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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1256/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Battista Reali ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Priverno, Via Torretta Rocchigiana n, 10, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'avv. Fausto Tasciotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 13, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.2.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificato Parte_3
in data 6.3.2024 dalla con cui veniva intimato loro il pagamento della Controparte_3
pagina 1 di 5 somma di € 300.827,33 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1420/2006, munito di formula esecutiva in data 25.9.2006, asseritamente notificato agli odierni opponenti in data 29.9.2006 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 8.2.2024.
A sostegno dell'opposizione, deducevano: 1) la mancata notifica del decreto ingiuntivo n.
1420/2006; 2) l'intervenuta prescrizione del credito;
3) l'indebita duplicazione di spese riportate nel precetto opposto, e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sotteso all'impugnato precetto, dichiarando che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
dichiarare inefficace il precetto per le eccepite carenze relative sia alla nullità del titolo che alla mancata notifica dello stesso, oltre che per l'intercorsa prescrizione, essendo inoltre il precetto carente di qualsivoglia allegazione di documentazione attestante le pretese creditorie, rigettando tutte le pretese della procedente In via Pt_4
istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali c.a. come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto proc.re antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.9.2024, si costituiva la
[...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - preliminarmente, qualificare l'avversaria domanda come mera opposizione a precetto;
- nel merito, respingere totalmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n.
55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge.”
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 25.9.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
20.2.2025.
Tanto premesso, l'opposizione spiegata, da ascriversi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I,
c.p.c., avendo gli opponenti contestato il diritto della controparte di agire in executivis per conseguire l'adempimento di quanto intimato nell'atto di precetto, merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, ritiene il Tribunale che debba rilevarsi la fondatezza del motivo di opposizione concernente il difetto di prova, da parte della della notifica del decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 1420/2006, posto a fondamento del precetto opposto.
Va infatti rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo costituisce motivo proponibile in sede di opposizione a precetto, al contrario della sussistenza di eventuali vizi di nullità della notifica, tali da impedire all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, i quali legittimano la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. (Cass. Civ., sez. VI, 15.11.2019, n.29729).
Ciò posto, la S.C. ha avuto modo di chiarire che “Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.
III, 3.1.2023, n. 51).
Nel caso di specie, pertanto, a fronte delle contestazioni svolte dagli odierni opponenti in merito alla inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 1420/2006, incombeva sulla
[...]
fornirne la relativa prova. Controparte_3
Ebbene, la omettendo di costituirsi tempestivamente in giudizio, nulla Controparte_3
ha provato in merito all'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto.
In tale contesto, non può reputarsi ammissibile la documentazione depositata da parte opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 9.9.2024, in quanto prodotta oltre la scadenza del termine perentorio per le produzioni documentali. È noto, infatti, che la violazione del regime pagina 3 di 5 delle preclusioni può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica (Cass. Civ. n. 21529/2021), in quanto le cadenze processuali sancite dal codice di rito rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata.
Le parti, dunque, devono produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 171-ter c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, salvo che ricorrano i presupposti per la remissione in termini (Cass. 108/2024), nella specie nemmeno prospettati da parte opposta.
Peraltro, se è vero che il contumace, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., può costituirsi in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, ciò nondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. In tal senso, è stato recentemente precisato che “l'art. 293 cod. proc. civ. consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale” (Cass. Civ., sez. II, 3.1.2024, n.108).
Nel caso in esame, dunque, il termine ultimo per le produzioni documentale deve reputarsi scaduto in data 19.7.2024, coincidente con la scadenza del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.
Pertanto, in assenza di alcuna istanza di rimessione in termini, la documentazione depositata da parte opposta in calce alla comparsa di costituzione del 9.9.2024 è tardiva e in quanto tale radicalmente inammissibile.
Per le ragioni esposte, deve conclusivamente dichiararsi l'insussistenza del diritto della
[...]
a procedere ad esecuzione forzata in base al precetto opposto, con Controparte_4
conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione, in omaggio al principio della ragione più liquida.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014; in particolare, tenuto conto del valore della controversia, da determinarsi sulla base dell'importo del precetto opposto, ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate, l'importo spettante ammonterebbe ad € 11.229,00. Tuttavia, occorre dare atto che il procuratore di parte attrice, nella comparsa conclusionale e nelle note sostitutive dell'udienza del 20.2.2025, ha chiesto il minor importo di € 10.000,00. Ebbene, la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa in quanto, quando la parte presenta la nota spese specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass. Civ., sez. VI , 05/03/2020 , n. 6345). Ne consegue che deve essere riconosciuto l'importo richiesto di € 10.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto della
[...]
e per essa della mandataria a procedere ad Controparte_3 CP_2
esecuzione forzata nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
in forza del precetto opposto;
Parte_3
- condanna la e per essa la mandataria in Controparte_3 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di e , che liquida in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Battista Reali, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 23 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1256/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Battista Reali ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Priverno, Via Torretta Rocchigiana n, 10, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'avv. Fausto Tasciotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 13, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.2.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificato Parte_3
in data 6.3.2024 dalla con cui veniva intimato loro il pagamento della Controparte_3
pagina 1 di 5 somma di € 300.827,33 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1420/2006, munito di formula esecutiva in data 25.9.2006, asseritamente notificato agli odierni opponenti in data 29.9.2006 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 8.2.2024.
A sostegno dell'opposizione, deducevano: 1) la mancata notifica del decreto ingiuntivo n.
1420/2006; 2) l'intervenuta prescrizione del credito;
3) l'indebita duplicazione di spese riportate nel precetto opposto, e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sotteso all'impugnato precetto, dichiarando che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
dichiarare inefficace il precetto per le eccepite carenze relative sia alla nullità del titolo che alla mancata notifica dello stesso, oltre che per l'intercorsa prescrizione, essendo inoltre il precetto carente di qualsivoglia allegazione di documentazione attestante le pretese creditorie, rigettando tutte le pretese della procedente In via Pt_4
istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali c.a. come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto proc.re antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.9.2024, si costituiva la
[...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - preliminarmente, qualificare l'avversaria domanda come mera opposizione a precetto;
- nel merito, respingere totalmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n.
55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge.”
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 25.9.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
20.2.2025.
Tanto premesso, l'opposizione spiegata, da ascriversi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I,
c.p.c., avendo gli opponenti contestato il diritto della controparte di agire in executivis per conseguire l'adempimento di quanto intimato nell'atto di precetto, merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, ritiene il Tribunale che debba rilevarsi la fondatezza del motivo di opposizione concernente il difetto di prova, da parte della della notifica del decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 1420/2006, posto a fondamento del precetto opposto.
Va infatti rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo costituisce motivo proponibile in sede di opposizione a precetto, al contrario della sussistenza di eventuali vizi di nullità della notifica, tali da impedire all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, i quali legittimano la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. (Cass. Civ., sez. VI, 15.11.2019, n.29729).
Ciò posto, la S.C. ha avuto modo di chiarire che “Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.
III, 3.1.2023, n. 51).
Nel caso di specie, pertanto, a fronte delle contestazioni svolte dagli odierni opponenti in merito alla inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 1420/2006, incombeva sulla
[...]
fornirne la relativa prova. Controparte_3
Ebbene, la omettendo di costituirsi tempestivamente in giudizio, nulla Controparte_3
ha provato in merito all'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto.
In tale contesto, non può reputarsi ammissibile la documentazione depositata da parte opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 9.9.2024, in quanto prodotta oltre la scadenza del termine perentorio per le produzioni documentali. È noto, infatti, che la violazione del regime pagina 3 di 5 delle preclusioni può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica (Cass. Civ. n. 21529/2021), in quanto le cadenze processuali sancite dal codice di rito rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata.
Le parti, dunque, devono produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 171-ter c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, salvo che ricorrano i presupposti per la remissione in termini (Cass. 108/2024), nella specie nemmeno prospettati da parte opposta.
Peraltro, se è vero che il contumace, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., può costituirsi in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, ciò nondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. In tal senso, è stato recentemente precisato che “l'art. 293 cod. proc. civ. consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale” (Cass. Civ., sez. II, 3.1.2024, n.108).
Nel caso in esame, dunque, il termine ultimo per le produzioni documentale deve reputarsi scaduto in data 19.7.2024, coincidente con la scadenza del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.
Pertanto, in assenza di alcuna istanza di rimessione in termini, la documentazione depositata da parte opposta in calce alla comparsa di costituzione del 9.9.2024 è tardiva e in quanto tale radicalmente inammissibile.
Per le ragioni esposte, deve conclusivamente dichiararsi l'insussistenza del diritto della
[...]
a procedere ad esecuzione forzata in base al precetto opposto, con Controparte_4
conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione, in omaggio al principio della ragione più liquida.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014; in particolare, tenuto conto del valore della controversia, da determinarsi sulla base dell'importo del precetto opposto, ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate, l'importo spettante ammonterebbe ad € 11.229,00. Tuttavia, occorre dare atto che il procuratore di parte attrice, nella comparsa conclusionale e nelle note sostitutive dell'udienza del 20.2.2025, ha chiesto il minor importo di € 10.000,00. Ebbene, la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa in quanto, quando la parte presenta la nota spese specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass. Civ., sez. VI , 05/03/2020 , n. 6345). Ne consegue che deve essere riconosciuto l'importo richiesto di € 10.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto della
[...]
e per essa della mandataria a procedere ad Controparte_3 CP_2
esecuzione forzata nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
in forza del precetto opposto;
Parte_3
- condanna la e per essa la mandataria in Controparte_3 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di e , che liquida in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Battista Reali, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 23 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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