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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/07/2024, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 476/2021 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.5.2023 e promossa da
(Cod. Fisc. ), in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1
quale legale rappresentante della Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nonché quale legale rappresentante
[...] P.IVA_1 della (Cod. Fisc. , e Parte_2 P.IVA_2
(Cod. Fisc. ), rappresentati e Parte_3 CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. Edoardo Colaiacovo per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellanti
Contro
(Cod. Fisc. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante, Appellata contumace
E nei confronti di
Cod. Fisc. ), Controparte_3 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Frasca – per procura in calce all'atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
Interveniente ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
1 Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 569/2020 del
20.11.2020.
Conclusioni degli appellanti: “Piaccia alla Eccellentissima Corte accogliere il proposto appello e, in riforma della impugnata sentenza, così disporre: 1) Accertare
e dichiarare per i motivi dedotti al n. 2 della narrativa, previa ammissione della
CTU contabile negata dal giudice di prime cure, la nullità dei contratti di finanziamento e degli annessi contratti di fideiussioni ripassati tra gli appellanti e la
, ricorrendo nel caso de quo la fattispecie Controparte_2 del mutuo fittizio;
2) Accertare e dichiarare, anche in via subordinata, la nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti in violazione dell'art. 2 della Legge
287/90, per i motivi di cui al n. 3 della narrativa;
3) Accertare e dichiarare, in ulteriore subordine, la nullità delle richiamate fideiussioni per contrarietà a norme imperative di Legge e per indeterminatezza e indeterminabilità dell'obbligazione garantita, e/o per insufficiente prova del credito, come da motivi spiegati ai nn.4 e 5 della narrativa;
4) Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”.
Conclusioni della OC interveniente: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto da in proprio e quale amministratore della S.r.l. I Parte_1
Caminetti Edilizia Residenziale Montana e della , e da Parte_2
e con-fermare integralmente la decisione di primo grado. Vinte Parte_3 le spese ed i compensi del grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di L'Aquila, con la sentenza n. 569/2020 del 20.11.2020, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale n. 101/2018 proposta da
, in proprio e quale legale rappresentante Parte_4 Parte_3 della OC , in proprio e quale Parte_2 Parte_1 legale rappresentante della OC “ Controparte_1
e , in proprio e quale legale rappresentante della OC
[...] Parte_5
“ , condannati al pagamento delle spese processuali, nei Parte_6
confronti della Controparte_2
Con il predetto decreto è stato intimato al debitore e ai garanti il pagamento, relativamente a n. 2 contratti di mutuo, delle somme di € euro 443.224,42 per n. 8 rate semestrali insolute, scadute dal 30.06.2013 al 31.12.2016; di € 14.833,75 per interessi di mora maturati sulle rate arretrate dalle singole date di scadenza al
16.02.2017; di € 423.094,28 per residuo capitale a scadere alla data di risoluzione
(16.02.2017); di € 697,35 per interessi su capitale a scadere dal 31.12.2016 (data
2 ultima rata scaduta ed insoluta) al 16.02.2017 (data di risoluzione); di € 4.230,94 per la commissione estinzione anticipata di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento.
Gli opponenti, a fondamento della predetta opposizione, hanno dedotto che la
OC , a favore della quale è stata prestata la Controparte_4
garanzia, è stata titolare del c/c affidato n. 17753.14 presso la Filiale della Banca
MPS S.p.A. di L'Aquila, recante alla data del 23.7.2009 il saldo debitore di €
598.028,39. A tale OC sono stati concessi il 23.7.2009 un finanziamento di €
1.000.000,00 da destinare alla costruzione di un complesso alberghiero e in data
5.8.2009 un ulteriore finanziamento di € 1.000.000,00 per le medesime finalità. La
OC mutuataria, su richiesta della Banca, in data 16.7.2009 ha acquistato con fondi propri la polizza AXA Investimento Top n. 138949 del valore nominale di €
1.000.000,00 costituente la garanzia pignoratizia del secondo finanziamento.
Ad avviso degli opponenti, per il decreto ingiuntivo emesso non è stata prodotta un'idonea documentazione comprovante il credito, non avendo la prodotto CP_2 gli estratti conto ed i riassunti scalari sin dall'origine del rapporto;
inoltre i finanziamenti sopra indicati sarebbero stati utilizzati per ripianare lo scoperto del conto corrente con incremento dell'esposizione della OC opponente, cosicché la ha soddisfatto il suo credito senza fornire adeguate utilità alla propria CP_2
controparte negoziale e aumentando considerevolmente le proprie garanzie.
Pertanto, secondo i predetti, il finanziamento e le relative fideiussioni si devono ritenere nulli per l'utilizzo del finanziamento non conforme allo scopo e stipulato in frode alla legge, avendo la Banca preteso una operazione di ripianamento, sostituendo un debito chirografario con altro assistito da garanzie personali, con la conseguente necessità della rideterminazione del rapporto dare-avere, con riferimento agli interessi corrispettivi e di mora sui ratei già corrisposti.
La in persona del legale rappresentante, si Controparte_2
è costituita in giudizio contestando integralmente i motivi posti a fondamento dell'opposizione, rilevando la natura autonoma dell'obbligazione di garanzia assunta e quindi la preclusione della proposizione delle eccezioni da parte dei garanti. La ha inoltre dedotto la propria dimostrazione del credito e CP_2
l'acquisizione della somma mutuata da parte della mutuataria.
3 Il Tribunale di L'Aquila ha omesso l'esame dell'eccezione dell'opposta in ordine al carattere autonomo della garanzia prestata in ragione della ritenuta infondatezza delle contestazioni svolte nell'opposizione in esame.
Sotto quest'ultimo profilo il medesimo Tribunale ha escluso la sussistenza del c.d. mutuo di scopo poiché gli opponenti non hanno dimostrato che la OC mutuataria non abbia destinato le somme alla destinazione prevista, deducendo soltanto che il conto corrente nel quale l'importo del finanziamento è stato accreditato abbia avuto un saldo negativo e che l'accredito del capitale mutuato abbia contribuito a ridurlo, acquisendo la Banca correlativamente ulteriori garanzie.
Inoltre, la somma mutuata è stata utilizzata per il fine previsto nel contratto, cioè per la “costruzione di un complesso alberghiero” per cui lo scopo pratico del negozio di mutuo (e cioè il finanziamento delle opere secondo il progetto imprenditoriale dell'opponente) era possibile e realizzabile e non era in alcun modo collegato a un interesse dell'Istituto di Credito, non avendo gli opponenti provato la finalità di azzeramento dell'esposizione debitoria maturata sul conto corrente, specificamente contestata dalla CP_2
Il primo Giudice ha poi ritenuto provato il credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo attraverso il contratto, il piano di ammortamento del finanziamento, con l'indicazione delle scadenze di pagamento previste nonché attraverso la successiva lettera aggiuntiva del 28.02.2013, essendo state specificamente indicati i titoli delle somme richieste, sopra indicate.
Infine, in entrambi i contratti di finanziamento la parte finanziata ha rilasciato la quietanza della somma mutuata ed ha espressamente incaricato “la Banca di provvedere al versamento di detta somma sul conto corrente a lei intestato n.
17753.14 acceso presso la filiale di L'Aquila della stessa Banca”.
L'accredito delle somme in favore del mutuante tramite il versamento in conto corrente ha comportato l'effettiva acquisizione della somma di denaro, non risultando né essendo stati allegati elementi ostativi all'utilizzazione delle somme mutuate.
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
, e quale nuovo legale Controparte_1 rappresentante della OC “ , e Parte_2 Parte_3
4 hanno proposto l'appello alla sentenza sopra indicata, chiedendo l'accoglimento delle suddette conclusioni;
nel giudizio è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la
OC , in persona del legale Controparte_5
rappresentante, quale titolare del credito in contestazione, la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 23.5.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Pregiudizialmente occorre dichiarare la contumacia della Controparte_2
in persona del legale poiché la stessa, pur avendo regolarmente
[...] ricevuto la notificazione dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 330 c.p.c., non si è costituita in giudizio.
In via ugualmente pregiudiziale, occorre escludere il difetto di legittimazione passiva della dedotto dagli appellanti – e rilevabile d'ufficio – Controparte_6
considerando che tale OC ha dimostrato la propria titolarità dei crediti dedotti in giudizio attraverso la produzione della copia dell'atto di scissione e la certificazione notarile attestante che nell' “Elenco dei Finanziamenti” di cui all'Allegato H dello stesso atto di scissione risulta anche la posizione riferita alla
OC , identificata con il n. 108658875 NDC. Controparte_4
La predetta OC ha pure prodotto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in cui sono indicate espressamente le caratteristiche dei crediti assegnati alla
Beneficiaria, tra i quali vi sono quelli classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'TA nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"). In quest'ultima categoria i crediti in esame sono certamente compresi, come risulta dalle comunicazioni del 2.01.17 e del 21.04.2017.
Pertanto, alla luce dei principi costantemente affermati sotto questo profilo dalla
Corte di Cassazione, si deve ritenere la corretta e indubbia individuazione dei rapporti oggetto della cessione (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass., 5 novembre
2020, n. 24798).
1. Gli appellanti hanno in primo luogo dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata poiché il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le questioni
5 indicate nella loro consulenza di parte e quindi ha escluso l'ammissione della c.t.u. sulle medesime questioni.
1.1. Occorre in merito considerare che il Tribunale di L'Aquila ha attribuito un rilievo dirimente all'insussistenza dei presupposti dei fatto e di diritto – alla luce della documentazione in atti, con particolare riguardo all'erogazione delle somme mutuate e al loro effettivo utilizzo - della nullità dei contratti di finanziamento per le ragioni dedotte dagli appellanti. Il predetto Tribunale ha rilevato che essi comunque non abbiano dimostrato la ragione posta a fondamento di tale nullità, cioè il fatto per cui le somme erogate per effetto dei citati contratti siano state utilizzate esclusivamente per il ripianamento del debito della OC derivante dal contratto di conto corrente.
Ora gli appellanti, in violazione del criterio della specificità dei motivi di appello, non hanno dedotto alcuna ragione idonea ad incrinare le conclusioni del primo
Giudice, per cui il motivo in esame è inammissibile.
In ogni caso, in ordine all'esclusione della nullità dedotta dagli odierni appellanti, appare opportuno richiamare il condivisibile principio espresso dalla Corte di
Cassazione secondo cui il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la precedente esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo poiché non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente – che nel caso in esame è incontestato - delle somme erogate è sufficiente ad integrare la dazione della cosa propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente esclude dal patrimonio del mutuatario una passività (Cass., 25 luglio
2022, n. 23149).
2. Il secondo motivo dell'appello concerne la nullità delle fideiussioni prestate per la violazione dell'art. 2 della legge n. n. 287 del 1990: ad avviso degli appellanti le fideiussioni predisposte dalla contengono Controparte_2 le norme bancarie uniformi predisposte dall'A.B.I. e oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'TA del 2005.
6 2.1. In ordine a tale rilievo occorre considerare in maniera determinante che, per quanto concerne la conformità di alcune clausole delle fideiussioni al modello
A.B.I., la nullità richiamata dall'appellante ha riguardato la diversa fattispecie della fideiussione omnibus, cioè quella prestata per tutte le obbligazioni del debitore principale, con il solo limite dell'importo massimo garantito.
In questo caso, invece, le fideiussioni sono specifiche, avendo ad oggetto le obbligazioni derivanti da singoli contratti di finanziamento autonomamente considerati, per cui gli odierni appellanti avrebbero dovuto dedurre, rispetto a tale diversa fattispecie, le ragioni della nullità, anche in ragione del fatto che le predette fideiussioni sono state stipulate successivamente al provvedimento sanzionatorio della Banca d'TA del 2005 .
2.2. Invero, si deve considerare che la Corte di Cassazione, nella decisione del 22 maggio 2019, n. 13846, ha affermato che il citato provvedimento sanzionatorio della Banca d'TA ha carattere di prova privilegiata, cioè di presunzione della
“sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso”.
L'accertamento della Banca d'TA ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, come si evince in particolare nel punto 2 e nel punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, nel quale si chiarisce che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”.
Quindi, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema A.B.I. non è sufficiente per ritenere che le clausole di quella fideiussione siano nulle poiché il provvedimento della Banca d'TA non riguarda la medesima fattispecie e dunque non si può presumere che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Pertanto, è onere del garante dimostrare che vi sia stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussioni e che tale intesa si sia riflessa anche
7 sulla validità di quella da lui rilasciata (in questo senso, Corte di Appello di
Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).
Dunque, un'eventuale violazione deve essere, in concreto, allegata, cioè indicata e provata da chi intende farla valere in giudizio, in conformità alla regola generale dell'onere della prova, atteso che, come si è detto, il carattere di prova privilegiata del provvedimento di Banca d'TA non è invocabile in relazione alle fideiussioni specifiche.
2.3. Poi, con specifico riguardo all'estinzione delle garanzie ai sensi e per effetti dell'art. 1957 c.c., occorre preliminarmente rilevare la decadenza degli appellanti dalla proponibilità di tale eccezione, formulata soltanto in questo grado del giudizio e quindi non nel termine previsto dall'art. 167 c.p.c.
Invero, l'eccezione di cui all'art. 1957 deve qualificarsi senz'altro come eccezione c.d. in senso stretto, secondo la disposizione dell'art. 2969 c.c.
Pertanto, il motivo esaminato è integralmente infondato.
3. La medesima infondatezza concerne il terzo motivo dell'appello, inerente alla nullità delle fideiussioni per la loro contrarietà a norme imperative e indeterminatezza.
3.1. Infatti, premesso che gli appellanti non possono qualificarsi consumatori, essendo società commerciali ovvero persone fisiche che hanno assunto il ruolo di legali rappresentanti della società garantita, si deve osservare che le fideiussioni in esame non sono affatto indeterminate.
La fideiussione rilasciata dagli appellanti e è Parte_1 Parte_3
contenuta nello stesso contratto di finanziamento del 23.7.2009, essendo dunque
[. evidente l'identificazione del debito garantito;
le garanzie della OC “
e della OC “ Controparte_1 [...]
indicano espressamente il finanziamento a garanzia del quale sono Parte_2
rilasciate e sono state sottoscritte alla stessa data della stipulazione del finanziamento.
Infine, la specificità delle garanzie è stata dedotta dalla Banca nel ricorso per decreto ingiuntivo e non è stata mai specificamente contestata dai garanti in primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
8 4. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello in esame è integralmente infondato e deve essere respinto, disponendo la condanna degli appellanti, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'interveniente costituita in giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 gli appellanti sono è tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, decidendo definitivamente la causa sopra indicata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della in persona Controparte_2
del legale rappresentante.
2) Rigetta l'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della e Controparte_1 quale legale rappresentante della OC “ nonché da Parte_2
nei confronti della con Parte_3 Controparte_2
l'intervento della OC ”, in Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla sentenza del Tribunale di L'Aquila
n. 569/2020 del 9.12.2020, che dunque conferma integralmente.
3) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della OC
”, in persona del legale Controparte_5 rappresentante, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 18.511,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a.
22% come per legge.
4) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
9 Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale dell'11 luglio 2024.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 476/2021 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.5.2023 e promossa da
(Cod. Fisc. ), in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1
quale legale rappresentante della Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nonché quale legale rappresentante
[...] P.IVA_1 della (Cod. Fisc. , e Parte_2 P.IVA_2
(Cod. Fisc. ), rappresentati e Parte_3 CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. Edoardo Colaiacovo per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellanti
Contro
(Cod. Fisc. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante, Appellata contumace
E nei confronti di
Cod. Fisc. ), Controparte_3 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Frasca – per procura in calce all'atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
Interveniente ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
1 Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 569/2020 del
20.11.2020.
Conclusioni degli appellanti: “Piaccia alla Eccellentissima Corte accogliere il proposto appello e, in riforma della impugnata sentenza, così disporre: 1) Accertare
e dichiarare per i motivi dedotti al n. 2 della narrativa, previa ammissione della
CTU contabile negata dal giudice di prime cure, la nullità dei contratti di finanziamento e degli annessi contratti di fideiussioni ripassati tra gli appellanti e la
, ricorrendo nel caso de quo la fattispecie Controparte_2 del mutuo fittizio;
2) Accertare e dichiarare, anche in via subordinata, la nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti in violazione dell'art. 2 della Legge
287/90, per i motivi di cui al n. 3 della narrativa;
3) Accertare e dichiarare, in ulteriore subordine, la nullità delle richiamate fideiussioni per contrarietà a norme imperative di Legge e per indeterminatezza e indeterminabilità dell'obbligazione garantita, e/o per insufficiente prova del credito, come da motivi spiegati ai nn.4 e 5 della narrativa;
4) Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”.
Conclusioni della OC interveniente: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto da in proprio e quale amministratore della S.r.l. I Parte_1
Caminetti Edilizia Residenziale Montana e della , e da Parte_2
e con-fermare integralmente la decisione di primo grado. Vinte Parte_3 le spese ed i compensi del grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di L'Aquila, con la sentenza n. 569/2020 del 20.11.2020, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale n. 101/2018 proposta da
, in proprio e quale legale rappresentante Parte_4 Parte_3 della OC , in proprio e quale Parte_2 Parte_1 legale rappresentante della OC “ Controparte_1
e , in proprio e quale legale rappresentante della OC
[...] Parte_5
“ , condannati al pagamento delle spese processuali, nei Parte_6
confronti della Controparte_2
Con il predetto decreto è stato intimato al debitore e ai garanti il pagamento, relativamente a n. 2 contratti di mutuo, delle somme di € euro 443.224,42 per n. 8 rate semestrali insolute, scadute dal 30.06.2013 al 31.12.2016; di € 14.833,75 per interessi di mora maturati sulle rate arretrate dalle singole date di scadenza al
16.02.2017; di € 423.094,28 per residuo capitale a scadere alla data di risoluzione
(16.02.2017); di € 697,35 per interessi su capitale a scadere dal 31.12.2016 (data
2 ultima rata scaduta ed insoluta) al 16.02.2017 (data di risoluzione); di € 4.230,94 per la commissione estinzione anticipata di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento.
Gli opponenti, a fondamento della predetta opposizione, hanno dedotto che la
OC , a favore della quale è stata prestata la Controparte_4
garanzia, è stata titolare del c/c affidato n. 17753.14 presso la Filiale della Banca
MPS S.p.A. di L'Aquila, recante alla data del 23.7.2009 il saldo debitore di €
598.028,39. A tale OC sono stati concessi il 23.7.2009 un finanziamento di €
1.000.000,00 da destinare alla costruzione di un complesso alberghiero e in data
5.8.2009 un ulteriore finanziamento di € 1.000.000,00 per le medesime finalità. La
OC mutuataria, su richiesta della Banca, in data 16.7.2009 ha acquistato con fondi propri la polizza AXA Investimento Top n. 138949 del valore nominale di €
1.000.000,00 costituente la garanzia pignoratizia del secondo finanziamento.
Ad avviso degli opponenti, per il decreto ingiuntivo emesso non è stata prodotta un'idonea documentazione comprovante il credito, non avendo la prodotto CP_2 gli estratti conto ed i riassunti scalari sin dall'origine del rapporto;
inoltre i finanziamenti sopra indicati sarebbero stati utilizzati per ripianare lo scoperto del conto corrente con incremento dell'esposizione della OC opponente, cosicché la ha soddisfatto il suo credito senza fornire adeguate utilità alla propria CP_2
controparte negoziale e aumentando considerevolmente le proprie garanzie.
Pertanto, secondo i predetti, il finanziamento e le relative fideiussioni si devono ritenere nulli per l'utilizzo del finanziamento non conforme allo scopo e stipulato in frode alla legge, avendo la Banca preteso una operazione di ripianamento, sostituendo un debito chirografario con altro assistito da garanzie personali, con la conseguente necessità della rideterminazione del rapporto dare-avere, con riferimento agli interessi corrispettivi e di mora sui ratei già corrisposti.
La in persona del legale rappresentante, si Controparte_2
è costituita in giudizio contestando integralmente i motivi posti a fondamento dell'opposizione, rilevando la natura autonoma dell'obbligazione di garanzia assunta e quindi la preclusione della proposizione delle eccezioni da parte dei garanti. La ha inoltre dedotto la propria dimostrazione del credito e CP_2
l'acquisizione della somma mutuata da parte della mutuataria.
3 Il Tribunale di L'Aquila ha omesso l'esame dell'eccezione dell'opposta in ordine al carattere autonomo della garanzia prestata in ragione della ritenuta infondatezza delle contestazioni svolte nell'opposizione in esame.
Sotto quest'ultimo profilo il medesimo Tribunale ha escluso la sussistenza del c.d. mutuo di scopo poiché gli opponenti non hanno dimostrato che la OC mutuataria non abbia destinato le somme alla destinazione prevista, deducendo soltanto che il conto corrente nel quale l'importo del finanziamento è stato accreditato abbia avuto un saldo negativo e che l'accredito del capitale mutuato abbia contribuito a ridurlo, acquisendo la Banca correlativamente ulteriori garanzie.
Inoltre, la somma mutuata è stata utilizzata per il fine previsto nel contratto, cioè per la “costruzione di un complesso alberghiero” per cui lo scopo pratico del negozio di mutuo (e cioè il finanziamento delle opere secondo il progetto imprenditoriale dell'opponente) era possibile e realizzabile e non era in alcun modo collegato a un interesse dell'Istituto di Credito, non avendo gli opponenti provato la finalità di azzeramento dell'esposizione debitoria maturata sul conto corrente, specificamente contestata dalla CP_2
Il primo Giudice ha poi ritenuto provato il credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo attraverso il contratto, il piano di ammortamento del finanziamento, con l'indicazione delle scadenze di pagamento previste nonché attraverso la successiva lettera aggiuntiva del 28.02.2013, essendo state specificamente indicati i titoli delle somme richieste, sopra indicate.
Infine, in entrambi i contratti di finanziamento la parte finanziata ha rilasciato la quietanza della somma mutuata ed ha espressamente incaricato “la Banca di provvedere al versamento di detta somma sul conto corrente a lei intestato n.
17753.14 acceso presso la filiale di L'Aquila della stessa Banca”.
L'accredito delle somme in favore del mutuante tramite il versamento in conto corrente ha comportato l'effettiva acquisizione della somma di denaro, non risultando né essendo stati allegati elementi ostativi all'utilizzazione delle somme mutuate.
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
, e quale nuovo legale Controparte_1 rappresentante della OC “ , e Parte_2 Parte_3
4 hanno proposto l'appello alla sentenza sopra indicata, chiedendo l'accoglimento delle suddette conclusioni;
nel giudizio è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la
OC , in persona del legale Controparte_5
rappresentante, quale titolare del credito in contestazione, la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 23.5.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Pregiudizialmente occorre dichiarare la contumacia della Controparte_2
in persona del legale poiché la stessa, pur avendo regolarmente
[...] ricevuto la notificazione dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 330 c.p.c., non si è costituita in giudizio.
In via ugualmente pregiudiziale, occorre escludere il difetto di legittimazione passiva della dedotto dagli appellanti – e rilevabile d'ufficio – Controparte_6
considerando che tale OC ha dimostrato la propria titolarità dei crediti dedotti in giudizio attraverso la produzione della copia dell'atto di scissione e la certificazione notarile attestante che nell' “Elenco dei Finanziamenti” di cui all'Allegato H dello stesso atto di scissione risulta anche la posizione riferita alla
OC , identificata con il n. 108658875 NDC. Controparte_4
La predetta OC ha pure prodotto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in cui sono indicate espressamente le caratteristiche dei crediti assegnati alla
Beneficiaria, tra i quali vi sono quelli classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'TA nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"). In quest'ultima categoria i crediti in esame sono certamente compresi, come risulta dalle comunicazioni del 2.01.17 e del 21.04.2017.
Pertanto, alla luce dei principi costantemente affermati sotto questo profilo dalla
Corte di Cassazione, si deve ritenere la corretta e indubbia individuazione dei rapporti oggetto della cessione (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass., 5 novembre
2020, n. 24798).
1. Gli appellanti hanno in primo luogo dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata poiché il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le questioni
5 indicate nella loro consulenza di parte e quindi ha escluso l'ammissione della c.t.u. sulle medesime questioni.
1.1. Occorre in merito considerare che il Tribunale di L'Aquila ha attribuito un rilievo dirimente all'insussistenza dei presupposti dei fatto e di diritto – alla luce della documentazione in atti, con particolare riguardo all'erogazione delle somme mutuate e al loro effettivo utilizzo - della nullità dei contratti di finanziamento per le ragioni dedotte dagli appellanti. Il predetto Tribunale ha rilevato che essi comunque non abbiano dimostrato la ragione posta a fondamento di tale nullità, cioè il fatto per cui le somme erogate per effetto dei citati contratti siano state utilizzate esclusivamente per il ripianamento del debito della OC derivante dal contratto di conto corrente.
Ora gli appellanti, in violazione del criterio della specificità dei motivi di appello, non hanno dedotto alcuna ragione idonea ad incrinare le conclusioni del primo
Giudice, per cui il motivo in esame è inammissibile.
In ogni caso, in ordine all'esclusione della nullità dedotta dagli odierni appellanti, appare opportuno richiamare il condivisibile principio espresso dalla Corte di
Cassazione secondo cui il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la precedente esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo poiché non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente – che nel caso in esame è incontestato - delle somme erogate è sufficiente ad integrare la dazione della cosa propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente esclude dal patrimonio del mutuatario una passività (Cass., 25 luglio
2022, n. 23149).
2. Il secondo motivo dell'appello concerne la nullità delle fideiussioni prestate per la violazione dell'art. 2 della legge n. n. 287 del 1990: ad avviso degli appellanti le fideiussioni predisposte dalla contengono Controparte_2 le norme bancarie uniformi predisposte dall'A.B.I. e oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'TA del 2005.
6 2.1. In ordine a tale rilievo occorre considerare in maniera determinante che, per quanto concerne la conformità di alcune clausole delle fideiussioni al modello
A.B.I., la nullità richiamata dall'appellante ha riguardato la diversa fattispecie della fideiussione omnibus, cioè quella prestata per tutte le obbligazioni del debitore principale, con il solo limite dell'importo massimo garantito.
In questo caso, invece, le fideiussioni sono specifiche, avendo ad oggetto le obbligazioni derivanti da singoli contratti di finanziamento autonomamente considerati, per cui gli odierni appellanti avrebbero dovuto dedurre, rispetto a tale diversa fattispecie, le ragioni della nullità, anche in ragione del fatto che le predette fideiussioni sono state stipulate successivamente al provvedimento sanzionatorio della Banca d'TA del 2005 .
2.2. Invero, si deve considerare che la Corte di Cassazione, nella decisione del 22 maggio 2019, n. 13846, ha affermato che il citato provvedimento sanzionatorio della Banca d'TA ha carattere di prova privilegiata, cioè di presunzione della
“sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso”.
L'accertamento della Banca d'TA ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, come si evince in particolare nel punto 2 e nel punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, nel quale si chiarisce che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”.
Quindi, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema A.B.I. non è sufficiente per ritenere che le clausole di quella fideiussione siano nulle poiché il provvedimento della Banca d'TA non riguarda la medesima fattispecie e dunque non si può presumere che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Pertanto, è onere del garante dimostrare che vi sia stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussioni e che tale intesa si sia riflessa anche
7 sulla validità di quella da lui rilasciata (in questo senso, Corte di Appello di
Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).
Dunque, un'eventuale violazione deve essere, in concreto, allegata, cioè indicata e provata da chi intende farla valere in giudizio, in conformità alla regola generale dell'onere della prova, atteso che, come si è detto, il carattere di prova privilegiata del provvedimento di Banca d'TA non è invocabile in relazione alle fideiussioni specifiche.
2.3. Poi, con specifico riguardo all'estinzione delle garanzie ai sensi e per effetti dell'art. 1957 c.c., occorre preliminarmente rilevare la decadenza degli appellanti dalla proponibilità di tale eccezione, formulata soltanto in questo grado del giudizio e quindi non nel termine previsto dall'art. 167 c.p.c.
Invero, l'eccezione di cui all'art. 1957 deve qualificarsi senz'altro come eccezione c.d. in senso stretto, secondo la disposizione dell'art. 2969 c.c.
Pertanto, il motivo esaminato è integralmente infondato.
3. La medesima infondatezza concerne il terzo motivo dell'appello, inerente alla nullità delle fideiussioni per la loro contrarietà a norme imperative e indeterminatezza.
3.1. Infatti, premesso che gli appellanti non possono qualificarsi consumatori, essendo società commerciali ovvero persone fisiche che hanno assunto il ruolo di legali rappresentanti della società garantita, si deve osservare che le fideiussioni in esame non sono affatto indeterminate.
La fideiussione rilasciata dagli appellanti e è Parte_1 Parte_3
contenuta nello stesso contratto di finanziamento del 23.7.2009, essendo dunque
[. evidente l'identificazione del debito garantito;
le garanzie della OC “
e della OC “ Controparte_1 [...]
indicano espressamente il finanziamento a garanzia del quale sono Parte_2
rilasciate e sono state sottoscritte alla stessa data della stipulazione del finanziamento.
Infine, la specificità delle garanzie è stata dedotta dalla Banca nel ricorso per decreto ingiuntivo e non è stata mai specificamente contestata dai garanti in primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
8 4. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello in esame è integralmente infondato e deve essere respinto, disponendo la condanna degli appellanti, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'interveniente costituita in giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 gli appellanti sono è tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, decidendo definitivamente la causa sopra indicata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della in persona Controparte_2
del legale rappresentante.
2) Rigetta l'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della e Controparte_1 quale legale rappresentante della OC “ nonché da Parte_2
nei confronti della con Parte_3 Controparte_2
l'intervento della OC ”, in Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla sentenza del Tribunale di L'Aquila
n. 569/2020 del 9.12.2020, che dunque conferma integralmente.
3) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della OC
”, in persona del legale Controparte_5 rappresentante, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 18.511,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a.
22% come per legge.
4) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
9 Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale dell'11 luglio 2024.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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