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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/12/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2106 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Rel. Est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2106/2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Claudia Lantieri (c.f. ), in Milano in corso XXII C.F._2 marzo n. 39;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa anche disgiuntamente ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Rosa Andromeda (c.f. ) e C.F._4 dell'avv.ta Katerina Romano (c.f. , in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via C.F._5
Giuseppe Verdi n. 38/c;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al MINISTERO – in persona del CP_2
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note congiunte depositate il 18.09.2024 e sottoscritte all'udienza del 27.09.2024, che qui integralmente si riportano: 1) “disporre l'affidamento condiviso dei minori (nato il [...]), (nato il Per_1 Per_2
22.09.2014) e (nato il [...]), con collocamento in via prevalente presso la madre Per_3
anche ai fini della residenza anagrafica ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) assegnare la casa familiare sita in Bertonico (LO) via Garibaldi n. 98/B di proprietà del SI.
alla SI.ra nell'interesse dei figli minori;
Parte_1 Controparte_1
3) prevedere che il padre possa tenere con sé i figli:
- per 15 giorni consecutivi ogniqualvolta rientri in Italia, fatta salva la possibilità di sentire quotidianamente la prole per mezzo di videochiamate
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale
o di Capodanno;
- durante il periodo pasquale, per tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4) prevedere che il SI. contribuisca al mantenimento indiretto dei figli e ciò fino alla Parte_1
loro indipendenza economica, mediante versamento alla SI.ra , entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, dell'importo di euro 550,00 per ciascun figlio (e così euro 1.650,00 complessivi) da versare a mezzo bonifico bancario alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre CP_1
alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di settembre 2025 compreso;
5) disporre che il sig. contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Pt_1
seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) prevedere che le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al 50% a ciascun genitore;
8) disporre che i coniugi provvederanno ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento;
9) spese di lite compensate.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 27.07.2023 il ricorrente sig. ha adito l'Intestato Tribunale Parte_1 domandando lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra in data 11.01.2010 Controparte_1 in Grottaferrata (RM), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie nell'interesse dei figli minori, la previsione del contributo al mantenimento della prole di € 400,00 a figlio (€ 1.200,00 totali) oltre al 50%
3 delle spese straordinarie, che le detrazioni fiscali per i figli a carico spettassero interamente a lui, di poter vedere e tenere con sé i figli per tutto il periodo di rientro in Italia;
di trascorrere con i figli almeno metà delle vacanze natalizie e 3 settimane nel periodo estivo;
di poter effettuare videochiamate con la prole almeno 4 volte alla settimana;
che i coniugi provvedessero ciascuno per il proprio mantenimento.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta sig.ra con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 19.10.2023, domandando la sospensione di codesto procedimento in attesa della definizione del procedimento di separazione;
in ogni caso, la resistente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in data 11.01.2010 in Grottaferrata (RM), l'assegnazione Parte_1 della casa coniugale a sé per viverci con i figli, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori con collocamento presso di sé, con il diritto/dovere del padre di tenere con sé i figli per 15 giorni ogniqualvolta rientri in Italia ovvero 5 volte all'anno, prevendendo contestualmente l'obbligo per il ricorrente di comunicare le date precise un mese prima rispetto al suo arrivo in Italia, 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno prevedendo altresì l'obbligo dello stesso di comunicare il suo rientro nel periodo Natalizio entro e non oltre il 1 novembre di ogni anno, 3 settimane nel mese di luglio, come richiesto da parte ricorrente nel piano genitoriale, con l'obbligo di comunicare le settimane deputate entro il 31 marzo di ogni anno;
€ 650,00 mensili a figlio
(€ 1.950,00 totali) come contributo al mantenimento, o la maggiore o minore somma che il giudice ritenesse adeguata, oltre al 70% delle spese straordinarie;
€ 350,00 mensili come assegno di mantenimento per la moglie o la maggiore o minore somma che il giudice ritenesse adeguata.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c.
Il 28.11.2023 l'avv. Lantieri ha depositato la sentenza parziale n. 583/2022 del 21.07.2022, resa nel procedimento di separazione, passata in giudicato il 02.03.2023.
