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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1613/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/01/1980, con il patrocinio dell'Avv. PELLINI VALENTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
MILANESE (MI) il 06/08/1980, con il patrocinio dell'Avv. ZANELLI MARIA ANTONIETTA
e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE RICORRENTE:
A) A modifica delle statuizioni assunte con provvedimento 25.09.2018 del Tribunale di Lodi, confermate anche con provvedimento 24.07.2019 del medesimo Ufficio, ed a parziale modifica delle statuizioni provvisorie assunte con provvedimento 06.05.2025, per le ragioni esposte negli atti di causa:
-affidare la figlia minore in via condivisa tra i genitori, Persona_1 mantenendo in essere il regime di permanenza della minore con i genitori così come disposto dal provvedimento 06.05.2025 a firma del Giudice Relatore dott. Aranci, fermo restando l'impegno dei genitori a collaborare ed a sostenersi qualora dovessero necessitare, anche in considerazione dei propri turni lavorativi, variazioni contingenti nel predetto regime;
- 1 - -in considerazione della disparità economica in essere tra i genitori, porre a carico del sig. il versamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile per la figlia minore ad € 150,00, da versarsi alla sig.ra
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla corresponsione delle spese Pt_1 straordinarie, sportive, scolastiche e mediche nella misura del 50% secondo la regolamentazione del Protocollo del Tribunale di Milano. B)In via istruttoria, si chiede che la dott.ssa di Piacenza sia CP_2 sentita come teste a controprova sui capitoli indicati nella memoria 10.12.24 di controparte nonché sui seguenti, da ritenersi come preceduti dalla dizione
“Vero che”: a)<<la dott.ssa è la psicologa di riferimento della sig.ra cp_2< i>
, la quale si è rivolta alla professionista anche nel 2018 per affrontare Pt_1 le problematiche della separazione con il sig. ;
CP_1 b)<<la dott.ssa è la psicologa di riferimento della sig.ra cp_2< i>>;
CP_1 c)<<il sig. ha partecipato a 5 incontri con la dott.ssa ed < i>
CP_1 CP_2 in seguito il percorso è terminato>>; d)<<il sig. ha partecipato a 5 incontri con la dott.ssa ed < i>
CP_1 spese del presente giudizio.
PARTE RESISTENTE: respingere ogni richiesta ex adverso avanzata ed in particolare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in quanto del tutto illegittima, infondata e non provata per le ragioni tutte di cui alla memoria di costituzione;
- confermare i provvedimenti relativi al regime di affidamento e mantenimento della minore emanati in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 Per_1 c.p.c. con l'ordinanza n. cronol. 5602/2025, n. 1613/2024 R.G. del Tribunale di Lodi, pubblicata in data 08/05/2025, ovvero: [omissis] condannare, in ogni caso, la Sig.ra , ex art. 96 Parte_1 c.p.c., per i motivi di cui al punto 7 della memoria di costituzione, al pagamento, a favore del Sig. , di una somma equitativamente Controparte_1 determinata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.” Ai fini dell'assolvimento dell'onere di provvedere all'aggiornamento della documentazione economica di parte, in allegato al presente foglio si producono: Doc. n. 18 – dichiarazioni dei redditi 730-2024 e 730-2025; Doc. n. 19 – aggiornamento estratti conto dei rapporti bancari e finanziari sino al mese di giugno 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis.12 e ss. del 02.09.2024, ha evocato in Parte_1 giudizio deducendo: Controparte_1
- 2 - - di aver intrattenuto una relazione con controparte da cui è nata, a Codogno (LO) il
24.07.2015, (c.f.: ); Persona_1 C.F._3
- che il Tribunale di Lodi, con provvedimento del 25.09.2018, avrebbe disposto l'affido condiviso della minore, la collocazione prevalente presso la madre e l'obbligo per il padre di versare 300,00 euro al mese a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che tale provvedimento avrebbe altresì previsto che il padre potesse vedere la figlia due o tre giorni infrasettimanali (secondo accordo con la madre), a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera, per tre settimane anche non consecutive nelle ferie estive e secondo il criterio dell'alternanza nelle principali festività dell'anno;
- di avere già richiesto una revisione delle predette condizioni, con ricorso respinto da questo Tribunale (24.07.2019);
- che il padre si sarebbe reso disponibile a tenere la minore:
o nella settimana in cui trascorre i weekend con la minore, il lunedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.00 e dalle 18.30 del venerdì fino alle 21.00 della domenica;
o nella settimana in cui non trascorre i weekend con la minore, il martedì dalle
19.00 alle 21.00, il giovedì dalle 18.45 alle 21.00 e dalle 18.30 del venerdì fino alle 14.00 del sabato;
- di prestare attività lavorativa a Piacenza e, dunque, per recuperare la minore a scuola alle ore 16.00 sarebbe costretta a prendere spesso permessi o cambi di orari dal proprio lavoro, in quanto il padre non sarebbe disposto a contribuire all'assunzione di una baby-sitter;
- che, nell'ambito della sua attività lavorativa, sarebbe stata trasferita alle sedi di e di San Giorgio, distanti parecchi Chilometri;
Per_2
- che il provvedimento del Tribunale risalirebbe a sei anni fa e, secondo costante insegnamento di legittimità, ciò sarebbe sufficiente per adeguare l'importo dovuto a titolo di mantenimento;
A fronte di tali allegazioni, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso.
2. Il 20.11.2024 si è costituito in giudizio , che ha allegato: CP_1
- che nella settimana in cui la minore trascorre il weekend con la madre, la terrebbe il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.00 e dalle 18.30 del venerdì alle 14.00 del sabato;
- di aver sempre agito soltanto nell'interesse della minore, arrivando a reperire soluzioni abitative limitrofe alla casa familiare, sino ad acquistare un immobile nel Comune di residenza della minore, anziché in quello dei propri genitori, che sarebbe più vicino al luogo ove svolge la propria attività lavorativa;
- che ciò sarebbe dimostrato dal fatto che avrebbe sempre chiesto il collocamento paritario della minore, domanda che reitera in tale procedimento;
- 3 - - che la psicologa con relazione sul percorso svolto dal nucleo tra novembre CP_2
2023 e gennaio 2024, ha ritenuto che padre e figlia abbiano un legame affettivo profondo e di complicità positiva;
- di essere disposto a tenere la minore:
o nelle settimane in cui la minore passa i weekend col padre, dalle 16.00 del lunedì alle 8.00 del martedì e dalle 16.00 del giovedì alle 21.00 della domenica;
o nelle settimane in cui la minore passa il weekend con la madre, dalle 16.00 del lunedì alle 8.00 del martedì e dalle 16.00 del giovedì alle 8.00 del venerdì;
- che sarebbe altresì disposto a tenere la minore a turni alternati di cinque giorni;
- che attualmente verserebbe 330,70 euro al mese alla ricorrente, comprensivi di rivalutazione ISTAT;
- che non sussisterebbe alcun mutamento migliorativo della propria condizione economica e, anzi, attualmente contribuirebbe a pagare le rate di due mutui;
- che l'acquisto della casa di residenza della minore avrebbe altresì provocato un aumento di 1.225,00 euro a titolo di maggiore imposta dovuta all'Erario;
- che l'aumento del tempo di permanenza della minore con il padre legittimerebbe al più una diminuzione del mantenimento, non un aumento.
Ha dunque concluso chiedendo l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
2. Dopo aver depositato le rispettive memorie, le parti sono comparse all'udienza del
20.12.2024, ove hanno rappresentato al Giudice relatore la propria disponibilità di addivenire a una risoluzione stragiudiziale della controversia. Pertanto, il Giudice ha rinviato lo svolgimento dei medesimi incombenti.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. dell'08.04.2024, le parti hanno comunicato di non essere riuscite a definire la controversia in via stragiudiziale.
Il Giudice relatore ha dunque fissato l'udienza di comparizione personale delle parti al
06.05.2025.
All'udienza, la ricorrente ha riferito di essere tornata a svolgere la propria attività lavorativa a Piacenza, in una sede distante venti minuti dalla propria abitazione. Inoltre, ha dichiarato di lavorare su turni, comprensivi anche di domeniche e festivi, e di poter contare sulla di lei madre per la cura della minore, che sarebbe tuttavia anziana e soffrirebbe di importanti problemi di salute.
Il resistente ha invece dichiarato di lavorare a Bollate, di dover essere in sede alle 08.00 tutti i lunedì e che i propri genitori risiederebbero a Senago e soffrirebbero anch'essi di problemi di salute. Si è reso disponibile a ridurre il proprio orario di lavoro per essere maggiormente disponibile ma con conseguente diminuzione stipendiale e riduzione del mantenimento.
La difesa di parte ricorrente ha evidenziato che il padre avrebbe fatto domanda per il 50% dell'assegno unico e, dunque, l'INPS, in attesa di compiere i dovuti accertamenti, avrebbe sospeso l'erogazione dello stesso.
- 4 - Infine, in udienza è emersa una controversia relativa alla possibilità che fosse dato un cellulare alla minore. La madre ha infatti rappresentato che la figlia vorrebbe uscire con le proprie amiche e, dunque, l'utilità del cellulare. Il padre ha invece riferito di ritenere scorretta dal punto di vista educativo una tale scelta.
3. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice relatore ha assunto i provvedimenti urgenti di seguito riportati:
• “Conferma l'affidamento condiviso della minore;
Persona_1
• Dispone che, con decorrenza dalla prima settimana successiva alla conclusione dell'anno scolastico 2024/25, il regime di permanenza di con i genitori sarà Per_1 il seguente: settimana A: starà con il padre dal lunedì al termine della scuola Per_1 sino al mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dopo scuola
e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola) con la madre;
dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola) con il padre;
settimana B: starà con la madre Per_1 dal lunedì al termine della scuola (dove la minore si è recata con il padre, ut supra) sino al mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dopo scuola
e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola) con il padre;
dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola) con la madre;
tutto oltre periodi di vacanza come in motivazione;
• Revoca, con pari decorrenza, l'obbligo del resistente di versare il mantenimento alla ricorrente;
• Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli [..]
• Autorizza, a soluzione del contrasto ex art. 473-bis.38 c.p.c., i genitori a consegnare a uno smartphone, disponendo che l'utilizzo avvenga secondo Per_1
i tempi e le modalità disciplinate in motivazione”.
4. L'udienza di discussione è stata sostituita con deposito di note scritte, lette le quali, con ordinanza 16.10.2025, la causa è stata immediatamente spedita in decisione.
5. Nel merito, si osserva quanto segue.
5.1. In ordine alle condizioni di affidamento e collocamento, le domande delle parti convergono nel senso della conferma dei provvedimenti del 6.5.2025.
Il regime adottato (affido condiviso e collocamento paritario) appare pienamente conforme agli interessi di e le difese hanno dato atto che tale schema di Persona_1 permanenza si è rivelato efficace, come da note scritte depositate (“Dopo un iniziale periodo di assestamento, si è instaurata, ormai, una routine familiare che è opportuno non mutare, soprattutto nell'interesse di , la quale ha, di buon grado, accettato il Per_1 cambiamento”, avv. Pellini, 14.10.2025; “Per quanto attiene anzitutto la condizione della piccola , si è riscontrato che la stessa ha accolto, sin da subito, in modo aperto e Per_1
- 5 - positivo il calendario di frequentazione paritaria con i propri genitori, che le ha consentito di coltivare con continuità il rapporto positivo e di fiducia costruito con entrambe le figure genitoriali”, avv. Zanelli, 13.10.2025).
Pertanto, in via definitiva, fermo l'affidamento condiviso, trascorrerà i Persona_1 seguenti tempi con ciascun genitore:
• settimana A: starà con il padre dal lunedì al termine della scuola sino al Per_1 mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dopo scuola e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola) con la madre;
dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola) con il padre;
• settimana B: starà con la madre dal lunedì al termine della scuola (dove la Per_1 minore si è recata con il padre, ut supra) sino al mercoledì, quando la riaccompagnerà
a scuola;
dal mercoledì dopo scuola e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola) con il padre;
dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola) con la madre.
Eventuali modifiche potranno essere concordate tra le parti con congruo anticipo.
Nei periodi di vacanza estiva, ciascun genitore potrà trascorrere almeno due settimane, non necessariamente consecutive, con , previo accordo da definire entro il 31.05 di Per_1 ogni anno.
I periodi di sospensione didattica per il Natale e la Pasqua saranno suddivisi equamente tra i genitori e regolati, negli anni, secondo alternanza;
tale ultimo criterio regolerà, nel corso di ogni anno, tutte le altre festività (p.e., 25 aprile, 2 giugno, , ecc.). Per_3
5.2. Sotto il profilo economico, la ricorrente ha insistito per ottenere un assegno di mantenimento mensile di 150,00 euro, sul presupposto di una permanente sperequazione delle condizioni reddituali/economiche a proprio detrimento.
Il resistente ha insistito per il rigetto di tale domanda.
Con l'ordinanza del 6.5.2025, il giudice delegato aveva revocato, con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo regime di collocamento, l'assegno di mantenimento precedente dovuto dal padre. il Collegio ritiene corretto confermare quanto disposto con l'ordinanza del 6.5.2025, che la ricorrente, in proposito, non ha reclamato e rispetto alla quale non si deducono sopravvenienze.
Mentre la madre percepisce uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro mensili e ha un reddito complessivo lordo di circa 23.000 euro annui (innalzatosi a oltre 25.000 euro, come da ultimi CUD anni 2024 e 2025), il padre percepisce stipendio mensile variabile tra 1.800
e 2.000 euro mensili e ha un reddito complessivo lordo di circa 33.000/34.000 euro annui
(per gli ultimi anni 2024 e 2025).
È evidente che il padre gode di una posizione reddituale un poco migliore rispetto alla madre e da saldi di conto corrente superiori (ancorché certo non cospicui).
- 6 - Tuttavia, tale sperequazione è ampiamente compensata dalla circostanza per cui entrambe le odierne parti concorrono al pagamento delle rate (di importo variabile) per mutuo della casa che fu familiare (v. doc. 6 ) la quale è assegnata alla ricorrente Pt_1 con provvedimento del Tribunale del 25.9.2018 emesso a definizione del proc. 1582/18 (v. pag. 3: “la signora continui a vivere presso l'abitazione familiare, che le va Pt_1 assegnata…) e mai oggetto di modifica, né di domanda di revoca in questa sede.
Il padre è peraltro gravato da un mutuo di 240,00 euro mensili per il mutuo stipulato al fine di acquistare l'immobile ove oggi risiede.
Pertanto, il fatto che si faccia carico di una parte del mutuo per un immobile CP_1 di cui non può godere (cfr. in arg. Cass. 20858/21), oltre al fatto che ciò comporta maggiori spese abitative, induce al rigetto della domanda di assegno avanzata dalla ricorrente.
A maggior ragione, tale statuizione trova ulteriore giustificazione nei tempi di permanenza analoghi ed equivalenti presso ciascun genitore.
Le spese straordinarie sono ripartite al 50% e sono regolate come da protocollo in uso presso gli uffici giudiziari milanesi di ultima approvazione (giugno 2025).
Gli assegni unici seguono il regime di legge.
6. Le spese possono essere compensate per 1/3 poiché, se è vero che la ricorrente soccombe in punto di assegno di mantenimento, è pur vero che il contrasto tra i genitori ex art. 473-bis.38 c.p.c. è stato definito accogliendo la richiesta materna.
I restanti 2/3 delle spese gravano sulla ricorrente.
7. La domanda ex art. 96 c.p.c. di è infondata, non ravvisandosi, nel contegno CP_1 della ricorrente, alcun comportamento processuale abusivo, dilatorio o sleale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso della minore ai genitori Persona_1
e ; Parte_1 Controparte_1
2) Dispone il seguente regime di permanenza di coi genitori: Per_1
• settimana A: starà con il padre dal lunedì al termine della scuola sino al Per_1 mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
con la madre dal mercoledì dopo scuola e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola); con il padre dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola);
• settimana B: starà con la madre dal lunedì al termine della scuola (dove la Per_1 minore si è recata con il padre, ut supra) sino al mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
con il padre dal mercoledì dopo scuola e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola); con la madre dal venerdì pomeriggio
(termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola); tutto oltre periodi di vacanza come in motivazione;
- 7 - • Eventuali modifiche potranno essere concordate tra le parti con congruo anticipo.
• Nei periodi di vacanza estiva, ciascun genitore potrà trascorrere almeno due settimane, non necessariamente consecutive, con , previo accordo da Per_1 definire entro il 31.05 di ogni anno.
• I periodi di sospensione didattica per il Natale e la Pasqua saranno suddivisi equamente tra i genitori e regolati, negli anni, secondo alternanza;
tale ultimo criterio regolerà, nel corso di ogni anno, tutte le altre festività (p.e., 25 aprile, 2 giugno, Immacolata, ecc.).
• Tutto salvo migliore accordo e intesa tra le parti;
3) Rigetta la domanda di mantenimento indiretto avanzata dalla ricorrente e, ferma la revoca del precedente obbligo di pagamento come da ordinanza del 6.5.2025, per l'effetto, Dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia Per_1
e a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% Per_4 delle spese straordinarie relative ai figli come da Linee guida degli Uffici giudiziari di
Milano approvate nel giugno 2025
4) Conferma nel resto i provvedimenti già vigenti come da precedente statuizione del
Tribunale di Lodi;
5) Compensa per 1/3 le spese di lite;
6) Condanna la ricorrente a rifondere i 2/3 delle spese di lite al resistente, che si liquidano in 2.610,00 euro, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.10.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1613/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/01/1980, con il patrocinio dell'Avv. PELLINI VALENTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
MILANESE (MI) il 06/08/1980, con il patrocinio dell'Avv. ZANELLI MARIA ANTONIETTA
e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE RICORRENTE:
A) A modifica delle statuizioni assunte con provvedimento 25.09.2018 del Tribunale di Lodi, confermate anche con provvedimento 24.07.2019 del medesimo Ufficio, ed a parziale modifica delle statuizioni provvisorie assunte con provvedimento 06.05.2025, per le ragioni esposte negli atti di causa:
-affidare la figlia minore in via condivisa tra i genitori, Persona_1 mantenendo in essere il regime di permanenza della minore con i genitori così come disposto dal provvedimento 06.05.2025 a firma del Giudice Relatore dott. Aranci, fermo restando l'impegno dei genitori a collaborare ed a sostenersi qualora dovessero necessitare, anche in considerazione dei propri turni lavorativi, variazioni contingenti nel predetto regime;
- 1 - -in considerazione della disparità economica in essere tra i genitori, porre a carico del sig. il versamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile per la figlia minore ad € 150,00, da versarsi alla sig.ra
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla corresponsione delle spese Pt_1 straordinarie, sportive, scolastiche e mediche nella misura del 50% secondo la regolamentazione del Protocollo del Tribunale di Milano. B)In via istruttoria, si chiede che la dott.ssa di Piacenza sia CP_2 sentita come teste a controprova sui capitoli indicati nella memoria 10.12.24 di controparte nonché sui seguenti, da ritenersi come preceduti dalla dizione
“Vero che”: a)<<la dott.ssa è la psicologa di riferimento della sig.ra cp_2< i>
, la quale si è rivolta alla professionista anche nel 2018 per affrontare Pt_1 le problematiche della separazione con il sig. ;
CP_1 b)<<la dott.ssa è la psicologa di riferimento della sig.ra cp_2< i>>;
CP_1 c)<<il sig. ha partecipato a 5 incontri con la dott.ssa ed < i>
CP_1 CP_2 in seguito il percorso è terminato>>; d)<<il sig. ha partecipato a 5 incontri con la dott.ssa ed < i>
CP_1 spese del presente giudizio.
PARTE RESISTENTE: respingere ogni richiesta ex adverso avanzata ed in particolare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in quanto del tutto illegittima, infondata e non provata per le ragioni tutte di cui alla memoria di costituzione;
- confermare i provvedimenti relativi al regime di affidamento e mantenimento della minore emanati in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 Per_1 c.p.c. con l'ordinanza n. cronol. 5602/2025, n. 1613/2024 R.G. del Tribunale di Lodi, pubblicata in data 08/05/2025, ovvero: [omissis] condannare, in ogni caso, la Sig.ra , ex art. 96 Parte_1 c.p.c., per i motivi di cui al punto 7 della memoria di costituzione, al pagamento, a favore del Sig. , di una somma equitativamente Controparte_1 determinata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.” Ai fini dell'assolvimento dell'onere di provvedere all'aggiornamento della documentazione economica di parte, in allegato al presente foglio si producono: Doc. n. 18 – dichiarazioni dei redditi 730-2024 e 730-2025; Doc. n. 19 – aggiornamento estratti conto dei rapporti bancari e finanziari sino al mese di giugno 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis.12 e ss. del 02.09.2024, ha evocato in Parte_1 giudizio deducendo: Controparte_1
- 2 - - di aver intrattenuto una relazione con controparte da cui è nata, a Codogno (LO) il
24.07.2015, (c.f.: ); Persona_1 C.F._3
- che il Tribunale di Lodi, con provvedimento del 25.09.2018, avrebbe disposto l'affido condiviso della minore, la collocazione prevalente presso la madre e l'obbligo per il padre di versare 300,00 euro al mese a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che tale provvedimento avrebbe altresì previsto che il padre potesse vedere la figlia due o tre giorni infrasettimanali (secondo accordo con la madre), a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera, per tre settimane anche non consecutive nelle ferie estive e secondo il criterio dell'alternanza nelle principali festività dell'anno;
- di avere già richiesto una revisione delle predette condizioni, con ricorso respinto da questo Tribunale (24.07.2019);
- che il padre si sarebbe reso disponibile a tenere la minore:
o nella settimana in cui trascorre i weekend con la minore, il lunedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.00 e dalle 18.30 del venerdì fino alle 21.00 della domenica;
o nella settimana in cui non trascorre i weekend con la minore, il martedì dalle
19.00 alle 21.00, il giovedì dalle 18.45 alle 21.00 e dalle 18.30 del venerdì fino alle 14.00 del sabato;
- di prestare attività lavorativa a Piacenza e, dunque, per recuperare la minore a scuola alle ore 16.00 sarebbe costretta a prendere spesso permessi o cambi di orari dal proprio lavoro, in quanto il padre non sarebbe disposto a contribuire all'assunzione di una baby-sitter;
- che, nell'ambito della sua attività lavorativa, sarebbe stata trasferita alle sedi di e di San Giorgio, distanti parecchi Chilometri;
Per_2
- che il provvedimento del Tribunale risalirebbe a sei anni fa e, secondo costante insegnamento di legittimità, ciò sarebbe sufficiente per adeguare l'importo dovuto a titolo di mantenimento;
A fronte di tali allegazioni, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso.
2. Il 20.11.2024 si è costituito in giudizio , che ha allegato: CP_1
- che nella settimana in cui la minore trascorre il weekend con la madre, la terrebbe il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.00 e dalle 18.30 del venerdì alle 14.00 del sabato;
- di aver sempre agito soltanto nell'interesse della minore, arrivando a reperire soluzioni abitative limitrofe alla casa familiare, sino ad acquistare un immobile nel Comune di residenza della minore, anziché in quello dei propri genitori, che sarebbe più vicino al luogo ove svolge la propria attività lavorativa;
- che ciò sarebbe dimostrato dal fatto che avrebbe sempre chiesto il collocamento paritario della minore, domanda che reitera in tale procedimento;
- 3 - - che la psicologa con relazione sul percorso svolto dal nucleo tra novembre CP_2
2023 e gennaio 2024, ha ritenuto che padre e figlia abbiano un legame affettivo profondo e di complicità positiva;
- di essere disposto a tenere la minore:
o nelle settimane in cui la minore passa i weekend col padre, dalle 16.00 del lunedì alle 8.00 del martedì e dalle 16.00 del giovedì alle 21.00 della domenica;
o nelle settimane in cui la minore passa il weekend con la madre, dalle 16.00 del lunedì alle 8.00 del martedì e dalle 16.00 del giovedì alle 8.00 del venerdì;
- che sarebbe altresì disposto a tenere la minore a turni alternati di cinque giorni;
- che attualmente verserebbe 330,70 euro al mese alla ricorrente, comprensivi di rivalutazione ISTAT;
- che non sussisterebbe alcun mutamento migliorativo della propria condizione economica e, anzi, attualmente contribuirebbe a pagare le rate di due mutui;
- che l'acquisto della casa di residenza della minore avrebbe altresì provocato un aumento di 1.225,00 euro a titolo di maggiore imposta dovuta all'Erario;
- che l'aumento del tempo di permanenza della minore con il padre legittimerebbe al più una diminuzione del mantenimento, non un aumento.
Ha dunque concluso chiedendo l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
2. Dopo aver depositato le rispettive memorie, le parti sono comparse all'udienza del
20.12.2024, ove hanno rappresentato al Giudice relatore la propria disponibilità di addivenire a una risoluzione stragiudiziale della controversia. Pertanto, il Giudice ha rinviato lo svolgimento dei medesimi incombenti.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. dell'08.04.2024, le parti hanno comunicato di non essere riuscite a definire la controversia in via stragiudiziale.
Il Giudice relatore ha dunque fissato l'udienza di comparizione personale delle parti al
06.05.2025.
All'udienza, la ricorrente ha riferito di essere tornata a svolgere la propria attività lavorativa a Piacenza, in una sede distante venti minuti dalla propria abitazione. Inoltre, ha dichiarato di lavorare su turni, comprensivi anche di domeniche e festivi, e di poter contare sulla di lei madre per la cura della minore, che sarebbe tuttavia anziana e soffrirebbe di importanti problemi di salute.
Il resistente ha invece dichiarato di lavorare a Bollate, di dover essere in sede alle 08.00 tutti i lunedì e che i propri genitori risiederebbero a Senago e soffrirebbero anch'essi di problemi di salute. Si è reso disponibile a ridurre il proprio orario di lavoro per essere maggiormente disponibile ma con conseguente diminuzione stipendiale e riduzione del mantenimento.
La difesa di parte ricorrente ha evidenziato che il padre avrebbe fatto domanda per il 50% dell'assegno unico e, dunque, l'INPS, in attesa di compiere i dovuti accertamenti, avrebbe sospeso l'erogazione dello stesso.
- 4 - Infine, in udienza è emersa una controversia relativa alla possibilità che fosse dato un cellulare alla minore. La madre ha infatti rappresentato che la figlia vorrebbe uscire con le proprie amiche e, dunque, l'utilità del cellulare. Il padre ha invece riferito di ritenere scorretta dal punto di vista educativo una tale scelta.
3. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice relatore ha assunto i provvedimenti urgenti di seguito riportati:
• “Conferma l'affidamento condiviso della minore;
Persona_1
• Dispone che, con decorrenza dalla prima settimana successiva alla conclusione dell'anno scolastico 2024/25, il regime di permanenza di con i genitori sarà Per_1 il seguente: settimana A: starà con il padre dal lunedì al termine della scuola Per_1 sino al mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dopo scuola
e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola) con la madre;
dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola) con il padre;
settimana B: starà con la madre Per_1 dal lunedì al termine della scuola (dove la minore si è recata con il padre, ut supra) sino al mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dopo scuola
e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola) con il padre;
dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola) con la madre;
tutto oltre periodi di vacanza come in motivazione;
• Revoca, con pari decorrenza, l'obbligo del resistente di versare il mantenimento alla ricorrente;
• Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli [..]
• Autorizza, a soluzione del contrasto ex art. 473-bis.38 c.p.c., i genitori a consegnare a uno smartphone, disponendo che l'utilizzo avvenga secondo Per_1
i tempi e le modalità disciplinate in motivazione”.
4. L'udienza di discussione è stata sostituita con deposito di note scritte, lette le quali, con ordinanza 16.10.2025, la causa è stata immediatamente spedita in decisione.
5. Nel merito, si osserva quanto segue.
5.1. In ordine alle condizioni di affidamento e collocamento, le domande delle parti convergono nel senso della conferma dei provvedimenti del 6.5.2025.
Il regime adottato (affido condiviso e collocamento paritario) appare pienamente conforme agli interessi di e le difese hanno dato atto che tale schema di Persona_1 permanenza si è rivelato efficace, come da note scritte depositate (“Dopo un iniziale periodo di assestamento, si è instaurata, ormai, una routine familiare che è opportuno non mutare, soprattutto nell'interesse di , la quale ha, di buon grado, accettato il Per_1 cambiamento”, avv. Pellini, 14.10.2025; “Per quanto attiene anzitutto la condizione della piccola , si è riscontrato che la stessa ha accolto, sin da subito, in modo aperto e Per_1
- 5 - positivo il calendario di frequentazione paritaria con i propri genitori, che le ha consentito di coltivare con continuità il rapporto positivo e di fiducia costruito con entrambe le figure genitoriali”, avv. Zanelli, 13.10.2025).
Pertanto, in via definitiva, fermo l'affidamento condiviso, trascorrerà i Persona_1 seguenti tempi con ciascun genitore:
• settimana A: starà con il padre dal lunedì al termine della scuola sino al Per_1 mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dopo scuola e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola) con la madre;
dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola) con il padre;
• settimana B: starà con la madre dal lunedì al termine della scuola (dove la Per_1 minore si è recata con il padre, ut supra) sino al mercoledì, quando la riaccompagnerà
a scuola;
dal mercoledì dopo scuola e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola) con il padre;
dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola) con la madre.
Eventuali modifiche potranno essere concordate tra le parti con congruo anticipo.
Nei periodi di vacanza estiva, ciascun genitore potrà trascorrere almeno due settimane, non necessariamente consecutive, con , previo accordo da definire entro il 31.05 di Per_1 ogni anno.
I periodi di sospensione didattica per il Natale e la Pasqua saranno suddivisi equamente tra i genitori e regolati, negli anni, secondo alternanza;
tale ultimo criterio regolerà, nel corso di ogni anno, tutte le altre festività (p.e., 25 aprile, 2 giugno, , ecc.). Per_3
5.2. Sotto il profilo economico, la ricorrente ha insistito per ottenere un assegno di mantenimento mensile di 150,00 euro, sul presupposto di una permanente sperequazione delle condizioni reddituali/economiche a proprio detrimento.
Il resistente ha insistito per il rigetto di tale domanda.
Con l'ordinanza del 6.5.2025, il giudice delegato aveva revocato, con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo regime di collocamento, l'assegno di mantenimento precedente dovuto dal padre. il Collegio ritiene corretto confermare quanto disposto con l'ordinanza del 6.5.2025, che la ricorrente, in proposito, non ha reclamato e rispetto alla quale non si deducono sopravvenienze.
Mentre la madre percepisce uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro mensili e ha un reddito complessivo lordo di circa 23.000 euro annui (innalzatosi a oltre 25.000 euro, come da ultimi CUD anni 2024 e 2025), il padre percepisce stipendio mensile variabile tra 1.800
e 2.000 euro mensili e ha un reddito complessivo lordo di circa 33.000/34.000 euro annui
(per gli ultimi anni 2024 e 2025).
È evidente che il padre gode di una posizione reddituale un poco migliore rispetto alla madre e da saldi di conto corrente superiori (ancorché certo non cospicui).
- 6 - Tuttavia, tale sperequazione è ampiamente compensata dalla circostanza per cui entrambe le odierne parti concorrono al pagamento delle rate (di importo variabile) per mutuo della casa che fu familiare (v. doc. 6 ) la quale è assegnata alla ricorrente Pt_1 con provvedimento del Tribunale del 25.9.2018 emesso a definizione del proc. 1582/18 (v. pag. 3: “la signora continui a vivere presso l'abitazione familiare, che le va Pt_1 assegnata…) e mai oggetto di modifica, né di domanda di revoca in questa sede.
Il padre è peraltro gravato da un mutuo di 240,00 euro mensili per il mutuo stipulato al fine di acquistare l'immobile ove oggi risiede.
Pertanto, il fatto che si faccia carico di una parte del mutuo per un immobile CP_1 di cui non può godere (cfr. in arg. Cass. 20858/21), oltre al fatto che ciò comporta maggiori spese abitative, induce al rigetto della domanda di assegno avanzata dalla ricorrente.
A maggior ragione, tale statuizione trova ulteriore giustificazione nei tempi di permanenza analoghi ed equivalenti presso ciascun genitore.
Le spese straordinarie sono ripartite al 50% e sono regolate come da protocollo in uso presso gli uffici giudiziari milanesi di ultima approvazione (giugno 2025).
Gli assegni unici seguono il regime di legge.
6. Le spese possono essere compensate per 1/3 poiché, se è vero che la ricorrente soccombe in punto di assegno di mantenimento, è pur vero che il contrasto tra i genitori ex art. 473-bis.38 c.p.c. è stato definito accogliendo la richiesta materna.
I restanti 2/3 delle spese gravano sulla ricorrente.
7. La domanda ex art. 96 c.p.c. di è infondata, non ravvisandosi, nel contegno CP_1 della ricorrente, alcun comportamento processuale abusivo, dilatorio o sleale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso della minore ai genitori Persona_1
e ; Parte_1 Controparte_1
2) Dispone il seguente regime di permanenza di coi genitori: Per_1
• settimana A: starà con il padre dal lunedì al termine della scuola sino al Per_1 mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
con la madre dal mercoledì dopo scuola e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola); con il padre dal venerdì pomeriggio (termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola);
• settimana B: starà con la madre dal lunedì al termine della scuola (dove la Per_1 minore si è recata con il padre, ut supra) sino al mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola;
con il padre dal mercoledì dopo scuola e sino al venerdì mattino (con riaccompagnamento a scuola); con la madre dal venerdì pomeriggio
(termine lezioni) sino al lunedì mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola); tutto oltre periodi di vacanza come in motivazione;
- 7 - • Eventuali modifiche potranno essere concordate tra le parti con congruo anticipo.
• Nei periodi di vacanza estiva, ciascun genitore potrà trascorrere almeno due settimane, non necessariamente consecutive, con , previo accordo da Per_1 definire entro il 31.05 di ogni anno.
• I periodi di sospensione didattica per il Natale e la Pasqua saranno suddivisi equamente tra i genitori e regolati, negli anni, secondo alternanza;
tale ultimo criterio regolerà, nel corso di ogni anno, tutte le altre festività (p.e., 25 aprile, 2 giugno, Immacolata, ecc.).
• Tutto salvo migliore accordo e intesa tra le parti;
3) Rigetta la domanda di mantenimento indiretto avanzata dalla ricorrente e, ferma la revoca del precedente obbligo di pagamento come da ordinanza del 6.5.2025, per l'effetto, Dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia Per_1
e a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% Per_4 delle spese straordinarie relative ai figli come da Linee guida degli Uffici giudiziari di
Milano approvate nel giugno 2025
4) Conferma nel resto i provvedimenti già vigenti come da precedente statuizione del
Tribunale di Lodi;
5) Compensa per 1/3 le spese di lite;
6) Condanna la ricorrente a rifondere i 2/3 delle spese di lite al resistente, che si liquidano in 2.610,00 euro, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.10.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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