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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/10/2023, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 01269/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2022, proposto da
ES CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Troiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 133/2021 del 25 ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari - sez. lav..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. ES CI ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 133/2021 del 25 ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari - sez. lav., nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, al fine di conseguire il pagamento delle somme in esso indicate. Il predetto decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. 2372/2022 del 1 febbraio 2022, munito di formula esecutiva in data 7 febbraio 2022, e quindi notificato in data 2 marzo 2022.
In particolare, il ricorrente ha chiesto all’adito T.A.R. di ordinare all’intimato consorzio di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo de quo agitur, e quindi di liquidare le somme in esso indicate, oltre accessori e spese legali. Ha inoltre chiesto, nell’ipotesi di perdurante inerzia del consorzio, la nomina del commissario ad acta, ed ha altresì chiesto la condanna dell’ente debitore al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..
L’intimato Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino non si è costituito in giudizio.
Il ricordato decreto ingiuntivo risulta avere acquisito autorità di cosa giudicata, e dalla data di notificazione dello stesso, munito di formula esecutiva, avvenuta il 2 marzo 2022, risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni, previsto per le pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Sussistono, quindi, tutti i presupposti normativamente prefigurati per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.
Tanto premesso, va dichiarato l’obbligo giuridico del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di adempiere esattamente a quanto statuito nel titolo azionato, corrispondendo al ricorrente i relativi importi, oltre accessori e spese legali. A tal fine, va assegnato al predetto Consorzio il termine di tenta giorni, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza a cura della parte ricorrente.
In ipotesi di perdurante inerzia del consorzio, con inutile decorso del suvvisto termine, si nomina sin da ora il commissario ad acta, individuato nel prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad un funzionario della prefettura/u.t.g., il quale provvederà, previa istanza della parte ricorrente e nel termine di sessanta giorni, a dare interale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, determinando gli importi dovuti, compresi accessori e spese legali.
In caso di intervento del commissario ad acta, il compenso a questi spettante sarà posto a carico del consorzio inadempiente, nella misura che sarà liquidata con separato provvedimento, sulla base di istanza dello stesso commissario.
Va invece disattesa la domanda di condanna del consorzio al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., trattandosi di misura che appare iniqua in considerazione della situazione in cui versano i consorzi di bonifica della Calabria, destinatari di una strutturale riforma.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del consorzio, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
a) dichiara l’obbligo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, dovute a titolo di capitale, accessori di legge e spese legali, e di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente;
b) nomina commissario ad acta il prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad un funzionario della prefettura/u.t.g., affinché provveda a quanto statuito sub a), decorso il termine di trenta giorni ed entro i successivi sessanta giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, qualora l’ente debitore non abbia provveduto;
c) respinge la domanda di condanna del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino al pagamento della penalità di mora.
Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
ES Tallaro, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO