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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 24/12/2024 al n. 1100 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 02/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Pizziolo Sara e l'avv. Cisilino Lara Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Foramiti Controparte_1
AN MA e l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare inesistente e/o nullo e inefficace l'avviso di addebito opposto, per la parte dei contributi prescritti;
in ogni caso, spese di lite rifuse”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, compresa la maggiorazione del 15%”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha proposto Parte_1
CP_ opposizione all'avviso di addebito dell' n. 415 2024 00012023 14 000, notificato a mezzo pec il 15.11.2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento di: € 2.424,96 per contributi eccedenti il minimale a saldo anno di imposta 2016 e in primo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.06.2017; € 4.096,16 per contributi eccedenti il minimale in secondo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.11.2017; € 6.612,15 per contributi eccedenti il minimale a saldo anno di imposta 2017 e in primo acconto anno di imposta 2018, con scadenza di versamento al 12.07.2018.
Il ricorrente ha eccepito che, prima della notifica dell'avviso di addebito opposto,
l gli aveva intimato il pagamento dei contributi sopra indicati con lettera CP_1 recapitata a mezzo pec in data 29.11.2023, ossia in una data successiva alla prescrizione:
- dei contributi di € 2.424,96 a saldo anno di imposta 2016 e in primo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.06.2017, maturata in data
7.05.2023;
- dei contributi di € 4.096,16 in secondo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.11.2017, maturata in data 7.11.2023.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso impugnato con riferimento a questi importi e alle sanzioni e accessori conseguenti.
CP_
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio, contestando l'eccezione di prescrizione poiché, trattandosi di contributi a percentuale, il cui ammontare dipendeva dai redditi prodotti dal contribuente, il dies a quo del termine di prescrizione coincideva con la scadenza del versamento del saldo della contribuzione per l'anno 2017 e, quindi, con la data del 16.06.2018.
Doveva, inoltre, tenersi conto dei termini di sospensione della prescrizione introdotti dalla normativa emergenziale per il Covid-19.
Secondo l resistente, in ogni caso, la prescrizione sarebbe stata interrotta, CP_1 prima, dalla lettera del 29.11.2023, in virtù di una comunicazione di irregolarità contributiva dell'Agenzia delle Entrate del 18.02.2020 e, poi, da un'istanza di dilazione presentata dal ricorrente con conseguenti versamenti di due rate, uno in data 18.05.2020 e uno in data 30.12.2021.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate della documentazione attestante l'interruzione della prescrizione con riferimento alla comunicazione di irregolarità contributiva n.
0136894818051, prot. n. T190129160137659700000001 ed in particolare la documentazione attestante le notifiche eseguite, nonché le istanze di dilazione presentate dal ricorrente, i conseguenti provvedimenti e il prospetto delle somme riscosse. L'ordine di esibizione del Giudice di cui all'ordinanza del 27.05.2025 rimaneva inevaso.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 02/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
La questione verte esclusivamente sull'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione ad alcune delle poste richieste con l'avviso di addebito notificatogli.
In particolare, per i contributi pari a € 2.424,96 richiesti a saldo anno di imposta 2016
e in primo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.06.2017, la prescrizione, tenuto conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale, è maturata il 7.05.2023.
Invece, per i contributi pari a € 4.096,16 richiesti in secondo acconto anno di imposta
2017, con scadenza di versamento al 30.11.2017, la prescrizione, tenuto conto della sospensione sopra citata, è maturata il 7.11.2023. CP_ La lettera dell' interruttiva della prescrizione è pervenuta a mezzo pec al ricorrente solo in data 29.11.2023, quindi quando la prescrizione era ormai già maturata.
Ai sensi del Decreto Legge 15.04.2002, n. 63 convertito in Legge 15.06.2002, n. 112
i contributi a percentuale, il cui ammontare dipende dai redditi prodotti dal contribuente, devono essere versati entro gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, vale a dire: entro il mese di giugno devono essere versati il saldo per l'anno precedente e il primo acconto per l'anno corrente (quest'ultimo calcolato sui redditi dell'anno precedente); entro il mese di novembre deve essere versato il secondo acconto per l'anno corrente (calcolato sempre sui redditi dell'anno precedente).
In particolare, nell'anno 2017, le scadenze di pagamento sopra indicate cadevano: il
30.06.2017 per i contributi a percentuale dovuti a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017 e il 30.11.2017 per i contributi a percentuale dovuti a CP_ titolo di secondo acconto per l'anno 2017 (cfr. Circolare n. 22 del 31.01.2017 e CP_ Circolare n. 104 del 23.06.2017). Secondo una consolidata e maggioritaria giurisprudenza, la prescrizione dei contributi a percentuale, il cui ammontare dipende dai redditi prodotti dal contribuente, decorre dalla data di scadenza di ogni omesso versamento, non come asserisce l'Istituto dalla data, più avanzata, di scadenza del versamento del saldo
(cfr., ad esempio, Corte di Cassazione, sentenza n. 4899 del 23.02.2021; Corte di
Cassazione, ordinanza n. 3367 dell'11.02.2021; Corte di Cassazione, ordinanza n.
14410 del 27.05.2019; Corte di Cassazione, sentenza n. 4329 del 2019; Corte di
Cassazione, ordinanza n. 27950 del 2018).
L'ordine rivolto all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio la documentazione attestante l'asserita interruzione della prescrizione in virtù di una comunicazione di irregolarità contributiva dell'Agenzia delle entrate e di un'istanza di dilazione del ricorrente con conseguenti versamenti delle prime due rate è rimasto inevaso, sicchè tali atti interruttivi non possono reputarsi provati. Non si è ritenuto di non dare corso alla richiesta dell di reiterarlo visto che il tempo concesso per l'adempimento CP_1 era più che congruo.
Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato con riferimento all'importo di € 2.424,96 per contributi eccedenti il minimale a saldo anno di imposta 2016 e in primo acconto anno di imposta 2017 e all'importo di € 4.096,16 per contributi eccedenti il minimale in secondo acconto anno di imposta 2017, nonché per le somme accessorie le sanzioni riferibili a tali omissioni contributive, fermo il resto.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, CP_ 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito dell' n. 415 2024
00012023 14 000, con riferimento all'importo di € 2.424,96 per contributi eccedenti il minimale a saldo anno di imposta 2016 e in primo acconto anno di imposta 2017
e all'importo di € 4.096,16 per contributi eccedenti il minimale in secondo acconto anno di imposta 2017, poiché prescritti nonché per le somme accessorie le sanzioni riferibili a tali omissioni contributive prescritte, fermo il resto;
2) condanna l all'integrale rifusione delle spese del procedimento sostenute CP_1 dal ricorrente, spese che liquida in € 2.000,00 per compensi ed €. 43,00 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 02/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 24/12/2024 al n. 1100 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 02/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Pizziolo Sara e l'avv. Cisilino Lara Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Foramiti Controparte_1
AN MA e l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare inesistente e/o nullo e inefficace l'avviso di addebito opposto, per la parte dei contributi prescritti;
in ogni caso, spese di lite rifuse”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, compresa la maggiorazione del 15%”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha proposto Parte_1
CP_ opposizione all'avviso di addebito dell' n. 415 2024 00012023 14 000, notificato a mezzo pec il 15.11.2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento di: € 2.424,96 per contributi eccedenti il minimale a saldo anno di imposta 2016 e in primo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.06.2017; € 4.096,16 per contributi eccedenti il minimale in secondo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.11.2017; € 6.612,15 per contributi eccedenti il minimale a saldo anno di imposta 2017 e in primo acconto anno di imposta 2018, con scadenza di versamento al 12.07.2018.
Il ricorrente ha eccepito che, prima della notifica dell'avviso di addebito opposto,
l gli aveva intimato il pagamento dei contributi sopra indicati con lettera CP_1 recapitata a mezzo pec in data 29.11.2023, ossia in una data successiva alla prescrizione:
- dei contributi di € 2.424,96 a saldo anno di imposta 2016 e in primo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.06.2017, maturata in data
7.05.2023;
- dei contributi di € 4.096,16 in secondo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.11.2017, maturata in data 7.11.2023.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso impugnato con riferimento a questi importi e alle sanzioni e accessori conseguenti.
CP_
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio, contestando l'eccezione di prescrizione poiché, trattandosi di contributi a percentuale, il cui ammontare dipendeva dai redditi prodotti dal contribuente, il dies a quo del termine di prescrizione coincideva con la scadenza del versamento del saldo della contribuzione per l'anno 2017 e, quindi, con la data del 16.06.2018.
Doveva, inoltre, tenersi conto dei termini di sospensione della prescrizione introdotti dalla normativa emergenziale per il Covid-19.
Secondo l resistente, in ogni caso, la prescrizione sarebbe stata interrotta, CP_1 prima, dalla lettera del 29.11.2023, in virtù di una comunicazione di irregolarità contributiva dell'Agenzia delle Entrate del 18.02.2020 e, poi, da un'istanza di dilazione presentata dal ricorrente con conseguenti versamenti di due rate, uno in data 18.05.2020 e uno in data 30.12.2021.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate della documentazione attestante l'interruzione della prescrizione con riferimento alla comunicazione di irregolarità contributiva n.
0136894818051, prot. n. T190129160137659700000001 ed in particolare la documentazione attestante le notifiche eseguite, nonché le istanze di dilazione presentate dal ricorrente, i conseguenti provvedimenti e il prospetto delle somme riscosse. L'ordine di esibizione del Giudice di cui all'ordinanza del 27.05.2025 rimaneva inevaso.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 02/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
La questione verte esclusivamente sull'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione ad alcune delle poste richieste con l'avviso di addebito notificatogli.
In particolare, per i contributi pari a € 2.424,96 richiesti a saldo anno di imposta 2016
e in primo acconto anno di imposta 2017, con scadenza di versamento al 30.06.2017, la prescrizione, tenuto conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale, è maturata il 7.05.2023.
Invece, per i contributi pari a € 4.096,16 richiesti in secondo acconto anno di imposta
2017, con scadenza di versamento al 30.11.2017, la prescrizione, tenuto conto della sospensione sopra citata, è maturata il 7.11.2023. CP_ La lettera dell' interruttiva della prescrizione è pervenuta a mezzo pec al ricorrente solo in data 29.11.2023, quindi quando la prescrizione era ormai già maturata.
Ai sensi del Decreto Legge 15.04.2002, n. 63 convertito in Legge 15.06.2002, n. 112
i contributi a percentuale, il cui ammontare dipende dai redditi prodotti dal contribuente, devono essere versati entro gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, vale a dire: entro il mese di giugno devono essere versati il saldo per l'anno precedente e il primo acconto per l'anno corrente (quest'ultimo calcolato sui redditi dell'anno precedente); entro il mese di novembre deve essere versato il secondo acconto per l'anno corrente (calcolato sempre sui redditi dell'anno precedente).
In particolare, nell'anno 2017, le scadenze di pagamento sopra indicate cadevano: il
30.06.2017 per i contributi a percentuale dovuti a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017 e il 30.11.2017 per i contributi a percentuale dovuti a CP_ titolo di secondo acconto per l'anno 2017 (cfr. Circolare n. 22 del 31.01.2017 e CP_ Circolare n. 104 del 23.06.2017). Secondo una consolidata e maggioritaria giurisprudenza, la prescrizione dei contributi a percentuale, il cui ammontare dipende dai redditi prodotti dal contribuente, decorre dalla data di scadenza di ogni omesso versamento, non come asserisce l'Istituto dalla data, più avanzata, di scadenza del versamento del saldo
(cfr., ad esempio, Corte di Cassazione, sentenza n. 4899 del 23.02.2021; Corte di
Cassazione, ordinanza n. 3367 dell'11.02.2021; Corte di Cassazione, ordinanza n.
14410 del 27.05.2019; Corte di Cassazione, sentenza n. 4329 del 2019; Corte di
Cassazione, ordinanza n. 27950 del 2018).
L'ordine rivolto all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio la documentazione attestante l'asserita interruzione della prescrizione in virtù di una comunicazione di irregolarità contributiva dell'Agenzia delle entrate e di un'istanza di dilazione del ricorrente con conseguenti versamenti delle prime due rate è rimasto inevaso, sicchè tali atti interruttivi non possono reputarsi provati. Non si è ritenuto di non dare corso alla richiesta dell di reiterarlo visto che il tempo concesso per l'adempimento CP_1 era più che congruo.
Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato con riferimento all'importo di € 2.424,96 per contributi eccedenti il minimale a saldo anno di imposta 2016 e in primo acconto anno di imposta 2017 e all'importo di € 4.096,16 per contributi eccedenti il minimale in secondo acconto anno di imposta 2017, nonché per le somme accessorie le sanzioni riferibili a tali omissioni contributive, fermo il resto.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, CP_ 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito dell' n. 415 2024
00012023 14 000, con riferimento all'importo di € 2.424,96 per contributi eccedenti il minimale a saldo anno di imposta 2016 e in primo acconto anno di imposta 2017
e all'importo di € 4.096,16 per contributi eccedenti il minimale in secondo acconto anno di imposta 2017, poiché prescritti nonché per le somme accessorie le sanzioni riferibili a tali omissioni contributive prescritte, fermo il resto;
2) condanna l all'integrale rifusione delle spese del procedimento sostenute CP_1 dal ricorrente, spese che liquida in € 2.000,00 per compensi ed €. 43,00 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 02/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli