TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. LB Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12843/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. BRUNO MAXIMILIANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1
dell'avv. ELENA GONTERO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento della curatrice speciale dei minori, Avv. FRANCESCA RISSONE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 29/03/2023):
“chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Fatti salvi ed impregiudicati eventuali provvedimenti di allontanamento della SI.ra dalla CP_1
casa familiare disposti dalla Procura della Repubblica di Torino per le causali di cui in narrativa, ed in parziale revoca e/o modifica dell'ordinanza del Tribunale di Torino, Dott.ssa Silva, del 18 novembre
2022, e dell'ordinanza del Tribunale di Torino, Dott.ssa Levrino, del 27 febbraio 2023
Nel merito,
1) Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito della stessa in capo alla SI.ra CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, per le causali di cui in narrativa.
[...]
2) Affidare i due figli minori e LB congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo la Per_1
collocazione invariata e dimora abituale degli stessi minori, con conseguente permanenza della residenza anagrafica dei figli minori, presso la casa familiare in Chieri (To), via Biscaretti 68, con affido condiviso da eseguirsi in misura paritaria e alternata fra le parti, ossia una settimana con ciascun genitore in linea di massima, con festività e vacanze alternate tra le parti, e stabilire pertanto la specifica determinazione delle modalità di collocazione e frequentazione genitori/figli minori, per le causali di cui in narrativa.
3) Assegnare, anche in parziale revoca e/o modifica delle ordinanze del Tribunale di Torino del 18 novembre 2022, Dott.ssa Silva, e del 27 febbraio 2023, Dott.ssa Levrino, l'abitazione coniugale, sita in
Chieri (To), via Biscaretti 68, in via esclusiva al SI. e, in subordine, in godimento ad Parte_1
entrambi i coniugi, a settimane alterne, in funzione e nell'interesse precipuo dei minori, con conseguente riparto fra gli stessi coniugi al 50% delle spese delle utenze domestiche e di gestione/manutenzione ordinaria dell'immobile, per le causali di cui in narrativa.
4) Dichiarare tenuto il SI. , anche in parziale revoca e/o modifica delle ordinanze del Tribunale Pt_1
di Torino del 18 novembre 2022, Dott.ssa Silva, e del 27 febbraio 2023, Dott.ssa Levrino, a corrispondere assegno mensile di mantenimento dei figli a favore della SInora i euro 300,00 mensili (o diversa CP_1
inferiore somma determinata dal Tribunale di Torino), in regime di collocazione paritaria fra i genitori, stante peraltro la permanenza stabile del figlio maggiorenne (studente, non autonomo Per_2
economicamente), presso il padre, con accollo esclusivo in capo all'esponente del mantenimento ordinario del figlio , nonché l'accollo integrale in capo all'esponente del mutuo bancario (già Per_2
intestato all'esponente) e del 50% delle spese ordinarie della casa coniugale, per le causali di cui in narrativa.
pagina 2 di 16 5) Disporre che le spese ordinarie e straordinarie da sostenere a favore dei figli, previamente concordate
e comunque debitamente documentate, vengano corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno, anche secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa già sottoscritto presso il presente Tribunale, per le causali di cui in narrativa.
6) Stabilire e disciplinare, considerati l'affidamento congiunto nonché la richiesta collocazione invariata
e alternata-paritaria fra le parti dei figli minori, il diritto del padre di fruire e beneficiare, nell'interesse del minore , dei permessi e riposi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 e dalle altre normative Per_1
di riferimento, per le causali di cui in narrativa.
7) Accertare e dichiarare l'autonomia economica/lavorativa della coniuge e stabilire CP_1
pertanto che nulla è dovuto dal alla medesima, anche in considerazione della richiesta di Pt_1
addebito di separazione in capo alla moglie, per le causali di cui in narrativa.
8) Rigettare, in ogni caso, tutte le domande avversarie, per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente (come da note di trattazione scritta del 22/10/2024):
“Si chiede che l' Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito,
2) Disporre l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente degli stesso presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
prevedendo che salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con se' i figli secondo le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola
- due pomeriggi, uno dei quali seguiti da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita da scuola
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 217
pagina 3 di 16 - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito)
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni
- In occasione delle altre festività infrasettimanali (compresi gli eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore
- due settimane durante le vacanze estive con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con conseguente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in difetto di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari)
3) Assegnare la casa coniugale con gli arredi che la compongono alla SI.ra CP_1
4) disporre che il corrisponda a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 mensili, ovvero in subordine nella veriore somma determinanda dall'Ill.mo Tribunale, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate e successivamente documentate, facendo espresso riferimento al Protocollo dì Intesa tra il Tribunale di Torino ed il COA di
Torino.
Respingersi in toto le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria si chiede ammettersi le prove come dedotte in corso di causa nella memoria ex art 183
n. 2 cpc ed in caso di ammissione delle prove ex adverso indicate ammettersi la prova contraria. Si produce atto di querela del 24.02.2024.
Con il favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e liquidazione dei compensi delle spese della parte ammessa al patrocino a Spese dello Stato”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e ontraevano matrimonio in TORINO il 27/11/2004. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: l'01/04/2004, il 14/02/2011 e LB il 19/10/2012. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 07/07/2022 il SI. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Pt_1
separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Chiedeva, altresì, di affidare i figli minori pagina 4 di 16 ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e alternata tra le parti con predisposizione di un regime di visita genitori-figli minori, di assegnare l'abitazione coniugale al ricorrente, di stabilire, se del caso, un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre e, infine, di accertare l'autonomia economica delle parti.
Veniva ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti.
Il 05/09/2022 il ricorrente depositava un'istanza di riunione di procedimenti connessi, atteso che, il giorno successivo al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la SI.ra epositava CP_1
analogo ricorso per separazione giudiziale (R.G. n. 12970/2022).
Il 04/11/2022 si costituiva in giudizio nuovo difensore per parte ricorrente, richiamando integralmente il contenuto del ricorso introduttivo.
Il 07/11/2022, il difensore di parte resistente depositava la comparsa di costituzione, già depositata nel fascicolo della causa oggetto di riunione, a integrazione di quanto esposto nell'originario ricorso.
All'udienza dell'08/11/2022 comparivano le parti. Il Presidente, preliminarmente, disponeva la riunione dei due procedimenti;
esperiva, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione;
autorizzava i coniugi a vivere separati, riservandosi in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con provvedimento del 18/11/2022, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Presidente affidava i figli ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, disponeva un calendario di visita padre-figli, richiedeva ai Servizi incaricati la prosecuzione del monitoraggio, nominava una curatrice speciale per i minori, assegnava la casa coniugale alla madre e prevedeva un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a €500,00 mensili. Infine, nominava il G.I.
Con atto depositato il 29/11/2022 il difensore di parte resistente dismetteva il mandato conferitogli.
Il 21/12/2022 la curatrice speciale di minori depositava comparsa di costituzione, riservando, al prosieguo, la formulazione delle conclusioni nell'interesse dei minori.
Il 05/01/2023 parte ricorrente depositava memoria integrativa e il 10/02/2023 si costituiva un nuovo difensore per parte resistente.