All'udienza del 28.11.2023, svoltasi con modalità mista, in presenza e da remoto, in ragione degli impegni lavorativi del ricorrente, le parti sono comparse personalmente dinanzi al Collegio. In tale sede le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio e insistito per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 09/2024 del 20.12.2023 il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Grottaferrata (RM) il 11.01.2010. Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 20.12.2023 il Collegio ha disposto la rimessione della causa in istruttoria al fine di
4 statuire sulle ulteriori domande delle parti, e ha confermato in via temporanea e urgente le condizioni di separazione, rinviando all'udienza del 21/06/2024, con invito alle parti di depositare una proposta conciliativa in vista della stessa.
Su istanza congiunta delle parti, stante l'imminente definizione del giudizio di separazione, l'udienza veniva rinviata al 27.09.2024.
In data 18/09/2024 le parti hanno depositato nota di precisazione delle condizioni congiunte, in vista dell'udienza del 27/09/2024, alla quale sono comparse personalmente confermandone la validità e chiedendone l'integrazione con la previsione del reciproco consenso al rinnovo del passaporto, dichiarando di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e domandando che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dalle parti e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3. Le spese devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
- dato atto che con sentenza n. 9/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Grottaferrata (RM) il 11.01.2010, Parte_1 Controparte_1
1) dispone l'affidamento condiviso dei minori , e con collocamento Per_1 Per_2 Per_3
in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) assegna la casa familiare sita in Bertonico (LO) alla via Garibaldi n. 98/B di proprietà del sig. alla sig.ra nell'interesse dei figli minori;
Parte_1 Controparte_1
5 3) dispone che il padre possa tenere con sé i figli: - per 15 giorni consecutivi ogniqualvolta rientri in Italia, fatta salva la possibilità di sentire quotidianamente la prole per mezzo di videochiamate;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale
o di Capodanno;
- durante il periodo pasquale, per tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento indiretto dei figli e ciò fino alla Parte_1
loro indipendenza economica, mediante versamento alla sig.ra entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, dell'importo di € 550,00 per ciascun figlio (e così € 1.650,00 complessivi) da versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla CP_1
rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di settembre 2025 compreso;
5) dispone che il sig. contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Pt_1
seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in
Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di
6 una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) prende atto che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) prende atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico spettino al 50% a ciascun genitore;
8) prende atto che i coniugi provvedano ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento;
9) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 12.11.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Rel. Est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2106/2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Claudia Lantieri (c.f. ), in Milano in corso XXII C.F._2 marzo n. 39;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa anche disgiuntamente ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Rosa Andromeda (c.f. ) e C.F._4 dell'avv.ta Katerina Romano (c.f. , in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via C.F._5
Giuseppe Verdi n. 38/c;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al MINISTERO – in persona del CP_2
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note congiunte depositate il 18.09.2024 e sottoscritte all'udienza del 27.09.2024, che qui integralmente si riportano: 1) “disporre l'affidamento condiviso dei minori (nato il [...]), (nato il Per_1 Per_2
22.09.2014) e (nato il [...]), con collocamento in via prevalente presso la madre Per_3
anche ai fini della residenza anagrafica ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) assegnare la casa familiare sita in Bertonico (LO) via Garibaldi n. 98/B di proprietà del SI.
