TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1741 del ruolo generale dell'an- no 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cf. Parte_1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla Piazza del- C.F._1 la Rocca n. 33 presso lo studio dell'avv. Carla Gelsomini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente – E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
non costituita C.F._2
– resistente contumace –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: come da atto introduttivo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto il 30 ottobre 1993 a Soriano nel
Cimino (Vt) con la sig.ra e le conseguenti statuizioni econo- Controparte_1
miche fra loro.
Al riguardo il ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino, parte 2, serie A,
n. 44, anno 1993; (b) dall'unione dei coniugi sono nati i figli e Per_1 Per_2
[...
, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
(c) i coniugi sono consensualmente separati per effetto del decreto di omologa emesso in data 3 gennaio 2008 dal Tribunale di Viterbo;
(d) non è mai intervenuta ri- conciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
Ciò posto, il sig. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civi- CP_2
li del matrimonio, confermarsi l'assegnazione in suo favore della casa coniuga- le già disposta in sede di separazione, stabilire che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
La sig.ra ritualmente citata, è rimasta contumace. CP_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ri- corso.
All'udienza del 20 febbraio 2025, sentito il ricorrente, la causa è stata trattenu- ta in decisione.
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per disporre la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dal-
l'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dal-
l'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; manifesta inconciliabilità delle parti (la convenuta non si è neppure costituita nel presen- te giudizio).
Quanto alle statuizioni patrimoniali, si osserva che nulla deve essere disposto pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
riguardo la ex casa coniugale in mancanza di figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti. Può invece accogliersi la richiesta del ri- corrente di stabilire che nessuno dei due ex coniugi sia tenuto al mantenimen- to dell'altro in mancanza di domanda della convenuta di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Soriano nel Cimino per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
3.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione del- la natura della controversia.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei regi- stri dello stato civile;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 20 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
pag. 3 di 3