All'udienza del 21/02/2023 le parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Parte ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto contributo al mantenimento e assegnazione della casa coniugale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza sopra indicata, con ordinanza del 27/02/2023, il G.I. rigettava l'istanza di modifica ex art. 709 c.p.c. formulata da parte ricorrente e assegnava alle parti i pagina 5 di 16 termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. Le parti ritualmente depositavano le memorie di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2023, il G.I, con ordinanza del 14/07/2023, rigettava le prove orali, revocava la nomina della curatrice speciale, assegnava alle parti termine per depositare l'eventuale dichiarazione di accettazione della proposta conciliativa (ivi formulata), rinviando a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni. La proposta prevedeva l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
calendarizzazione degli incontri padre-figli; assegnazione della casa familiare alla resistente;
onere in capo al ricorrente di versare, in favore della resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di € 400, oltre al 50% delle spese.
Parte resistente, con atto depositato il 29/09/2023, dichiarava di accettare la proposta conciliativa.
Parte ricorrente, invece, con memoria del 02/10/2023, dichiarava di non accettare la proposta conciliativa e insisteva per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie già formulate.
Come disposto dal G.I., il 22/10/2024 parte resistente depositava note di trattazione scritta chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e riportate in epigrafe. In pari data depositava le proprie note il ricorrente richiamando integralmente gli atti depositati, i documenti prodotti, i verbali di causa, tutte le istanze già presentate, nonché le conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. riportate in epigrafe. Il G.I., rilevato il deposito delle predette note, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti ritualmente depositavano le rispettive comparse conclusionali, nonché le memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.: la stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; emerge, anche dal comportamento processuale tenuto dai coniugi, una profonda acredine reciproca sfociata in un astio difficilmente ricomponibile.
pagina 6 di 16 Sulle domande di addebito della separazione
Le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti non possono trovare accoglimento.
Il SI. ha fondato la propria domanda di addebito principalmente sui tradimenti della moglie, Pt_1
sia risalenti nel tempo sia recenti, nonché su comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti e su asserite condotte denigratorie, umilianti e offensive verso di lui (v. ricorso introduttivo, pag. 2; memoria integrativa, pagg. 4-5; “la crisi coniugale, latente da anni e deflagrata a partire dal febbraio
2022, è da ricondursi unicamente alle condotte della ). CP_1
Con atto di costituzione del 27.10.2022, la SI.ra richiamandosi al ricorso introduttivo CP_1
dell'08.07.2022 (che ha originato il procedimento n. 12970/2022 R.G., riunito al presente), ha instato per l'addebito della separazione al SI. , dichiarando che “Il comportamento del marito è stata Pt_1
la principale causa di deterioramento della situazione”, nonché asserendo che il SI. era dedito Pt_1
all'assunzione di sostanze alcoliche, “protagonista di violente scenate, anche davanti ai figli, causate dal suo stato di ebbrezza”; egli avrebbe assunto comportamenti prevaricatori ai danni della resistente, ostacolandola nella ricerca di lavoro e sottoponendola a pressanti richieste di rapporti sessuali. Parte resistente afferma infine che “il rapporto di coniugio … è finito da tempo e si è trascinato …. per i figli”.
Con riferimento alle domande di addebito reciprocamente dispiegate dalle parti, il Collegio osserva come le stesse siano risultate indimostrate in giudizio. Sotto il profilo probatorio, infatti, si confermano inammissibili le prove orali capitolate dalle parti in quanto generiche, non circostanziate, attinenti a fatti non rilevanti. Le parti non hanno fornito ulteriori e differenti prove comprovanti l'addebitabilità all'altro coniuge della crisi coniugale. In particolare, il procedimento penale n. 4048/2022 (originato dalla denuncia della SI. per il reato di cui all'art. 572 c.p. accertato il 13.02.2022), è stato CP_1
archiviato con decreto del G.i.p. di Torino del 20.5.2022 (v. doc. 9 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente;
a pag. 1, primo paragrafo, della richiesta di archiviazione, si legge “Non vi sarebbero stati atti di violenza o minaccia, quanto solo condotte espressive di conflitti interpersonali”).
Invero, fra le parti risulta altresì pendente, a seguito di reciproche denunce-querele, il procedimento penale n. 18543/2022 R.G.N.R. (per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 572 c.p., accertati il 16.09.2022, indagato;
per il delitto di cui all'art, 572 c.p., accertato il 13.10.2022, indagata , oggetto Pt_1 CP_1
di richiesta di archiviazione del 23.12.2022 (v. sempre doc. 9 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) e di successive opposizioni delle parti (i cui esiti non sono tuttavia noti).
pagina 7 di 16 Trattasi, comunque, di denunce presentate dopo il deposito del ricorso e, nella richiesta di archiviazione relativa al procedimento in oggetto, si legge “l'unico dissidio violento tra i coniugi si verificava in data
16/09/22, nel corso della notte e, all'esito delle indagini svolte si può concludere essersi trattato di un violento alterco, nel corso del quale la non subiva alcuna violenza sessuale (al più, il marito, CP_1
secondo quanto riferito dal minore , tentava di baciarla, venendo immediatamente respinto) e Per_1
colpiva il (cagionando lievi lesioni personali) nel tentativo di trattenere il telefono cellulare”. Pt_1
In conclusione, non emergono - a quanto consta- penalmente rilevanti precedenti alla data di deposito del ricorso.
Anche riguardo agli altri episodi segnalati dalle parti (oltre alla già citata aggressione del 16.09.2022, la nuova relazione extra-coniugale della SI.ra i comportamenti assunti dalla SI.ra nei CP_1 CP_1
confronti del figlio;
la denuncia di diffamazione del 23.10.2024 nei confronti della SI.ra Per_2 CP_1
il dissidio circa la mancata voltura delle utenze della casa coniugale;
la richiesta avanzata dalla SI.ra di essere seguita da un Centro antiviolenza), gli stessi si collocano - pacificamente - in epoca CP_1
successiva all'instaurazione del presente giudizio (7.7.2022). Ne consegue che tali episodi non possono essere individuati quali causa della fine della relazione affettiva, quanto, piuttosto, quale conseguenza della stessa, inserendosi in una fase in cui, perdurando ancora la convivenza fra i coniugi (quantomeno sino all'udienza presidenziale e alla successiva ordinanza del 18.11.2022), vi era un clima particolarmente teso tra gli stessi.
Parimenti priva di rilevanza causale sulla sopraggiunta intollerabilità della relazione matrimoniale risulta l'infedeltà della moglie, risalente al 2008 e non contestata dalla resistente, posto che, successivamente alla stessa, non solo è proseguita la convivenza ma la riconciliazione è stata anche sugellata dalla nascita di altri due figli, e LB. Per_1
Ai fini dell'addebito della separazione coniugale, infatti, “non possono essere considerati i comportamenti contrari ai doveri derivante dal vincolo matrimoniale che si siano verificati in una fase già di crisi irreversibile del rapporto coniugale, in cui si sia giunti a una reciproca, stabile e sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis. Ciò deriva dalla necessità che, in tale contesto, il giudice accerti esistente un nesso causale tra la condotta contraria alle norme di cui agli artt.
143 ss. c.c. e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di tal ché devono escludersi quelli che siano intervenuti quando i presupposti per la separazione personale erano già presenti” (cfr. Tribunale di Forlì 08/04/2022, n.347). Per contro, dalla narrativa degli atti delle parti e dalle allegazioni svolte, è
pagina 8 di 16 emerso un quadro di reciproca intollerabilità della convivenza risalente nel tempo, una progressiva disgregazione coniugale inserita in un contesto di spiccata conflittualità caratterizzata da frequenti litigi e violenza verbale del rapporto, non univocamente riconducibile alla responsabilità di uno dei coniugi.
Conclusivamente, l'impossibilità di individuare una condotta unica, causalmente rilevante, imputabile in via esclusiva ad uno o all'altro coniuge che abbia definitivamente incrinato il rapporto matrimoniale, rendendo intollerabile la prosecuzione della relazione affettiva, conduce il Collegio a rigettare entrambe le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti.
Sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori
I figli minori e LB - conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti al riguardo - Per_1
devono essere affidati ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi ostativi all'affidamento condiviso.
Quanto al loro collocamento, Il Collegio ritiene di confermare la collocazione prevalente dei minori presso la madre, come stabilito nell'ordinanza presidenziale del 18/11/2022, anche avuto riguardo agli esiti dell'indagine sociale e psicologica disposta nel corso del procedimento. Le relazioni documentano come, già in epoca antecedente all'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, la figura materna avesse un ruolo centrale nella gestione dei minori, ravvisando altresì una progressiva evoluzione in positivo della nuova organizzazione famigliare. Nella relazione sociale ed educativa del 26/10/2022, depositata dal del Chierese, emerge infatti come la madre sia “la figura Controparte_2
genitoriale maggiormente presente” per entrambi i minori “e che intrattiene i rapporti con la scuola"
(pag. 4), mentre il padre viene descritto come una figura "percepita più come un compagno di giochi che come figura autorevole", con una limitata "capacità di focalizzare l'attenzione sul malessere dei figli" (pag. 5). Si legge, inoltre, che il padre “si è presentato come una figura amorevole, ma meno presente nella gestione quotidiana dei figli che delega alla moglie. Non ha mai chiesto di colloquiare con
i docenti, neanche dopo l'avvio della separazione” (pag. 5). L'evoluzione positiva del collocamento prevalente presso la madre, disposta a partire dal mese di novembre 2022, è attestata altresì dalla relazione psicologica di aggiornamento del 2/02/2023, redatta dalla dott.ssa della A.S.L. To5, in Tes_1
cui si evidenzia un SInificativo miglioramento della situazione familiare dopo che il ricorrente si è allontanato dalla casa familiare. Si legge infatti come "la situazione del nucleo appare stabilizzata ed in evoluzione positiva" e, aspetto particolarmente rilevante, "entrambi i minori mostrano un positivo adattamento alla nuova organizzazione familiare" (pag. 1). L'elemento più SInificativo emerge nelle pagina 9 di 16 conclusioni della relazione in esame, dove si evidenzia che "la cessazione della coabitazione fra i coniugi, sembra aver determinato in parte l'esaurirsi dell'accesa conflittualità, determinando una situazione di maggiore benessere e stabilità psicofisica per ciascun membro del nucleo" (pag. 3). Tale circostanza spiega come i minori si siano “efficacemente adattati alla nuova organizzazione familiare” (pag. 2), ragione per cui non v'è ragione di modificare l'assetto organizzativo consolidatosi dopo l'ordinanza presidenziale.
La successiva relazione dei servizi sociali del 13/02/2023, inoltre, conferma nuovamente il ruolo centrale della madre, sottolineando come "nella quotidianità è la SInora ad occuparsi di tutto ciò che riguarda i minori;
anche nel fine settimana, salvo rare occasioni, generalmente l'accompagnamento alle attività sportive è a carico della SInora . La progressiva evoluzione del nuovo assetto familiare CP_1
è, da ultimo, confermata anche dalla relazione psicologica del 31/05/2023, in cui si precisa che ormai la situazione del nucleo appare stabilizzata e che entrambi i minori mostrano un positivo adattamento alla nuova organizzazione familiare. Per tale ragione, è stato considerato concluso il monitoraggio psicologico, dovendosi unicamente affidare il controllo, nel tempo, del nucleo familiare e dei minori ai
Servizi Sociali (pag. 2). A ciò si aggiunge, per ragioni di completezza, la situazione di instabilità lavorativa del padre, emersa anche dalla più recente relazione del 14/06/2023 (pag. 1) e verosimilmente ancora in corso, che documenta come "da qualche mese è stato licenziato [...] sta attualmente percependo
l'indennità di disoccupazione e sta svolgendo alcuni colloqui di lavoro", circostanza che non garantirebbe quella continuità e stabilità necessarie per un disporre un diverso assetto di collocamento dei minori. In definitiva, sebbene dalle relazioni dei Servizi Sociali non emergano elementi di inadeguatezza genitoriale in capo a nessuno dei genitori, la conferma del collocamento prevalente presso la madre appare la soluzione più idonea a garantire ai minori la necessaria stabilità dell'ambiente di vita e la continuità delle cure, tenuto conto anche delle specifiche eSIenze di supporto educativo di entrambi i minori.
Inoltre, la richiesta del SI. di un collocamento paritario con alternanza settimanale non può Pt_1
corrispondere all'interesse primario dei minori e ciò si afferma sulla base di diverse considerazioni. In primo luogo, la continua ricerca di una perfetta parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non tiene adeguatamente conto della primaria eSIenza di godere di un ambiente domestico stabile e di riferimento. Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 17221/2021, l'affidamento condiviso non implica necessariamente una perfetta equipartizione dei tempi di permanenza dei figli presso pagina 10 di 16 ciascun genitore. Il suo obiettivo è piuttosto quello di garantire la bigenitorialità attraverso il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative e scolastiche, assicurando una SInificativa presenza del genitore non collocatario nella vita dei figli.
L'istituto dell'affidamento condiviso si fonda infatti sul principio della collocazione prevalente presso uno dei genitori, al quale viene conseguentemente assegnata la casa familiare per garantire la continuità dell'ambiente domestico.
Al fine di garantire la continuità relazionale con il padre, viene tuttavia riconosciuto il diritto di visita del ricorrente e, in assenza di diverso accordo tra le parti, questo viene regolamentato come da dispositivo, in conformità all'assetto finora praticato dalle parti.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Nonostante la proprietà esclusiva del marito e il mutuo da lui interamente sostenuto, la casa coniugale deve essere assegnata alla madre in quanto genitore collocatario dei figli minori, in applicazione dell'art. 337-sexies c.c. Tale decisione è necessaria per tutelare l'interesse preminente dei minori a mantenere l'habitat domestico.
Sul contributo al mantenimento dei minori e del figlio maggiorenne
Al momento dell'ordinanza presidenziale, il contributo al mantenimento dei figli minori in capo al ricorrente era stato quantificato in 500,00 euro mensili. Tale importo teneva conto della situazione reddituale delle parti in allora accertata: il ricorrente percepiva uno stipendio di circa 2.100,00 euro mensili da lavoro dipendente, mentre la resistente dichiarava un reddito mensile variabile tra i 450,00
e i 600,00 euro. Nella stessa sede, la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, è stata assegnata alla madre, la quale beneficiava altresì di un assegno di 325,00 euro per il figlio , relativo al periodo Per_3
da settembre a giugno. Inoltre, l'Assegno Unico risultava percepito interamente dal padre, il quale, oltre a dover reperire una nuova sistemazione abitativa, contribuiva anche al mantenimento del figlio maggiorenne , con cui la madre aveva un rapporto conflittuale. Per_2
Successivamente, con ordinanza del 27.02.2023, è stata rigettata l'istanza di riduzione del contributo al mantenimento avanzata dal ricorrente, il quale aveva addotto la perdita del proprio impiego lavorativo
(licenziamento per giusta causa avvenuto in data 23/01/2023 v. doc. 8 allegato alla memoria del
26.02.2023 di parte ricorrente). In detta sede, Il Giudice rilevava che il ricorrente, pur essendo stato licenziato, beneficiasse della NASpI, oltre ad aver ricevuto il TFR a seguito dell'interruzione del rapporto pagina 11 di 16 di lavoro, elementi che non consentivano di ravvisare una sostanziale modifica delle condizioni economiche tali da giustificare una diminuzione dell'assegno.
Allo stato attuale, tuttavia, emerge una diversa evoluzione della condizione patrimoniale e reddituale delle parti. Il ricorrente percepisce, dal 2 marzo 2023, il sussidio NASpI di importo variabile tra i 1.000,00
e i 1.200,00 euro mensili, circa la metà del suo precedente stipendio. Verosimilmente, peraltro, il beneficio al sussidio è già scaduto (il sussidio era infatti stato accordato per un anno e 11 mesi a partire dal 2 marzo 2023, v. doc. 14 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente – documento, peraltro, quasi illeggibile). Egli ha percepito un TFR pari a soli 2.274,00 euro (v. doc. 13 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) e risulta ancora privo di un nuovo impiego stabile. Vive presso l'abitazione dei propri genitori e, non riuscendo a pagare le rate del mutuo della casa familiare (pari a euro 550,00), ho posto in vendita l'immobile. Inoltre, parte ricorrente dichiara di aver ricevuto diversi solleciti dall'Istituto di credito mutuante - ma si precisa che il doc. 16 della memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. di parte ricorrente, prodotto a comprova del sollecito, è a contenuto generico e quasi illeggibile
– e di essere stato quindi portato necessariamente a mettere in vendita la casa familiare. Continua, inoltre, a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e percepisce integralmente Per_2
l'Assegno Unico, quantificato in circa 571,00 euro mensili. Ha depositato la sintesi della situazione patrimoniale come risulta dal suo conto corrente presso Banco BPM in data 04/10/2024 e la stessa ammonta a euro 2.050,85 (v. doc. “situazione patrimoniale ” e doc. “estratto conto” depositati Pt_1
in data 11 ottobre 2024).
La resistente svolge attività di colf con una retribuzione mensile compresa tra i 450,00 e i 600,00 euro, come risulta da quanto dichiarato in precedenza e dalle buste paga depositate (v. doc. nominato “buste paga” allegato alle memorie ex art. 183 del 2 maggio 2023, parte resistente). Dalla documentazione depositata, relativa a estratti conto aggiornati al 14 ottobre 2024 (v. doc. nominato
“ ” dep. il 14 ottobre 2024), emerge che, almeno a Controparte_3
far data da marzo 2024, la resistente percepisce una quota del 50% dell'Assegno Unico, pari a circa
262,00 euro. Non sono invece emersi ulteriori accrediti a suo favore per il figlio , fatta eccezione Per_1
per la quota di assegno unico. La resistente non ha prodotto ulteriori attestazioni reddituali e dagli estratti conto disponibili non risultano accrediti corrispondenti agli importi dichiarati come retribuzione effettiva (per i quali v. doc. nominato “Rotari_Reddito annuo 2023” dep. il 14 ottobre 2024), rendendo difficile ricostruire la sua effettiva capacità economica.
pagina 12 di 16 Va infine rilevato che entrambe le parti non hanno fornito in maniera completa gli estratti conto correnti intestati o cointestati relativi all'ultimo triennio. Questa lacuna documentale impedisce una valutazione piena e approfondita di eventuali ulteriori fonti di reddito o di spese sostenute.
In tale contesto, l'assegno di mantenimento dei figli deve essere stabilito tenendo conto della sopravvenuta riduzione delle risorse economiche del padre, dovuta alla perdita del lavoro e al termine della NASpI, ma anche della persistente necessità di sostenere le spese relative al mutuo, nonché della volontà di contribuire, in via esclusiva, al mantenimento del figlio maggiorenne , non Per_2
economicamente indipendente. Parimenti, occorre considerare la situazione economica della madre, la quale dichiara entrate modeste, nonostante la recente percezione di una parte dell'Assegno Unico,
e continua a godere della casa coniugale.
Alla luce di quanto finora accertato e in conformità ai criteri di proporzionalità previsti dall'art. 337-ter c.c., avendo sempre come obiettivo primario la tutela degli interessi dei figli, si ritiene equo disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento di € 300,00 per i figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per contro, la SI.ra dovrà CP_1
corrispondere al SI. il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio Pt_1
maggiorenne , non economicamente indipendente. Per_2
Spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza rilevata in ordine alle domande di addebito, si dispone che le spese processuali siano compensate per un terzo, ponendo i residui due terzi a carico del ricorrente (il SI. è vittorioso in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli;
Pt_1
è tuttavia soccombente in punto assegnazione della casa coniugale, collocazione e regime di visita padre-figli; entrambe le parti sono soccombenti in punto addebito della separazione;
le parti hanno rassegnato conclusioni conformi con riferimento all'affidamento condiviso dei figli).
Le spese vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n.
12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
pagina 13 di 16 • fase di studio € 1.200,00
• fase introduttiva € 1.000,00
• fase istruttoria € 1.400,00
• fase decisoria € 1.500,00 per un totale complessivo pari a euro 5.100,00.
Gli oneri relativi all'attività svolta dalla curatrice speciale dei minori restano in capo a entrambi i genitori, atteso che la sua nomina si è resa necessaria in ragione dell'elevata conflittualità fra le parti
(v. ordinanza presidenziale del 18.11.2022). Deve al riguardo precisarsi che non si procede alla liquidazione della fase decisoria, non essendo stata svolta dalla curatrice speciale – né dalla stessa richiesta in sede di istanza di liquidazione- attività riconducibile a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dichiara la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1
comma 1, c.c.;
Rigetta le reciproche domande di addebito;
Affida i figli minori e LB ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre;
Assegna la casa coniugale alla SI.ra ; CP_1
Dispone che incontri e tenga con sé i figli con le seguenti modalità: Parte_1
- A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10;
- Durante la settimana, un pomeriggio – da stabilirsi d'intesa fra le parti- dall'uscita di scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 21:00 con accompagnamento presso l'abitazione materna e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, un ulteriore pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10;
- Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa pagina 14 di 16 con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- Ad anni alterni le vacanze di Pasqua, le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese, l'assegno di mantenimento di € 300,00 per i figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dispone che il SI. contribuisca all'integrale mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1
fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
Per_2
Dispone che la SI.ra corrisponda al SI. il 50% delle spese mediche sanitarie non CP_1 Pt_1
coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, relative al figlio maggiorenne , fino al raggiungimento della sua autosufficienza Per_2
economica, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il
Tribunale di Torino”;
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali per ogni intervento di sostegno e supporto ai genitori e ai minori e fino a quando ritenuto opportuno nell'interesse dei minori;
Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte di dette Parte_1 CP_1
spese (2/3) che liquida, nella quota di € 3.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario;
Condanna e , nella misura del 50% ciascuno, a rifondere alla curatrice Parte_1 CP_1
speciale dei minori le spese di lite, che si liquidano per intero in € 2.356,00 (di cui € 851,00 per fase pagina 15 di 16 studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. LB Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione della M.O.T., dott.ssa Marina Spoletini.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. LB Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12843/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. BRUNO MAXIMILIANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1
dell'avv. ELENA GONTERO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento della curatrice speciale dei minori, Avv. FRANCESCA RISSONE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 29/03/2023):
“chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Fatti salvi ed impregiudicati eventuali provvedimenti di allontanamento della SI.ra dalla CP_1
casa familiare disposti dalla Procura della Repubblica di Torino per le causali di cui in narrativa, ed in parziale revoca e/o modifica dell'ordinanza del Tribunale di Torino, Dott.ssa Silva, del 18 novembre
2022, e dell'ordinanza del Tribunale di Torino, Dott.ssa Levrino, del 27 febbraio 2023
Nel merito,
1) Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito della stessa in capo alla SI.ra CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, per le causali di cui in narrativa.
[...]
2) Affidare i due figli minori e LB congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo la Per_1
collocazione invariata e dimora abituale degli stessi minori, con conseguente permanenza della residenza anagrafica dei figli minori, presso la casa familiare in Chieri (To), via Biscaretti 68, con affido condiviso da eseguirsi in misura paritaria e alternata fra le parti, ossia una settimana con ciascun genitore in linea di massima, con festività e vacanze alternate tra le parti, e stabilire pertanto la specifica determinazione delle modalità di collocazione e frequentazione genitori/figli minori, per le causali di cui in narrativa.
3) Assegnare, anche in parziale revoca e/o modifica delle ordinanze del Tribunale di Torino del 18 novembre 2022, Dott.ssa Silva, e del 27 febbraio 2023, Dott.ssa Levrino, l'abitazione coniugale, sita in
Chieri (To), via Biscaretti 68, in via esclusiva al SI. e, in subordine, in godimento ad Parte_1
entrambi i coniugi, a settimane alterne, in funzione e nell'interesse precipuo dei minori, con conseguente riparto fra gli stessi coniugi al 50% delle spese delle utenze domestiche e di gestione/manutenzione ordinaria dell'immobile, per le causali di cui in narrativa.
4) Dichiarare tenuto il SI. , anche in parziale revoca e/o modifica delle ordinanze del Tribunale Pt_1
di Torino del 18 novembre 2022, Dott.ssa Silva, e del 27 febbraio 2023, Dott.ssa Levrino, a corrispondere assegno mensile di mantenimento dei figli a favore della SInora i euro 300,00 mensili (o diversa CP_1
inferiore somma determinata dal Tribunale di Torino), in regime di collocazione paritaria fra i genitori, stante peraltro la permanenza stabile del figlio maggiorenne (studente, non autonomo Per_2
economicamente), presso il padre, con accollo esclusivo in capo all'esponente del mantenimento ordinario del figlio , nonché l'accollo integrale in capo all'esponente del mutuo bancario (già Per_2
intestato all'esponente) e del 50% delle spese ordinarie della casa coniugale, per le causali di cui in narrativa.
pagina 2 di 16 5) Disporre che le spese ordinarie e straordinarie da sostenere a favore dei figli, previamente concordate
e comunque debitamente documentate, vengano corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno, anche secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa già sottoscritto presso il presente Tribunale, per le causali di cui in narrativa.
6) Stabilire e disciplinare, considerati l'affidamento congiunto nonché la richiesta collocazione invariata
e alternata-paritaria fra le parti dei figli minori, il diritto del padre di fruire e beneficiare, nell'interesse del minore , dei permessi e riposi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 e dalle altre normative Per_1
di riferimento, per le causali di cui in narrativa.
7) Accertare e dichiarare l'autonomia economica/lavorativa della coniuge e stabilire CP_1
pertanto che nulla è dovuto dal alla medesima, anche in considerazione della richiesta di Pt_1
addebito di separazione in capo alla moglie, per le causali di cui in narrativa.
8) Rigettare, in ogni caso, tutte le domande avversarie, per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente (come da note di trattazione scritta del 22/10/2024):
“Si chiede che l' Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito,
2) Disporre l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente degli stesso presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
prevedendo che salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con se' i figli secondo le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola
- due pomeriggi, uno dei quali seguiti da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita da scuola
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 217
pagina 3 di 16 - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito)
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni
- In occasione delle altre festività infrasettimanali (compresi gli eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore
- due settimane durante le vacanze estive con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con conseguente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in difetto di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari)
3) Assegnare la casa coniugale con gli arredi che la compongono alla SI.ra CP_1
4) disporre che il corrisponda a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 mensili, ovvero in subordine nella veriore somma determinanda dall'Ill.mo Tribunale, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate e successivamente documentate, facendo espresso riferimento al Protocollo dì Intesa tra il Tribunale di Torino ed il COA di
Torino.
Respingersi in toto le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria si chiede ammettersi le prove come dedotte in corso di causa nella memoria ex art 183
n. 2 cpc ed in caso di ammissione delle prove ex adverso indicate ammettersi la prova contraria. Si produce atto di querela del 24.02.2024.
Con il favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e liquidazione dei compensi delle spese della parte ammessa al patrocino a Spese dello Stato”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e ontraevano matrimonio in TORINO il 27/11/2004. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: l'01/04/2004, il 14/02/2011 e LB il 19/10/2012. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 07/07/2022 il SI. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Pt_1
separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Chiedeva, altresì, di affidare i figli minori pagina 4 di 16 ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e alternata tra le parti con predisposizione di un regime di visita genitori-figli minori, di assegnare l'abitazione coniugale al ricorrente, di stabilire, se del caso, un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre e, infine, di accertare l'autonomia economica delle parti.
Veniva ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti.
Il 05/09/2022 il ricorrente depositava un'istanza di riunione di procedimenti connessi, atteso che, il giorno successivo al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la SI.ra epositava CP_1
analogo ricorso per separazione giudiziale (R.G. n. 12970/2022).
Il 04/11/2022 si costituiva in giudizio nuovo difensore per parte ricorrente, richiamando integralmente il contenuto del ricorso introduttivo.
Il 07/11/2022, il difensore di parte resistente depositava la comparsa di costituzione, già depositata nel fascicolo della causa oggetto di riunione, a integrazione di quanto esposto nell'originario ricorso.
All'udienza dell'08/11/2022 comparivano le parti. Il Presidente, preliminarmente, disponeva la riunione dei due procedimenti;
esperiva, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione;
autorizzava i coniugi a vivere separati, riservandosi in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con provvedimento del 18/11/2022, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Presidente affidava i figli ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, disponeva un calendario di visita padre-figli, richiedeva ai Servizi incaricati la prosecuzione del monitoraggio, nominava una curatrice speciale per i minori, assegnava la casa coniugale alla madre e prevedeva un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a €500,00 mensili. Infine, nominava il G.I.
Con atto depositato il 29/11/2022 il difensore di parte resistente dismetteva il mandato conferitogli.
Il 21/12/2022 la curatrice speciale di minori depositava comparsa di costituzione, riservando, al prosieguo, la formulazione delle conclusioni nell'interesse dei minori.
Il 05/01/2023 parte ricorrente depositava memoria integrativa e il 10/02/2023 si costituiva un nuovo difensore per parte resistente.
