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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2047/2024, estensore
Dott.ssa Julie Martini promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
CRISTIANA VIVIAN, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale
Distrettuale ), presso il difensore Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MONICA Controparte_1 C.F._1
ROTA e dall'avv. DAVIDE DARIO BONSIGNORIO ( ), elettivamente C.F._2
domiciliato in MILANO, VIALE PIAVE 17, presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Per i motivi esposti in atti, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento del presente appello e ad integrale pagina 1 di 8 riforma della sentenza qui impugnata, nel merito rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese
PER L'APPELLATO
Respingere l'appello presentato da in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto Pt_1
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 2047 del 31.5.2024, ovvero comunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riscatto nella Gestione Commercianti
degli anni di studio universitario ex art. 2 comma 2 D. Lgs. 184/1997 anche per il periodo Pt_1 dall'1.11.1985 al 31.8.1987.
Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare ad ammettere il ricorrente ad effettuare il Pt_1
riscatto di tale periodo, effettuando il ricalcolo degli oneri necessari ed applicando i coefficienti ex art. 13 L. 12.8.1962 n. 1338 in vigore al momento della presentazione della domanda n. 41010523 presentata il 16.11.2021
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sentenza esecutiva.
In via istruttoria:
Con riserva di integrare le istanze istruttoria anche a seguito delle allegazioni di controparte, chiedere ove occorra informazioni ex art. 213 c.p.c. all' , con sede Controparte_2 legale in Milano, Largo A. Gemelli 1, ed all' di Milano, con sede legale in via Festa Controparte_3 del Perdono 7, in ordine all'accertamento delle circostanze sub 6) in fatto.
Si chiede altresì fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle avversarie allegazioni, con mezzi istruttori da indicarsi in relazione alle stesse.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 2047/2024 pubblicata il 31/05/2024 il Tribunale di Milano, nella causa promossa da contro , ha così deciso: “accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riscatto Controparte_1 Pt_1
nella Gestione Commercianti degli anni di studio universitario ex art. 2 comma 2 D. Lgs. Pt_1
184/1997 per il periodo dall'1.11.1985 al 31.8.1987; per l'effetto, condanna ad ammettere il Pt_1 ricorrente ad effettuare il riscatto del periodo dall'1.11.1985 al 31.8.1987, effettuando il ricalcolo degli oneri necessari ed applicando i coefficienti ex art. 13 L. 12.8.1962 n. 1338 in vigore al momento della presentazione della domanda n. 41010523 presentata il 16.11.2021;condanna a versare al Pt_1 ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Con ricorso depositato in data 07/10/2023 conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto il riscatto contributivo CP_4
pagina 2 di 8 nella Gestione Commercianti degli anni di studio universitario ex art. 2 comma 2 D. Lgs. Pt_1
184/1997 anche per il periodo dall'1.11.1985 al 31.8.1987 e, per l'effetto insisteva per la condanna di al ricalcolo degli oneri necessari applicando i coefficienti ex art. 13 L. 12.8.1962 n. 1338 in Pt_1
vigore al momento della presentazione della domanda.
Il ricorrente esponeva di aver presentato -in data 16.11.2021- alla sede di Milano Est domanda di Pt_1
riscatto nella gestione commercianti degli anni accademici di studio universitario 1984/1985,
1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, corrispondenti alla durata legale del corso di studi in Scienze
Politiche nel quale si era poi laureato in data 18.3.1997; come da documenti prodotti unitamente al ricorso, risultava che il dott. era stato iscritto: CP_1
-nell'anno accademico 1984/1985 al primo anno del corso di Laurea in Economia e Commercio presso l' di Milano;
Controparte_2
-nell'anno accademico 1985/1986 presso la medesima università al secondo anno del corso di laurea in
Economia e Commercio presso l' di Milano;
Controparte_2
-nell'anno accademico 1986/1987 presso la medesima università, ancora al secondo anno del corso di laurea in Economia e Commercio presso l' di Milano;
Controparte_2
-nell'anno accademico 1987/1988 si era trasferito presso l'Università degli Studi di Milano iscrivendosi al secondo anno del corso di laurea in Scienze Politiche, frequentando poi il medesimo corso di studi fino al conseguimento della laurea in data 18.3.1997.
Nella certificazione della carriera universitaria del ricorrente rilasciata dall' di Milano Controparte_3
l'anno accademico 1986/87 era stato erroneamente indicato come “secondo anno fuori corso”.
Ciò premesso, il ricorrente lamentava che , con provvedimento trasmesso a mezzo pec in data Pt_1
18.10.2022, gli aveva comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto limitatamente al periodo dall'1.11.1984 al 31.10.1985 e che, in pari data e con distinto provvedimento, aveva invece rigettato la domanda di riscatto per il periodo dall'1.11.1985 al 31.10.1987, in quanto periodo non compreso negli anni del corso legale di laurea corrispondente alla laura conseguita, e per il periodo dall'1.11.1987 al
31.10.1988 in quanto già coperto da contribuzione. Il Sig. adiva il Tribunale chiedendo il CP_1
riconoscimento del riscatto per i due anni accademici 1985/1986 e 1986/1987, trascorsi presso la facoltà di Economia e Commercio dell' , sulla base del disposto Controparte_2 dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs.vo 184/1997, laddove prevede che possano essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della L. 341/1990. A supporto della sua domanda richiamava anche il messaggio n. 5811 del 2014, secondo cui, nel caso di cambio di facoltà con iscrizione ad Pt_1
un anno diverso dal primo, il riscatto poteva riguardare, a scelta, gli anni di studio sostenuti nella prima pagina 3 di 8 o nella seconda università a condizione che il numero complessivo di anni non fosse eccedente quello corrispondente al corso di laurea presso il quale era stato conseguito il titolo, e rilevava che l'Ente previdenziale aveva errato, posto che nei due anni trascorsi presso la facoltà di Economia e Commercio dell' oggetto di contestazione, egli aveva sostenuto esami poi convalidati ai fini del Controparte_2
conseguimento della laurea in Scienze Politiche.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , insistendo per il rigetto del ricorso. In particolare Pt_1 Pt_1
sosteneva di avere respinto il riscatto per il periodo 1/11/1985-31/10/1987 in quanto ritenuto non compreso negli anni del corso legale di laurea in Scienze Politiche, nello specifico: quanto all'anno accademico 1985/1986, relativo al secondo anno di Economia e Commercio, ne rilevava la non Pt_1 riscattabilità sul presupposto che l'assicurato si era poi iscritto, nell'anno accademico 1987/1988, al secondo anno di Scienze Politiche, presso cui aveva conseguito il diploma di laurea quadriennale.
Aveva poi respinto il riconoscimento ai fini del riscatto dell'anno 1986/1987 in Economia e
Commercio in quanto non riscattabile trattandosi di secondo anno “fuori corso”.
L'ente, infatti, sosteneva che degli anni universitari compiuti presso la Facoltà di Economia e
Commercio della , il ricorrente poteva riscattare solo il primo anno (1984/1985), Controparte_2
che, conformemente al messaggio, si aggiungeva ai successivi tre anni della nuova facoltà (di Scienze
Politiche) nei limiti dei 4 anni complessivi necessari al conseguimento della laurea.
Il Tribunale, a seguito di istruttoria documentale, ha accolto il ricorso rilevando che, dall'esame del combinato disposto di quanto stabilito dall'art. 2 co 2 del D. Lgs. n. 184/1987, dalla circolare n. Pt_1
468/1978 e dal messaggio n. 5811/2014 risulta che il riconoscimento del riscatto non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso, con il limite numerico degli anni di durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, spettando all'interessato la scelta circa gli anni da riscattare, nell'ambito di tale limite. L'anno accademico 1985/1986 doveva essere ammesso al riscatto poiché tale anno risultava quale secondo anno in corso presso la facoltà di Economia e Commercio. Sul punto, infatti, il primo giudice statuiva che: “Vero è che pure l'anno accademico 1987/1988 risulta quale 2° anno nella nuova facoltà di Scienze Politiche (anno dal quale il è passato a tale facoltà, ma come precisato CP_1
dallo stesso nel richiamato messaggio, possono essere ammessi al riscatto o quelli di corso della Pt_1 nuova facoltà (nel caso del ricorrente ) “nonché degli anni di corso della facoltà di Parte_2 provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati”, e nel caso di specie, è evidente che il abbia scelto di riscattare il secondo anno (1985/1986) presso la facoltà di CP_1 provenienza (Economia e Commercio). Il fatto che anche l'anno 1987/88 sia il secondo anno della nuova facoltà di Scienze Politiche non appare rilevante nella misura in cui, nei limiti del quadriennio,
pagina 4 di 8 il ha manifestato la sua volontà di riscattare, come visto, il 2° anno in corso presso la CP_1 facoltà di Economia e Commercio”.
Quanto all'anno 1986/1987, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la limitazione introdotta dal messaggio relativa agli anni fuori corso, in quanto non prevista dalla norma ed in funzione del Pt_1
principio generale per cui sono comunque riscattabili gli anni corrispondenti al corso di studi della facoltà presso cui è conseguita la laurea, indipendentemente da ogni altra circostanza;
comunque, il ricorrente in tale anno era stato iscritto al secondo anno del corso di studi di Economia e Commercio e quindi si trovava all'interno della durata legale del corso di studi della facoltà.
Con atto depositato in data 22/07/2024 l' ha proposto appello, insistendo per la riforma della Pt_1 sentenza di primo grado con un unico motivo di gravame, in cui viene censurata l'interpretazione della norma fornita dal Giudice di primo grado in relazione alla particolarità del caso concreto.
Parte appellante ritiene che dal tenore della norma, come interpretata dal messaggio n. 5811/2014 Pt_1
non si possa desumere una totale libertà di scelta degli anni da riscattare con il solo limite del numero degli anni pari al corso legale presso cui si è conseguita la laurea, come deriverebbe, invece, dalla interpretazione seguita del Tribunale, perché altrimenti verrebbe posta nel nulla la disposizione per cui sono riscattabili “gli anni corrispondenti ai corsi legali di studio universitario” con l'ulteriore precisazione “ a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi…”
Quindi, secondo l'appellante, la facoltà di scelta nel caso di convalida di uno o più anni frequentati presso altre facoltà, è limitata al numero necessario per conseguire la durata del corso di studi e quindi, nella specie, ad un solo anno poiché i tre ulteriori anni sono maturati nella facoltà di Scienze Politiche, presso cui il Sig. ha in seguito conseguito la laurea. Anche il messaggio n. 5811/2014, nella CP_1
parte in cui chiarisce che il riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso, si applica soltanto nella misura in cui manchino degli anni rispetto alla durata legale del corso di studi di arrivo.
L' ha pertanto concluso per la riforma totale della sentenza e per il rigetto della originaria Pt_1
domanda.
Con memoria depositata in data 10/10/2024 si è costituito in giudizio insistendo Controparte_1
per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato ritiene del tutto corretta la soluzione data dal primo Giudice ed in più ritiene che, dalla lettera del messaggio n. 5811 del 14.7.2014, non si rinvenga affatto il principio secondo cui Pt_1
l'assicurato sarebbe vincolato a scegliere prioritariamente gli anni da riscattare tra quelli svolti nel corso di studi in cui si è conseguita la laurea.
pagina 5 di 8 Al contrario, il tenore letterale del messaggio in oggetto indica la possibilità per il cittadino di scegliere indifferentemente gli anni da riscattare tra quelli della facoltà di conseguimento della laurea ovvero tra quelli della facoltà di provenienza, con il solo vincolo (rispettato nel caso di specie) che “il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto” sia “quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea”.
Non sarebbe, comunque, consentito ad una circolare o prassi amministrativa dell'Ente stabilire delle condizioni per il riscatto ulteriori e più gravose rispetto a quelle previste dalla legge.
All'udienza del 23.10.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
Il Collegio ritiene l'appello fondato.
Si tratta dell'interpretazione ed applicazione della norma di cui all' art. 2 comma 2 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che prevede “2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.”
La norma non presenta particolari problemi interpretativi qualora lo studente abbia iniziato e concluso gli studi universitari nella stessa università e nel periodo corrispondente alla durata del corso legale di studi, mentre il caso oggetto di lite presenta la peculiarità che lo studente è passato dalla facoltà di
Economia e Commercio dell' alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università Controparte_2
dopo essere stato iscritto per tre anni alla prima facoltà (un anno al primo anno e due anni al CP_3
secondo anno) e quindi, una volta passato alla facoltà di scienze politiche, ha ottenuto una diversa copertura contributiva (prima per servizio militare e poi per lavoro dipendente) che, sovrapponendosi agli anni riscattabili, impediva il riconoscimento del beneficio per quegli anni.
Entrambe le parti hanno richiamato il messaggio n. 5811 del 14.7.2014 che nella parte rilevante Pt_1 prevede: “Nel caso in cui un soggetto, dopo l'iscrizione sia passato ad altro corso di laurea ottenendo nella nuova facoltà, per effetto del riconoscimento degli studi già compiuti, l'iscrizione ad un anno di corso diverso dal primo, gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.
Tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso.
pagina 6 di 8 Resta inteso che il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, con esclusione, in ogni caso, degli anni fuori corso.”
Ritiene il Collegio che, come ritenuto dall'appellante, il tenore letterale della norma, in accordo con la sua ratio, (che è quella di consentire allo studente che abbia ritardato l'accesso alla carriera lavorativa al fine di conseguire un titolo di studio accademico, di ottenere -a titolo oneroso - la copertura previdenziale, a condizione che il titolo sia stato effettivamente conseguito) il criterio prioritario sia quello di individuare gli anni riscattabili considerando il corso di studi per il quale è stato conseguito il diploma di laurea e quindi, nel caso specifico, i seguenti
-1987/1988 secondo anno Scienze Politiche
-1988/1989 terzo anno Scienze Politiche
-1989/1990 quarto anno Scienze Politiche
Il primo anno di corso non è stato frequentato presso la facoltà di Scienze Politiche poiché il Sig. ha ottenuto l'iscrizione a tale facoltà dal secondo anno con la convalida di alcuni esami CP_1
superati presso la facoltà di Economia e Commercio. Tuttavia, nessuno dei tre anni frequentati presso la Facoltà di Scienze Politiche avrebbe potuto essere riscattato in quanto i periodi erano già coperti da contribuzione. Secondo l'appellante, il diritto di riscatto è quindi esercitabile per un solo anno, a scelta fra anni frequentati presso la facoltà di provenienza e quindi: o il 1984-1985, primo anno;
o il 1985-
1986 secondo anno;
o il 1986-1987, ancora secondo anno.
Il Collegio concorda con tale assunto: il fatto che non sia possibile il riscatto degli anni frequentati presso la facoltà di Scienze Politiche per la già esistente copertura contributiva è una esclusione da applicarsi una volta individuato quali siano gli anni riscattabili;
tale limitazione non può avere l'effetto di recuperare ulteriori anni, che non sarebbero altrimenti riscattabili. L'interpretazione fornita dal
Tribunale va oltre il testo della legge, che prevede quali riscattabili i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi .….., laddove il termine corrispondente non indica semplicemente una corrispondenza numerica (4 anni, nella fattispecie) ma si riferisce agli anni effettivamente frequentati nella facoltà presso la quale si è conseguita la laurea. Anche il Messaggio sopra citato, laddove fa riferimento ad una scelta da Pt_1 parte dell'assicurato, appare circoscrivere tale scelta nell'ambito degli anni diversi da quelli del corso di studi ove si è conseguita la laurea. L'interpretazione accolta dal Tribunale porterebbe a scegliere anni qualsiasi di uno o più corsi universitari, come avverrebbe peraltro nel caso di specie, dove in base alla pronuncia del Tribunale nessuno degli anni riscattabili da apparterrebbe al corso di CP_1
pagina 7 di 8 laurea in Scienze Politiche, il che non appare conforme alla volontà del Legislatore espressa con la norma in discussione.
La frase contenuta nel messaggio secondo cui “Tale riconoscimento non viene effettuato di Pt_1
norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso”, a parte il carattere non vincolante dell'interpretazione, contenuta in una nota di carattere esplicativo senza alcun valore precettivo -come risulta dall'espressione “di norma”-, appare riferibile al fatto che non necessariamente l'anno o gli anni scelti dall'assicurato nella facoltà di provenienza devono corrispondere a quelli mancanti nella seconda facoltà; nella specie, è stato riconosciuto il primo anno del corso degli studi di Economia e Commercio, ma avrebbe potuto essere riscattato, in alternativa e su scelta dell'interessato, il secondo anno.
Il fatto che solo un anno frequentato presso l' sia di fatto riscattabile rende priva di Controparte_2 rilievo ai fini decisori la questione se l'anno 1986/1987 sia da considerare o meno fuori corso, e quindi
-più in generale- la questione di diritto, se siano riscattabili gli anni di iscrizione fuori corso.
In definitiva, il sig. ha diritto al riscatto dell'anno 1984-1985 come richiesto e come CP_1 riconosciuto dall'Istituto, poiché per gli altri anni tale riscatto non è possibile a causa della già sussistente copertura contributiva, e pertanto la sentenza del Tribunale deve essere riformata, con il rigetto della domanda originaria.
La novità della questione, per cui non si rilevano precedenti specifici, impone la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2047/2024 del Tribunale di Milano, respinge le domande proposte da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano, 23/10/2024
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Monica Vitali
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2047/2024, estensore
Dott.ssa Julie Martini promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
CRISTIANA VIVIAN, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale
Distrettuale ), presso il difensore Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MONICA Controparte_1 C.F._1
ROTA e dall'avv. DAVIDE DARIO BONSIGNORIO ( ), elettivamente C.F._2
domiciliato in MILANO, VIALE PIAVE 17, presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Per i motivi esposti in atti, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento del presente appello e ad integrale pagina 1 di 8 riforma della sentenza qui impugnata, nel merito rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese
PER L'APPELLATO
Respingere l'appello presentato da in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto Pt_1
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 2047 del 31.5.2024, ovvero comunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riscatto nella Gestione Commercianti
degli anni di studio universitario ex art. 2 comma 2 D. Lgs. 184/1997 anche per il periodo Pt_1 dall'1.11.1985 al 31.8.1987.
Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare ad ammettere il ricorrente ad effettuare il Pt_1
riscatto di tale periodo, effettuando il ricalcolo degli oneri necessari ed applicando i coefficienti ex art. 13 L. 12.8.1962 n. 1338 in vigore al momento della presentazione della domanda n. 41010523 presentata il 16.11.2021
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sentenza esecutiva.
In via istruttoria:
Con riserva di integrare le istanze istruttoria anche a seguito delle allegazioni di controparte, chiedere ove occorra informazioni ex art. 213 c.p.c. all' , con sede Controparte_2 legale in Milano, Largo A. Gemelli 1, ed all' di Milano, con sede legale in via Festa Controparte_3 del Perdono 7, in ordine all'accertamento delle circostanze sub 6) in fatto.
Si chiede altresì fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle avversarie allegazioni, con mezzi istruttori da indicarsi in relazione alle stesse.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 2047/2024 pubblicata il 31/05/2024 il Tribunale di Milano, nella causa promossa da contro , ha così deciso: “accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riscatto Controparte_1 Pt_1
nella Gestione Commercianti degli anni di studio universitario ex art. 2 comma 2 D. Lgs. Pt_1
184/1997 per il periodo dall'1.11.1985 al 31.8.1987; per l'effetto, condanna ad ammettere il Pt_1 ricorrente ad effettuare il riscatto del periodo dall'1.11.1985 al 31.8.1987, effettuando il ricalcolo degli oneri necessari ed applicando i coefficienti ex art. 13 L. 12.8.1962 n. 1338 in vigore al momento della presentazione della domanda n. 41010523 presentata il 16.11.2021;condanna a versare al Pt_1 ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Con ricorso depositato in data 07/10/2023 conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto il riscatto contributivo CP_4
pagina 2 di 8 nella Gestione Commercianti degli anni di studio universitario ex art. 2 comma 2 D. Lgs. Pt_1
184/1997 anche per il periodo dall'1.11.1985 al 31.8.1987 e, per l'effetto insisteva per la condanna di al ricalcolo degli oneri necessari applicando i coefficienti ex art. 13 L. 12.8.1962 n. 1338 in Pt_1
vigore al momento della presentazione della domanda.
Il ricorrente esponeva di aver presentato -in data 16.11.2021- alla sede di Milano Est domanda di Pt_1
riscatto nella gestione commercianti degli anni accademici di studio universitario 1984/1985,
1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, corrispondenti alla durata legale del corso di studi in Scienze
Politiche nel quale si era poi laureato in data 18.3.1997; come da documenti prodotti unitamente al ricorso, risultava che il dott. era stato iscritto: CP_1
-nell'anno accademico 1984/1985 al primo anno del corso di Laurea in Economia e Commercio presso l' di Milano;
Controparte_2
-nell'anno accademico 1985/1986 presso la medesima università al secondo anno del corso di laurea in
Economia e Commercio presso l' di Milano;
Controparte_2
-nell'anno accademico 1986/1987 presso la medesima università, ancora al secondo anno del corso di laurea in Economia e Commercio presso l' di Milano;
Controparte_2
-nell'anno accademico 1987/1988 si era trasferito presso l'Università degli Studi di Milano iscrivendosi al secondo anno del corso di laurea in Scienze Politiche, frequentando poi il medesimo corso di studi fino al conseguimento della laurea in data 18.3.1997.
Nella certificazione della carriera universitaria del ricorrente rilasciata dall' di Milano Controparte_3
l'anno accademico 1986/87 era stato erroneamente indicato come “secondo anno fuori corso”.
Ciò premesso, il ricorrente lamentava che , con provvedimento trasmesso a mezzo pec in data Pt_1
18.10.2022, gli aveva comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto limitatamente al periodo dall'1.11.1984 al 31.10.1985 e che, in pari data e con distinto provvedimento, aveva invece rigettato la domanda di riscatto per il periodo dall'1.11.1985 al 31.10.1987, in quanto periodo non compreso negli anni del corso legale di laurea corrispondente alla laura conseguita, e per il periodo dall'1.11.1987 al
31.10.1988 in quanto già coperto da contribuzione. Il Sig. adiva il Tribunale chiedendo il CP_1
riconoscimento del riscatto per i due anni accademici 1985/1986 e 1986/1987, trascorsi presso la facoltà di Economia e Commercio dell' , sulla base del disposto Controparte_2 dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs.vo 184/1997, laddove prevede che possano essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della L. 341/1990. A supporto della sua domanda richiamava anche il messaggio n. 5811 del 2014, secondo cui, nel caso di cambio di facoltà con iscrizione ad Pt_1
un anno diverso dal primo, il riscatto poteva riguardare, a scelta, gli anni di studio sostenuti nella prima pagina 3 di 8 o nella seconda università a condizione che il numero complessivo di anni non fosse eccedente quello corrispondente al corso di laurea presso il quale era stato conseguito il titolo, e rilevava che l'Ente previdenziale aveva errato, posto che nei due anni trascorsi presso la facoltà di Economia e Commercio dell' oggetto di contestazione, egli aveva sostenuto esami poi convalidati ai fini del Controparte_2
conseguimento della laurea in Scienze Politiche.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , insistendo per il rigetto del ricorso. In particolare Pt_1 Pt_1
sosteneva di avere respinto il riscatto per il periodo 1/11/1985-31/10/1987 in quanto ritenuto non compreso negli anni del corso legale di laurea in Scienze Politiche, nello specifico: quanto all'anno accademico 1985/1986, relativo al secondo anno di Economia e Commercio, ne rilevava la non Pt_1 riscattabilità sul presupposto che l'assicurato si era poi iscritto, nell'anno accademico 1987/1988, al secondo anno di Scienze Politiche, presso cui aveva conseguito il diploma di laurea quadriennale.
Aveva poi respinto il riconoscimento ai fini del riscatto dell'anno 1986/1987 in Economia e
Commercio in quanto non riscattabile trattandosi di secondo anno “fuori corso”.
L'ente, infatti, sosteneva che degli anni universitari compiuti presso la Facoltà di Economia e
Commercio della , il ricorrente poteva riscattare solo il primo anno (1984/1985), Controparte_2
che, conformemente al messaggio, si aggiungeva ai successivi tre anni della nuova facoltà (di Scienze
Politiche) nei limiti dei 4 anni complessivi necessari al conseguimento della laurea.
Il Tribunale, a seguito di istruttoria documentale, ha accolto il ricorso rilevando che, dall'esame del combinato disposto di quanto stabilito dall'art. 2 co 2 del D. Lgs. n. 184/1987, dalla circolare n. Pt_1
468/1978 e dal messaggio n. 5811/2014 risulta che il riconoscimento del riscatto non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso, con il limite numerico degli anni di durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, spettando all'interessato la scelta circa gli anni da riscattare, nell'ambito di tale limite. L'anno accademico 1985/1986 doveva essere ammesso al riscatto poiché tale anno risultava quale secondo anno in corso presso la facoltà di Economia e Commercio. Sul punto, infatti, il primo giudice statuiva che: “Vero è che pure l'anno accademico 1987/1988 risulta quale 2° anno nella nuova facoltà di Scienze Politiche (anno dal quale il è passato a tale facoltà, ma come precisato CP_1
dallo stesso nel richiamato messaggio, possono essere ammessi al riscatto o quelli di corso della Pt_1 nuova facoltà (nel caso del ricorrente ) “nonché degli anni di corso della facoltà di Parte_2 provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati”, e nel caso di specie, è evidente che il abbia scelto di riscattare il secondo anno (1985/1986) presso la facoltà di CP_1 provenienza (Economia e Commercio). Il fatto che anche l'anno 1987/88 sia il secondo anno della nuova facoltà di Scienze Politiche non appare rilevante nella misura in cui, nei limiti del quadriennio,
pagina 4 di 8 il ha manifestato la sua volontà di riscattare, come visto, il 2° anno in corso presso la CP_1 facoltà di Economia e Commercio”.
Quanto all'anno 1986/1987, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la limitazione introdotta dal messaggio relativa agli anni fuori corso, in quanto non prevista dalla norma ed in funzione del Pt_1
principio generale per cui sono comunque riscattabili gli anni corrispondenti al corso di studi della facoltà presso cui è conseguita la laurea, indipendentemente da ogni altra circostanza;
comunque, il ricorrente in tale anno era stato iscritto al secondo anno del corso di studi di Economia e Commercio e quindi si trovava all'interno della durata legale del corso di studi della facoltà.
Con atto depositato in data 22/07/2024 l' ha proposto appello, insistendo per la riforma della Pt_1 sentenza di primo grado con un unico motivo di gravame, in cui viene censurata l'interpretazione della norma fornita dal Giudice di primo grado in relazione alla particolarità del caso concreto.
Parte appellante ritiene che dal tenore della norma, come interpretata dal messaggio n. 5811/2014 Pt_1
non si possa desumere una totale libertà di scelta degli anni da riscattare con il solo limite del numero degli anni pari al corso legale presso cui si è conseguita la laurea, come deriverebbe, invece, dalla interpretazione seguita del Tribunale, perché altrimenti verrebbe posta nel nulla la disposizione per cui sono riscattabili “gli anni corrispondenti ai corsi legali di studio universitario” con l'ulteriore precisazione “ a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi…”
Quindi, secondo l'appellante, la facoltà di scelta nel caso di convalida di uno o più anni frequentati presso altre facoltà, è limitata al numero necessario per conseguire la durata del corso di studi e quindi, nella specie, ad un solo anno poiché i tre ulteriori anni sono maturati nella facoltà di Scienze Politiche, presso cui il Sig. ha in seguito conseguito la laurea. Anche il messaggio n. 5811/2014, nella CP_1
parte in cui chiarisce che il riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso, si applica soltanto nella misura in cui manchino degli anni rispetto alla durata legale del corso di studi di arrivo.
L' ha pertanto concluso per la riforma totale della sentenza e per il rigetto della originaria Pt_1
domanda.
Con memoria depositata in data 10/10/2024 si è costituito in giudizio insistendo Controparte_1
per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato ritiene del tutto corretta la soluzione data dal primo Giudice ed in più ritiene che, dalla lettera del messaggio n. 5811 del 14.7.2014, non si rinvenga affatto il principio secondo cui Pt_1
l'assicurato sarebbe vincolato a scegliere prioritariamente gli anni da riscattare tra quelli svolti nel corso di studi in cui si è conseguita la laurea.
pagina 5 di 8 Al contrario, il tenore letterale del messaggio in oggetto indica la possibilità per il cittadino di scegliere indifferentemente gli anni da riscattare tra quelli della facoltà di conseguimento della laurea ovvero tra quelli della facoltà di provenienza, con il solo vincolo (rispettato nel caso di specie) che “il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto” sia “quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea”.
Non sarebbe, comunque, consentito ad una circolare o prassi amministrativa dell'Ente stabilire delle condizioni per il riscatto ulteriori e più gravose rispetto a quelle previste dalla legge.
All'udienza del 23.10.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
Il Collegio ritiene l'appello fondato.
Si tratta dell'interpretazione ed applicazione della norma di cui all' art. 2 comma 2 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che prevede “2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.”
La norma non presenta particolari problemi interpretativi qualora lo studente abbia iniziato e concluso gli studi universitari nella stessa università e nel periodo corrispondente alla durata del corso legale di studi, mentre il caso oggetto di lite presenta la peculiarità che lo studente è passato dalla facoltà di
Economia e Commercio dell' alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università Controparte_2
dopo essere stato iscritto per tre anni alla prima facoltà (un anno al primo anno e due anni al CP_3
secondo anno) e quindi, una volta passato alla facoltà di scienze politiche, ha ottenuto una diversa copertura contributiva (prima per servizio militare e poi per lavoro dipendente) che, sovrapponendosi agli anni riscattabili, impediva il riconoscimento del beneficio per quegli anni.
Entrambe le parti hanno richiamato il messaggio n. 5811 del 14.7.2014 che nella parte rilevante Pt_1 prevede: “Nel caso in cui un soggetto, dopo l'iscrizione sia passato ad altro corso di laurea ottenendo nella nuova facoltà, per effetto del riconoscimento degli studi già compiuti, l'iscrizione ad un anno di corso diverso dal primo, gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.
Tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso.
pagina 6 di 8 Resta inteso che il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, con esclusione, in ogni caso, degli anni fuori corso.”
Ritiene il Collegio che, come ritenuto dall'appellante, il tenore letterale della norma, in accordo con la sua ratio, (che è quella di consentire allo studente che abbia ritardato l'accesso alla carriera lavorativa al fine di conseguire un titolo di studio accademico, di ottenere -a titolo oneroso - la copertura previdenziale, a condizione che il titolo sia stato effettivamente conseguito) il criterio prioritario sia quello di individuare gli anni riscattabili considerando il corso di studi per il quale è stato conseguito il diploma di laurea e quindi, nel caso specifico, i seguenti
-1987/1988 secondo anno Scienze Politiche
-1988/1989 terzo anno Scienze Politiche
-1989/1990 quarto anno Scienze Politiche
Il primo anno di corso non è stato frequentato presso la facoltà di Scienze Politiche poiché il Sig. ha ottenuto l'iscrizione a tale facoltà dal secondo anno con la convalida di alcuni esami CP_1
superati presso la facoltà di Economia e Commercio. Tuttavia, nessuno dei tre anni frequentati presso la Facoltà di Scienze Politiche avrebbe potuto essere riscattato in quanto i periodi erano già coperti da contribuzione. Secondo l'appellante, il diritto di riscatto è quindi esercitabile per un solo anno, a scelta fra anni frequentati presso la facoltà di provenienza e quindi: o il 1984-1985, primo anno;
o il 1985-
1986 secondo anno;
o il 1986-1987, ancora secondo anno.
Il Collegio concorda con tale assunto: il fatto che non sia possibile il riscatto degli anni frequentati presso la facoltà di Scienze Politiche per la già esistente copertura contributiva è una esclusione da applicarsi una volta individuato quali siano gli anni riscattabili;
tale limitazione non può avere l'effetto di recuperare ulteriori anni, che non sarebbero altrimenti riscattabili. L'interpretazione fornita dal
Tribunale va oltre il testo della legge, che prevede quali riscattabili i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi .….., laddove il termine corrispondente non indica semplicemente una corrispondenza numerica (4 anni, nella fattispecie) ma si riferisce agli anni effettivamente frequentati nella facoltà presso la quale si è conseguita la laurea. Anche il Messaggio sopra citato, laddove fa riferimento ad una scelta da Pt_1 parte dell'assicurato, appare circoscrivere tale scelta nell'ambito degli anni diversi da quelli del corso di studi ove si è conseguita la laurea. L'interpretazione accolta dal Tribunale porterebbe a scegliere anni qualsiasi di uno o più corsi universitari, come avverrebbe peraltro nel caso di specie, dove in base alla pronuncia del Tribunale nessuno degli anni riscattabili da apparterrebbe al corso di CP_1
pagina 7 di 8 laurea in Scienze Politiche, il che non appare conforme alla volontà del Legislatore espressa con la norma in discussione.
La frase contenuta nel messaggio secondo cui “Tale riconoscimento non viene effettuato di Pt_1
norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso”, a parte il carattere non vincolante dell'interpretazione, contenuta in una nota di carattere esplicativo senza alcun valore precettivo -come risulta dall'espressione “di norma”-, appare riferibile al fatto che non necessariamente l'anno o gli anni scelti dall'assicurato nella facoltà di provenienza devono corrispondere a quelli mancanti nella seconda facoltà; nella specie, è stato riconosciuto il primo anno del corso degli studi di Economia e Commercio, ma avrebbe potuto essere riscattato, in alternativa e su scelta dell'interessato, il secondo anno.
Il fatto che solo un anno frequentato presso l' sia di fatto riscattabile rende priva di Controparte_2 rilievo ai fini decisori la questione se l'anno 1986/1987 sia da considerare o meno fuori corso, e quindi
-più in generale- la questione di diritto, se siano riscattabili gli anni di iscrizione fuori corso.
In definitiva, il sig. ha diritto al riscatto dell'anno 1984-1985 come richiesto e come CP_1 riconosciuto dall'Istituto, poiché per gli altri anni tale riscatto non è possibile a causa della già sussistente copertura contributiva, e pertanto la sentenza del Tribunale deve essere riformata, con il rigetto della domanda originaria.
La novità della questione, per cui non si rilevano precedenti specifici, impone la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2047/2024 del Tribunale di Milano, respinge le domande proposte da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano, 23/10/2024
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Monica Vitali
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