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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1498/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1
atti, dall'Avv.to Daniela Ferraro, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.02.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 4140/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento/ condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta (patologie che nella valutazione globale non impongono la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza), lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“Il Sig. , nato ad [...] il [...] e residente ivi alla Via G. Dublino n. Parte_1
72, allo stato è affetto da: Esiti di recente TURBT e successive instillazioni endovescicali di epirubicina per neoplasia vescicale papillifera a basso potenziale di malignità. BPCO.
Poliartrosi. Cardiopatia ischemica cronica in pregressa PCI su coronaria destra.
Ipertensione arteriosa. Ipercolesterolemia. Ipertrofia prostatica benigna”.
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha ritenuto che:” […]il ricorrente è da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (invalidità del
100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nonchè soggetto portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 104/92.”riconoscendo, pertanto, un complesso morboso che, per quanto grave, non integra i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92.
Nello specifico, il perito ha affermato che: “il complesso patologico accertato non determina, allo stato, deficit funzionali di gravità tale da abolire o ridurre gravemente la autonomia del periziato o anche da inficiare in maniera cospicua lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, al punto da dover ricorrere alla necessaria, continuativa, assistenza da parte di terzi. Il tutto, sia rispetto alla funzione staticodeambulatoria, sia rispetto alle funzioni psichiche superiori che, allo stato, consentono un grado ancora sufficiente di autonomia.”.
Ciò premesso, rispetto all'autonoma possibilità di deambulare, il ctu non ha avuto dubbi interpretativi, precisando che: “In sede di visita peritale l'autonomia motoria e deambulatoria del Sig. è risultata nella norma per l'età, potendo il periziato Parte_1
espletare in autonomia sia i passaggi posturali che la deambulazione, in assenza di ausili esterni. La degenerazione artrosica diffusa da cui è affetto il periziato, con prevalente localizzazione al rachide e alle articolazioni portanti (anche, spalle, ginocchia), determina certamente manifestazioni algico-disfunzionali, ma non risulta di gravità tale da compromettere la funzione statico-deambulatoria o lo svolgimento delle attività quotidiane del periziato”.
Per quanto riguarda, invece, l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, il ctu, attraverso un accurato esame obiettivo, finalizzato alla valutazione dei molteplici aspetti della funzione cognitiva e degli altri indici di disabilità, ha ritenuto che:
“il periziando si è presentato cosciente, reattivo, sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, nei confronti della propria persona e della situazione di esame” concludendo che: “Le funzioni psichiche, pur nel contesto di un'affettività coartata, sono apparse sostanzialmente integre al colloquio peritale, non essendo stata rilevata significativa compromissione delle facoltà mentali”.
Neppure appare dirimente, in tal senso, il certificato geriatrico del 09.02.2024, depositato in allegato al ricorso in opposizione, atteso che lo stesso, risultando sostanzialmente sovrapponibile ai precedenti certificati già in atti e compiutamente valutati dal ctu, descrive un quadro patologico per nulla riscontrato dal consulente tecnico in sede di accesso peritale, tenuto conto peraltro che trattasi di certificazione di poco successiva al detto accesso.
Con particolare riferimento alla capacità deambulatoria, dal suddetto certificato emerge che, nonostante le affezioni a carico dell'apparato osteoarticolare, la deambulazione avviene “a piccoli passi e per brevi tratti con aiuto di familiari”.
Dunque, non è assolutamente esclusa l'autonomia nella deambulazione.
Al riguardo, va precisato, in ogni caso, che la circostanza per cui il ricorrente nella deambulazione possa aiutarsi con un appoggio non è sufficiente ad integrare il requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento.
Giova, infatti, rammentare l'orientamento della Suprema Corte ad avviso della quale (v. sent. n. 15882/2015 in cui viene negato l'accompagnamento a persona che deambula con doppio appoggio) “il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure con l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto”.
Ad abundantiam, è opportuno evidenziare che il nuovo certificato allegato al ricorso è immediatamente successivo alla visita peritale del novembre 2023, e non v'è evidenza di successivi certificati attestanti un effettivo aggravamento verificatosi in corso di causa. Pertanto, non appaiono fondate le censure mosse da parte istante, dovendosi condividere le conclusioni del ctu secondo cui il ricorrente è in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana.
Sul punto, infatti, è ormai pacificamente condiviso l'orientamento della Cassazione, in tema di requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, secondo cui: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n.
26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n.18 del 1990, art.1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità
(cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n.
8557/2018).
Infine, per quanto concerne poi la contestazione di parte istante circa l'errata valutazione della patologia respiratoria (cfr. certificato redatto in occasione della visita pneumologica con spirometria sostenuta in data 29.1.2024), va evidenziato che, pur emergendo un'
“insufficienza respiratoria ipossiemica secondaria a BPCO moderata severa”, la parte non ha specificamente argomentato, sul piano medico-scientifico, in che modo tale patologia possa incidere sugli indici di autonomia del ricorrente. L'indagine peritale appare, dunque, estremamente completa, precisa e quindi pienamente condivisibile da questo Tribunale, tenuto conto che il ctu ha risposto a tutte le censure mosse da parte ricorrente in sede di risposta alle osservazioni alla bozza, ritenendo motivatamente di non doversi discostare dalle sue precedenti considerazioni medico-legali, escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui all'art 3 comma 3 L.104/92.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta non bisognevole dell'accompagnamento.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Nola, 25.3.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma