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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1749/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARILARI ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 agosto 2018, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il provvedimento dell' di reiezione della domanda di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2015/2016, motivato sulla base dell'esito dei controlli interni dai quali sarebbe emerso il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo dichiarato.
2. La ricorrente, tempestivamente, ha altresì presentato opposizione in sede amministrativa al Comitato provinciale dell' , il quale ha rigettato il ricorso CP_1
affermando che le domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2015-2017
1 sarebbero state rielaborate e respinte a seguito della cancellazione delle relative giornate lavorative dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
a. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
3. Nel ricorso giudiziario, la sig.ra ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del Pt_1 disconoscimento del rapporto di lavoro e della conseguente cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, nonché la declaratoria di fondatezza della domanda di disoccupazione agricola, con reintegrazione nella posizione previdenziale e riconoscimento del relativo diritto alla prestazione.
4. L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia attenga alla reintegrazione della posizione previdenziale, e nel merito ha dedotto che la cancellazione sarebbe stata comunicata mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della L. n. 111/2011, nel periodo dal 15 al
30 giugno 2018, e che la variazione relativa all'anno 2015/2016 risultava contenuta nel primo elenco trimestrale 2017.
5. L'istruttoria si è svolta con l'escussione della testimone , la quale ha Testimone_1
confermato, in maniera circostanziata e attendibile, la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e l'impresa agricola presso cui prestava attività, Pt_1
dichiarando di aver lavorato con la stessa in modo continuativo e contestuale rispetto al periodo oggetto di contestazione.
6. Orbene, la proposizione tempestiva del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola può ritenersi idonea a configurare anche un'implicita impugnazione della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, considerato che tale cancellazione rappresenta il presupposto su cui si fonda il provvedimento di rigetto della prestazione.
7. Tenuto conto della testimonianza raccolta e dell'assenza di prova contraria da parte dell' , deve ritenersi dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo per CP_1
l'anno 2015/2016, con conseguente illegittimità della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli e fondatezza della pretesa azionata.
2 8. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna dell' alla reintegrazione CP_1 della sig.ra negli elenchi anagrafici per l'anno in contestazione e al Pt_1
riconoscimento del relativo diritto alla disoccupazione agricola, previo completamento dell'istruttoria amministrativa e verifica dei requisiti residui.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Accoglie il ricorso;
– Dichiara l'illegittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2015/2016;
– Condanna l' alla reintegrazione della ricorrente nei suddetti elenchi e al CP_1 riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per l'anno per l'anno 2015/2016, subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti da parte dell'Istituto;
– Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
Così deciso, 19/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3 4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1749/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARILARI ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 agosto 2018, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il provvedimento dell' di reiezione della domanda di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2015/2016, motivato sulla base dell'esito dei controlli interni dai quali sarebbe emerso il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo dichiarato.
2. La ricorrente, tempestivamente, ha altresì presentato opposizione in sede amministrativa al Comitato provinciale dell' , il quale ha rigettato il ricorso CP_1
affermando che le domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2015-2017
1 sarebbero state rielaborate e respinte a seguito della cancellazione delle relative giornate lavorative dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
a. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
3. Nel ricorso giudiziario, la sig.ra ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del Pt_1 disconoscimento del rapporto di lavoro e della conseguente cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, nonché la declaratoria di fondatezza della domanda di disoccupazione agricola, con reintegrazione nella posizione previdenziale e riconoscimento del relativo diritto alla prestazione.
4. L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia attenga alla reintegrazione della posizione previdenziale, e nel merito ha dedotto che la cancellazione sarebbe stata comunicata mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della L. n. 111/2011, nel periodo dal 15 al
30 giugno 2018, e che la variazione relativa all'anno 2015/2016 risultava contenuta nel primo elenco trimestrale 2017.
5. L'istruttoria si è svolta con l'escussione della testimone , la quale ha Testimone_1
confermato, in maniera circostanziata e attendibile, la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e l'impresa agricola presso cui prestava attività, Pt_1
dichiarando di aver lavorato con la stessa in modo continuativo e contestuale rispetto al periodo oggetto di contestazione.
6. Orbene, la proposizione tempestiva del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola può ritenersi idonea a configurare anche un'implicita impugnazione della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, considerato che tale cancellazione rappresenta il presupposto su cui si fonda il provvedimento di rigetto della prestazione.
7. Tenuto conto della testimonianza raccolta e dell'assenza di prova contraria da parte dell' , deve ritenersi dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo per CP_1
l'anno 2015/2016, con conseguente illegittimità della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli e fondatezza della pretesa azionata.
2 8. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna dell' alla reintegrazione CP_1 della sig.ra negli elenchi anagrafici per l'anno in contestazione e al Pt_1
riconoscimento del relativo diritto alla disoccupazione agricola, previo completamento dell'istruttoria amministrativa e verifica dei requisiti residui.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Accoglie il ricorso;
– Dichiara l'illegittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2015/2016;
– Condanna l' alla reintegrazione della ricorrente nei suddetti elenchi e al CP_1 riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per l'anno per l'anno 2015/2016, subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti da parte dell'Istituto;
– Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
Così deciso, 19/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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