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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/09/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. 106-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 106-1/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società
(C.F. e P. IVA ) con sede legale in Cagliari, via Controparte_1 P.IVA_1
Alghero n. 55, in persona del legale rappresentante p.t. sig. (nato a CP_2
Budoni il 16.09.1966, C.F. ) C.F._1 proposta da
(C.F., P. IVA e n. Iscrizione Registro Imprese Treviso- Parte_1
Belluno n. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale P.IVA_2 in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice speciale
[...]
(C.F., P. IVA e n. Iscrizione Registro delle Imprese Milano Controparte_3 al n. , e al R.E.A. di Milano n. ), in persona del legale P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, rappresentata dalla
(C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Controparte_4
Registro delle Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. ), in persona del P.IVA_5 legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Millelire n. 1, presso lo studio dell'avv.
Stefano Baghino, che la rappresentata e difende giusta procura allegata al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.5.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale. La ricorrente, giusto contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili “in blocco” del in data 7.6.2018, pubblicato in G.U. Parte Controparte_5
Seconda, n. 68 del 14 giugno 2018, ha allegato e provato la sussistenza di un credito di Euro 102.216,32 oltre interessi e spese, scaturenti dal Decreto Ingiuntivo n.
98/2010 emesso il 2.3.2010 (con correzione del 15.4.2010) dal Presidente del
Tribunale di Nuoro (R.G. n. 234/2010), provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva il 19.03/04.05.2010, e per la seconda volta il 28.06.2022.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. L'impresa convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e deve qui essere dichiarata contumace.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito della ricorrente, quantificato in Euro 102.216,32 oltre interessi e spese alla data di notifica dell'atto di precetto, nonché alla luce della complessiva esposizione debitoria della impresa debitrice con l' che (cfr. documentazione Controparte_6 acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad
2 Euro 690.854,41.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo richiamando il debito nei confronti della ricorrente e della
Agenzia delle Entrate Riscossioni.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
(C.F. e P. IVA ) con sede legale in Cagliari, via
[...] P.IVA_1
Alghero n. 55, in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_2
(nato a [...] il [...], C.F. ); C.F._1
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
3 l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 27.1.2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3,
CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 16/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 106-1/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società
(C.F. e P. IVA ) con sede legale in Cagliari, via Controparte_1 P.IVA_1
Alghero n. 55, in persona del legale rappresentante p.t. sig. (nato a CP_2
Budoni il 16.09.1966, C.F. ) C.F._1 proposta da
(C.F., P. IVA e n. Iscrizione Registro Imprese Treviso- Parte_1
Belluno n. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale P.IVA_2 in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice speciale
[...]
(C.F., P. IVA e n. Iscrizione Registro delle Imprese Milano Controparte_3 al n. , e al R.E.A. di Milano n. ), in persona del legale P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, rappresentata dalla
(C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Controparte_4
Registro delle Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. ), in persona del P.IVA_5 legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Millelire n. 1, presso lo studio dell'avv.
Stefano Baghino, che la rappresentata e difende giusta procura allegata al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.5.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale. La ricorrente, giusto contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili “in blocco” del in data 7.6.2018, pubblicato in G.U. Parte Controparte_5
Seconda, n. 68 del 14 giugno 2018, ha allegato e provato la sussistenza di un credito di Euro 102.216,32 oltre interessi e spese, scaturenti dal Decreto Ingiuntivo n.
98/2010 emesso il 2.3.2010 (con correzione del 15.4.2010) dal Presidente del
Tribunale di Nuoro (R.G. n. 234/2010), provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva il 19.03/04.05.2010, e per la seconda volta il 28.06.2022.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. L'impresa convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e deve qui essere dichiarata contumace.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito della ricorrente, quantificato in Euro 102.216,32 oltre interessi e spese alla data di notifica dell'atto di precetto, nonché alla luce della complessiva esposizione debitoria della impresa debitrice con l' che (cfr. documentazione Controparte_6 acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad
2 Euro 690.854,41.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo richiamando il debito nei confronti della ricorrente e della
Agenzia delle Entrate Riscossioni.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
(C.F. e P. IVA ) con sede legale in Cagliari, via
[...] P.IVA_1
Alghero n. 55, in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_2
(nato a [...] il [...], C.F. ); C.F._1
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
3 l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 27.1.2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3,
CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 16/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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