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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 23/10/2024 al n. 898 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 07/10/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Plazzotta Andrea e l'avv. Vacchiano Erica Parte_1
RICORRENTE
CONTRO con l'avv. Barbuto Luciano CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “In via preliminare: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto per tutti i motivi argomentati al punto 1) del presente atto. In via principale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 117/24 emesso dal Tribunale di Udine Sez. Lavoro in data 19/07/2024 per tutti i motivi argomentati a punti 2) e 3) del presente atto, essendo le tesi avverse del tutto infondate sia nell'an sia nel quantum. In ogni caso: sospendere la provvisoria esecutività del D.I. n. 117/2024 del Tribunale di Udine, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora atteso quanto rilevato al punto 4) del presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Per la parte resistente: “Nel merito, rigetti l'opposizione e le domande tutte proposte dalla sig.ra , e, per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Con riserva di ogni più ampia deduzione istruttoria. Con vittoria di spese e onorari del
1 procedimento, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/10/2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 117/24 del 19.07.24 con il quale il Tribunale di Udine, su ricorso dell Controparte_2
(di seguito le aveva ordinato, a titolo di contributi
[...] CP_1 previdenziali obbligatori, il pagamento dell'importo complessivo di € 10.399,96, comprensivo delle sanzioni previste e degli interessi al 31.05.2024.
Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, era stato notificato in uno con l'atto di precetto datato 05.09.2024.
La difesa dell'opponente contestava la fondatezza del credito e, in particolare, eccepiva la prescrizione dello stesso, attesa la mancanza di prova sulla sussistenza di corretta ed efficace messa in mora negli ultimi 5 anni, non avendo la mai Pt_1 ricevuto le missive depositate in atti da controparte (e neppure gli avvisi di giacenza), le quali, comunque, per il loro contenuto vago e generico, non potevano costituire una valida messa in mora.
L'opponente allegava che era pensionata come infermiera dal Parte_1 CP_3
1986 ed avendo svolto dei corsi di pedicure, aveva intrapreso, in via non continuativa, un'attività autonoma estranea all'attività infermieristica, in merito alla quale aveva sempre versato regolarmente i contributi previdenziali alla ON AR . CP_3
Anche negli anni dal 2015 al 2018 l'opponente aveva svolto un'attività lavorativa autonoma di tipo manuale come pedicure, che non prevedeva l'obbligo di iscrizione all' né l'obbligo di versamento dei contributi, non rientrando fra quelle CP_1 specificamente infermieristiche.
La parte opponente sottolineava anche che, nel caso di specie, trovava, altresì, applicazione il disposto di cui all'art. 116 co. 20 della L. n. 388/2020n secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico (concetto esteso dalla giurisprudenza anche alle casse di previdenza private) diverso dal titolare aveva effetto liberatorio nei confronti del contribuente.
In ultimo, la parte opponente contestava come errato il conteggio del credito avversario.
2 2. Si costituiva in giudizio eplicando che il termine di prescrizione era stato CP_1 validamente interrotto tramite le diffide inviate alla e, nel merito, sostenendo Pt_1 la corretta richiesta di contribuzione, posto che la stessa, quale infermiera iscritta all'albo, per sua stessa ammissione, aveva lavorato come libera professionista nel periodo considerato 2015-2018.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 07.10.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente
3 l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019).
Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr. Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
Ancora va rammentato che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
5. Fatte tali premesse, basterà osservare che l'onere di provare lo svolgimento di attività infermieristica da parte della ricorrente spettava all'ente resistente, che ha avanzato la pretesa di adempimento contributivo.
L' tuttavia, non ha formulato alcuna istanza istruttoria diretta a contrastare il CP_1 dato documentale offerto dalla ricorrente, ossia che l'attività svolta nel periodo in contestazione era esclusivamente quella di pedicure per la quale i contributi sono stati regolarmente versati all' . CP_3
È pacifico in causa che la non è pensionata né ha mai versato Pt_1 CP_1 contributi allo stesso Ente, pagando da sempre, per l'attività espletata, i contributi previdenziali alla gestione AR . CP_3
4 La ricorrente ha lavorato come infermiera, iscritta all'Albo alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria fino a quando nel 1986 è entrata in quiescenza ed è pensionata
. CP_3
Negli anni di cui si tratta ha svolto in via residuale, un'attività lavorativa autonoma di tipo manuale, che non prevede l'obbligo di iscrizione all' né l'obbligo di CP_1 versamento dei contributi, ossia l'attività di pedicure, per la quale non sono necessarie competenze infermieristiche, né l'iscrizione all'apposito albo.
L'art. 1 del Regolamento di Previdenza dell' ispone che “...gli Infermieri, gli CP_1
Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente ( ancorché svolgano CP_1 contemporaneamente attività di lavoro dipendente…”.
Ebbene, dalla suddetta norma deve desumersi che solamente i soggetti iscritti all'Albo degli Infermieri, che svolgono in prevalenza le attività infermieristiche indicate, da libero professionista, sono tenuti all'iscrizione all' con CP_1 conseguente pagamento dei contributi previdenziali.
Solamente al verificarsi di suddette condizioni, potranno al più essere richiamati nell'alveo dei contributi i proventi delle ulteriori attività libero professionali CP_1 intellettuali, diverse da quella infermieristica, praticate dal soggetto.
Appare evidente, dalla ratio della norma, che il soggetto tenuto all'iscrizione deve svolgere in prevalenza un'attività infermieristica, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
L'odierna opponente, invero, ha svolto attività autonoma del tutto estranea a quella infermieristica, onde non era tenuta al versamento dei contributi previdenziali all' bensì come in realtà ha sempre fatto, all' , unico soggetto CP_1 CP_3 competente per dette attività.
L'Ente o Cassa di riferimento va individuata in base alla reale attività esercitata.
Lo stesso art. 1 del Regolamento di previdenza chiarisce, infatti, la necessità di esercizio di attività libero professionale ai fini dell'iscrizione.
Come noto, la definizione di libero professionista indica che egli è un lavoratore autonomo che svolge per conto terzi e senza un vincolo di subordinazione un'attività di tipo intellettuale a fronte di un corrispettivo.
5 Il libero professionista fa parte della macrocategoria dei lavoratori autonomi, cioè non dipendenti, ma deve avere la particolare caratteristica di svolgere un lavoro che non sia di natura manuale, commerciale o pratica (dunque non può essere né un artigiano né un commerciante), bensì intellettuale.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere revocato.
L'accoglimento del ricorso nel merito rende processualmente superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa attorea.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 117/24 del 19.07.24 del Tribunale di Udine;
2) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio CP_1 sostenute da , spese che liquida in € 4.500,00 per compensi ed Parte_1
€. 21,50 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 07/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 23/10/2024 al n. 898 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 07/10/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Plazzotta Andrea e l'avv. Vacchiano Erica Parte_1
RICORRENTE
CONTRO con l'avv. Barbuto Luciano CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “In via preliminare: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto per tutti i motivi argomentati al punto 1) del presente atto. In via principale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 117/24 emesso dal Tribunale di Udine Sez. Lavoro in data 19/07/2024 per tutti i motivi argomentati a punti 2) e 3) del presente atto, essendo le tesi avverse del tutto infondate sia nell'an sia nel quantum. In ogni caso: sospendere la provvisoria esecutività del D.I. n. 117/2024 del Tribunale di Udine, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora atteso quanto rilevato al punto 4) del presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Per la parte resistente: “Nel merito, rigetti l'opposizione e le domande tutte proposte dalla sig.ra , e, per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Con riserva di ogni più ampia deduzione istruttoria. Con vittoria di spese e onorari del
1 procedimento, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/10/2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 117/24 del 19.07.24 con il quale il Tribunale di Udine, su ricorso dell Controparte_2
(di seguito le aveva ordinato, a titolo di contributi
[...] CP_1 previdenziali obbligatori, il pagamento dell'importo complessivo di € 10.399,96, comprensivo delle sanzioni previste e degli interessi al 31.05.2024.
Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, era stato notificato in uno con l'atto di precetto datato 05.09.2024.
La difesa dell'opponente contestava la fondatezza del credito e, in particolare, eccepiva la prescrizione dello stesso, attesa la mancanza di prova sulla sussistenza di corretta ed efficace messa in mora negli ultimi 5 anni, non avendo la mai Pt_1 ricevuto le missive depositate in atti da controparte (e neppure gli avvisi di giacenza), le quali, comunque, per il loro contenuto vago e generico, non potevano costituire una valida messa in mora.
L'opponente allegava che era pensionata come infermiera dal Parte_1 CP_3
1986 ed avendo svolto dei corsi di pedicure, aveva intrapreso, in via non continuativa, un'attività autonoma estranea all'attività infermieristica, in merito alla quale aveva sempre versato regolarmente i contributi previdenziali alla ON AR . CP_3
Anche negli anni dal 2015 al 2018 l'opponente aveva svolto un'attività lavorativa autonoma di tipo manuale come pedicure, che non prevedeva l'obbligo di iscrizione all' né l'obbligo di versamento dei contributi, non rientrando fra quelle CP_1 specificamente infermieristiche.
La parte opponente sottolineava anche che, nel caso di specie, trovava, altresì, applicazione il disposto di cui all'art. 116 co. 20 della L. n. 388/2020n secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico (concetto esteso dalla giurisprudenza anche alle casse di previdenza private) diverso dal titolare aveva effetto liberatorio nei confronti del contribuente.
In ultimo, la parte opponente contestava come errato il conteggio del credito avversario.
2 2. Si costituiva in giudizio eplicando che il termine di prescrizione era stato CP_1 validamente interrotto tramite le diffide inviate alla e, nel merito, sostenendo Pt_1 la corretta richiesta di contribuzione, posto che la stessa, quale infermiera iscritta all'albo, per sua stessa ammissione, aveva lavorato come libera professionista nel periodo considerato 2015-2018.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 07.10.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente
3 l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019).
Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr. Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
Ancora va rammentato che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
5. Fatte tali premesse, basterà osservare che l'onere di provare lo svolgimento di attività infermieristica da parte della ricorrente spettava all'ente resistente, che ha avanzato la pretesa di adempimento contributivo.
L' tuttavia, non ha formulato alcuna istanza istruttoria diretta a contrastare il CP_1 dato documentale offerto dalla ricorrente, ossia che l'attività svolta nel periodo in contestazione era esclusivamente quella di pedicure per la quale i contributi sono stati regolarmente versati all' . CP_3
È pacifico in causa che la non è pensionata né ha mai versato Pt_1 CP_1 contributi allo stesso Ente, pagando da sempre, per l'attività espletata, i contributi previdenziali alla gestione AR . CP_3
4 La ricorrente ha lavorato come infermiera, iscritta all'Albo alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria fino a quando nel 1986 è entrata in quiescenza ed è pensionata
. CP_3
Negli anni di cui si tratta ha svolto in via residuale, un'attività lavorativa autonoma di tipo manuale, che non prevede l'obbligo di iscrizione all' né l'obbligo di CP_1 versamento dei contributi, ossia l'attività di pedicure, per la quale non sono necessarie competenze infermieristiche, né l'iscrizione all'apposito albo.
L'art. 1 del Regolamento di Previdenza dell' ispone che “...gli Infermieri, gli CP_1
Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente ( ancorché svolgano CP_1 contemporaneamente attività di lavoro dipendente…”.
Ebbene, dalla suddetta norma deve desumersi che solamente i soggetti iscritti all'Albo degli Infermieri, che svolgono in prevalenza le attività infermieristiche indicate, da libero professionista, sono tenuti all'iscrizione all' con CP_1 conseguente pagamento dei contributi previdenziali.
Solamente al verificarsi di suddette condizioni, potranno al più essere richiamati nell'alveo dei contributi i proventi delle ulteriori attività libero professionali CP_1 intellettuali, diverse da quella infermieristica, praticate dal soggetto.
Appare evidente, dalla ratio della norma, che il soggetto tenuto all'iscrizione deve svolgere in prevalenza un'attività infermieristica, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
L'odierna opponente, invero, ha svolto attività autonoma del tutto estranea a quella infermieristica, onde non era tenuta al versamento dei contributi previdenziali all' bensì come in realtà ha sempre fatto, all' , unico soggetto CP_1 CP_3 competente per dette attività.
L'Ente o Cassa di riferimento va individuata in base alla reale attività esercitata.
Lo stesso art. 1 del Regolamento di previdenza chiarisce, infatti, la necessità di esercizio di attività libero professionale ai fini dell'iscrizione.
Come noto, la definizione di libero professionista indica che egli è un lavoratore autonomo che svolge per conto terzi e senza un vincolo di subordinazione un'attività di tipo intellettuale a fronte di un corrispettivo.
5 Il libero professionista fa parte della macrocategoria dei lavoratori autonomi, cioè non dipendenti, ma deve avere la particolare caratteristica di svolgere un lavoro che non sia di natura manuale, commerciale o pratica (dunque non può essere né un artigiano né un commerciante), bensì intellettuale.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere revocato.
L'accoglimento del ricorso nel merito rende processualmente superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa attorea.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 117/24 del 19.07.24 del Tribunale di Udine;
2) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio CP_1 sostenute da , spese che liquida in € 4.500,00 per compensi ed Parte_1
€. 21,50 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 07/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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