Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott. Gaviano Efisia Consigliere
Dott. Ida D'Onofrio Consigliere rel.
Dott. M. Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 514+ 515/2024 R.G. V.G., avverso la sentenza n. 31/2024 emessa dal
Tribunale per i minorenni di Napoli, depositata dichiarativa dello stato di adottabilità della minore n. a Napoli il 29/5/2022 e proposta Persona_1
da
n. a Londra il 17/5/1988 ( c.f. non indicato) rappresentata e difesa, come da Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Giovanna Limpido, ( c.f. (c.f. )) ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso l'indirizzo pec della predetta- PEC: Email_1
appellante
e da
, nato il [...] a [...] (C.F.: ), genitore della minore Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...], rappresentato e difeso, come da Persona_2
mandato in atti, dell'Avv. Mara Biancamano (c.f.: ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'indirizzo pec della predetta – PEC:
Email_2
appellante nei confronti di avv.to , nella qualità di tutrice provvisoria e procuratrice per la minore Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...], giusto decreto di nomina del 10.06.2022, Persona_1
PEC: Email_3
appellato nonche'
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza in camera di consiglio del 10 gennaio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti.
I rispettivi procuratori delle parti appellanti si sono riportate alle conclusioni del ricorso;
il tutore ed il P.G. hanno concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
-1.Con la sentenza n. 31/2024, alla cui parte espositiva e motiva si rimanda per la ricostruzione delle vicende di causa, il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore nata a [...] il [...] avendo accertato, all'esito Persona_1 dell'istruttoria, lo stato di 'assoluta inadeguatezza dei genitori all'accudimento della predetta e per l'indifferibilità ulteriore della condizione della minora a reperire al più presto un contesto familiare sano e adeguato.
-2. Avverso tale decisione, ha proposto appello, con ricorso del 4/3/2024 , padre Parte_2
della minore che censura la decisione impugnata essendo stato omesso ogni accertamento e prognosi sulla possibilità di recupero della proprie capacità genitoriali in merito alle possibilità di recupero delle proprie capacità genitoriali.
2.1 Avverso la medesima sentenza decisione, ha proposto appello, con ricorso del 4/3/2024
[...]
madre della minore- con procedimento iscritto l 514/2023 - che ha censurato la Parte_1 decisione impugnata lamentando l'incompletezza dell'attività istruttoria e soprattutto la omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, della propria frequenza ai percorso di sostegno della capacità genitoriale che sta frequentato, con esito positivo, in Gran Bretagna. L'appellante ha quindi censurato la incompleta omessa verifica delle proprie competenze di ruolo ed ha chiesto in via istruttoria il rinnovo della CTU e l'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità; nel merito ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con revoca dello stato di adottabilità della minore con affido della predetta alla madre
2.2. Si è costituita la tutrice e procuratrice dei minori, la quale ha ripercorso le vicende dei genitori riportandosi al contenuto de gli atti di causa, in particolare ha precisato che la situazione degli appellanti erano già conosciuta ai Servizi Sociali territoriali poiché solo un anno prima era stato aperto innanzi al TPM di Napoli un altro procedimento ex art. 330 c.c. a carico della , a tutela Pt_1
del piccolo nato nel luglio del 2021- procedimento che sarà poi archiviato poiché Persona_3
Cont la coppia, in dispregio dei provvedimenti resi dall'Autorità Italiana e dal , si allontanava dal territorio italiano portando con sé il minore, facendo ritorno in Gran Bretagna.
La tutrice ha quindi evidenziato che la era madre di altri due figli minori affidati in via Pt_1
esclusiva al padre ed altri due figli dichiarati adottabili ed ha evidenziato, al riguardo, il contenuto della perizia d'ufficio espletata nel giudizio intrapreso avverso la in Gran Bretagna nella Pt_1 quale si evidenziava che “ risultava essere affetta da evidenti Persona_4
problematiche di salute mentale, con diagnosi di sindrome di disturbo della personalità Per_5
e riscontrata dipendenza da oppiacei” e che “la coppia genitoriale una dinamica altamente disfunzionale, incline al sotterfugio e alla menzogna, una evidente tendenza negazionista rispetto all'assunzione delle proprie responsabilità nella causazione dei loro eventi familiari e di eventuali stati di pregiudizio a cui espongono i propri figli”. La tutrice ha precisato che la predetta era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio , attualmente in dichiarato Per_6
adottabile dal Tribunale britannico. La tutrice ha quindi ribadito che la madre rappresenta un grave pregiudizio per la minore e quindi la correttezza della pronuncia impugnata in quanto ER conforme all'orientamento della Cassazione e corretta quanto alla valutazione negativa in merito al recupero delle capacità genitoriali, tenuto conto delle esigenze e dei tempi di crescita della minore, tenuto conto della personalità dei genitori.
La tutrice ha quindi concluso per il rigetto dell'appello.
La Corte, preliminarmente, ha disposto la riunione dell'appello proposto da Parte_3
ed iscritto al n. 515/24 RGVG - al presente giudizio.
Con ordinanza del 8/3/2024 ha disposto procedersi all'integrazione dell'accertamento tecnico peritale al fine di verificare i tempi di recupero delle competenze genitoriali per l'appellante ER ed ha nominato CTU la dott.ssa alla quale ha conferito l'incarico peritale ed ha Persona_7 disposto l'audizione dell'appellante ER
Acquisiti gli esiti peritali le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza, nei termini di legge .
Gli appellanti si sono riportati alle rispettive difese ed al contenuto degli atti introduttivi, il P.G. ed il tutore hanno concluso per il rigetto dell'appello e la Corte ha riservato la causa in decisione, all'udienza del 10.1.2025 .
-3. Tanto premesso va rilevato che l'intervento del Tribunale per i minorenni è stato determinato a seguito di ricorso volto all'accertamento dello stato di abbandono di Parte_4
questo Tribunale.
Il PMM, infatti, evidenziava che la coppia era stata di recente monitorata dai SS di Portici e di Pompei, su richiesta dell'Autorità centrale, in relazione ad altro figlio, , nato a [...] Persona_8
il 9/7/21 presso l'ospedale del Mare.
I servizi sociali britannici avevano infatti segnalato la pericolosità della a causa delle Pt_1
diverse patologie di cui soffriva ( che la avevano costretta all'assunzione di farmaci le cui tracce erano state rilevate nel corso delle analisi praticate al figlio nonché per il suo vissuto affettivo Per_3
abbandonico e disfunzionale, caratterizzato come era dalla totale assenza di risorse familiari e da una pregressa relazione con un uomo maltrattante, per la sua storia di inadeguatezza genitoriale, considerato che la donna non era riuscita a tenere con sé nessuno dei quattro figli avuti da precedenti relazioni, essendo due di loro stati affidati al padre e alla compagna del padre, altri due, invece, dati in adozione.
Anche il risultava aver avuto una figlia, di cui però non si disponeva alcuna informazione e ER
risultava privo di sostegno da parte della rete parentale.
I SS SS di Portici avevano appreso dal fratello del , , che questi, trasferitosi in ER Persona_9
Inghilterra dopo essere stato espulso dagli Usa, aveva ivi conosciuto la , donna a suo dire Pt_1
con evidenti problemi psichiatrici. Sia con lui che con la moglie nessuno in famiglia voleva avere rapporti e, anche con riferimento ad escludeva che la famiglia volesse assumerne la cura. Per_3
Le relazioni dei servizi sociali britannici descrivevano la coppia come una coppia Persona_10
che in occasione delle gravidanze della donna era solito spostarsi da un luogo ad un altro onde sfuggire al monitoraggio sui nuovi nati.
La medesima cosa era accaduta anche in occasione delta gravidanza di venuto alla luce in Per_3
Italia, nonostante la madre qualche mese prima avesse riferito ai SS di trovarsi in Spagna e avesse prodotto un test di gravidanza negativo, poi rivelatosi falso.
Dopo le dimissioni del neonato dall'ospedale del Mare la coppia aveva inoltre omesso di sottoporlo all'ecografia encefalica prescritta dai sanitari e aveva tenuto il piccolo in scarse condizioni igieniche, motivi questi risultati determinanti per i Giudici inglesi per allontanare il minore dai genitori e disporne l'affidamento extrafamiliare.
La coppia tuttavia, in occasione della nuova ed immediata gravidanza si trasferiva di nuovo in Italia dove, il 29 maggio 2022 la partoriva presso l' la piccola Pt_1 Controparte_3 ER
L'atteggiamento possessivo verso la bambina, lo stato di visibile agitazione mostrato dalla e Pt_1
l'ammissione del ai sanitari di esser tornato in Italia con la moglie per il parto detta piccolina ER
Parte onde sfuggire ai controllo dei SS inglesi, inducevano il alla proposizione del ricorso in esame e il T.M, con provvedimento emesso in via di urgenza e inaudita altera parte in data 10.6.2022, dichiarava entrambi i genitori sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e disponeva il collocamento in comunità delta minore, provvedendo alla nomina Persona_1
di un tutore provvisorio.
Il provvedimento di allontanamento della minore si rendeva necessario e improcrastinabile per via dell'elevato rischio ravvisato dal PMM nel caso in cui, dimessa dall'ospedale, la neonata avesse fatto rientro a casa con i genitori.
Instaurato il contraddittorio si procedeva, ad una approfondita istruttoria orale, concretizzatasi nell'ascolto dei resistenti e dei SS italiani interessati in ragione dei luoghi in cui la coppia aveva dimorato;
veniva inoltre, acquisita in copia la sentenza di adottabilità del piccolo emessa dai Per_3
Giudici inglesi nel novembre del 2022 nonché copia in lingua italiana della consulenza psichiatrica effettata alla nel suddetto giudizio e, infine, i contributi di aggiornamento dei SS di Portici Pt_1
e di Pompei sulla situazione socio- ambientale dei resistenti.
Espletata, su richiesta del tutore, CTU finalizzata ad accertare la personalità e le capacità genitoriali della coppia Persona_10
Alla luce del quadro istruttorio quale delineato e constatata l'inadeguatezza del nucleo familiare in considerazione delle notizie non tranquillizzanti sula salute mentale della madre e sulla accertata inidoneità di entrambi i genitori quale emersa dalla perizia d'ufficio espletata non compatibile con la complessità delle esigenze evolutive soprattutto della minore, il Tribunale per i minorenni di
Napoli, con il provvedimento impugnato, dichiarava lo stato di adottabilità della minore
[...]
con divieto di contatto tra la predetta, i genitori ed i parenti tutti. ER
-4. Tanto premesso , ritiene la Corte, in via preliminare, che occorra distinguere per una migliore disamina degli appelli proposti, la posizione di entrambi i genitori.
Occorre premettere che le rispettive difese delle parti appellanti ribadendo che l'accertamento dello stato di abbandono deve trovare adeguato riscontro nella motivazione della decisione dichiarativa dello stato di adottabilità ed avere ad oggetto l'esistenza di "fatti" specifici idonei a dimostrare in concreto l'esistenza di una situazione di abbandono, determinata dall'assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a sintetici "giudizi" sulla capacità o incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali dimostrati nel processo- hanno censurato la ricostruzione della vicenda processuale fatta dal primo giudice con il puntuale richiamo dei provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria a tutela dei minori ed all'attività istruttoria espletata ed hanno richiesto procedersi a CTU.
Reputa la Corte che, per quanto concerne l'appello proposta dalla , la sentenza impugnata Pt_1 sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull'inidoneità della madre, sull'impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l'adozione, nella specie, costituirebbe l'unico strumento utile ad evitare alla minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva;
risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.
La doglianza, come formulata, è chiaramente infondata dovendo rilevarsi che, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi delle capacità genitoriali, il giudizio deve essere formulato attraverso la considerazione di dati oggettivi, osservazioni e disponibilità rilevate dai servizi sociali, che hanno avuto contatti con il bambino e monitorato anche il suo stretto ambito familiare, con una valutazione della personalità e della capacità educativa e direttiva del minore posseduta dai componenti di quello;
tali accertamenti costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento
La difesa appellante, peraltro, ha omesso di indicare specificamente quali profili della vicenda avrebbero dovuto essere approfonditi mediante un rinnovo della c.t.u. espletata e come un rinnovo della consulenza avrebbe condotto ad un diverso epilogo motivazionale ( cfr. in tal senso Cassazione civile sez. I, 18/06/2018, n.16062).
La valutazione espressa dal T.M. secondo tali principi risponde al quadro delle risultanze processuali.
Invero nel lungo tempo dell'intervento istituzionale e giudiziale-in ragione delle pregresse vicende già vagliate da questa Corte - nessun cambiamento, da parte della appellante, è intervenuto nell'approccio genitoriale, pur a fronte dei percorsi di sostegno predisposti dalle istituzioni né alcun lavoro di riflessione introspettiva risulta mai iniziato, a dimostrazione della necessità, ove mai possibile di una efficace rielaborazione, di tempi molto lunghi.
L'indagine peritale, espletata in primo grado, ha consentito di attestare profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale delle parti e dei congiunti richiedenti l'affidamento, valutati individualmente e congiuntamente, la non recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con le esigenze evolutive del minore e la mancanza non solo di un progetto di accudimento e accompagnamento nel percorso di crescita del minore ma anche di garanzie di tutela dello stesso.
Difatti dalla CTU espletata emerge che per la “Sulla base di tutti i dati emersi, è possibile Parte_1 ipotizzare l'esistenza di un disturbo borderline di personalità. Tale condizione si caratterizza per la presenza di sbalzi d'umore estremi, relazioni instabili e difficoltà a controllare le proprie emozioni.
Inoltre, il disturbo correla, tra le altre, ad un rischio maggiore di abuso di droghe o di sabotare il successo, abbandonando improvvisamente un buon lavoro (corso di laurea !!) o ponendo fine a una relazione positiva”
Per quanto riguarda le competenze genitoriali della predetta la consulente dalla anamnesi, dai questionari, dai colloqui clinici e dal complessivo profilo di personalità, ha accertato che che:- la signora ha difficoltà a intuire, comprendere e riconoscere i sentimenti “dell'altro”, nonché e mettersi al suo posto e permettergli di esprimere le sue emozioni;
- ha difficoltà a stabilire legami affettivi, a causa di una condizione di profonda insicurezza affettiva e di sfiducia verso gli altri;
- propende per un impianto relazionale piuttosto aggressivo, con una significativa tendenza a rimarcare le proprie esigenze e a difendere i propri diritti. Non emerge alcuna capacità di accesso alle esigenze e ai diritti degli altri. Le sue tendenze aggressive sono verosimilmente riferibili a una scarsa capacità di tollerare la frustrazione, di riflettere, di essere flessibile e a una difficoltà nel riconoscere, comprendere e accettare i sentimenti, gli interessi e le esigenze degli altri;
- difficoltà ad accedere ad un adeguato funzionamento adattivo. Si assiste, infatti, al mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e di responsabilità sociale;
- medesima difficoltà è rilevabile anche in relazione alle competenze sociali, ovvero quelle di natura psicologica, relazionale e comunicativa, legate all'adeguata comprensione, sui piani cognitivo, affettivo e funzionale, delle regole di interazione sociale, al fine di realizzarne un valido utilizzo. - emerge una significativa difficoltà ad occuparsi attivamente del benessere del minore, sia in termini di sopravvivenza che di qualità di vita;
Alla luce di tali elementi la consulente ha pertanto accertato che “ le sue competenze genitoriali si caratterizzano per la presenza di elementi di inadeguatezza e fragilità. La sua consapevolezza delle difficoltà è inficiata dalla incapacità a regolare e modulare le emozioni, manca del tutto il riconoscimento delle criticità presenti nel proprio funzionamento e quindi la possibilità di un accesso reale ad eventuali percorsi finalizzati ad aiutarla. Pertanto, le modalità con cui si esplica la funzione genitoriale ad oggi non sono adeguate né recuperabili”.
A fronte degli accertamenti peritali illustrati non è la dedotta attuale partecipazione ai percorsi di sostegno alla genitorialità né la prospettiva di un'autonomia di vita rappresentata dalla appellante
, che consente di superare le gravi carenze della genitorialità materna, posto che lo slancio Pt_1
di affetto verso la figlia, pur esistente, non è da solo sufficiente ad esprimere il complesso contenuto della genitorialità, quanto mai nella fattispecie in cui l'assoluta incapacità di consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative, di vigilanza, di tutela e di protezione, pone la figlia in una condizione di rischio di comportamenti psichici di disadattamento relazionale, pregiudizi che la predetta non ha dimostrato di comprendere e, pertanto, non è in grado di assicurare la giusta protezione e cura anche alla minore ER
Nel lungo tempo dell'intervento giudiziale nessun cambiamento è intervenuto nell'approccio genitoriale, nessuna elaborazione o lavoro di riflessione introspettiva è stato cercato, iniziato, tantomeno compiuto;
la mancata comprensione del supporto ricevuto dalle istituzioni preposte, sempre sfuggita trasferendosi repentinamente per evitare i controlli dei SS, la persistente inaffidabilità avendo sempre raccontato menzogne ai SS ed infine la dipendenza da oppiacei, a fronte delle dichiarazioni della predetta tendenti a negare l'assunzione regolare di oppiacei, costituiscono evidente alterazione e incapacità di lettura della realtà dovuta alla citata incoscienza del pregiudizio provocato ai figli più grandi, tanto grave che l'intervento istituzionale solo in parte ha consentito di recuperare in termini di abilità consone all'età.
-5. Tanto premesso occorre esaminare a questo punto l'appello proposto e ritiene Parte_2
la Corte che per rispondere in modo esauriente al motivo di gravame formulato non si possa prescindere dalle risultanze peritali acquisite nel presente grado di giudizio.
Occorre premettere che l'indagine espletata nel primo grado di giudizio peritale ha attestato per il predetto profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale ma nulla ha precisamente riferito quanto alla recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con le esigenze evolutive della figlia.
La Corte reputa necessario evidenziare che il non esercita alcuna attività lavorativa ma ER
percepisce una indennità riconosciutagli dallo stato inglese in qualità di accompagnatore della
Laffoiey, per via della sua condizione di svantaggio fisico e psicosociale.
Ciò premesso, va rilevato che nella relazione peritale acquisita in primo grado emerge che il ER
“ Si evidenzia una personalità immatura con dipendenza emotivo relazionale. L'origine di tale personalità è legata al passato traumatico del Sig. vittima di abbandoni in tenera età…… ER
E' evidente una dipendenza emotiva rispetto alla moglie e sembra far di tutto per compiacere la partner.
Approfondendo il percorso giudiziale di osservazione, con somministrazione di test e con colloqui per l'accertamento e valutazione della personalità del la consulente ha quindi accertato che ER
“ sulla base di tutti i dati emersi, è possibile ipotizzare l'esistenza di un disturbo borderline di personalità. Tale condizione si caratterizza per la presenza di sbalzi d'umore estremi, relazioni instabili e difficoltà a controllare le proprie emozioni. Inoltre, il disturbo correla, tra le altre, ad un rischio maggiore di abuso di droghe o di sabotare il successo, abbandonando improvvisamente un buon lavoro (corso di laurea !!) o ponendo fine a una relazione positiva. Il paziente borderline manifesta una profonda instabilità per quanto riguarda la gestione delle emozioni, l'identità, i comportamenti e le relazioni con le altre persone”
Riguardo alla verifica della capacità genitoriale del quale emersa dalla anamnesi, dai ER
questionari, dai colloqui clinici e dal profilo di personalità, in senso più generale la consulente ha accertato che il predetto risulta: - poco in grado di superare situazioni che richiedono un controllo emotivo adeguato;
- poco capace di offrire sostegno e di far fronte a situazioni in cui è indispensabile dare o ricevere affetto;
- sufficientemente competente nel percepire le necessità e le esigenze altrui
(della moglie); - propende per un impianto relazionale piuttosto rinunciatario: tende infatti a non esprimere adeguatamente le proprie esigenze e le proprie idee;
- tenta di compiacere e sente di dover
“supportare” la moglie, ma, pur riportando un impegno verbale ad occuparsi concretamente dei figli, la progettualità rimane poco aderente ai contesti: - presenta difficoltà ad accettare che le sue aspettative siano deluse;
- affronta con difficoltà gli eventi stressanti, i cambiamenti e le situazioni non note”.
Alla stregua di tali elementi la consulente ha concluso accertando che “ Le sue capacità genitoriali presentano tuttora elementi di inadeguatezza e fragilità. Se è vero che possiede discrete capacità di funzione protettiva, significante ed affettiva, emergono criticità legate all'empatia, alla flessibilità ed alla stabilità emotiva, che vanno ad influenzare in modo negativo le capacità di funzione predittiva, normativa e regolativa degli stati di bisogno. Pertanto, le modalità con cui si esplica la funzione genitoriale ad oggi non sono adeguate” .
Nell'integrazione peritale, disposta in questa fase del giudizio al fine di verificare i tempi di recupero del della capacità genitoriale la consulente ha riferito che “durante il colloquio ER
audioregistrato il sig. racconta che non era sua intenzione far un ricorso e opporsi alla ER
adottabilità di .Riferisce che si è reso conto, nel tempo trascorso dalla precedente CTU, che ER
la moglie è molto malata e che necessita di assistenza e cura. Di conseguenza, lui non riuscirebbe ad occuparsi anche di . ER
La possibilità di separarsi dalla moglie non la ritiene possibile e neanche utile, tenuto anche conto che, anche qualora praticasse questa ipotesi, non è scontato che la figlia possa tornare a vivere con lui. Inoltre non ha familiari che potrebbero aiutarlo. Quindi afferma di non voler formulare una rappresentazione non corrispondente alla realtà, proponendo una condizione di disponibilità che non è realistica. E' dispiaciuto che, durante il procedimento giudiziario, la moglie non sia stata ascoltata e che potrebbe avere dei genitori non idonei (addirittura fantastica ipotesi di ER
violenza/maltrattamento).Riferisce un senso di liberazione nel poter dire, senza remore, ciò che pensa realmente”.
La ausiliaria nel ribadire le conclusioni formulate nella precedente perizia, espletata in primo grado, ha aggiunto che : “Le sue capacità genitoriali presentano tuttora elementi di inadeguatezza e fragilità, legati alle dinamiche familiari e alle caratteristiche del suo funzionamento psichico.
Pertanto, le modalità con cui esplica la funzione genitoriale non sono adeguate e non recuperabili;
ad un altro livello, inoltre, si rileva la totale assenza di una reale motivazione a gettare le basi per costruire una reale stabilità con ”. ER
Orbene, premessa dunque la accertata incapacità del di far fronte alle complesse funzioni ER genitoriali, va sottolineato che la disponibilità ad allontanarsi dalla moglie, accertata la sua inidoneità genitoriale, espressa dal predetto al fine di avere in affidamento la figlioletta deve ritenersi una mera dichiarazione di intenti priva di concreta progettualità come già rilevato dal giudice di prime cure.
Ciò posto, preliminarmente, la Corte ritiene che i risultati peritali - completi e ben argomentati dal punto di vista logico-scientifico- siano senz'altro condivisibili e confermino le risultanze istruttorie acquisite in primo grado
Alla stregua degli accertamenti e delle conclusioni peritali la Corte reputa che non sussistano, allo stato, elementi tali da consentire, allo stato, di superare le gravi carenze della genitorialità di entrambi posto che il sentimento di affetto per la figlia, pur esistente, non è da solo sufficiente ad esprimere il complesso contenuto della genitorialità, soprattutto nella fattispecie in cui l'incapacità di consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative, comportamentali ovvero di apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti sul minore.
Nel caso in esame, è evidente l'assenza di consapevolezza dei bisogni del figlio da parte dei genitori sicché il solo legame affettivo è del tutto insufficiente a supportare la minore nella crescita perché privo di capacità di trasferire sui medesimi contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi di cui il padre non hanno conoscenza, né consapevolezza.
Ritiene la Corte che le risultanze peritali attestino la totale incapacità ed inadeguatezza di entrambi i genitori all'esercizio della responsabilità genitoriale, non potendo certo rappresentare per la figlia né un modello genitoriale né i predetti possono essere considerati in grado di impartire alla minore educazione e regole comportamentali né, quindi, possono ritenersi un valido punto di riferimento per la predetta.
Ciò posto appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dal alla consulente che dimostrano come ER
il predetto non sia in grado prendere le giuste distanze dalla moglie per crescere, anche da solo, la figlia minore.
Il quadro emerso – mediante gli accertamenti socio-sanitari svolti sul nucleo familiare e alla attività peritale svolta in entrambi i gradi di giudizio - ha confermato come l'assenza di consapevolezza dei bisogni dei figli, da parte di entrambi i genitori si è manifestata in tutte le aree di accudimento, materiale e psicologico, sicché il legame affettivo, che pure sussiste, appare del tutto insufficiente a supportare la minore nella crescita, perché privo di capacità di trasferire sui figli contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi di cui la stessa madre non ha conoscenza né consapevolezza ma si risolve in un involucro del tutto insufficiente a supportare il minore nella crescita, perché privo di capacità di trasferire sui figli contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi.
In special modo gli accertamenti peritali eseguiti nella presente fase del giudizio comprovano e confermano la totale incapacità ed inadeguatezza all'esercizio della responsabilità genitoriale del padre.
Emerge, pertanto, che entrambi hanno dimostrato la difficoltà, se non l'impossibilità, del padre di una comprensione profonda dei bisogni di crescita e di protezione dei minori.
Ora, al fine di inquadrare i confini entro i quali la valutazione giudiziale viene contenuta occorre premettere che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di stato di abbandono, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, salvaguardando in via primaria il legame naturale posto a base dell'art. 1 legge adozione,
"l'accertamento ai fini della valutazione dello stato di adottabilità non deve concentrarsi tanto sulla personalità del genitore, sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono, quella relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del minore" ma su di essa in quanto "si traduca nell'incapacità di allevare e educare il bambino, coinvolgendolo al punto tale da procurare danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico" (Cassazione civile sez. I,
12/07/2022, n.21992); la Corte di legittimità ha altresì ribadito (che ai fini della valutazione dello stato di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria dello stato di adottabilità, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore, "Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione "mite" ex art. 44 l. n. 184 del 1983”. (Cass. ord. 21024 del
01/07/2022)
Tenuto conto dei suddetti principi pienamente condivisi da questa Corte e alla stregua di tutti gli elementi esposti, la Corte conferma la valutazione effettuata dal Tribunale circa l'inadeguatezza di entrambi i genitori, rilevato che la situazione familiare e genitoriale non è mutata nel corso del monitoraggio.
Emerge, per converso, un'assoluta assenza di prospettive di recupero in senso personale e genitoriale da parte di entrambi i genitori e, alla stregua dei principi di diritto preliminarmente espressi in tema di valutazione dello stato di abbandono, esclusa la transitorietà delle gravi carenze genitoriali, esclusa, allo stato, anche la fattibilità di una prognosi di evoluzione positiva delle capacità genitoriali di entrambi gli appellanti in tempi compatibili con le esigenze della minore dovendo prevalere la necessità non più procrastinabile per la predetta di essere inserita in un ambiente familiare accogliente, che fornisca loro idonei strumenti per proseguire nel sano sviluppo psico-fisico.
Si impone, pertanto, nell'interesse della minore la necessità di Persona_1
assicurarle un futuro migliore e di sperimentare una realtà familiare che la accolga e la sostenga nel suo percorso di crescita, e quindi la Corte conferma il provvedimento impugnato posto che i tempi di crescita della predetta sono incompatibili con le acquisizioni di competenze genitoriali da parte di entrambi i genitori.
L'appello proposto deve essere, pertanto, rigettato perché infondato.
La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Pone a carico degli appellanti le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto
PQM
La corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, così provvede:
a) rigetta gli appelli proposti da e da;
Parte_1 Parte_2
b) pone a carico degli appellanti le spese di ctu da liquidarsi con separato decreto;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.12.2024
Il consigliere est. dott.ssa Ida D'Onofrio Il Presidente
dott. Antonio Di Marco