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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38361/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38361/2018 promossa da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. anche disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Tacchi Venturi e dall'Avv. Guido
Tarantelli
ATTORE contro in persona del Direttore p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Tribunale Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: - Accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inesistenza o, comunque,
l'inefficacia e/o disporre l'annullamento dell'ingiunzione prot. N. 857 del 06/03/2003 emessa nei confronti del sig. - Accertarsi e dichiararsi, nel merito, la non debenza di quanto richiesto Parte_1
nell'ingiunzione; - Spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
1.2.In particolare, parte attrice esponeva che con l'ingiunzione n. 857/2023 aveva CP_1
ingiunto all'impresa individuale il pagamento della somma di euro 26.200,28 Parte_1
con la motivazione che con processo verbale di constatazione della G.d.F. di OL del 24.05.02 erano state rilevate irregolarità. Più specificamente, ciò che veniva contestato era aver emesso fatture per operazioni inesistenti riguardanti acquisti fittizi di uva da vino e mosto e che dall'analisi dei rilevamenti fotografici effettuati con il programma informatico “Provit” erano emerse ulteriori irregolarità relative alle superfici dichiarate come vitate e rivelatesi, invece, del tutto prive di qualsiasi impianto di vigenti o vitate solamente in parte.
1.3.Contestava, pertanto, l'opponente che l'ingiunzione fosse nulla per carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 in quanto rimandava senza alcuna autonoma valutazione al richiamato processo di verbale di contestazione della Guardia di
Finanza.
1.4.Inoltre, lamentava l'illegittimità e l'infondatezza della ingiunzione in relazione agli artt.
2697, 2727 e 2729 c.c., atteso che affinché sia possibile per la PA avvalersi dello speciale procedimento disciplinato dal R.D. 639/1910, per le entrate di diritto privato è necessario che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, circostanza non ricorrente, nella prospettazione di parte attrice, nel caso di specie.
1.5.Evidenziava, infine, parte attrice che la vicenda era stata esaminata anche in altri sedi
(civile, tributaria e penale) e che il presupposto della fondatezza della pretesa dell'ingiunzione opposta era stata esclusa.
1.6.Si costituiva l' (d'ora in poi chiedendo Controparte_1 CP_1
il rigetto dell'avverso atto di opposizione ad ingiunzione.
1.7.All'udienza di discussione tenutasi mediante scambio di note di trattazione scritta parte opponente così concludeva: “si riporta integralmente agli atti difensivi depositati e a tutte le istanze, incluse quelle istruttorie, in essi contenute e rassegna le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione in opposizione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. in atti, da intendersi qui per integralmente trascritte”.
1.8.Parte opposta non depositava note di trattazione scritta per cui le conclusioni, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, devono intendersi quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta (Cass. sez. III, n 5014/2018).
2.1.Quanto al contestato difetto di motivazione, va osservato che il richiamo al processo verbale di constatazione deve ritenersi sufficiente, essendo pacificamente ammessa la motivazione per relationem (inter alia, Cass. civ. sez. V, n. 29984/2019, sez. II, n. 16838/2009, sez. II, n. 20882/2005), purché ovviamente i fatti posti alla base della pretesa della PA siano perfettamente coincidenti con quelli accertati.
2.2.Nel merito, invece, l'ingiunzione non risulta essere stata emessa in presenza dei necessari presupposti. Invero, la convenuta aveva l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento dell'ingiunzione a mente dell'art. 2697 c.c. quantomeno rispetto alle singole doglianze mosse dall'ingiunto.
2.3.Non può ritenersi sufficiente, infatti, in questa sede il mero richiamo all'attività svolta dalla Guardia di Finanza di OL (in particolare, con riferimento al processo verbale di constatazione del 24.05.02), né in assenza di dimostrazione della situazione di fatto che legittima la pretesa è necessario scrutinare la sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi, sorgendo tale necessità solo una volta dimostrata la sussistenza del titolo o, come nel caso di specie, della situazione di fatto che legittima la pretesa.
2.4.D'altra parte, gli esiti istruttori cui si è pervenuti in differenti sedi, anche se formatisi tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresentano elementi di valutazione che una volta offerti al contraddittorio delle parti sono sottoposti al prudente apprezzamento del Giudice e, nel caso di specie, vanno univocamente nel senso di smentire gli esiti per come interpretati del ridetto accertamento della Guardia di Finanza.
2.5.In tal senso si esprime, infatti, nella sentenza n. 2256/2018 tra e il Parte_1
passata in giudicato, del Tribunale di Verona, Controparte_2
laddove afferma “le conclusioni cui sono giunti i verbalizzanti sul punto sono state smentite nel corso del presente giudizio atteso che i ricorrenti fin dai ricorsi introduttivi hanno opposto ad esse delle risultanze documentali costituite dalla dichiarazione delle superfici vitate inviate ad e verificate dall'Ufficio CP_1
Repressioni Frodi di Modena che solo nella odierna discussione la difesa della resistente ha contestato. Infatti nella comparsa di costituzione e risposta la resistente si era limitata ad assumere, in maniere invero poco pertinente che l'archivio di è soggetto a costante e continuo aggiornamento”. Ciò sulla scorta CP_1
della consulenza tecnica d'ufficio che aveva concluso “Si ritiene di sottolineare che i dati riportati dalla Guardia di Finanza non sono compatibili con quelli riportati dalle foto aeree in quanto non omogeni.
Infatti la Guardia di Finanza fa riferimento a ditte che potevano conferire uva a più soggetti”. Ancora la Commissione Regionale del Veneto, Sezione distaccata di Verona, n. 71/01/28, passata in giudicato, che ha osservato come “Tutte le argomentazioni contenute nel p.v., recepite negli accertamenti finiscono per avere carattere del tutto indiziario, ma non costituiscono una puntuale dimostrazione dei recuperi proposti (le difficoltà nel determinare le quantità di vino nelle cisterne non può certo costituire una prova, né l'Ufficio può formulare una semplice ipotesi di non esistenza di un'operazione per imporre al contribuente la prova della sua “non inesistenza”)”, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento deciso con sentenza della Commissione Provinciale di Verona
n. 179/2/2006 che aveva rilevato che “I risultati della richiesta consulenza d'Ufficio non concordano con i dati di misurazione dei terreni presi in considerazione dalla Guardia di Finanza né per il calcolo delle uve conferite. Non sono concordanti le individuazioni delle superfici vitate dei conferenti le uve al ricorrente, che non concordano con le superfici risultanti dal catasto , controllati dall'Ufficio CP_1
Repressioni Frodi di Modena. Non sono altresì concordanti i dati riguardanti le quantità di uve conferite,
e le rese applicate dalla G. di Finanza, che non ha tenuto conto di quanto al Decreto dell'anno 1996, che aumentava notevolmente le percentuali di resa delle uve”.
3.Per le ragioni esposte, essendo rimasta indimostrata la fondatezza della pretesa,
l'ingiunzione impugnata deve essere annullata.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in ragione della quantità e qualità dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: annulla l'ingiunzione di pagamento emessa da prot. n. 857 del 06/03/2003; CP_1 condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3.400, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa se dovute;
Così è deciso in data 31.12.2024
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38361/2018 promossa da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. anche disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Tacchi Venturi e dall'Avv. Guido
Tarantelli
ATTORE contro in persona del Direttore p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Tribunale Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: - Accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inesistenza o, comunque,
l'inefficacia e/o disporre l'annullamento dell'ingiunzione prot. N. 857 del 06/03/2003 emessa nei confronti del sig. - Accertarsi e dichiararsi, nel merito, la non debenza di quanto richiesto Parte_1
nell'ingiunzione; - Spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
1.2.In particolare, parte attrice esponeva che con l'ingiunzione n. 857/2023 aveva CP_1
ingiunto all'impresa individuale il pagamento della somma di euro 26.200,28 Parte_1
con la motivazione che con processo verbale di constatazione della G.d.F. di OL del 24.05.02 erano state rilevate irregolarità. Più specificamente, ciò che veniva contestato era aver emesso fatture per operazioni inesistenti riguardanti acquisti fittizi di uva da vino e mosto e che dall'analisi dei rilevamenti fotografici effettuati con il programma informatico “Provit” erano emerse ulteriori irregolarità relative alle superfici dichiarate come vitate e rivelatesi, invece, del tutto prive di qualsiasi impianto di vigenti o vitate solamente in parte.
1.3.Contestava, pertanto, l'opponente che l'ingiunzione fosse nulla per carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 in quanto rimandava senza alcuna autonoma valutazione al richiamato processo di verbale di contestazione della Guardia di
Finanza.
1.4.Inoltre, lamentava l'illegittimità e l'infondatezza della ingiunzione in relazione agli artt.
2697, 2727 e 2729 c.c., atteso che affinché sia possibile per la PA avvalersi dello speciale procedimento disciplinato dal R.D. 639/1910, per le entrate di diritto privato è necessario che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, circostanza non ricorrente, nella prospettazione di parte attrice, nel caso di specie.
1.5.Evidenziava, infine, parte attrice che la vicenda era stata esaminata anche in altri sedi
(civile, tributaria e penale) e che il presupposto della fondatezza della pretesa dell'ingiunzione opposta era stata esclusa.
1.6.Si costituiva l' (d'ora in poi chiedendo Controparte_1 CP_1
il rigetto dell'avverso atto di opposizione ad ingiunzione.
