Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 503/2018 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 553/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 2.12.2024 vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
) e (C.F. , nella qualità C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3 di eredi di e di , nonché Persona_1 Persona_2 Parte_5
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti
[...] P.IVA_2 fideiussori dell' elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Pio XI, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Donatella Nucera, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Pagana in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello,
-appellanti-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Panebianco
n.326, presso lo studio dell'avv. Emilia Francesca Arturi che la rappresenta e difende in virtù in atti
-appellata–
Reggio Calabria, pubblicata il 6.01.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 25.11.2024, il procuratore degli appellanti così precisava le conclusioni: “l'avv. Giuseppe Pagana insiste in tutti i motivi di appello, nelle domande, richieste istruttorie ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e si riporta ai precedenti atti e verbali di causa il cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto. I) Preliminarmente si insiste nella richiesta, ex art. 177 c.p.c., a parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 03.06.2024, di disporre il richiamo del nominato c.t.u. al fine di rideterminare il saldo conto senza escludere le rimesse solutorie atteso che “essendo stata proposta domanda di accertamento del saldo, va evidenziato che il diritto alla rettifica del saldo è soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del conto” (Cass. n. 10848/21) che nel caso in esame non è avvenuta (cfr. Tribunale di Reggio Calabria sentenza n. 739/2023 pubblicata il
06.06.2023 nello stesso senso Tribunale di Foggia sentenza n. 2118 del 31.08.2023). Tale principio di diritto è conforme a quello espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite (n. 24418/2010) con la conseguenza che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito delle somme addebitate inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto che, nel caso di specie, non è ancora avvenuto. II) Si insite in tutti gli ulteriori motivi di appello contestando quanto affermato ex adverso. III) Si insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie articolate in atti e verbali di causa che devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte. IV) Si insiste nella richiesta di ammissione di c.t.u. al fine di accertare tutti i danni subiti da parte attrice in relazione a tutto quanto dedotto. V) In subordine si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito in atti e verbali di causa e si chiede che la causa venga decisa con la concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 29.11.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “l'avv. Emilia Francesca Arturi, richiamando tutte le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni giuridiche contenute negli scritti difensivi depositati nel presente procedimento nonché nei verbali di causa, precisa come in atti chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni, rassegnate nella comparsa di costituzione, con rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del giudizio civile Rg 735/2015. In ogni caso, vista l'emissione già di una sentenza parziale, per la quale è stata depositatae notificata riserva di impugnazione, si chiede che l'Ecc.ma Corte, viste le risultanze della CTU, ridetermini il saldo dare- avere con importo a debito della parte attrice di -€. 87.334,97 oltre interessi dal 31.8.2014 al soddisfo”.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 409/2024, depositata il 10.06.2024, questa Corte così statuiva “la Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_5 rappresentanti pro-tempore, , e , nella qualità Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi di e di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Persona_1 Persona_2 disattesa, così provvede: a) dichiara la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica, alla c.m.s. relativamente ai conti correnti n.ri 48180 e 280372; b) rigetta ogni altra domanda;
c) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria;
d) riserva alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali”.
Con separata ordinanza pubblicata in par data, questa Corte così disponeva “vista la sentenza non definitiva emessa in pari data, che dispone la prosecuzione del processo per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; ritenuto, pertanto, necessario disporre la predetta consulenza affinché il nominando consulente tecnico, sulla scorta della documentazione in atti, proceda al ricalcolo dei c/c oggetto di causa “partendo dall'estratto conto più vecchio depositato agli atti, applicando quale saldo iniziale quello indicato dalla banca nel primo estratto conto prodotto e, qualora siano presenti dei periodi mancanti nella documentazione prodotta, facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le eventuali lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale”: a) “ridetermini il saldo dei conti correnti oggetto di causa, per tutta la durata dei rapporti, applicando agli stessi il tasso legale pro - tempore vigente;
b)
“depuri dai conti correnti oggetto di causa la c.m.s. e la capitalizzazione degli interessi passivi comunque operata”; c) “verifichi, sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti sopra individuati, se vi siano stati versamenti di natura solutoria, escludendoli dal calcolo laddove siano decorsi dieci anni tra la data dei singoli pagamenti e la data della proposizione della domanda giudiziale o, se precedente, di altro atto interruttivo della prescrizione”; d) “verifichi, sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti sopra individuati, se vi siano stati versamenti di natura ripristinatoria, escludendoli dal calcolo laddove siano decorsi dieci anni tra la data della chiusura dei conti e la data della proposizione della domanda giudiziale” conferendo l'incarico peritale al dott. e rinviando la causa all'udienza dell'1.07.2024 al fine di Persona_3 accertare l'avvenuta accettazione dell'incarico e la data di fissazione delle operazioni peritali, disponendo ex art 127 ter c.p.c. che l'udienza venisse sostituita dalla trattazione scritta ed assegnando termine alle parti fino alle ore 10,00 dello stesso 1 luglio 2024 per depositare sintetiche note di trattazione.
In data 12.06.2024, il nominato consulente accettava telematicamente l'incarico, fissando la data del 27.06.2024 per l'inizio delle operazioni peritali.
In data 1.10.2024, il CTU depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
Sicché, con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, sicché il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 6251/2018; n. 13621/2014).
Conformemente “cosa nota che il giudice che ha pronunciato la non definitiva è vincolato alla propria decisione. Si verifica cioè per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (Cass. 14 giugno 1999, n. 5860; Cass. 11 maggio 2006, n.
10889; Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n. 23862; Cass. 28 luglio 2017, n. 18834).
Nel caso in esame, questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza non definitiva sopra richiamata, dichiarando, in riforma della gravata sentenza, la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e alla c.m.s. - relativamente ai conti correnti n.ri 48180 e 280372 - rigettando, invece, la domanda di nullità per usurarietà dei tassi di interesse, di risarcimento danni e di nullità delle fideiussioni per indeterminatezza del quantum debitorio ex art. 1956 c.c..
Nella presente sede, pertanto, essendo il giudizio vincolato dalla precedente decisione, che ha già risolto nel merito tali questioni, non residua che verificare gli esiti dei conteggi richiesti al consulente tecnico nominato con l'ordinanza sopra richiamata.
In proposito, posto che, al contrario delle sentenze non definitive “i provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ. sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché non hanno alcuna attitudine al giudicato” (C.C. n. 27229/2014), la Corte deve ribadire la correttezza della rideterminazione dei saldi operata dal consulente tecnico d'ufficio sui c/c oggetto di causa applicando, agli stessi, come da appositi quesiti, gli interessi in misura legale ed escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto - in conseguenza delle dichiarata nullità delle relative clausole contrattuali – tenuto conto, altresì, delle competenze eventualmente prescritte.
Ciò detto, dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, di cui questa Corte condivide metodo e risultanze, è emerso che:
-con riferimento al c/c n. 48081, alla data del 31.08.2014 (ultimo estratto conto disponibile), il saldo ricalcolato è risultato essere attivo (a favore del correntista) per l'importo di €. 86.517,98, rispetto al saldo originario risultante dagli estratti conto pari a
€ - 26.608,54 (a debito del correntista). -con riferimento al c/c n. 280372, alla data del 31.08.2014 (ultimo estratto conto disponibile), il saldo ricalcolato è risultato essere passivo (a debito del correntista) per l'importo di - €. 173.852,95.
Quindi, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo finale, alla data del 31.08.2014, deve essere rideterminato in complessivi - €.87.334,97
(somma dei saldi di entrambi i conti correnti) a debito del correntista nei confronti dell'Istituto di credito appellato.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio - parzialmente compensate nella misura del
30% stante il parziale accoglimento del gravame - secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti:
Primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio €. 814,00 Fase istruttoria €. 2.835,00
Fase decisoria €. 2.127,00
Totale compenso tabellare € . 7.052,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 4.936,40
Secondo grado
Valore della causa da €. 1.000,001 ad €. 2.000.000
Competenza: Corte d'Appello
Fase studio controversia €. 1489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 5.012,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado di giudizio devono essere poste, integralmente, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dei rispettivi Parte_6 legali rappresentanti pro-tempore, nonché , e Parte_2 Pt_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di e di , avverso Parte_4 Persona_1 Persona_2 la sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 6.01.2018:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che il saldo finale dei c.c. n. 48081 e n.
280372, alla data del 31.08.2014, deve essere rideterminato in complessivi -
€.87.334,97 (somma dei saldi di entrambi i conti correnti) a debito del correntista, oltre interessi con decorrenza dal 31.08.2014 al soddisfo, in favore dell'Istituto di Credito;
in persona dei rispettivi Controparte_2 Parte_5 legali rappresentanti pro-tempore, nonché , e Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di e di , in Parte_4 Persona_1 Persona_2 solido tra loro, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, parzialmente compensate nella misura del 30%, in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificate per il
[...] primo grado di giudizio in €. 4.936,40 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e
CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 5.012,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado di giudizio a carico di e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_5 rappresentanti pro-tempore, nonché , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
in solido tra loro.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)