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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°338 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Calà Silvana, ed Parte_1 elett.te domiciliato presso il suo studio in Canicattì invia Chiolo n. 10.
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro.
Appellato
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – indennità di disoccupazione agricola
All'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 263/2023 del 22 marzo 2023 il Tribunale GL di Agrigento respinse la domanda di , proposta con ricorso depositato Parte_1 il 29 novembre 2021, volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di disconoscimento della prestazioni di lavoro in agricoltura, notificatogli in data
16.4.2021, per violazione di legge e carenza di motivazione e, nel merito, in base alla premessa di aver lavorato negli anni dall'1.10.2016 al 31.12.2019 alle dipendenze
1 della quale bracciante agricolo, il riconoscimento del suo Controparte_3 diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per detti anni e ad essere reiscritto negli elenchi dei braccianti agricoli, sospendendo ogni richiesta di restituzione delle somme già versate a titolo di disoccupazione agricola, nonché la restituzione delle somme eventualmente trattenute.
Il Tribunale ha ricordato che “grava sul lavoratore istante l'onere di allegare specificamente gli elementi che integrano la fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di disoccupazione, non potendosi, altrimenti, attribuire significato all'eventuale mancata contestazione del convenuto al riguardo e dovendo il giudice rilevare d'ufficio la carenza assertiva imputabile all'attore”; ha rilevato che l' si Pt_1 era limitato, in ricorso, ad allegare lo svolgimento di attività agricola negli anni dal
2016 al 2019, omettendo l'indicazione dei caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura oggetto di disconoscimento e di cui domandava l'accertamento al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione, nulla precisando, altresì, sia in ordine alla sussistenza del requisito costituito di almeno 102 giornate lavorative in ciascun anno di riferimento, sia circa l'ubicazione dei terreni, la tipologia e le tecniche di coltivazione, la retribuzione, le mansioni, le giornate, gli orari che lo avevano impegnato nella prestazione lavorativa a favore della “ CP_3
”.
[...]
Per la riforma di tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
, con ricorso depositato in Cancelleria in data 20 aprile 2023, reiterando le
[...] argomentazioni di merito già dedotte a sostegno del rivendicato diritto, e sollecitando l'ammissione della prova testimoniale tempestivamente indicata. Ha resistito l' con memoria del 15 maggio 2023 che, oltre reiterare CP_1
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi degli artt.11 del D.Lgs n.375/1993 e 22 del D.L. n.7/1970 conv. In L.n.83/1970 e nel ribadire che il disconoscimento del rapporto di lavoro si inseriva nel contesto di un accertamento ispettivo (esitato nella verifica del carattere simulato di gran parte degli altri rapporti instaurati con i braccianti agricoli, v. verbale del 19 marzo 2021, relativo al periodo 1.07.2016-13.08.2020 ) con il quale si era evidenziato l'impiego di un volume di personale dipendente di gran lunga superiore al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima Società Semplice Agricola Bracco – e diminuito drasticamente a seguito dell'inizio delle verifiche ispettive – che attestava, altresì, attraverso l'analisi delle denunce Iva, un andamento assolutamente antieconomico dell'attività di impresa, i cui conti bancari non avevano evidenziato movimentazione di contanti tale da giustificare l'erogazione delle retribuzioni, evidenziava la manifesta infondatezza de gravame e delle ragioni prospettate, per la mancanza di
2 allegazione, ancor prima che di prova, dei fatti costitutivi dell'asserito rapporto di lavoro subordinato agricolo.
All'udienza del 20 marzo 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*******
È infondata l'eccezione di decadenza. La contestazione della ricorrente si appuntava sul provvedimento con il quale l' aveva disconosciuto il rapporto di lavoro agricolo con la conseguenza che era CP_1 applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall'art.47 del dpr n.639/1970, per l'esercizio del diritto ad ottenere la prestazione previdenziale di disoccupazione. Infatti, “in tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall' CP_1
(nella specie, indennità di disoccupazione agricola), il termine di decadenza cosiddetto sostanziale, nel senso che è posto a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (termine di un anno in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989), decorre dalle date indicate nelle tre ipotesi previste dallo stesso articolo, e cioè: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne risulta che lo stesso termine decadenziale comunque decorre dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo”. (v. Cass.n.16138/20014) Il ricorrente aveva, difatti, impugnato il provvedimento dell del 8.04.2021 CP_1 notificatogli il 16.04.2021, con il quale gli era stato comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato dallo stesso con l'Azienda Agricola
Bracco dal 01.10.2016 al 31.12.2019 a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n.2020005194/DD del 19.03.2021(v. doc n.1).
Invece, la decadenza eccepita dall in prime cure era quella prevista per CP_1
l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di cui all'art.22 L.n.7/1970. Ciò precisato, l'art. 46 legge 9 marzo 1989 n. 88 prevede che contro i provvedimenti la cui applicazione comporti la lesione di diritti soggettivi, l'interessato
3 può proporre ricorso al Comitato provinciale competente per territorio entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
Se il Comitato Provinciale non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni dalla CP_1 data di presentazione, sarà possibile proporre azione giudiziaria entro il termine di un anno (v. art. 4 D.L. 19/09/1992 n.384, convertito dalla legge 14/11/1992 n. 438).
Risulta dalla documentazione in atti che avverso il provvedimento impugnato, comunicato il 16 aprile 2021, il ricorrente, entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 46 della legge 88 del 1989 – ossia il 29 aprile 2021 – ha inoltrato ricorso amministrativo che non risulta essere stato deciso dall' . (v. doc n.2). CP_1
In ogni caso, nel termine di un anno dalla scadenza dei 90 giorni prescritto per l'esaurimento di detto procedimento amministrativo, è stata ritualmente proposta (con ricorso del 29.11.2021) l'impugnativa giudiziaria, come previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992,
n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438
Il ricorso era, quindi, ammissibile,
L'appello è, tuttavia, infondato nel merito e va respinto.
Stabilisce l'art.1 del DPR 3 DICEMBRE 1970, n.1049 (recante norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.: le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile
1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti;
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta
l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte, qui avallato, è nel senso che
“iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass.Sez. L. Sentenza n. 12001 del 16/05/2018 e n.
4 2739/2016) ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 5.4.2000 n.4232, v. pure Cassazione Civile, sezione lavoro, 29.5.2000 n.7093).
Conseguentemente, rileva la Corte, qualsiasi lavoratore che invochi direttamente e/o indirettamente la concessione di benefici aventi natura assistenziale o previdenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, rispetto al quale il dato formale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli configura una presunzione semplice.
In tale ambito, dunque, la circostanza che l' – in base ad autonomo CP_1 accertamento ispettivo esitato nel su citato verbale del 19 marzo 2021– abbia disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato agricolo perché simulato, cancellandolo dagli elenchi dei lavoratori agricoli, comportava e comporta l'onere dell'odierno appellante di dimostrare, mediante gli ordinari mezzi di prova, l'effettività e la fondatezza del rapporto di lavoro medesimo, senza che assuma rilievo alcuno la circostanza che il verbale ispettivo riguardasse soltanto l'asserito datore di lavoro.
Premesso, pertanto, che, nella specie, l'accoglimento del gravame sia subordinato all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato, ritiene la Corte che l'appellante non abbia offerto un quadro probatorio idoneo a ritenere sussistente il rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio.
Occorre, in proposito, osservare come la prova del rapporto subordinato passi, anzitutto, dalla dimostrazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale, nonché dalla allegazione di quelle circostanze sintomatiche dalla quali possa desumersi presuntivamente la sussistenza del rapporto lavorativo.
Fra queste rientrano in particolare: l'osservanza di un vincolo di orario;
il versamento di una retribuzione a cadenze periodiche;
lo stabile inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa; la continuità del rapporto;
il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'impresa; l'assenza di rischio economico in capo al prestatore;
la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (da ritenere attenuata in ipotesi di prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata- v. Cass n.7587/2018).
Elementi, quelli elencati, neppure allegati in prime cure dal ricorrente che, limitandosi a contestare l'esito dell'ispezione nonché la legittimità del provvedimento impugnato, e di tutti gli atti che ne derivano ed omettendo, altresì, di precisare i comuni e le località in cui erano ubicati i terreni presso i quali aveva svolto le sue
5 mansioni (neppure indicate) oltre che l'orario di lavoro osservato e i giorni della settimana in cui le aveva prestate, ha dedotto, a sostegno dell'assunto di avere svolto attività lavorativa quale “dipendente per gli anni 2016 al 2019 della Società Semplice
Agricola Bracco sita a Palma di Montechiaro in c.da Vallone Secco con sede legale
a Palma di Montechiaro sulla S.S.115, 58” sede ove “svolgeva attività di bracciante agricolo per la coltivazione e raccolta di prodotti agricoli” (non meglio precisati) come risultante, a suo dire “sia dai contratti di lavoro, dagli , dalle buste Pt_2 paghe e dai CUD dei relativi anni”, una prova testimoniale meramente assertiva dell'esistenza del rapporto lavorativo disconosciuto dall' e non articolata in CP_1 maniera circostanziata- oltre che priva dell'indicazione dei testi da esaminare- (“vero
è che il sig. ha lavorato per gli anni 2016,2018,2019 e Parte_1
2019 alle dipendenze dalla ”;“E' vero che il sig. Controparte_3 Pt_1 svolgeva lavoro di coltivazione e raccolta alle dipendenze della Controparte_3
”; “E' vero che lei vedeva tutti i giorni degli anni 2016,2017,2018 e 2019 il
[...] sig. sul posto di lavoro svolgere attività alle dipendenze della Pt_1 Controparte_3
”- v. pag. 4,5 ricorso).
[...]
Non soccorre ad emendare tale carenza di allegazione il contenuto delle note di trattazione scritta depositata dall per l'udienza del 27.09.2021; con esse il Pt_1 ricorrente ha dedotto che quale lavoratore agricolo dipendente dell'Azienda Agricola
Bracco si recava ogni mattina alle 07.00, presso la sede di lavoro che a volte è nella zona di Naro c/da , a volte lavora in c/da Cimino, in c/da Ciccobriglio, c/da Per_1
Vallone Secco, c/da Burranito e c/da Cipolla. Ogni mattina, si recava e lavorava sia nei vigneti che negli uliveti ove svolgeva vari lavori di pulitura, potatura, zappatura e raccolta degli ulivi, ma anche di pulitura dei tralci dei vigneti e di raccolta di uva. Il lavoro veniva svolto, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, seguendo le direttive impartite del proprio datore di lavoro ogni mattina. Il pagamento delle retribuzioni avveniva con acconti settimanali che venivano corrisposti in contanti;
ed ha aggiunto che tutto quanto appena illustrato è corrispondente alle dichiarazioni rese spontaneamente agli organi accertatori durante l'accesso ispettivo del
19.03.2021, di cui ha chiesto l'esibizione all' al fine di accertare la spontaneità CP_1 delle risposte date da parte ricorrente al momento delle domande poste dagli organi accertatori.
Rileva la Corte la tardività di tali deduzioni in relazione al “rito lavoro” in cui l'onere di tempestiva allegazione comporta l'assolvimento dello stesso dalle parti nel loro primo scritto difensivo (nella specie, ricorso ex art. 414 cpc).
Tale carenza deduttiva era, inoltre, ostativa all'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art 421 e 437 cpc, che possono riguardare soltanto fatti tempestivamente allegati dalle parti e, laddove sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già
6 acquisiti, meritevoli di approfondimento. (v. Cass. Ordinanza n.1100 del 16/01/2023
e sentenza n.25346 del 9/10/2019).
La prova testimoniale che l'appellante reitera in questa sede (peraltro, senza indicazioni dei testimoni da assumere, e su capitoli diversi da quelli proposti in ricorso, ma adattati con riferimento alle circostanze (nuove), tardivamente dedotte
(con le suddette note) è, quindi, inammissibile.
Parimenti non utile allo scopo, a fronte della contestazione della natura fittizia del rapporto o dell'insussistenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., è la documentazione prodotta dal lavoratore per il suo carattere meramente indiziario in quanto di provenienza unilaterale (costituita dalle buste paga, dai contratti di lavoro, dalle Comunicazioni obbligatorie Unificato Unilav anni 2016,2017, 2018 e 2019 e dai modelli reddituali 2016- 2019) ossia formata dal presunto datore di lavoro sulla scorta dei medesimi dati che l' ha contestato, ed inidonea, quindi, a dimostrare CP_1 sia l'esistenza che la consistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo nel periodo controverso, come è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Proprio perché tali documenti sono funzionali a fornire l'apparenza di regolarità nei casi di rapporti lavorativi simulati, l'indagine circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda datrice, non può, difatti, fondarsi sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera.
In ogni caso, la genericità del contenuto di tali Modelli Unilav (si denuncia la qualifica di “bracciante agricolo” e “tipo di lavorazione: lavori vari”) e delle buste paga (che indicano la qualifica di “operaio” e le mansioni di “coltivazione e raccolta”), oltre che dei contratti di lavoro (ove le mansioni sono indicate come lavori vari di bracciante agricolo) nulla apportano alla tesi del ricorrente e non smentiscono l'esito dell'indagine ispettiva. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
Nulla è dovuto per spese dalla parte appellante, nonostante la soccombenza, risultando ritualmente formata e depositata la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
L La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.263/2023 emessa il 22 marzo 2023 dal Tribunale G.L. di
Agrigento.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, il 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. DI Marco
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