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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/09/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 778/2025
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778/2024 R.G.A.C.C., promossa da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Luigi Paiano
- Appellanti -
nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- Appellato contumace -
con l'intervento di
PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente “ex lege” - *******
OGGETTO: “Diritti della cittadinanza”.
Conclusioni degli appellanti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 16.9.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Gli odierni appellanti, nati negli Stati Uniti rispettivamente nel 2002, nel 1960 e nel
1997, con ricorso ex art. 281-decies cpc del 16-21.2.2024 hanno chiesto al Tribunale di Bari il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, riferendo di essere discendenti in linea diretta di , nata a [...] il [...]. Persona_1
1.1. – A sostegno della domanda i ricorrenti hanno rappresentato le seguenti vicende riguardanti i loro antenati: , dopo essere emigrata in Usa, nel 1923 si è unita in Persona_1
matrimonio con , già cittadino italiano e “naturalizzatosi” statunitense il 21.7.1930. Persona_2
Dalla loro relazione è nata il [...] (anche nota come , _3 Persona_4
o ). si è “naturalizzata” cittadina Persona_5 Persona_6 Persona_1
statunitense il 28.1.1943. Nel 1959 ha contratto le nozze con _3 ER
(anche noto come ) e dalla loro unione è nato il [...]
[...] Parte_2 [...]
(anche noto come ). Costui nel 1990 si è unito in Persona_8 Parte_2
matrimonio con (poi ) e dalla loro unione sono nate Persona_9 Persona_10 [...]
e . Persona_11 Parte_1
1.2. – Gli istanti hanno sostenuto che l'ava avrebbe sempre mantenuto la cittadinanza italiana e che l'avrebbe trasmessa “iure sanguinis” ai suoi discendenti. Pertanto, hanno chiesto al Tribunale
di Bari di accertare e dichiarare che sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che avrebbe validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, quale Comune di nascita dell'immigrante italiana, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
2 2. – Il si è costituito in giudizio non adducendo motivi ostativi al Controparte_1
riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli istanti.
3. – Il processo è stato istruito con le sole produzioni documentali.
4. – Con sentenza n. 1525/2025, pubblicata il 16.4.2025, il giudice del Tribunale di Bari ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite fra le parti. In particolare, ha: a) esaminato preliminarmente la questione relativa all'effetto della perdita della cittadinanza italiana dell'ava dopo la nascita della figlia (anche nota, fra l'altro, come _3 Persona_6
), interrogandosi sul se tale evento abbia determinato anche per la figlia la perdita della
[...]
cittadinanza, donde il venir meno di uno dei presupposti della domanda di accertamento proposta dai ricorrenti;
b) ricondotto la fattispecie per cui è causa alla disciplina normativa applicabile
“ratione temporis” costituita dall'art. 12 L. 13.6.1912 n. 555, il cui comma 2 disponeva che “I figli
minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune
la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza
di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”; c) preso in considerazione gli assunti dei ricorrenti, secondo cui , nata nel territorio _3
degli Stati Uniti, e per tale ragione cittadina statunitense secondo la legge straniera dell'epoca,
aveva acquistato anche la cittadinanza italiana in quanto figlia di (quale effetto Persona_1
della pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 30 del 1983, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana); d) rilevato che, tuttavia, ha perso, per sua scelta, la cittadinanza italiana perché nel 1943 ha Persona_1
manifestato la volontà di “naturalizzarsi”; e) richiamato, in proposito, il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8 n. 1 L. n.
555/1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato quella straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana ai
3 sensi dell'art. 12 co. 3 della stessa legge, con la possibilità che i predetti minori possano riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo anno di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge;
f) delibato l'assunto dei ricorrenti circa l'applicabilità dell'art. 7 L. n. 555/1912, secondo cui “Salve speciali disposizioni da
stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal
quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto
maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, la quale disposizione (che mirava a favorire il mantenimento di entrambe le cittadinanze possedute da coloro che già in possesso della cittadinanza italiana, ne avessero acquisita una all'estero, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo Paese, sia il legame col Paese d'origine), in quanto norma speciale rispetto all'art. 12 della stessa legge, determinerebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti, che il discendente di avo italiano, nato prima della “naturalizzazione” del genitore, conservava entrambe le cittadinanze;
g)
escluso che l'ipotesi contemplata da un inciso del predetto art. 12 (“divengono stranieri, quando
abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e
acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”) venga in rilievo nella vicenda in esame giacché
la figlia dell'ava aveva già acquistato la cittadinanza straniera, per effetto della Persona_1
nascita sul territorio degli USA e, pertanto, non poteva “diventare straniera” dopo la perdita della cittadinanza da parte della genitrice;
h) escluso, quindi, che l'interpretazione della disciplina normativa sostenuta dai ricorrenti, sulla scorta di richiami a previsioni regolamentari del
[...]
, nonché a decisioni dei giudici amministrativi e dei giudici ordinari di merito, possa CP_1
essere condivisa, alla luce del principio statuito da Cass.
8.1.2024 n. 454, la quale pronuncia, pur concernendo un caso in cui trovava applicazione il previgente art. 11 del codice civile del 1865, ha chiarito, comunque, il rapporto esistente tra gli artt. 7 e 12 sopra menzionati, nel senso che mentre la prima norma considera la condizione del cittadino italiano (“iure sanguinis”) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (“iure soli”), prevedendo la conservazione della
4 cittadinanza italiana se non vi sia rinuncia una volta divenuto maggiorenne, invece l'art. 12 regola una fattispecie connotata da un “quid pluris”, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde
(volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che “i figli minori non emancipati di chi perde
la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la
patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”; di talché,
detta norma introduce una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
quest'ultima condizione ricorre indubbiamente quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché
la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961; in definitiva, il bipolide che perde la cittadinanza italiana diviene “straniero” rispetto allo Stato italiano, posto che “nessuno
(neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano, finché conserva la
cittadinanza italiana”, la quale è una regola giuridica che risponde alle finalità della legislazione del 1912, diretta a conservare l'unità della cittadinanza all'interno della stessa famiglia (intesa all'epoca come comunità in cui il “capo famiglia” era responsabile quanto alla protezione degli altri membri della famiglia e adottava decisioni vincolanti per tutti i componenti) e a scongiurare il rischio di apolidia (essendo prevista la perdita della cittadinanza italiana solo a condizione che vi fosse la garanzia di acquisto di altra cittadinanza); i) ritenuto, dunque, che , _3
cittadina statunitense per essere nata nel territorio degli USA ed italiana perché figlia di _1
, in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana di costei ha perso pure lei la
[...]
cittadinanza italiana, divenendo “straniera” per l'ordinamento italiano poiché cittadina statunitense;
j) escluso l'allegazione e la prova da parte degli istanti che , _3
una volta raggiunta la maggiore età, abbia esercitato il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana
5 (come disciplinato dagli artt. 3 e 9 della l. 555/1912), dimodoché la stessa non poteva trasmetterla ai suoi discendenti e, quindi, ai ricorrenti.
5. – Avverso la sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello, sostanzialmente reiterando le precedenti difese, e denunziando
[...]
l'erroneità della pronunzia nella parte in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto applicabile l'art. 12 L.
n. 555/1912, invece trascurando la norma di cui all'art. 7 della stessa legge. Gli impugnanti, in sintesi, hanno sostenuto che l'intervenuta “naturalizzazione” dell'antenata italiana dopo la nascita della figlia è priva di rilievo in quanto detta circostanza non ha impedito la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia;
che, quindi, si è al cospetto della duplice applicazione allo stesso soggetto (figlio di avi italiani emigrati all'estero) dei criteri di attribuzione della cittadinanza: straniero perché nato in [...] estero (negli USA non vige lo “ius soli”) e italiano in quanto discendente da un cittadino italiano (“ius sanguinis”). Detti asserti sono stati supportati dall'indicazione di precedenti della giurisprudenza di merito ed amministrativa, nonché
dal riferimento a norme regolamentari contenute in circolari ministeriali. Pertanto, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente accoglimento della loro originaria domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
6. – Il ha omesso di costituirsi in giudizio e, pertanto, se ne deve Controparte_1
dichiarare la contumacia in dispositivo.
7. – Il PG in sede, con nota del 2.9.2025, ha formulato parere sfavorevole all'accoglimento dell'appello.
8. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 16.9.2025 la causa è stata riservata in decisione.
9. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
10. – Il tema controverso è stato affrontato, di recente, dalle pronunzie di legittimità
richiamate nella sentenza appellata.
6 10.1. – Cass. n. 17161/2023 si è occupata della vicenda (analoga a quelle di che trattasi) di un soggetto (indicato nel prosieguo dal sottoscritto estensore con le abbreviazioni , nato negli Pt_4
USA, che aveva chiesto di essere dichiarato cittadino italiano in virtù di discendenza da avo nato in
Italia nel 1881 ed emigrato negli Stati Uniti;
i giudici di merito avevano ritenuto che l'antenato del ricorrente avesse perduto la cittadinanza italiana dopo aver scelto di “naturalizzarsi” cittadino americano nel 1924 e, di conseguenza, l'aveva perduta anche il figlio allora minorenne, che al momento della sua nascita in USA nel 2018, era cittadino italiano per derivazione paterna, non avendo fatto richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età ai sensi della L. n. 555/1912; quindi, non poteva sostenersi che il ricorrente per cassazione, al momento della nascita, fosse cittadino anche italiano perché l'ascendente era cittadino statunitense. La Corte di legittimità, nella parte motiva della pronunzia, ha osservato quanto di seguito trascritto: “La sua tesi è che la cittadinanza italiana non fosse stata perduta da
PE (l'abbreviazione del nome e cognome è dell'odierno estensore) divenuto cittadino americano
per nascita negli U.S.A. nel 1918, avendola egli acquisita sin dalla nascita per derivazione
PE PE paterna prima che il padre l'avesse perduta nel 1924; di conseguenza, l'avrebbe
PE trasmessa al figlio (nato nel 1938) il quale l'avrebbe trasmessa infine al ricorrente che, Pt_4
quindi, avrebbe diritto alla doppia cittadinanza. Questa tesi non è condivisibile alla luce della
PE legge n. 555 del 1912 (applicabile ratione temporis). E' decisivo stabilire se (nonno di Pt_4
PE abbia perduto la cittadinanza italiana in conseguenza del fatto che l'aveva perduta suo padre
Pe acquistando la cittadinanza americana nel 1924 (quando era minore). Al quesito deve darsi
risposta affermativa. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui “i figli minori
non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la
residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” - si riferisce proprio al caso in cui il figlio
minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad
esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della
7 perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli
PE PE artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. E' questo il caso di che, essendo figlio minore di che
perse la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui,
conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione
è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della
legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato
la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la
cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante
dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel
Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011), ipotesi non
verificatasi nella specie. Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della
stessa legge, secondo cui “salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il
cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita,
conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”.
PE Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto
figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per
aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai
discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, “si
riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il
ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita”. Indicativa a
livello sistematico del trattamento riconosciuto dall'ordinamento alla doppia cittadinanza è la (più
recente) previsione secondo cui “nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una
sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge n. 123 del 1983 (abrogata dalla legge n. 91 del 1992). Inapplicabile è anche
8 l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in
applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione
prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una
dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. La
disposizione da ultimo citata (al di là del fatto che il ricorrente non ha allegato di avere reso la
prevista dichiarazione entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 91) non si riferisce a chi
– come il ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana
che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai suoi diretti ascendenti…In conclusione,
PE PE avendo perduto la cittadinanza italiana, non l'ha potuta trasmettere al figlio e, di
conseguenza, al ricorrente…”.
10.2. – Inoltre, Cass. n. 454/2024 ha deciso il caso di un discendente di soggetto nato in [...]
nel 1876 e poi emigrato negli USA;
secondo la Corte territoriale, l'avo nel 1910 si è
“naturalizzato” cittadino statunitense, perdendo conseguentemente la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore nato nel 1909, così arrestandosi la catena genealogica necessaria al riconoscimento della cittadinanza per discendenza;
il figlio minore dell'originario avo non ha esercitato entro un anno dal raggiungimento della maggiore età la facoltà di riacquistare la cittadinanza italiana secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 555/1912. La Corte
regolatrice ha evidenziato la differenza della fattispecie sottoposta al suo esame rispetto a quella esaminata dalla citata Cass. n. 17161/2023, riferita ad un caso in cui era applicabile la L. n.
555/1912. Ciò nondimeno, ha chiarito sul piano ermeneutico la portata applicativa e la “ratio”
anche sociologica di quest'ultima legge, che “…riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui
appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la
cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso
aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano,
salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente
non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di
9 impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo
famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a
minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione
del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente
finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui
essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un
“capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i
soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che
l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza…”.
11. – Orbene, con la decisione appellata il giudice del Tribunale di Bari, esaminando le vicende della discendenza di cui si è dato conto ai punti 1. ed 1.1 che precedono, si è
incensurabilmente conformato, per le ragioni sintetizzate alle lettere i) e j) del punto 4 che precede,
ai principi di diritto statuiti dal giudice della nomofilachia.
12. – Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione.
13. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , nei confronti del , avverso la sentenza del
[...] Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Bari n. 1525/2025, pubblicata il 16.4.2025, con atto di citazione del 28.4.2025, così
provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese del giudizio;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo
10 di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
11
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778/2024 R.G.A.C.C., promossa da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Luigi Paiano
- Appellanti -
nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- Appellato contumace -
con l'intervento di
PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente “ex lege” - *******
OGGETTO: “Diritti della cittadinanza”.
Conclusioni degli appellanti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 16.9.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Gli odierni appellanti, nati negli Stati Uniti rispettivamente nel 2002, nel 1960 e nel
1997, con ricorso ex art. 281-decies cpc del 16-21.2.2024 hanno chiesto al Tribunale di Bari il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, riferendo di essere discendenti in linea diretta di , nata a [...] il [...]. Persona_1
1.1. – A sostegno della domanda i ricorrenti hanno rappresentato le seguenti vicende riguardanti i loro antenati: , dopo essere emigrata in Usa, nel 1923 si è unita in Persona_1
matrimonio con , già cittadino italiano e “naturalizzatosi” statunitense il 21.7.1930. Persona_2
Dalla loro relazione è nata il [...] (anche nota come , _3 Persona_4
o ). si è “naturalizzata” cittadina Persona_5 Persona_6 Persona_1
statunitense il 28.1.1943. Nel 1959 ha contratto le nozze con _3 ER
(anche noto come ) e dalla loro unione è nato il [...]
[...] Parte_2 [...]
(anche noto come ). Costui nel 1990 si è unito in Persona_8 Parte_2
matrimonio con (poi ) e dalla loro unione sono nate Persona_9 Persona_10 [...]
e . Persona_11 Parte_1
1.2. – Gli istanti hanno sostenuto che l'ava avrebbe sempre mantenuto la cittadinanza italiana e che l'avrebbe trasmessa “iure sanguinis” ai suoi discendenti. Pertanto, hanno chiesto al Tribunale
di Bari di accertare e dichiarare che sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che avrebbe validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, quale Comune di nascita dell'immigrante italiana, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
2 2. – Il si è costituito in giudizio non adducendo motivi ostativi al Controparte_1
riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli istanti.
3. – Il processo è stato istruito con le sole produzioni documentali.
4. – Con sentenza n. 1525/2025, pubblicata il 16.4.2025, il giudice del Tribunale di Bari ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite fra le parti. In particolare, ha: a) esaminato preliminarmente la questione relativa all'effetto della perdita della cittadinanza italiana dell'ava dopo la nascita della figlia (anche nota, fra l'altro, come _3 Persona_6
), interrogandosi sul se tale evento abbia determinato anche per la figlia la perdita della
[...]
cittadinanza, donde il venir meno di uno dei presupposti della domanda di accertamento proposta dai ricorrenti;
b) ricondotto la fattispecie per cui è causa alla disciplina normativa applicabile
“ratione temporis” costituita dall'art. 12 L. 13.6.1912 n. 555, il cui comma 2 disponeva che “I figli
minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune
la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza
di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”; c) preso in considerazione gli assunti dei ricorrenti, secondo cui , nata nel territorio _3
degli Stati Uniti, e per tale ragione cittadina statunitense secondo la legge straniera dell'epoca,
aveva acquistato anche la cittadinanza italiana in quanto figlia di (quale effetto Persona_1
della pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 30 del 1983, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana); d) rilevato che, tuttavia, ha perso, per sua scelta, la cittadinanza italiana perché nel 1943 ha Persona_1
manifestato la volontà di “naturalizzarsi”; e) richiamato, in proposito, il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8 n. 1 L. n.
555/1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato quella straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana ai
3 sensi dell'art. 12 co. 3 della stessa legge, con la possibilità che i predetti minori possano riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo anno di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge;
f) delibato l'assunto dei ricorrenti circa l'applicabilità dell'art. 7 L. n. 555/1912, secondo cui “Salve speciali disposizioni da
stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal
quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto
maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, la quale disposizione (che mirava a favorire il mantenimento di entrambe le cittadinanze possedute da coloro che già in possesso della cittadinanza italiana, ne avessero acquisita una all'estero, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo Paese, sia il legame col Paese d'origine), in quanto norma speciale rispetto all'art. 12 della stessa legge, determinerebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti, che il discendente di avo italiano, nato prima della “naturalizzazione” del genitore, conservava entrambe le cittadinanze;
g)
escluso che l'ipotesi contemplata da un inciso del predetto art. 12 (“divengono stranieri, quando
abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e
acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”) venga in rilievo nella vicenda in esame giacché
la figlia dell'ava aveva già acquistato la cittadinanza straniera, per effetto della Persona_1
nascita sul territorio degli USA e, pertanto, non poteva “diventare straniera” dopo la perdita della cittadinanza da parte della genitrice;
h) escluso, quindi, che l'interpretazione della disciplina normativa sostenuta dai ricorrenti, sulla scorta di richiami a previsioni regolamentari del
[...]
, nonché a decisioni dei giudici amministrativi e dei giudici ordinari di merito, possa CP_1
essere condivisa, alla luce del principio statuito da Cass.
8.1.2024 n. 454, la quale pronuncia, pur concernendo un caso in cui trovava applicazione il previgente art. 11 del codice civile del 1865, ha chiarito, comunque, il rapporto esistente tra gli artt. 7 e 12 sopra menzionati, nel senso che mentre la prima norma considera la condizione del cittadino italiano (“iure sanguinis”) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (“iure soli”), prevedendo la conservazione della
4 cittadinanza italiana se non vi sia rinuncia una volta divenuto maggiorenne, invece l'art. 12 regola una fattispecie connotata da un “quid pluris”, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde
(volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che “i figli minori non emancipati di chi perde
la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la
patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”; di talché,
detta norma introduce una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
quest'ultima condizione ricorre indubbiamente quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché
la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961; in definitiva, il bipolide che perde la cittadinanza italiana diviene “straniero” rispetto allo Stato italiano, posto che “nessuno
(neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano, finché conserva la
cittadinanza italiana”, la quale è una regola giuridica che risponde alle finalità della legislazione del 1912, diretta a conservare l'unità della cittadinanza all'interno della stessa famiglia (intesa all'epoca come comunità in cui il “capo famiglia” era responsabile quanto alla protezione degli altri membri della famiglia e adottava decisioni vincolanti per tutti i componenti) e a scongiurare il rischio di apolidia (essendo prevista la perdita della cittadinanza italiana solo a condizione che vi fosse la garanzia di acquisto di altra cittadinanza); i) ritenuto, dunque, che , _3
cittadina statunitense per essere nata nel territorio degli USA ed italiana perché figlia di _1
, in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana di costei ha perso pure lei la
[...]
cittadinanza italiana, divenendo “straniera” per l'ordinamento italiano poiché cittadina statunitense;
j) escluso l'allegazione e la prova da parte degli istanti che , _3
una volta raggiunta la maggiore età, abbia esercitato il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana
5 (come disciplinato dagli artt. 3 e 9 della l. 555/1912), dimodoché la stessa non poteva trasmetterla ai suoi discendenti e, quindi, ai ricorrenti.
5. – Avverso la sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello, sostanzialmente reiterando le precedenti difese, e denunziando
[...]
l'erroneità della pronunzia nella parte in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto applicabile l'art. 12 L.
n. 555/1912, invece trascurando la norma di cui all'art. 7 della stessa legge. Gli impugnanti, in sintesi, hanno sostenuto che l'intervenuta “naturalizzazione” dell'antenata italiana dopo la nascita della figlia è priva di rilievo in quanto detta circostanza non ha impedito la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia;
che, quindi, si è al cospetto della duplice applicazione allo stesso soggetto (figlio di avi italiani emigrati all'estero) dei criteri di attribuzione della cittadinanza: straniero perché nato in [...] estero (negli USA non vige lo “ius soli”) e italiano in quanto discendente da un cittadino italiano (“ius sanguinis”). Detti asserti sono stati supportati dall'indicazione di precedenti della giurisprudenza di merito ed amministrativa, nonché
dal riferimento a norme regolamentari contenute in circolari ministeriali. Pertanto, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente accoglimento della loro originaria domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
6. – Il ha omesso di costituirsi in giudizio e, pertanto, se ne deve Controparte_1
dichiarare la contumacia in dispositivo.
7. – Il PG in sede, con nota del 2.9.2025, ha formulato parere sfavorevole all'accoglimento dell'appello.
8. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 16.9.2025 la causa è stata riservata in decisione.
9. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
10. – Il tema controverso è stato affrontato, di recente, dalle pronunzie di legittimità
richiamate nella sentenza appellata.
6 10.1. – Cass. n. 17161/2023 si è occupata della vicenda (analoga a quelle di che trattasi) di un soggetto (indicato nel prosieguo dal sottoscritto estensore con le abbreviazioni , nato negli Pt_4
USA, che aveva chiesto di essere dichiarato cittadino italiano in virtù di discendenza da avo nato in
Italia nel 1881 ed emigrato negli Stati Uniti;
i giudici di merito avevano ritenuto che l'antenato del ricorrente avesse perduto la cittadinanza italiana dopo aver scelto di “naturalizzarsi” cittadino americano nel 1924 e, di conseguenza, l'aveva perduta anche il figlio allora minorenne, che al momento della sua nascita in USA nel 2018, era cittadino italiano per derivazione paterna, non avendo fatto richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età ai sensi della L. n. 555/1912; quindi, non poteva sostenersi che il ricorrente per cassazione, al momento della nascita, fosse cittadino anche italiano perché l'ascendente era cittadino statunitense. La Corte di legittimità, nella parte motiva della pronunzia, ha osservato quanto di seguito trascritto: “La sua tesi è che la cittadinanza italiana non fosse stata perduta da
PE (l'abbreviazione del nome e cognome è dell'odierno estensore) divenuto cittadino americano
per nascita negli U.S.A. nel 1918, avendola egli acquisita sin dalla nascita per derivazione
PE PE paterna prima che il padre l'avesse perduta nel 1924; di conseguenza, l'avrebbe
PE trasmessa al figlio (nato nel 1938) il quale l'avrebbe trasmessa infine al ricorrente che, Pt_4
quindi, avrebbe diritto alla doppia cittadinanza. Questa tesi non è condivisibile alla luce della
PE legge n. 555 del 1912 (applicabile ratione temporis). E' decisivo stabilire se (nonno di Pt_4
PE abbia perduto la cittadinanza italiana in conseguenza del fatto che l'aveva perduta suo padre
Pe acquistando la cittadinanza americana nel 1924 (quando era minore). Al quesito deve darsi
risposta affermativa. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui “i figli minori
non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la
residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” - si riferisce proprio al caso in cui il figlio
minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad
esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della
7 perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli
PE PE artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. E' questo il caso di che, essendo figlio minore di che
perse la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui,
conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione
è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della
legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato
la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la
cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante
dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel
Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011), ipotesi non
verificatasi nella specie. Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della
stessa legge, secondo cui “salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il
cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita,
conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”.
PE Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto
figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per
aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai
discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, “si
riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il
ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita”. Indicativa a
livello sistematico del trattamento riconosciuto dall'ordinamento alla doppia cittadinanza è la (più
recente) previsione secondo cui “nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una
sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge n. 123 del 1983 (abrogata dalla legge n. 91 del 1992). Inapplicabile è anche
8 l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in
applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione
prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una
dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. La
disposizione da ultimo citata (al di là del fatto che il ricorrente non ha allegato di avere reso la
prevista dichiarazione entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 91) non si riferisce a chi
– come il ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana
che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai suoi diretti ascendenti…In conclusione,
PE PE avendo perduto la cittadinanza italiana, non l'ha potuta trasmettere al figlio e, di
conseguenza, al ricorrente…”.
10.2. – Inoltre, Cass. n. 454/2024 ha deciso il caso di un discendente di soggetto nato in [...]
nel 1876 e poi emigrato negli USA;
secondo la Corte territoriale, l'avo nel 1910 si è
“naturalizzato” cittadino statunitense, perdendo conseguentemente la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore nato nel 1909, così arrestandosi la catena genealogica necessaria al riconoscimento della cittadinanza per discendenza;
il figlio minore dell'originario avo non ha esercitato entro un anno dal raggiungimento della maggiore età la facoltà di riacquistare la cittadinanza italiana secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 555/1912. La Corte
regolatrice ha evidenziato la differenza della fattispecie sottoposta al suo esame rispetto a quella esaminata dalla citata Cass. n. 17161/2023, riferita ad un caso in cui era applicabile la L. n.
555/1912. Ciò nondimeno, ha chiarito sul piano ermeneutico la portata applicativa e la “ratio”
anche sociologica di quest'ultima legge, che “…riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui
appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la
cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso
aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano,
salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente
non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di
9 impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo
famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a
minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione
del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente
finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui
essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un
“capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i
soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che
l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza…”.
11. – Orbene, con la decisione appellata il giudice del Tribunale di Bari, esaminando le vicende della discendenza di cui si è dato conto ai punti 1. ed 1.1 che precedono, si è
incensurabilmente conformato, per le ragioni sintetizzate alle lettere i) e j) del punto 4 che precede,
ai principi di diritto statuiti dal giudice della nomofilachia.
12. – Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione.
13. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , nei confronti del , avverso la sentenza del
[...] Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Bari n. 1525/2025, pubblicata il 16.4.2025, con atto di citazione del 28.4.2025, così
provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese del giudizio;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo
10 di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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