1.7.All'udienza di discussione tenutasi mediante scambio di note di trattazione scritta parte opponente così concludeva: “si riporta integralmente agli atti difensivi depositati e a tutte le istanze, incluse quelle istruttorie, in essi contenute e rassegna le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione in opposizione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. in atti, da intendersi qui per integralmente trascritte”.
1.8.Parte opposta non depositava note di trattazione scritta per cui le conclusioni, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, devono intendersi quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta (Cass. sez. III, n 5014/2018).
2.1.Quanto al contestato difetto di motivazione, va osservato che il richiamo al processo verbale di constatazione deve ritenersi sufficiente, essendo pacificamente ammessa la motivazione per relationem (inter alia, Cass. civ. sez. V, n. 29984/2019, sez. II, n. 16838/2009, sez. II, n. 20882/2005), purché ovviamente i fatti posti alla base della pretesa della PA siano perfettamente coincidenti con quelli accertati.
2.2.Nel merito, invece, l'ingiunzione non risulta essere stata emessa in presenza dei necessari presupposti. Invero, la convenuta aveva l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento dell'ingiunzione a mente dell'art. 2697 c.c. quantomeno rispetto alle singole doglianze mosse dall'ingiunto.
2.3.Non può ritenersi sufficiente, infatti, in questa sede il mero richiamo all'attività svolta dalla Guardia di Finanza di OL (in particolare, con riferimento al processo verbale di constatazione del 24.05.02), né in assenza di dimostrazione della situazione di fatto che legittima la pretesa è necessario scrutinare la sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi, sorgendo tale necessità solo una volta dimostrata la sussistenza del titolo o, come nel caso di specie, della situazione di fatto che legittima la pretesa.
2.4.D'altra parte, gli esiti istruttori cui si è pervenuti in differenti sedi, anche se formatisi tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresentano elementi di valutazione che una volta offerti al contraddittorio delle parti sono sottoposti al prudente apprezzamento del Giudice e, nel caso di specie, vanno univocamente nel senso di smentire gli esiti per come interpretati del ridetto accertamento della Guardia di Finanza.
2.5.In tal senso si esprime, infatti, nella sentenza n. 2256/2018 tra e il Parte_1
passata in giudicato, del Tribunale di Verona, Controparte_2
laddove afferma “le conclusioni cui sono giunti i verbalizzanti sul punto sono state smentite nel corso del presente giudizio atteso che i ricorrenti fin dai ricorsi introduttivi hanno opposto ad esse delle risultanze documentali costituite dalla dichiarazione delle superfici vitate inviate ad e verificate dall'Ufficio CP_1
Repressioni Frodi di Modena che solo nella odierna discussione la difesa della resistente ha contestato. Infatti nella comparsa di costituzione e risposta la resistente si era limitata ad assumere, in maniere invero poco pertinente che l'archivio di è soggetto a costante e continuo aggiornamento”. Ciò sulla scorta CP_1
della consulenza tecnica d'ufficio che aveva concluso “Si ritiene di sottolineare che i dati riportati dalla Guardia di Finanza non sono compatibili con quelli riportati dalle foto aeree in quanto non omogeni.
Infatti la Guardia di Finanza fa riferimento a ditte che potevano conferire uva a più soggetti”. Ancora la Commissione Regionale del Veneto, Sezione distaccata di Verona, n. 71/01/28, passata in giudicato, che ha osservato come “Tutte le argomentazioni contenute nel p.v., recepite negli accertamenti finiscono per avere carattere del tutto indiziario, ma non costituiscono una puntuale dimostrazione dei recuperi proposti (le difficoltà nel determinare le quantità di vino nelle cisterne non può certo costituire una prova, né l'Ufficio può formulare una semplice ipotesi di non esistenza di un'operazione per imporre al contribuente la prova della sua “non inesistenza”)”, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento deciso con sentenza della Commissione Provinciale di Verona
n. 179/2/2006 che aveva rilevato che “I risultati della richiesta consulenza d'Ufficio non concordano con i dati di misurazione dei terreni presi in considerazione dalla Guardia di Finanza né per il calcolo delle uve conferite. Non sono concordanti le individuazioni delle superfici vitate dei conferenti le uve al ricorrente, che non concordano con le superfici risultanti dal catasto , controllati dall'Ufficio CP_1
Repressioni Frodi di Modena. Non sono altresì concordanti i dati riguardanti le quantità di uve conferite,
e le rese applicate dalla G. di Finanza, che non ha tenuto conto di quanto al Decreto dell'anno 1996, che aumentava notevolmente le percentuali di resa delle uve”.
3.Per le ragioni esposte, essendo rimasta indimostrata la fondatezza della pretesa,
l'ingiunzione impugnata deve essere annullata.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in ragione della quantità e qualità dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: annulla l'ingiunzione di pagamento emessa da prot. n. 857 del 06/03/2003; CP_1 condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3.400, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa se dovute;
Così è deciso in data 31.12.2024
Il Giudice dott.ssa Anna Multari