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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7322 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 44011/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 23 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 44011/2024 R.G.A.C., cui è riunita la causa avente n.
394/2025 R.G.A.C., promosse
DA
e – Avv. C. Buraglia Parte_1 Parte_2 ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1 resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati i nominati in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società resistente il dal 5/10/2023 Parte_1 al 17/8/2024 e il dal 5/10/2023 al 1/10/2024 nell'ambito dell'appalto Pt_2
AVR, venendo inquadrati entrambi come operai comuni addetti alla raccolta rifiuti corrispondenti al livello D2 del C.C.N.L. Servizi Ausiliari Integrati Anpit Cisal, ma svolgendo in realtà mansioni superiori corrispondenti il al livello C1 o in Parte_1 subordine C2 o D1 per l'intero periodo lavorativo ed il al livello B2 o in Pt_2 subordine C1 o C2 dall'assunzione sino a luglio 2024, chiedevano a questo giudice che la società resistente venisse condannata al pagamento in proprio favore della complessiva somma precisata in ciascun ricorso a tale titolo, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica dei ricorsi, non si è costituita nei due giudizi la società resistente;
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, espletata la prova orale mediante l'escussione del testimone e la Testimone_1 mancata risposta del legale rappresentante della società resistente all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Il testimone escusso ha testualmente dichiarato: “Ho lavorato per AVR dal luglio del 2016 ma sempre formalmente assunto dalle appaltatrici. Nel luglio del 2017 sono diventato dipendente AVR e lo sono rimasto fino a ottobre 2024 e da allora ho cambiato completamente lavoro. Io per AVR conducevo l'impianto di spazzamento stradale e lavoravo anche sulla manutenzione dei nastri;
inoltre portavo il muletto.
Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti anche perché non sono mai stato formalmente dalla società resistente. Invece ho avuto una causa
contro
AVR che si concluse con una conciliazione giudiziale nel 2024. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, ho conosciuto i ricorrenti quando ero dipendente AVR nel 2018 in quanto il si occupava della guardiania notturna Pt_2 dalle 19 alle 7 presso l'impianto di smaltimento rifiuti di Guidonia Montecelio e portava la pala superiore a 12 tonnellate di carico sportando il cartone sul nastro e poi andava a chiudere le balle da un pannello di controllo, pertanto, faceva il macchinista, il palista e il guardiano. L'ho visto anche portare il muletto. Invece, lavorava al nastro separando i vari materiali a scopo di riciclaggio, con Parte_1 particolare riguardo alla plastica. Preciso che l'impianto di spazzamento stradale e
l'impianto dei nastri dove lavoravano i ricorrenti sono situati a dieci metri di distanza
l'uno dall'altro.”.
Il legale rappresentante della società resistente inoltre non è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferitogli, circostanza questa valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. che recita testualmente: “se la parte non si presenta… [il giudice] valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di rito nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice
(art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (in tal senso Cass., sez. I,
n. 1812/96). Nel caso di specie non solo la società resistente non ha fornito prove in contrario, ma addirittura ha scelto di disinteressarsi del tutto del procedimento restando contumace;
e proprio la contumacia, valutata in uno con la mancata risposta all'interrogatorio formale e le dichiarazioni testimoniali, equivale per il Tribunale alla mancata contestazione delle circostanze esposte nel ricorso, che dunque si debbono ritenere dimostrate.
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto si ritiene di dovere inquadrare il nel livello D1 e il nel livello C2, viste le declaratorie contrattuali Parte_1 Pt_2 dei livelli di inquadramento e quanto emerso in giudizio;
ne consegue la condanna in forma generica della società resistente, dovendo essere liquidati in separata sede gli importi dovuti ai ricorrenti.
Le spese, stante la soccombenza, vengono poste a carico della società resistente e si liquidano come in dispositivo.
DISPOSITIVO dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello D1 nel Parte_1 periodo di lavoro 5/10/2023-17/8/2024 e del ricorrente ad essere Pt_2 inquadrato nel livello C2 nel periodo di lavoro 5/10/2023-31/7/2024; condanna parte resistente a corrispondere a ciascun ricorrente le relative differenze retributive, da liquidarsi in separata sede;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, spese che liquida in complessivi euro 2.963,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 23 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 23 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 44011/2024 R.G.A.C., cui è riunita la causa avente n.
