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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15699/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15699/2024
Oggi 24 marzo 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per l'avv. , oggi sostituita dall'avv. Andrea Pienazza Parte_1 Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte_1
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15699 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
ricorrente, personalmente e
Controparte_1
resistente, contumace pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che il compenso spettante al legale può essere riconosciuto, utilizzando i parametri per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, come segue: fase di studio, valori medi (€
1.701,00=); fasi introduttiva e decisoria, valori minimi (€ 602,00= + € 725,25=); ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto nella misura di € 1.514,25=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, già operata la riduzione di ½ ex art. 130 T.U. spese di giustizia;
rilevato che, per giurisprudenza costane, “in tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale)” (Cass. 1518/2019, da cui è tratta la massima); ritenuto, in ogni caso, che nulla va disposto anche per le spese vive, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della mancata resistenza dell'amministrazione, non costituitasi;
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Parte_2
procedimento n. 1808/2023 R.G. di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.514,25=, oltre
15% per spese generali e accessori di legge.
Nulla per le spese, attesa la natura del procedimento e la mancata costituzione della resistente.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15699/2024
Oggi 24 marzo 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per l'avv. , oggi sostituita dall'avv. Andrea Pienazza Parte_1 Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte_1
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15699 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
ricorrente, personalmente e
Controparte_1
resistente, contumace pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che il compenso spettante al legale può essere riconosciuto, utilizzando i parametri per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, come segue: fase di studio, valori medi (€
1.701,00=); fasi introduttiva e decisoria, valori minimi (€ 602,00= + € 725,25=); ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto nella misura di € 1.514,25=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, già operata la riduzione di ½ ex art. 130 T.U. spese di giustizia;
rilevato che, per giurisprudenza costane, “in tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale)” (Cass. 1518/2019, da cui è tratta la massima); ritenuto, in ogni caso, che nulla va disposto anche per le spese vive, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della mancata resistenza dell'amministrazione, non costituitasi;
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Parte_2
procedimento n. 1808/2023 R.G. di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.514,25=, oltre
15% per spese generali e accessori di legge.
Nulla per le spese, attesa la natura del procedimento e la mancata costituzione della resistente.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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