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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3226 del Ruolo Generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Strozzacapponi n. 84, elettivamente domiciliata in Passignano sul Trasimeno (PG), Via
Marconi n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Chiara Minciaroni, che la rappresenta e la assiste giusta procura estesa in calce al ricorso introduttivo (pec
; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Pievaiola n. 202/S/Bis, rappresentato e difeso dall'avv. Katia Mariotti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Pievaiola 164, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore (pec: ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.11.24, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si riportavano integralmente all'istanza congiunta per la trasformazione del procedimento di pagina 1 di 7 separazione giudiziale in consensuale, depositata in data 8.11.2024, nei termini di seguito integralmente riportati:
“Voglia omologare la separazione personale dei Signori e Parte_1 CP_1
ordinando al Comune di Perugia (PG) di annotare l'emanando provvedimento a
[...] margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Perugia, Via Strozzacapponi n. 84, in comproprietà dei coniugi, verrà assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi, unitamente al figlio minore Pt_1 che viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, mentre il sig. già da tempo si è trasferito presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori in Perugia, Via Pievaiola 202/S/Bis;
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido condiviso, Per_1 con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre.
4. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dello stesso, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
5. I genitori al fine di assicurare al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi concordano il seguente calendario delle frequentazioni:
a) Prima settimana: trascorrerà con il padre il lunedì, dall'uscita da scuola fino alle Per_1
19.30 quando dovrà far rientro presso la casa familiare, nonché il mercoledì e venerdì con pernottamento dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando verrà accompagnato dal padre a scuola;
i residui giorni verranno trascorsi con la madre;
b) Seconda settimana: il lunedì, dall'uscita da scuola fino alle 19.30 quando dovrà far rientro presso la casa familiare, e il mercoledì con pernottamento dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando verrà accompagnato dal padre a scuola;
inoltre trascorrerà con il Per_1 padre il fine settimana dal sabato mattina alle ore 9,00 fino al lunedì mattina, quando verrà accompagnato a scuola dal padre che parimenti lo andrà a riprendere per riaccompagnarlo dalla madre entro le 19.30 ; i residui giorni verranno trascorsi con la madre;
c) Ogni genitore provvederà ad accompagnare agli impegni sportivi nei giorni di sua Per_1 spettanza.
pagina 2 di 7 d) durante il periodo di chiusura scolastica, il padre, nei giorni di sua spettanza, prenderà
la mattina alle 8.00 da casa della madre e provvederà poi a riaccompagnarlo presso Per_1 la casa materna o presso eventuali centri estivi.
6. In caso di assenza di un genitore nei giorni di sua competenza, per motivi di lavoro, vacanza
o malattia, il genitore impossibilitato a provvedere al minore avrà l'obbligo di interpellare primariamente l'altro genitore per valutarne la disponibilità; nel caso in cui il genitore interpellato non possa provvedere a tenere con sé il figlio, il genitore competente provvederà autonomamente a trovare un'altra soluzione della quale dovrà in ogni caso essere informato
l'altro genitore.
7. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé il minore per un periodo di 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, che verrà tra gli stessi concordato entro il 31 maggio di ogni anno, con l'obbligo reciproco di comunicare il luogo di villeggiatura;
analogo obbligo di informativa graverà sul genitore che unitamente al figlio minori intenderà trascorrere fuori dalla residenza alcuni dei giorni della settimana di sua spettanza. Parimenti durante il periodo invernale, ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per un periodo di sette giorni consecutivi per eventuali viaggi o vacanze che volesse proporre ad Per_1
8. In deroga al calendario ordinario settimanale, il minore trascorrerà le festività più importanti, ad anni alterni, un giorno con un genitore e un giorno con l'altro, dalle ore 11:00 della mattina sino alle ore 11:00 del giorno successivo, secondo il seguente calendario: il primo novembre con un genitore e l'8 dicembre con l'altro e così anche per la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, la notte di S. Silvestro, il 1° gennaio, 29 gennaio, l'Epifania, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il primo maggio, il 02 giugno, e il 15 agosto
(ovvero, in caso di accordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro).
9. Indipendentemente dalle alternanze stabilite nel calendario ordinario delle frequentazioni, il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, qualora questo possa essere concordato;
nel caso in cui l'accordo non venisse raggiunto il minore trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni dalle ore 9,30 alle 19,00 con un genitore e dalle ore 19,00 alle ore 9,30 del giorno successivo con l'altro genitore.
10. Il Sig. provvederà al mantenimento del figlio minore mediante il pagamento di un CP_1 mantenimento pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo stesso, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Perugia cui le parti dichiarano di aderire, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra
pagina 3 di 7 e conosciuto dal marito;
il bonifico del mantenimento suddetto decorrerà dal mese di Pt_1 novembre 2024.
11. Quanto alle spese straordinarie, le parti espressamente concordano che il rimborso della quota in favore del genitore che avrà sostenuto l'integrale esborso per le suddette necessità del figlio dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
12. Il signor autorizza espressamente la signora a percepire dall'INPS l'intero CP_1 Pt_1 assegno unico per il figlio.
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento personale, dichiarando altresì che le questioni economiche ancora in essere tra loro saranno gestite con separato accordo.
14. Le spese e competenze legali sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti presidenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 12.7.22 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , esponendo: di avere con lui contratto matrimonio il Controparte_1
24.8.2013 e che dall'unione è nato, il 27.12.2015, il figlio;
di avere scoperto, a giugno Per_1
2021, che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna e che il resistente, pur non negando la relazione, si era impegnato a tenere unita la famiglia, senza però mantenere fede alle promesse, tanto che la ricorrente aveva infine chiesto al marito di andare via di casa.
La sig.ra ha rappresentato di avere scoperto, dopo l'allontanamento del marito, che lo Pt_1 stesso faceva uso di alcol e di sostanze stupefacenti, quali marijuana e cocaina, anche durante i tempi di frequentazione del figli ed ha aggiunto che il aveva assunto nei propri confronti CP_1 comportamenti aggressivi e, in alcune occasioni, violenti, manifestando sbalzi d'umore anche con il figlio. Ha poi dichiarato di lavorare quale dipendente presso uno studio commerciale, con una retribuzione media mensile di circa € 1.350,00, mentre il marito è occupato presso la società Poste
Italiane S.p.a. con stipendio mensile di circa € 1.400,00 - 1.500,00, e percepisce inoltre € 350,00 per 9 mensilità dalla attività di allenatore presso l'associazione sportiva Strozzacapponi.
La ha chiesto addebitarsi la separazione al marito affidando in via eslcusiva a sé il figlio Pt_1 minore, alle altre condizioni indicate in ricorso.
pagina 4 di 7 Il sig. , costituitosi per la fase presidenziale, ha confermato l'esistenza di contrasti Controparte_1 tra coniugi, manifestando tuttavia la disponibilità ad effettuare un tentativo di riconciliazione familiare e riservando di prendere specifica posizione sulla narrazione fattuale della ricorrente nell'ipotesi di fallimento del tentativo. Il resistente ha contestato la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla e, con specifico riferimento all'accusa di fare utilizzzo di Pt_1 sostanze stupefacenti, ha riferito che si era trattato di episodio risalente nel tempo, avente natura occasionale e non correlato ad alcuna forma di dipendenza. Ha dichiarato di essere dipendente di
Poste Italiane s.p.a, con un reddito lordo pari ad € 24.258,08 nel 2021 ed ha precisato di ricevere dall'Associazione calcistica Castel del Piano soltanto un rimborso forfettario delle spese per l'utilizzo del proprio veicolo. Ha concluso come meglio indicato nella propria comparsa, nella quale ha aderito alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie.
In esito all'udienza di comparizione del 26.1.2023, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre a cui assegnava la casa coniugale, disponeva che il intraprendesse un CP_1
Con percorso presso il t territorialmente compente al fine di monitorare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, quantificava in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e rimetteva le parti al giudice istruttore.
L' del faceva pervenire, con cadenza mensile, relazioni Parte_2 Pt_3 che davano atto dell'esito negativo degli esami tossicologici su matrice cheratinica eseguiti dal
CP_1
Con istanza depositata il 13.11.2023, il resistente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali nel senso di prevedere il collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori con mantenimento diretto, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 27.3.2024, il giudice confermava il contenuto dell'ordinanza presidenziale, invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione genitoriale, incaricava il Servizio
Sociale del Comune di Perugia di monitorare le condizioni di vita, sociali, scolastiche e familiari del minore e l'andamento del rapporto con ciascun genitore, e di attivare una Persona_2 educativa domiciliare presso l'abitazione del padre, ammettendo, infine, le prove orali richieste dalla ricorrente nei limiti in cui ritenute utili alla decisione.
pagina 5 di 7 La causa veniva poi istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali;
in data 17.10.2024 i
Servizi Sociali del Comune di Perugia depositavano relazione sociale in merito alla situazione del minore . Per_1
Con “istanza congiunta per la trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale”, depositata l'8.11.24, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e la Per_1 collocazione prevalente presso la madre danno luogo ad un assetto che appare conforme al prevalente interesse del minore di mantenre un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, potendo contare sulla loro costante presenza e vicinanza. Deve per altro considerarsi che il CP_ percorso di monitoraggio del presso il ha dato esiti positivi poiché ha consentito di CP_1 escludere l'uso di sostanze stupefacenti, e che il Servizio Sociale, nella relazione depositata il
18.10.24, ha riferito che le tensioni insorte in passato nella relazione genitoriale appaiono superate e che entrambi i genitori appaiono adesso in grado di confrontarsi autonomamente sulle questioni che riguardano il figlio, sereno nella relazione con ciascuno di essi.
Congruo appare, infine, tenuto conto delle condizioni economiche sì come riferite, l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, come anche la eguale ripartizione tra i genitori dell'onere di pagamento delle spese straordinarie.
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
pagina 6 di 7 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.10.1983, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a Controparte_1 vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Mariella Roberti)
pagina 7 di 7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3226 del Ruolo Generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Strozzacapponi n. 84, elettivamente domiciliata in Passignano sul Trasimeno (PG), Via
Marconi n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Chiara Minciaroni, che la rappresenta e la assiste giusta procura estesa in calce al ricorso introduttivo (pec
; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Pievaiola n. 202/S/Bis, rappresentato e difeso dall'avv. Katia Mariotti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Pievaiola 164, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore (pec: ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.11.24, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si riportavano integralmente all'istanza congiunta per la trasformazione del procedimento di pagina 1 di 7 separazione giudiziale in consensuale, depositata in data 8.11.2024, nei termini di seguito integralmente riportati:
“Voglia omologare la separazione personale dei Signori e Parte_1 CP_1
ordinando al Comune di Perugia (PG) di annotare l'emanando provvedimento a
[...] margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Perugia, Via Strozzacapponi n. 84, in comproprietà dei coniugi, verrà assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi, unitamente al figlio minore Pt_1 che viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, mentre il sig. già da tempo si è trasferito presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori in Perugia, Via Pievaiola 202/S/Bis;
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido condiviso, Per_1 con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre.
4. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dello stesso, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
5. I genitori al fine di assicurare al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi concordano il seguente calendario delle frequentazioni:
a) Prima settimana: trascorrerà con il padre il lunedì, dall'uscita da scuola fino alle Per_1
19.30 quando dovrà far rientro presso la casa familiare, nonché il mercoledì e venerdì con pernottamento dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando verrà accompagnato dal padre a scuola;
i residui giorni verranno trascorsi con la madre;
b) Seconda settimana: il lunedì, dall'uscita da scuola fino alle 19.30 quando dovrà far rientro presso la casa familiare, e il mercoledì con pernottamento dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando verrà accompagnato dal padre a scuola;
inoltre trascorrerà con il Per_1 padre il fine settimana dal sabato mattina alle ore 9,00 fino al lunedì mattina, quando verrà accompagnato a scuola dal padre che parimenti lo andrà a riprendere per riaccompagnarlo dalla madre entro le 19.30 ; i residui giorni verranno trascorsi con la madre;
c) Ogni genitore provvederà ad accompagnare agli impegni sportivi nei giorni di sua Per_1 spettanza.
pagina 2 di 7 d) durante il periodo di chiusura scolastica, il padre, nei giorni di sua spettanza, prenderà
la mattina alle 8.00 da casa della madre e provvederà poi a riaccompagnarlo presso Per_1 la casa materna o presso eventuali centri estivi.
6. In caso di assenza di un genitore nei giorni di sua competenza, per motivi di lavoro, vacanza
o malattia, il genitore impossibilitato a provvedere al minore avrà l'obbligo di interpellare primariamente l'altro genitore per valutarne la disponibilità; nel caso in cui il genitore interpellato non possa provvedere a tenere con sé il figlio, il genitore competente provvederà autonomamente a trovare un'altra soluzione della quale dovrà in ogni caso essere informato
l'altro genitore.
7. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé il minore per un periodo di 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, che verrà tra gli stessi concordato entro il 31 maggio di ogni anno, con l'obbligo reciproco di comunicare il luogo di villeggiatura;
analogo obbligo di informativa graverà sul genitore che unitamente al figlio minori intenderà trascorrere fuori dalla residenza alcuni dei giorni della settimana di sua spettanza. Parimenti durante il periodo invernale, ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per un periodo di sette giorni consecutivi per eventuali viaggi o vacanze che volesse proporre ad Per_1
8. In deroga al calendario ordinario settimanale, il minore trascorrerà le festività più importanti, ad anni alterni, un giorno con un genitore e un giorno con l'altro, dalle ore 11:00 della mattina sino alle ore 11:00 del giorno successivo, secondo il seguente calendario: il primo novembre con un genitore e l'8 dicembre con l'altro e così anche per la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, la notte di S. Silvestro, il 1° gennaio, 29 gennaio, l'Epifania, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il primo maggio, il 02 giugno, e il 15 agosto
(ovvero, in caso di accordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro).
9. Indipendentemente dalle alternanze stabilite nel calendario ordinario delle frequentazioni, il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, qualora questo possa essere concordato;
nel caso in cui l'accordo non venisse raggiunto il minore trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni dalle ore 9,30 alle 19,00 con un genitore e dalle ore 19,00 alle ore 9,30 del giorno successivo con l'altro genitore.
10. Il Sig. provvederà al mantenimento del figlio minore mediante il pagamento di un CP_1 mantenimento pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo stesso, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Perugia cui le parti dichiarano di aderire, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra
pagina 3 di 7 e conosciuto dal marito;
il bonifico del mantenimento suddetto decorrerà dal mese di Pt_1 novembre 2024.
11. Quanto alle spese straordinarie, le parti espressamente concordano che il rimborso della quota in favore del genitore che avrà sostenuto l'integrale esborso per le suddette necessità del figlio dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
12. Il signor autorizza espressamente la signora a percepire dall'INPS l'intero CP_1 Pt_1 assegno unico per il figlio.
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento personale, dichiarando altresì che le questioni economiche ancora in essere tra loro saranno gestite con separato accordo.
14. Le spese e competenze legali sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti presidenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 12.7.22 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , esponendo: di avere con lui contratto matrimonio il Controparte_1
24.8.2013 e che dall'unione è nato, il 27.12.2015, il figlio;
di avere scoperto, a giugno Per_1
2021, che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna e che il resistente, pur non negando la relazione, si era impegnato a tenere unita la famiglia, senza però mantenere fede alle promesse, tanto che la ricorrente aveva infine chiesto al marito di andare via di casa.
La sig.ra ha rappresentato di avere scoperto, dopo l'allontanamento del marito, che lo Pt_1 stesso faceva uso di alcol e di sostanze stupefacenti, quali marijuana e cocaina, anche durante i tempi di frequentazione del figli ed ha aggiunto che il aveva assunto nei propri confronti CP_1 comportamenti aggressivi e, in alcune occasioni, violenti, manifestando sbalzi d'umore anche con il figlio. Ha poi dichiarato di lavorare quale dipendente presso uno studio commerciale, con una retribuzione media mensile di circa € 1.350,00, mentre il marito è occupato presso la società Poste
Italiane S.p.a. con stipendio mensile di circa € 1.400,00 - 1.500,00, e percepisce inoltre € 350,00 per 9 mensilità dalla attività di allenatore presso l'associazione sportiva Strozzacapponi.
La ha chiesto addebitarsi la separazione al marito affidando in via eslcusiva a sé il figlio Pt_1 minore, alle altre condizioni indicate in ricorso.
pagina 4 di 7 Il sig. , costituitosi per la fase presidenziale, ha confermato l'esistenza di contrasti Controparte_1 tra coniugi, manifestando tuttavia la disponibilità ad effettuare un tentativo di riconciliazione familiare e riservando di prendere specifica posizione sulla narrazione fattuale della ricorrente nell'ipotesi di fallimento del tentativo. Il resistente ha contestato la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla e, con specifico riferimento all'accusa di fare utilizzzo di Pt_1 sostanze stupefacenti, ha riferito che si era trattato di episodio risalente nel tempo, avente natura occasionale e non correlato ad alcuna forma di dipendenza. Ha dichiarato di essere dipendente di
Poste Italiane s.p.a, con un reddito lordo pari ad € 24.258,08 nel 2021 ed ha precisato di ricevere dall'Associazione calcistica Castel del Piano soltanto un rimborso forfettario delle spese per l'utilizzo del proprio veicolo. Ha concluso come meglio indicato nella propria comparsa, nella quale ha aderito alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie.
In esito all'udienza di comparizione del 26.1.2023, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre a cui assegnava la casa coniugale, disponeva che il intraprendesse un CP_1
Con percorso presso il t territorialmente compente al fine di monitorare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, quantificava in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e rimetteva le parti al giudice istruttore.
L' del faceva pervenire, con cadenza mensile, relazioni Parte_2 Pt_3 che davano atto dell'esito negativo degli esami tossicologici su matrice cheratinica eseguiti dal
CP_1
Con istanza depositata il 13.11.2023, il resistente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali nel senso di prevedere il collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori con mantenimento diretto, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 27.3.2024, il giudice confermava il contenuto dell'ordinanza presidenziale, invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione genitoriale, incaricava il Servizio
Sociale del Comune di Perugia di monitorare le condizioni di vita, sociali, scolastiche e familiari del minore e l'andamento del rapporto con ciascun genitore, e di attivare una Persona_2 educativa domiciliare presso l'abitazione del padre, ammettendo, infine, le prove orali richieste dalla ricorrente nei limiti in cui ritenute utili alla decisione.
pagina 5 di 7 La causa veniva poi istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali;
in data 17.10.2024 i
Servizi Sociali del Comune di Perugia depositavano relazione sociale in merito alla situazione del minore . Per_1
Con “istanza congiunta per la trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale”, depositata l'8.11.24, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e la Per_1 collocazione prevalente presso la madre danno luogo ad un assetto che appare conforme al prevalente interesse del minore di mantenre un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, potendo contare sulla loro costante presenza e vicinanza. Deve per altro considerarsi che il CP_ percorso di monitoraggio del presso il ha dato esiti positivi poiché ha consentito di CP_1 escludere l'uso di sostanze stupefacenti, e che il Servizio Sociale, nella relazione depositata il
18.10.24, ha riferito che le tensioni insorte in passato nella relazione genitoriale appaiono superate e che entrambi i genitori appaiono adesso in grado di confrontarsi autonomamente sulle questioni che riguardano il figlio, sereno nella relazione con ciascuno di essi.
Congruo appare, infine, tenuto conto delle condizioni economiche sì come riferite, l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, come anche la eguale ripartizione tra i genitori dell'onere di pagamento delle spese straordinarie.
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
pagina 6 di 7 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.10.1983, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a Controparte_1 vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Mariella Roberti)
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