alla SI.ra nell'interesse dei figli minori;
Parte_1 Controparte_1
3) prevedere che il padre possa tenere con sé i figli:
- per 15 giorni consecutivi ogniqualvolta rientri in Italia, fatta salva la possibilità di sentire quotidianamente la prole per mezzo di videochiamate
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale
o di Capodanno;
- durante il periodo pasquale, per tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4) prevedere che il SI. contribuisca al mantenimento indiretto dei figli e ciò fino alla Parte_1
loro indipendenza economica, mediante versamento alla SI.ra , entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, dell'importo di euro 550,00 per ciascun figlio (e così euro 1.650,00 complessivi) da versare a mezzo bonifico bancario alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre CP_1
alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di settembre 2025 compreso;
5) disporre che il sig. contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Pt_1
seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) prevedere che le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al 50% a ciascun genitore;
8) disporre che i coniugi provvederanno ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento;
9) spese di lite compensate.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 27.07.2023 il ricorrente sig. ha adito l'Intestato Tribunale Parte_1 domandando lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra in data 11.01.2010 Controparte_1 in Grottaferrata (RM), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie nell'interesse dei figli minori, la previsione del contributo al mantenimento della prole di € 400,00 a figlio (€ 1.200,00 totali) oltre al 50%
3 delle spese straordinarie, che le detrazioni fiscali per i figli a carico spettassero interamente a lui, di poter vedere e tenere con sé i figli per tutto il periodo di rientro in Italia;
di trascorrere con i figli almeno metà delle vacanze natalizie e 3 settimane nel periodo estivo;
di poter effettuare videochiamate con la prole almeno 4 volte alla settimana;
che i coniugi provvedessero ciascuno per il proprio mantenimento.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta sig.ra con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 19.10.2023, domandando la sospensione di codesto procedimento in attesa della definizione del procedimento di separazione;
in ogni caso, la resistente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in data 11.01.2010 in Grottaferrata (RM), l'assegnazione Parte_1 della casa coniugale a sé per viverci con i figli, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori con collocamento presso di sé, con il diritto/dovere del padre di tenere con sé i figli per 15 giorni ogniqualvolta rientri in Italia ovvero 5 volte all'anno, prevendendo contestualmente l'obbligo per il ricorrente di comunicare le date precise un mese prima rispetto al suo arrivo in Italia, 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno prevedendo altresì l'obbligo dello stesso di comunicare il suo rientro nel periodo Natalizio entro e non oltre il 1 novembre di ogni anno, 3 settimane nel mese di luglio, come richiesto da parte ricorrente nel piano genitoriale, con l'obbligo di comunicare le settimane deputate entro il 31 marzo di ogni anno;
€ 650,00 mensili a figlio
(€ 1.950,00 totali) come contributo al mantenimento, o la maggiore o minore somma che il giudice ritenesse adeguata, oltre al 70% delle spese straordinarie;
€ 350,00 mensili come assegno di mantenimento per la moglie o la maggiore o minore somma che il giudice ritenesse adeguata.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c.
Il 28.11.2023 l'avv. Lantieri ha depositato la sentenza parziale n. 583/2022 del 21.07.2022, resa nel procedimento di separazione, passata in giudicato il 02.03.2023.
All'udienza del 28.11.2023, svoltasi con modalità mista, in presenza e da remoto, in ragione degli impegni lavorativi del ricorrente, le parti sono comparse personalmente dinanzi al Collegio. In tale sede le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio e insistito per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 09/2024 del 20.12.2023 il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Grottaferrata (RM) il 11.01.2010. Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 20.12.2023 il Collegio ha disposto la rimessione della causa in istruttoria al fine di
4 statuire sulle ulteriori domande delle parti, e ha confermato in via temporanea e urgente le condizioni di separazione, rinviando all'udienza del 21/06/2024, con invito alle parti di depositare una proposta conciliativa in vista della stessa.
Su istanza congiunta delle parti, stante l'imminente definizione del giudizio di separazione, l'udienza veniva rinviata al 27.09.2024.
In data 18/09/2024 le parti hanno depositato nota di precisazione delle condizioni congiunte, in vista dell'udienza del 27/09/2024, alla quale sono comparse personalmente confermandone la validità e chiedendone l'integrazione con la previsione del reciproco consenso al rinnovo del passaporto, dichiarando di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e domandando che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dalle parti e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3. Le spese devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
- dato atto che con sentenza n. 9/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Grottaferrata (RM) il 11.01.2010, Parte_1 Controparte_1
1) dispone l'affidamento condiviso dei minori , e con collocamento Per_1 Per_2 Per_3
in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) assegna la casa familiare sita in Bertonico (LO) alla via Garibaldi n. 98/B di proprietà del sig. alla sig.ra nell'interesse dei figli minori;
Parte_1 Controparte_1
5 3) dispone che il padre possa tenere con sé i figli: - per 15 giorni consecutivi ogniqualvolta rientri in Italia, fatta salva la possibilità di sentire quotidianamente la prole per mezzo di videochiamate;
- durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale
o di Capodanno;
- durante il periodo pasquale, per tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento indiretto dei figli e ciò fino alla Parte_1
loro indipendenza economica, mediante versamento alla sig.ra entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, dell'importo di € 550,00 per ciascun figlio (e così € 1.650,00 complessivi) da versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla CP_1
rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di settembre 2025 compreso;
5) dispone che il sig. contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Pt_1
seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in
Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di
6 una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) prende atto che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) prende atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico spettino al 50% a ciascun genitore;
8) prende atto che i coniugi provvedano ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento;
9) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 12.11.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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