394/2025 R.G.A.C., promosse
DA
e – Avv. C. Buraglia Parte_1 Parte_2 ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1 resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati i nominati in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società resistente il dal 5/10/2023 Parte_1 al 17/8/2024 e il dal 5/10/2023 al 1/10/2024 nell'ambito dell'appalto Pt_2
AVR, venendo inquadrati entrambi come operai comuni addetti alla raccolta rifiuti corrispondenti al livello D2 del C.C.N.L. Servizi Ausiliari Integrati Anpit Cisal, ma svolgendo in realtà mansioni superiori corrispondenti il al livello C1 o in Parte_1 subordine C2 o D1 per l'intero periodo lavorativo ed il al livello B2 o in Pt_2 subordine C1 o C2 dall'assunzione sino a luglio 2024, chiedevano a questo giudice che la società resistente venisse condannata al pagamento in proprio favore della complessiva somma precisata in ciascun ricorso a tale titolo, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica dei ricorsi, non si è costituita nei due giudizi la società resistente;
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, espletata la prova orale mediante l'escussione del testimone e la Testimone_1 mancata risposta del legale rappresentante della società resistente all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Il testimone escusso ha testualmente dichiarato: “Ho lavorato per AVR dal luglio del 2016 ma sempre formalmente assunto dalle appaltatrici. Nel luglio del 2017 sono diventato dipendente AVR e lo sono rimasto fino a ottobre 2024 e da allora ho cambiato completamente lavoro. Io per AVR conducevo l'impianto di spazzamento stradale e lavoravo anche sulla manutenzione dei nastri;
inoltre portavo il muletto.
Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti anche perché non sono mai stato formalmente dalla società resistente. Invece ho avuto una causa
contro
AVR che si concluse con una conciliazione giudiziale nel 2024. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, ho conosciuto i ricorrenti quando ero dipendente AVR nel 2018 in quanto il si occupava della guardiania notturna Pt_2 dalle 19 alle 7 presso l'impianto di smaltimento rifiuti di Guidonia Montecelio e portava la pala superiore a 12 tonnellate di carico sportando il cartone sul nastro e poi andava a chiudere le balle da un pannello di controllo, pertanto, faceva il macchinista, il palista e il guardiano. L'ho visto anche portare il muletto. Invece, lavorava al nastro separando i vari materiali a scopo di riciclaggio, con Parte_1 particolare riguardo alla plastica. Preciso che l'impianto di spazzamento stradale e
l'impianto dei nastri dove lavoravano i ricorrenti sono situati a dieci metri di distanza
l'uno dall'altro.”.
Il legale rappresentante della società resistente inoltre non è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferitogli, circostanza questa valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. che recita testualmente: “se la parte non si presenta… [il giudice] valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di rito nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice
(art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (in tal senso Cass., sez. I,
n. 1812/96). Nel caso di specie non solo la società resistente non ha fornito prove in contrario, ma addirittura ha scelto di disinteressarsi del tutto del procedimento restando contumace;
e proprio la contumacia, valutata in uno con la mancata risposta all'interrogatorio formale e le dichiarazioni testimoniali, equivale per il Tribunale alla mancata contestazione delle circostanze esposte nel ricorso, che dunque si debbono ritenere dimostrate.
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto si ritiene di dovere inquadrare il nel livello D1 e il nel livello C2, viste le declaratorie contrattuali Parte_1 Pt_2 dei livelli di inquadramento e quanto emerso in giudizio;
ne consegue la condanna in forma generica della società resistente, dovendo essere liquidati in separata sede gli importi dovuti ai ricorrenti.
Le spese, stante la soccombenza, vengono poste a carico della società resistente e si liquidano come in dispositivo.
DISPOSITIVO dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello D1 nel Parte_1 periodo di lavoro 5/10/2023-17/8/2024 e del ricorrente ad essere Pt_2 inquadrato nel livello C2 nel periodo di lavoro 5/10/2023-31/7/2024; condanna parte resistente a corrispondere a ciascun ricorrente le relative differenze retributive, da liquidarsi in separata sede;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, spese che liquida in complessivi euro 2.963,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 23 giugno 2025
IL GIUDICE