atti di un “intenzionale disinteresse” da parte dei proprietari al godimento dell'immobile, a sua volta desunto dalla mancanza di allegazioni e prove in merito alla possibilità o volontà di locare o utilizzare lo stesso.
Appare, invece, evidente che, in tal modo, contraddicendo la premessa, ora avallata dalle Sezioni Unite, dell'esistenza di un “danno presunto” derivante dalla compressione del diritto di godimento, diretto o indiretto, dell'immobile, la ha tardivamente, quanto Pt_1
inammissibilmente, ritenuto necessaria, pur in mancanza di specifica contestazione da parte della convenuta, l'allegazione e la prova di specifici elementi idonei a dimostrare una fattiva e concreta volontà di locare l'immobile ed anche la quantificazione del danno, invece suscettibile, secondo il richiamato arresto, di “valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
10.3. Ed è proprio simile accertamento che questa Corte ha ritenuto di affidare al nominato CTU, ed i cui esiti, tuttavia, sono stati avversati dall'istante in riassunzione. Rileva il Collegio che le contestazioni della sono indirizzate, Pt_1
ancora una volta, a porre in discussione l'an debeatur, nella parte in cui censurano l'operato del CTU nell'aver omesso ogni tipo di valutazione quanto alle concrete possibilità dei proprietari di godere dell'immobile nel periodo di occupazione indebita.
In ordine al quantum, invece, non è necessario che la Corte prenda posizione in ordine alle differenti ipotesi di calcolo operate dal CTU, dal momento che le stesse, anche con riferimento a quella più favorevole per la , risultano in ogni caso superiori alla somma Pt_1
liquidata dal Tribunale in complessivi € 47.000,00.
Ed invero, per effetto del principio del divieto della “reformatio in peius” in appello, la parte appellata, per i limiti posti dagli articoli 329 e 342 cod. proc. civ., non può giovarsi di un esito positivo dell'appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (ex multis, Cass. n.
16324/2022).
11. In considerazione della parziale reciproca soccombenza, degli esiti alterni della lite e dell'intervento postumo delle SS. UU., quanto al danno da occupazione sine titulo, le spese di tutti i gradi di giudizio e della presente fase processuale vanno integralmente compensate inter partes.
Stessa sorte per le spese di ctu liquidate nel presente giudizio di rinvio, e che vanno definitivamente poste a carico delle parti per pari quota, ferma la solidarietà passiva delle stesse parti, e per l'intero, nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n. 20957/2017) della sentenza n. 3101/2010 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 24.09.2010, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 766/2005, pubblicata nell'aprile 2005, così provvede:
- in parziale accoglimento del gravame proposto dalla odierna istante in riassunzione, va disattesa la domanda di ritenzione da parte degli attori della caparra confirmatoria e, per lo effetto, e Controparte_1
vanno condannati, in solido tra loro, alla restituzione, in CP_2
favore di , della complessiva somma di € Parte_1
25.822,85, oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti, per tutti i gradi di giudizio e per la presente fase processuale, le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti, e per pari quota, le spese di ctu della presente fase, ferma la solidarietà passiva, per l'intero, nei confronti del CTU.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 03.09.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese