Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CE - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7935/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Caracciolo, come da Parte 1
mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bellini, come da mandato in CP 1
atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
18.4.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il CP 1 contraevano matrimonio in data 1.7.1995, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di NT di CE (Le) – atto n. 29 parte II Serie A
12.3.2005.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza del 18.4.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
2) Le parti vivranno separate con reciproco rispetto.
3) La sig.ra DI EL rinuncia alla domanda di addebito.
4) La casa coniugale sita in NT di CE alla via Monte Santo n.52, 1° piano
(identificata al Foglio 7, Numero 1447 3038, sub 5 e 7) è assegnata alla sig.ra DI.
La nuda proprietà sarà trasferita al figlio OS DA BR mentre la sig.ra
DI EL manterrà l'usufrutto vita natural durante.
5) La nuda proprietà dell'abitazione sita in NT di CE alla via Vittorio Emanuele II
n.7 (identificata al Foglio 6, P.lla 716, sub 5) sarà trasferita alla figlia OS SA mentre il sig. OS IG manterrà l'usufrutto vita natural durante.
6) La piena proprietà del terreno agricolo denominato "Macchie" sito in NT di
CE (identificato al Foglio 11, p.lla 233); la quota del terreno sito in NT di CE alla via Corso Arno (identificato al foglio 15, p.lle 553-556); la quota del terreno sito in NT di CE alla via Monsignore NZ OL (identificato al Foglio 16, p.lla 548) saranno trasferite alla figlia OS SA.
7) Entro 30 giorni dall'omologa del presente accordo da parte del Tribunale di CE, i coniugi si obbligano a comparire dinanzi al Notaio per dare seguito a quanto stabilito ai precedenti punti 4), 5) e 6).
8) Entro il 5 di ogni mese, il sig. OS IG si obbliga a versare l'assegno di mantenimento di €.300,00 in favore della sig.ra DI EL;
importo che sarà
rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.
9) Entro il 5 di ogni mese, il sig. OS IG si obbliga a versare l'importo mensile di
€.300,00 in favore della sig.ra DI EL per il mantenimento del figlio OS
DA BR, che continuerà a vivere con la madre;
importo che sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.
10) Il sig. OS IG si obbliga a sostenere il 70% delle spese straordinarie per il figlio
OS DA BR, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di CE;
del restante 30% si farà carico la sig.ra DI EL.
11) Alcun assegno di mantenimento sarà corrisposto per la figlia OS SA, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
12) Le spese e competenze del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
13) I difensori sottoscrivono l'atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di CE, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 11.7.1995 in NT di CE (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 29 parte II Serie A anno 1995, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
CE, 23.5.2025
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore