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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2204 RG del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2022, avente per oggetto “Mutuo” all'esito dell'udienza di discussione orale del 21.1.2025
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Leo Parte_1
Emanuele Giuseppe, mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE
E
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Corsi Alfonso Vincenzo, mandato in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
1
Conclusioni: le parti all'odierna udienza discutevano oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata
(scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
*****
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- Accertare e dichiarare illegittimo ed infondato il d. i. n.
303/2022 reso dal Tribunale di Lecce il 15/02/2022 per i motivi indicati in punto di diritto e per l'effetto annullarlo;
- Condannare la convenuta HDI ass.ni, al pagamento delle spese e competenze legali come per legge”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva
[...]
contestando in fatto ed in diritto le avverse difese, Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano invitata a discutere oralmente all'odierna udienza.
Parte opponente ha motivato la propria opposizione nei confronti del D.I.
303/2022 sollevando delle eccezioni che possono essere così riassunte: a) la carenza del presupposto assicurativo sottostante al diritto di surroga, poiché,
a suo dire, il contratto di assicurazione sarebbe stato stipulato solo per il cd.
“rischio morte”, e non contro il rischio di “perdita dell'impiego”; b) la violazione della norma di cui all'art. 1180 cod. civ.; c) l'illegittimità del Contr pagamento fatto dall' alla finanziaria, perché quest'ultima avrebbe dovuto dapprima esperire il recupero del credito presso il e soltanto Parte_1 in seguito, vista l'infruttuosità del tentativo, avrebbe potuto escutere il debitore medesimo;
d) ancora la nullità della clausola di surroga per violazione delle norme del Codice del Consumo per (presunta) vessatorietà.
Con riferimento alla carenza del presupposto assicurativo sottostante al diritto di surroga, poiché, a suo dire, il contratto di assicurazione sarebbe stato stipulato solo per il cd. “rischio morte”, e non contro il rischio di
“perdita dell'impiego”.
Tale eccezione è infondata atteso che, come precisato dalla opposta, il rapporto assicurativo (e quindi il relativo contratto) non è intercorso tra il
[...] Contr e l'HDI Ass.ni, bensì tra la (beneficiaria) We FI e l' cfr. il Pt_1 sopra citato articolo 5 del contratto di finanziamento del 18.04.2017), ragion per cui il non doveva sottoscrivere alcunché, né, tanto meno, si può Parte_1 parlare di una lesione della sua “sfera contrattuale”, perché lui non era titolare di alcun contratto assicurativo.
È stata infatti la Finanziaria We FI a stipulare, con costi a suo esclusivo carico e conseguente pagamento dei relativi premi assicurativi, con la
[...]
, apposito contratto assicurativo, coprente entrambi i Controparte_1 rischi, di morte e di perdita di impiego. All'uopo, rilevano i documenti contenuti nell'ALL. 2 del ricorso monitorio, laddove, accanto alla proposta di polizza assicurativa coprente il rischio morte, indirizzata all'HDI Ass.ni, risulta compreso anche il documento omnicomprensivo contenente entrambe le proposte contrattuali tese a coprire tutti e due i rischi, ovvero la
“PROPOSTA PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E/O RISCHI
DIVERSI DI IMPIEGO CONNESSE ALLA CESSIONE DEL QUINTO
DELLO STIPENDIO”.
Con riferimento alla violazione della norma di cui all'art. 1180 cod. civ..
Anche tale eccezione risulta infondata proprio perché come sopra chiarito il Contr contratto assicurativo non è intercorso tra il e l' bensì tra Parte_1 quest'ultima e la Finanziaria We FI, la quale ha stipulato il suddetto contratto per garantirsi dal rischio morte del e dal rischio di Parte_1 mancato adempimento del pagamento delle rate di mutuo per perdita di impiego, dimissioni, licenziamento, etc. (rischio poi avveratosi: il rapporto di
3 lavoro del è stato risolto per superamento del periodo di comporto Parte_1 per malattia – ALL. 3 ricorso monitorio).
Non si è pertanto trattato di un adempimento spontaneo, ma del rispetto di un impegno contrattualmente assunto.
Contr Con riferimento all'illegittimità del pagamento fatto dall' alla finanziaria, perché quest'ultima avrebbe dovuto dapprima esperire il recupero del credito presso il e soltanto in seguito, vista Parte_1
l'infruttuosità del tentativo, avrebbe potuto escutere il debitore medesimo.
Gli artt. 12 e 13 del contratto di finanziamento richiamati nell'atto di opposizione non fanno alcun riferimento ad un obbligo di preventiva escussione del patrimonio del debitore. L'art. 12 disciplina le varie ipotesi in cui, nel corso del rapporto di lavoro, si verifichi una diminuzione della retribuzione, disponendo, per l'effetto, che se la riduzione non è superiore al terzo, la rata continuerà ad essere pagata per intero (primo comma); se, invece, è superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto (secondo comma). Nel caso di specie non si è tuttavia verificata alcuna riduzione della retribuzione, ma la perdita del lavoro.
L'art. 13 disciplina invece la diversa ipotesi in cui nei confronti del debitore maturi un TFR il quale deve essere destinato, per l'appunto, ad abbattere le rate del mutuo rimaste insolute.
Nel nostro caso, non risulta tuttavia che il avesse maturato un TFR, Parte_1 ma in ogni caso non vi sarebbe stato alcun obbligo di preventiva escussione.
Con riferimento alla nullità della clausola di surroga per violazione delle norme del Codice del Consumo per (presunta) vessatorietà.
Anche questa eccezione è infondata.
La S.C. con una sentenza recente ha precisato che “In tema di interpretazione
e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato)
(Cass. ez. 3 - , Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022 (Rv. 664264 - 01)
4 Come risulta dall'articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie. Le parti avevano concordato che “Secondo quanto previsto dal Dpr 5 gennaio 1950
n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto
e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione…. Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente, dell'ATC e di qualsiasi altro soggetto tenuto al pagamento delle somme dovuta in base a quanto (Art. 5 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dal Parte_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle competenze di lite che quantifica in euro 1.700,00 di competenze professionali, euro 150,00 per spese, oltre spese generali, iva e ca come per legge.
Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecce, 21.01.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
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