Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00799/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento Programmazione Dispositivi Medici del Farmaco e delle Politiche in Favore del Servizio Sanitario Nazionale, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05534/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dall’appellante, risultando il provvedimento adeguatamente motivato sulla base delle considerazioni dell’organo tecnico preposto in seno alla Conferenza di servizi dell’8 maggio 2024;
Considerato, in particolare, che la suddetta conferenza di servizi risulta aver valutato entrambi i titoli conseguiti dall’appellante all’estero (“-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”), raffrontato il percorso formativo -OMISSIS- con quello previsto in Italia e rilevando differenze sostanziali, consistenti in carenze contenutistiche nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti previste dall’ordinamento universitario italiano, ritenute fondamentali per l’acquisizione di specifiche competenze necessarie per l’esercizio della professione;
Rilevato che l’appellante non ha calibrato le proprie censure in termini sufficientemente specifici, ponendo a confronto, in concreto, il percorso di studi seguito all’estero con quello previsto in Italia, e che, pertanto, non emergono evidenti profili di illogicità, arbitrarietà o travisamento del fatto, che segnano il limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche dell’Amministrazione;
Ritenuto, infine, che il pregiudizio relativo all’impossibilità di svolgere, nell’immediato, l’attività lavorativa, oltre ad essere ristorabile per equivalente pecuniario, non tiene conto della possibilità, alternativa rispetto alla partecipazione ad un tirocinio di adattamento, di sottoporsi in tempi più brevi ad una prova attitudinale, e risulta comunque recessivo (considerata anche l’avvenuta fissazione dell’udienza di merito dinanzi al T.a.r.), rispetto a quello pubblico a che la professione venga esercitata da soggetti muniti delle necessarie qualifiche, a tutela della salute e della sicurezza dei pazienti;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
Respinge l'appello (Ricorso numero: 869/2025);
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.