All'udienza del 21/02/2023 le parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Parte ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto contributo al mantenimento e assegnazione della casa coniugale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza sopra indicata, con ordinanza del 27/02/2023, il G.I. rigettava l'istanza di modifica ex art. 709 c.p.c. formulata da parte ricorrente e assegnava alle parti i pagina 5 di 16 termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. Le parti ritualmente depositavano le memorie di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2023, il G.I, con ordinanza del 14/07/2023, rigettava le prove orali, revocava la nomina della curatrice speciale, assegnava alle parti termine per depositare l'eventuale dichiarazione di accettazione della proposta conciliativa (ivi formulata), rinviando a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni. La proposta prevedeva l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
calendarizzazione degli incontri padre-figli; assegnazione della casa familiare alla resistente;
onere in capo al ricorrente di versare, in favore della resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di € 400, oltre al 50% delle spese.
Parte resistente, con atto depositato il 29/09/2023, dichiarava di accettare la proposta conciliativa.
Parte ricorrente, invece, con memoria del 02/10/2023, dichiarava di non accettare la proposta conciliativa e insisteva per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie già formulate.
Come disposto dal G.I., il 22/10/2024 parte resistente depositava note di trattazione scritta chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e riportate in epigrafe. In pari data depositava le proprie note il ricorrente richiamando integralmente gli atti depositati, i documenti prodotti, i verbali di causa, tutte le istanze già presentate, nonché le conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. riportate in epigrafe. Il G.I., rilevato il deposito delle predette note, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti ritualmente depositavano le rispettive comparse conclusionali, nonché le memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.: la stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; emerge, anche dal comportamento processuale tenuto dai coniugi, una profonda acredine reciproca sfociata in un astio difficilmente ricomponibile.
pagina 6 di 16 Sulle domande di addebito della separazione
Le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti non possono trovare accoglimento.
Il SI. ha fondato la propria domanda di addebito principalmente sui tradimenti della moglie, Pt_1
sia risalenti nel tempo sia recenti, nonché su comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti e su asserite condotte denigratorie, umilianti e offensive verso di lui (v. ricorso introduttivo, pag. 2; memoria integrativa, pagg. 4-5; “la crisi coniugale, latente da anni e deflagrata a partire dal febbraio
2022, è da ricondursi unicamente alle condotte della ). CP_1
Con atto di costituzione del 27.10.2022, la SI.ra richiamandosi al ricorso introduttivo CP_1
dell'08.07.2022 (che ha originato il procedimento n. 12970/2022 R.G., riunito al presente), ha instato per l'addebito della separazione al SI. , dichiarando che “Il comportamento del marito è stata Pt_1
la principale causa di deterioramento della situazione”, nonché asserendo che il SI. era dedito Pt_1
all'assunzione di sostanze alcoliche, “protagonista di violente scenate, anche davanti ai figli, causate dal suo stato di ebbrezza”; egli avrebbe assunto comportamenti prevaricatori ai danni della resistente, ostacolandola nella ricerca di lavoro e sottoponendola a pressanti richieste di rapporti sessuali. Parte resistente afferma infine che “il rapporto di coniugio … è finito da tempo e si è trascinato …. per i figli”.
Con riferimento alle domande di addebito reciprocamente dispiegate dalle parti, il Collegio osserva come le stesse siano risultate indimostrate in giudizio. Sotto il profilo probatorio, infatti, si confermano inammissibili le prove orali capitolate dalle parti in quanto generiche, non circostanziate, attinenti a fatti non rilevanti. Le parti non hanno fornito ulteriori e differenti prove comprovanti l'addebitabilità all'altro coniuge della crisi coniugale. In particolare, il procedimento penale n. 4048/2022 (originato dalla denuncia della SI. per il reato di cui all'art. 572 c.p. accertato il 13.02.2022), è stato CP_1
archiviato con decreto del G.i.p. di Torino del 20.5.2022 (v. doc. 9 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente;
a pag. 1, primo paragrafo, della richiesta di archiviazione, si legge “Non vi sarebbero stati atti di violenza o minaccia, quanto solo condotte espressive di conflitti interpersonali”).
Invero, fra le parti risulta altresì pendente, a seguito di reciproche denunce-querele, il procedimento penale n. 18543/2022 R.G.N.R. (per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 572 c.p., accertati il 16.09.2022, indagato;
per il delitto di cui all'art, 572 c.p., accertato il 13.10.2022, indagata , oggetto Pt_1 CP_1
di richiesta di archiviazione del 23.12.2022 (v. sempre doc. 9 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) e di successive opposizioni delle parti (i cui esiti non sono tuttavia noti).
pagina 7 di 16 Trattasi, comunque, di denunce presentate dopo il deposito del ricorso e, nella richiesta di archiviazione relativa al procedimento in oggetto, si legge “l'unico dissidio violento tra i coniugi si verificava in data
16/09/22, nel corso della notte e, all'esito delle indagini svolte si può concludere essersi trattato di un violento alterco, nel corso del quale la non subiva alcuna violenza sessuale (al più, il marito, CP_1
secondo quanto riferito dal minore , tentava di baciarla, venendo immediatamente respinto) e Per_1
colpiva il (cagionando lievi lesioni personali) nel tentativo di trattenere il telefono cellulare”. Pt_1
In conclusione, non emergono - a quanto consta- penalmente rilevanti precedenti alla data di deposito del ricorso.
Anche riguardo agli altri episodi segnalati dalle parti (oltre alla già citata aggressione del 16.09.2022, la nuova relazione extra-coniugale della SI.ra i comportamenti assunti dalla SI.ra nei CP_1 CP_1
confronti del figlio;
la denuncia di diffamazione del 23.10.2024 nei confronti della SI.ra Per_2 CP_1
il dissidio circa la mancata voltura delle utenze della casa coniugale;
la richiesta avanzata dalla SI.ra di essere seguita da un Centro antiviolenza), gli stessi si collocano - pacificamente - in epoca CP_1
successiva all'instaurazione del presente giudizio (7.7.2022). Ne consegue che tali episodi non possono essere individuati quali causa della fine della relazione affettiva, quanto, piuttosto, quale conseguenza della stessa, inserendosi in una fase in cui, perdurando ancora la convivenza fra i coniugi (quantomeno sino all'udienza presidenziale e alla successiva ordinanza del 18.11.2022), vi era un clima particolarmente teso tra gli stessi.
Parimenti priva di rilevanza causale sulla sopraggiunta intollerabilità della relazione matrimoniale risulta l'infedeltà della moglie, risalente al 2008 e non contestata dalla resistente, posto che, successivamente alla stessa, non solo è proseguita la convivenza ma la riconciliazione è stata anche sugellata dalla nascita di altri due figli, e LB. Per_1
Ai fini dell'addebito della separazione coniugale, infatti, “non possono essere considerati i comportamenti contrari ai doveri derivante dal vincolo matrimoniale che si siano verificati in una fase già di crisi irreversibile del rapporto coniugale, in cui si sia giunti a una reciproca, stabile e sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis. Ciò deriva dalla necessità che, in tale contesto, il giudice accerti esistente un nesso causale tra la condotta contraria alle norme di cui agli artt.
143 ss. c.c. e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di tal ché devono escludersi quelli che siano intervenuti quando i presupposti per la separazione personale erano già presenti” (cfr. Tribunale di Forlì 08/04/2022, n.347). Per contro, dalla narrativa degli atti delle parti e dalle allegazioni svolte, è
pagina 8 di 16 emerso un quadro di reciproca intollerabilità della convivenza risalente nel tempo, una progressiva disgregazione coniugale inserita in un contesto di spiccata conflittualità caratterizzata da frequenti litigi e violenza verbale del rapporto, non univocamente riconducibile alla responsabilità di uno dei coniugi.
Conclusivamente, l'impossibilità di individuare una condotta unica, causalmente rilevante, imputabile in via esclusiva ad uno o all'altro coniuge che abbia definitivamente incrinato il rapporto matrimoniale, rendendo intollerabile la prosecuzione della relazione affettiva, conduce il Collegio a rigettare entrambe le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti.
Sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori
I figli minori e LB - conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti al riguardo - Per_1
devono essere affidati ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi ostativi all'affidamento condiviso.
Quanto al loro collocamento, Il Collegio ritiene di confermare la collocazione prevalente dei minori presso la madre, come stabilito nell'ordinanza presidenziale del 18/11/2022, anche avuto riguardo agli esiti dell'indagine sociale e psicologica disposta nel corso del procedimento. Le relazioni documentano come, già in epoca antecedente all'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, la figura materna avesse un ruolo centrale nella gestione dei minori, ravvisando altresì una progressiva evoluzione in positivo della nuova organizzazione famigliare. Nella relazione sociale ed educativa del 26/10/2022, depositata dal del Chierese, emerge infatti come la madre sia “la figura Controparte_2
genitoriale maggiormente presente” per entrambi i minori “e che intrattiene i rapporti con la scuola"
(pag. 4), mentre il padre viene descritto come una figura "percepita più come un compagno di giochi che come figura autorevole", con una limitata "capacità di focalizzare l'attenzione sul malessere dei figli" (pag. 5). Si legge, inoltre, che il padre “si è presentato come una figura amorevole, ma meno presente nella gestione quotidiana dei figli che delega alla moglie. Non ha mai chiesto di colloquiare con
i docenti, neanche dopo l'avvio della separazione” (pag. 5). L'evoluzione positiva del collocamento prevalente presso la madre, disposta a partire dal mese di novembre 2022, è attestata altresì dalla relazione psicologica di aggiornamento del 2/02/2023, redatta dalla dott.ssa della A.S.L. To5, in Tes_1
cui si evidenzia un SInificativo miglioramento della situazione familiare dopo che il ricorrente si è allontanato dalla casa familiare. Si legge infatti come "la situazione del nucleo appare stabilizzata ed in evoluzione positiva" e, aspetto particolarmente rilevante, "entrambi i minori mostrano un positivo adattamento alla nuova organizzazione familiare" (pag. 1). L'elemento più SInificativo emerge nelle pagina 9 di 16 conclusioni della relazione in esame, dove si evidenzia che "la cessazione della coabitazione fra i coniugi, sembra aver determinato in parte l'esaurirsi dell'accesa conflittualità, determinando una situazione di maggiore benessere e stabilità psicofisica per ciascun membro del nucleo" (pag. 3). Tale circostanza spiega come i minori si siano “efficacemente adattati alla nuova organizzazione familiare” (pag. 2), ragione per cui non v'è ragione di modificare l'assetto organizzativo consolidatosi dopo l'ordinanza presidenziale.
La successiva relazione dei servizi sociali del 13/02/2023, inoltre, conferma nuovamente il ruolo centrale della madre, sottolineando come "nella quotidianità è la SInora ad occuparsi di tutto ciò che riguarda i minori;
anche nel fine settimana, salvo rare occasioni, generalmente l'accompagnamento alle attività sportive è a carico della SInora . La progressiva evoluzione del nuovo assetto familiare CP_1
è, da ultimo, confermata anche dalla relazione psicologica del 31/05/2023, in cui si precisa che ormai la situazione del nucleo appare stabilizzata e che entrambi i minori mostrano un positivo adattamento alla nuova organizzazione familiare. Per tale ragione, è stato considerato concluso il monitoraggio psicologico, dovendosi unicamente affidare il controllo, nel tempo, del nucleo familiare e dei minori ai
Servizi Sociali (pag. 2). A ciò si aggiunge, per ragioni di completezza, la situazione di instabilità lavorativa del padre, emersa anche dalla più recente relazione del 14/06/2023 (pag. 1) e verosimilmente ancora in corso, che documenta come "da qualche mese è stato licenziato [...] sta attualmente percependo
l'indennità di disoccupazione e sta svolgendo alcuni colloqui di lavoro", circostanza che non garantirebbe quella continuità e stabilità necessarie per un disporre un diverso assetto di collocamento dei minori. In definitiva, sebbene dalle relazioni dei Servizi Sociali non emergano elementi di inadeguatezza genitoriale in capo a nessuno dei genitori, la conferma del collocamento prevalente presso la madre appare la soluzione più idonea a garantire ai minori la necessaria stabilità dell'ambiente di vita e la continuità delle cure, tenuto conto anche delle specifiche eSIenze di supporto educativo di entrambi i minori.
Inoltre, la richiesta del SI. di un collocamento paritario con alternanza settimanale non può Pt_1
corrispondere all'interesse primario dei minori e ciò si afferma sulla base di diverse considerazioni. In primo luogo, la continua ricerca di una perfetta parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non tiene adeguatamente conto della primaria eSIenza di godere di un ambiente domestico stabile e di riferimento. Come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 17221/2021, l'affidamento condiviso non implica necessariamente una perfetta equipartizione dei tempi di permanenza dei figli presso pagina 10 di 16 ciascun genitore. Il suo obiettivo è piuttosto quello di garantire la bigenitorialità attraverso il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative e scolastiche, assicurando una SInificativa presenza del genitore non collocatario nella vita dei figli.
L'istituto dell'affidamento condiviso si fonda infatti sul principio della collocazione prevalente presso uno dei genitori, al quale viene conseguentemente assegnata la casa familiare per garantire la continuità dell'ambiente domestico.
Al fine di garantire la continuità relazionale con il padre, viene tuttavia riconosciuto il diritto di visita del ricorrente e, in assenza di diverso accordo tra le parti, questo viene regolamentato come da dispositivo, in conformità all'assetto finora praticato dalle parti.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Nonostante la proprietà esclusiva del marito e il mutuo da lui interamente sostenuto, la casa coniugale deve essere assegnata alla madre in quanto genitore collocatario dei figli minori, in applicazione dell'art. 337-sexies c.c. Tale decisione è necessaria per tutelare l'interesse preminente dei minori a mantenere l'habitat domestico.
Sul contributo al mantenimento dei minori e del figlio maggiorenne
Al momento dell'ordinanza presidenziale, il contributo al mantenimento dei figli minori in capo al ricorrente era stato quantificato in 500,00 euro mensili. Tale importo teneva conto della situazione reddituale delle parti in allora accertata: il ricorrente percepiva uno stipendio di circa 2.100,00 euro mensili da lavoro dipendente, mentre la resistente dichiarava un reddito mensile variabile tra i 450,00
e i 600,00 euro. Nella stessa sede, la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, è stata assegnata alla madre, la quale beneficiava altresì di un assegno di 325,00 euro per il figlio , relativo al periodo Per_3
da settembre a giugno. Inoltre, l'Assegno Unico risultava percepito interamente dal padre, il quale, oltre a dover reperire una nuova sistemazione abitativa, contribuiva anche al mantenimento del figlio maggiorenne , con cui la madre aveva un rapporto conflittuale. Per_2
Successivamente, con ordinanza del 27.02.2023, è stata rigettata l'istanza di riduzione del contributo al mantenimento avanzata dal ricorrente, il quale aveva addotto la perdita del proprio impiego lavorativo
(licenziamento per giusta causa avvenuto in data 23/01/2023 v. doc. 8 allegato alla memoria del
26.02.2023 di parte ricorrente). In detta sede, Il Giudice rilevava che il ricorrente, pur essendo stato licenziato, beneficiasse della NASpI, oltre ad aver ricevuto il TFR a seguito dell'interruzione del rapporto pagina 11 di 16 di lavoro, elementi che non consentivano di ravvisare una sostanziale modifica delle condizioni economiche tali da giustificare una diminuzione dell'assegno.
Allo stato attuale, tuttavia, emerge una diversa evoluzione della condizione patrimoniale e reddituale delle parti. Il ricorrente percepisce, dal 2 marzo 2023, il sussidio NASpI di importo variabile tra i 1.000,00
e i 1.200,00 euro mensili, circa la metà del suo precedente stipendio. Verosimilmente, peraltro, il beneficio al sussidio è già scaduto (il sussidio era infatti stato accordato per un anno e 11 mesi a partire dal 2 marzo 2023, v. doc. 14 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente – documento, peraltro, quasi illeggibile). Egli ha percepito un TFR pari a soli 2.274,00 euro (v. doc. 13 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) e risulta ancora privo di un nuovo impiego stabile. Vive presso l'abitazione dei propri genitori e, non riuscendo a pagare le rate del mutuo della casa familiare (pari a euro 550,00), ho posto in vendita l'immobile. Inoltre, parte ricorrente dichiara di aver ricevuto diversi solleciti dall'Istituto di credito mutuante - ma si precisa che il doc. 16 della memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. di parte ricorrente, prodotto a comprova del sollecito, è a contenuto generico e quasi illeggibile
– e di essere stato quindi portato necessariamente a mettere in vendita la casa familiare. Continua, inoltre, a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e percepisce integralmente Per_2
l'Assegno Unico, quantificato in circa 571,00 euro mensili. Ha depositato la sintesi della situazione patrimoniale come risulta dal suo conto corrente presso Banco BPM in data 04/10/2024 e la stessa ammonta a euro 2.050,85 (v. doc. “situazione patrimoniale ” e doc. “estratto conto” depositati Pt_1
in data 11 ottobre 2024).
La resistente svolge attività di colf con una retribuzione mensile compresa tra i 450,00 e i 600,00 euro, come risulta da quanto dichiarato in precedenza e dalle buste paga depositate (v. doc. nominato “buste paga” allegato alle memorie ex art. 183 del 2 maggio 2023, parte resistente). Dalla documentazione depositata, relativa a estratti conto aggiornati al 14 ottobre 2024 (v. doc. nominato
“ ” dep. il 14 ottobre 2024), emerge che, almeno a Controparte_3
far data da marzo 2024, la resistente percepisce una quota del 50% dell'Assegno Unico, pari a circa
262,00 euro. Non sono invece emersi ulteriori accrediti a suo favore per il figlio , fatta eccezione Per_1
per la quota di assegno unico. La resistente non ha prodotto ulteriori attestazioni reddituali e dagli estratti conto disponibili non risultano accrediti corrispondenti agli importi dichiarati come retribuzione effettiva (per i quali v. doc. nominato “Rotari_Reddito annuo 2023” dep. il 14 ottobre 2024), rendendo difficile ricostruire la sua effettiva capacità economica.
pagina 12 di 16 Va infine rilevato che entrambe le parti non hanno fornito in maniera completa gli estratti conto correnti intestati o cointestati relativi all'ultimo triennio. Questa lacuna documentale impedisce una valutazione piena e approfondita di eventuali ulteriori fonti di reddito o di spese sostenute.
In tale contesto, l'assegno di mantenimento dei figli deve essere stabilito tenendo conto della sopravvenuta riduzione delle risorse economiche del padre, dovuta alla perdita del lavoro e al termine della NASpI, ma anche della persistente necessità di sostenere le spese relative al mutuo, nonché della volontà di contribuire, in via esclusiva, al mantenimento del figlio maggiorenne , non Per_2
economicamente indipendente. Parimenti, occorre considerare la situazione economica della madre, la quale dichiara entrate modeste, nonostante la recente percezione di una parte dell'Assegno Unico,
e continua a godere della casa coniugale.
Alla luce di quanto finora accertato e in conformità ai criteri di proporzionalità previsti dall'art. 337-ter c.c., avendo sempre come obiettivo primario la tutela degli interessi dei figli, si ritiene equo disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento di € 300,00 per i figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per contro, la SI.ra dovrà CP_1
corrispondere al SI. il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio Pt_1
maggiorenne , non economicamente indipendente. Per_2
Spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza rilevata in ordine alle domande di addebito, si dispone che le spese processuali siano compensate per un terzo, ponendo i residui due terzi a carico del ricorrente (il SI. è vittorioso in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli;
Pt_1
è tuttavia soccombente in punto assegnazione della casa coniugale, collocazione e regime di visita padre-figli; entrambe le parti sono soccombenti in punto addebito della separazione;
le parti hanno rassegnato conclusioni conformi con riferimento all'affidamento condiviso dei figli).
Le spese vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n.
12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
pagina 13 di 16 • fase di studio € 1.200,00
• fase introduttiva € 1.000,00
• fase istruttoria € 1.400,00
• fase decisoria € 1.500,00 per un totale complessivo pari a euro 5.100,00.
Gli oneri relativi all'attività svolta dalla curatrice speciale dei minori restano in capo a entrambi i genitori, atteso che la sua nomina si è resa necessaria in ragione dell'elevata conflittualità fra le parti
(v. ordinanza presidenziale del 18.11.2022). Deve al riguardo precisarsi che non si procede alla liquidazione della fase decisoria, non essendo stata svolta dalla curatrice speciale – né dalla stessa richiesta in sede di istanza di liquidazione- attività riconducibile a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dichiara la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1
comma 1, c.c.;
Rigetta le reciproche domande di addebito;
Affida i figli minori e LB ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre;
Assegna la casa coniugale alla SI.ra ; CP_1
Dispone che incontri e tenga con sé i figli con le seguenti modalità: Parte_1
- A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10;
- Durante la settimana, un pomeriggio – da stabilirsi d'intesa fra le parti- dall'uscita di scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 21:00 con accompagnamento presso l'abitazione materna e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, un ulteriore pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10;
- Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa pagina 14 di 16 con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- Ad anni alterni le vacanze di Pasqua, le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese, l'assegno di mantenimento di € 300,00 per i figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dispone che il SI. contribuisca all'integrale mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1
fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
Per_2
Dispone che la SI.ra corrisponda al SI. il 50% delle spese mediche sanitarie non CP_1 Pt_1
coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, relative al figlio maggiorenne , fino al raggiungimento della sua autosufficienza Per_2
economica, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il
Tribunale di Torino”;
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali per ogni intervento di sostegno e supporto ai genitori e ai minori e fino a quando ritenuto opportuno nell'interesse dei minori;
Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte di dette Parte_1 CP_1
spese (2/3) che liquida, nella quota di € 3.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario;
Condanna e , nella misura del 50% ciascuno, a rifondere alla curatrice Parte_1 CP_1
speciale dei minori le spese di lite, che si liquidano per intero in € 2.356,00 (di cui € 851,00 per fase pagina 15 di 16 studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. LB Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione della M.O.T., dott.ssa Marina Spoletini.
pagina 16 di 16