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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 127 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Carlo Congedo e Sara Rosaria Tundo come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), quale cessionaria dei crediti di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Maddalena Palladino e Gabriela Di Martino come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 22 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 127/2019 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, propose opposi- Parte_1
zione innanzi al tribunale di Lecce avverso il decreto ingiuntivo n. 1952/15,
emesso dallo stesso tribunale in favore di , con il Controparte_2
quale, in forza del contratto di finanziamento stipulato in data 30/05/2008, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.480,53, per rate scadute e a scadere (per effetto della decadenza dal beneficio del termine), oltre interessi di mora, calcolati al tasso contrattualmente pattuito, dal 20/03/2015 (data di depo-
sito del ricorso) al saldo effettivo, oltre le spese e competenze del giudizio CP_3
.
[...]
L'opponente in punto di fatto ammise:
a) di aver sottoscritto la richiesta di prestito personale per l'importo di €
22.117,80 da rimborsare in n.72 rate mensili;
b) che aveva provveduto ad accreditare sul suo conto corrente bancario CP_2
l'importo di € 15.000,00;
c) che a seguito di non puntuale pagamento, aveva invocato la deca- CP_2
denza del beneficio del termine intimando, con nota del 24/04/2011, il pa-
gamento di € 18.183,98, oltre interessi di mora successivi a tale data.
In diritto eccepì:
a) la nullità delle clausole n. 16 e n. 17 del contratto, in quanto vessatorie ex art. 33 del codice del consumo;
b) il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi e di mora pattuiti.
Concluse per la revoca del DI opposto.
Proc. n. 127/2019 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si costituì contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_2
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU contabile, fu decisa con sen-
tenza n. 2563/2018, pubblicata in data 06/07/2018, con la quale il Tribunale così
decise:
1. rigetta l'opposizione nei limiti sopra analizzati e, per l'effetto, conferma il decreto in-
giuntivo, al cui importo andranno solo detratti € 360,73 con accessori e spese ivi li-
quidate, poiché lo scaglione di riferimento rimane il medesimo;
2. condanna parte opponente al pagamento dell'importo esplicitato sub.1, operando even-
tuali conguagli atteso che il decreto ingiuntivo è già reso esecutivo, con interessi legali
dal deposito della CTU al soddisfo;
3. condanna, altresì, parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore
dell'Istituto di Credito opposto in € 2.738,00 oltre Iva e Cap come per legge;
4. pone definitivamente l'importo liquidato per la ctu a carico delle parti in solido;
5. rigetta ogni altra domanda richiesta”.
Il Tribunale fece propria la CTU, la quale, aveva concluso per la conferma dell'importo ingiunto con una differenza, a favore del , di € 360,73, pari Pt_1
agli interessi di mora non ancora pagati ma contabilizzati dalla , pervenen- CP_2
do ad una posizione debitoria alla data del 20/03/2015 di € 24.119,80. Pertanto
rigettò l'opposizione con conferma del DI decurtato della sola somma di €
360,73.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 05/02/2019 chiedendone la riforma sulla base di quattro motivi.
Si è costituita quale cessionaria dei crediti di Controparte_1 Controparte_2
Proc. n. 127/2019 RG - 3 - dott.ssa Controparte_4 , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La Corte, a scioglimento della riserva del 12/01/2022, con ordinanza del
31/05/2023 ha disposto supplemento di CTU al fine di verificare “la misura del
tasso degli interessi di mora in concreto applicato dalla banca con riferimento sia alle rate scadu-
te e non pagate (comprensive di sorte capitale e interessi corrispettivi) prima della decadenza del
beneficio del termine (rate sino al 3 luglio 2010), sia alla sola sorte capitale residua delle ulte-
riori rate in scadenza successiva. Se il tasso in concreto applicato risultasse superiore al tasso so-
glia (determinato secondo le indicazioni contenute in cass.ss.uu.sent.n.19597/20) ridetermini il
c.t.u. il credito della banca per interessi di mora secondo la previsione contrattuale di cui
all'art.16 del contratto di finanziamento applicando il tasso pari “alla misura massima consen-
tita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
Espletata la CTU, all'udienza Collegiale del 22 maggio 2024 le parti hanno preci-
sato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Sulla nullità della sentenza perché corredata da motiva-
zione apparente - Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 cpc e dell'art. 118
disp. att. cpc.” lamenta che la motivazione della sentenza non disvelerebbe Pt_1
il percorso logico giuridico per risolvere le questioni poste nel giudizio.
Il motivo non ha fondamento.
“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo",
quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci-
sione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento
seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'inter-
Proc. n. 127/2019 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. prete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. In tal senso si è espres-
sa la cassazione a SSUU con sentenza n. 22232/2016, alla quale sono seguite al-
tre pronunce conformi.
Nella fattispecie in esame, la motivazione benché stringata, tuttavia consente la comprensione delle argomentazioni sottese al ragionamento seguito e posto a fondamento della decisione.
Infatti risulta che il giudice, dopo avere fatta propria la ricostruzione in fatto del-
le parti, ha rigettato l'opposizione facendo rinvio alle - e recependo le - conclu-
sioni della CTU, basata sulle risultanze documentali. Prova ne è, che l'appellante,
con i successivi motivi ha contestato la decisione entrando nel merito della stessa dimostrando di averla compresa. In ogni caso la sentenza del giudice di primo grado che risulti carente nella motivazione può essere integrata dalla decisione in grado di appello.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per non essersi pronunciata sull'eccezione di nullità delle clausole vessatorie con particolare riferimento agli art. 16 (ritardo nei pagamenti e spese) e 17 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione) delle condizioni generali di contratto.
Il motivo è destituito di fondamento.
L'opponente con l'atto di opposizione ha contestato la vessatorietà delle clausole n. 16 e 17 del contratto di finanziamento;
la prima perché prevede l'applicazione di interessi di mora (30% annuali) eccessivi, senza alcuna necessità di messa in mora, con addebito di ulteriori spese, commissioni e penali e la seconda, discipli-
nante la decadenza del beneficio del termine, perché, a fronte della facoltà del creditore di dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine in presenza
Proc. n. 127/2019 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di determinate condizioni analiticamente indicate (fra queste il mancato paga-
mento di almeno due rate), prevede l'obbligo del debitore, alternativamente, a scelta del creditore, di versare in unica soluzione entro 15 giorni dalla comunica-
zione di decadenza o di risoluzione a. il solo capitale residuo oltre interessi ed ulteriori oneri, nonché una pena-
le massima pari al 10%;
b. l'intero debito residuo ((rate scadute e a scadere, comprensive della quota dovuta per interessi acquisita a titolo di penale), oltre le eventuali somme dovute ex art.16, fatto salvo il risarcimento del danno. (dall'esame dell'estratto conto emerge che le somme richieste siano sate conteggiate secondo questo criterio, evidentemente di maggior convenienza per il creditore, considerato il numero esiguo delle rate pagate rispetto a quello,
di gran lunga maggiore, delle rate impagate).
Dette clausole risultano essere state oggetto di specifica sottoscrizione da parte del ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., in tal modo assolven- Pt_1
do all'onere della doppia sottoscrizione all'uopo prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni ge-
nerali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente. L'approva-
zione è adeguatamente specifica, atteso che sono richiamate espressamente le due clausole (“dichiaro di approvare specificamente ai sensi dell'art.131 e 1342 cod. civ. le
seguenti clausole (…) 16. Ritardo nei pagamenti e spese;
17. Decadenza dal beneficio del ter-
mine e risoluzione del contratto”). Tale modalità di approvazione risponde ai requisiti che, secondo la giurisprudenza della suprema corte, il legislatore richiede (“l'obbli-
go della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è
Proc. n. 127/2019 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo,
salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria,
del loro contenuto” (così Cass. ord. n. 17939/2019 e, negli stessi termini, sent. n.
22984/2015, ord. n. 4126/2024).
Con il secondo motivo (rubricato “errata e contraddittoria motivazione, carenza di moti-
vazione, travisamento dei fatti di causa, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nella
parte in cui il giudice di prime cure (cfr. pag. 3), fatte proprie le risultanze della CTU, nella
quale il professionista incaricato afferma di non aver rinvenuto alcun addebito nelle modalità
contestate in atti, ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo decurtato solo di
€ 360,73, pari agli interessi di mora non corrisposti e che la finanziaria ha contabilizzato, an-
che in violazione degli atti e documenti processuali. - Violazione degli articoli 115 e 116 cpc. -
Contraddittorietà tra le risultanze della CTU e le premesse della stessa CTU - Erroneità delle
risultanze contabili”) censura la sentenza: Pt_1
1. nella parte in cui il giudice di prime cure, fatte proprie le risultanze della
CTU, (nella quale il professionista incaricato afferma di non aver rinve-
nuto alcun addebito nelle modalità contestate in atti), ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo decurtato solo di €
360,73, pari agli interessi di mora non corrisposti e che la finanziaria ha contabilizzato. Tale decisione violerebbe gli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ., in quanto si sarebbe basata su una CTU errata. Quest'ultima, infatti,
pur avendo riconosciuto il superamento del tasso soglia relativamente agli interessi di mora, avrebbe detratto solo l'esigua somma di € 360,73 e non anche gli interessi di mora, pari a complessivi € 9.990,00 e risultanti dall'ee/cc in atti. Infatti, sarebbe indiscutibile che una volta accertato il
Proc. n. 127/2019 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. superamento del tasso soglia, non sono più dovuti interessi, nella specie quelli di mora;
2. nella parte in cui la CTU e la decisione che l'ha recepita hanno fatto acri-
ticamente propri i conteggi del creditore;
tale decisione sarebbe errata perché “il CTU ha stornato gli interessi di mora, comunque nell'importo errato, da
euro 24.480,53, importo che nel suo interno contiene anche il montante da controparte
quantificato in euro 22.309,42 [quale sommatoria tra il valore del finanziamento
(euro 15.000,00), delle spese di istruttoria (euro 300,00) e dell'importo degli interessi
(euro 6.814,80) e di un addebito non identificato né identificabile (euro 194,62)].
L'importo del montante comprende anche l'intera quota di interessi corrispettivi che l'i-
stituto finanziario ha applicato anche successivamente alla decadenza del beneficio del
termine”.
3. errato sarebbe stato il metodo di calcolo del TAEG da parte del CTU.
Sarebbe stato corretto applicare il metodo della formula inversa e non quello offerto dalla Banca d'Italia, poiché questa “avrebbe il solo fine di “an-
nacquare l'incidenza del costo reale (comprensivo delle commissioni e spese tutte ad ec-
cezione di quelle per imposte e tasse) sul tasso effettivo globale medio che è alla base
della verifica del superamento del tasso soglia”.
In primis si rileva che la doglianza sub n. 3 appare generica e a tratti incom-
prensibile: essa non chiarisce, essendo piuttosto teorica, le ragioni per cui,
nella fattispecie concreta, il metodo, adottato dal CTU di primo grado per il calcolo del TAEG, è errato laddove per di più il richiamo dell'appellante alle cms da inserirsi nei costi aggiuntivi ai fini del calcolo del TAEG, appare del tutto inconferente atteso che il contratto di finanziamento non prevede tale
Proc. n. 127/2019 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. costo. Ne consegue che l'accertamento del primo CTU in ordine alla legitti-
mità della pattuizione degli interessi corrispettivi in quanto non usurai non ri-
sulta scalfita dalla generica lamentela dell'appellante.
La doglianza sub 1) è infondata.
Infatti è sì vero che la CTU di primo grado, sulla quale la sentenza si è basata, ha accertato che la misura degli interessi di mora, pattuiti al 30% annuo, superava il tasso soglia stabilito all'epoca della conclusione del contratto al 18,525%. E tut-
tavia ciò, a differenza di quanto sostiene l'appellante, non si riverbera sulla deben-
za degli interessi di mora, contabilizzati dalla finanziaria a seguito dell'inadempimento e pari alla somma di € 9.890,00, come risultanti dall'estratto conto del 23/03/2015, allegato al fascicolo della finanziaria;
e tanto perché gli in-
teressi di mora, di fatto applicati dalla finanziaria a seguito dell'inadempimento del , come accertato dalla CTU di appello, che risulta immune da vizi e Pt_1
con la quale si concorda, non hanno in alcun momento superato il tasso soglia, e ciò, osserva la Corte, in conformità alla c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di finanziamento (art.16: “Il ritardo nei pagamenti di qualsiasi importo dovuto
(ivi incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su tali somme, sen-
za bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5 % per mese
o frazione di mese o comunque nella misura massima consentita dalla legge al
momento della conclusione del contratto”).
Alla conclusione circa la debenza di tale somma, si giunge in applicazione dei prin-
cipi di diritto espressi dalla suprema corte nella sentenza n. 10597/2020 resa a
SSUU.
La corte regolatrice, occupandosi, per quel che interessa, della ipotesi in cui la
Proc. n. 127/2019 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. banca, a fronte della pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia, di fatto, a seguito dell'inadempimento, ne applica un altro inferiore ed intra soglia
(come accaduto nella fattispecie che ci occupa), si è posta la duplice questione:
“La prima: se possa essere domandata la nullità (per varie cause) di una clausola sugli interessi
moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto.
La seconda: se, una volta verificatosi l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applica-
zione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi (sempre per cause varie)
debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o di quelli in concreto applicati”.
Ha risposto positivamente alla prima, “in quanto risponde ad un bisogno di certezza del
diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché
(cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero ac-
certamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente
uno stato di incertezza oggettiva”.
Quanto alla seconda questione ha chiarito che “il tasso rilevante è quello in concreto
applicato dopo l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento
dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla
banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà
preteso alcunché a tale titolo. Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad
agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usu-
rari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automatica-
mente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma
solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto. In altri termini, se il finanziato agisca in
accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non
vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse
Proc. n. 127/2019 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute. Realizzatosi
l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto
ed applicato al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento
della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usu-
rarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clau-
sola censurata. In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di ina-
dempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, al-
lo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fis-
sata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta
nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà
ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi
corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare so-
lo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che
quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque
che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi
moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà
dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha consi-
derato.”.
Ne deriva che, fermo l'accertamento della usurarietà del tasso pattuito (ma, come accertato dal c.t.u., non applicato) e ferma la statuizione di restituzione della somma di € 360,73 sulla quale la banca non ha proposto appello, non può essere accolta la richiesta di riduzione del credito per l'ulteriore importo di € 9.629,27,
pari alla differenza tra gli interessi di mora – per quanto detto, legittimamente –
pretesi dalla banca (€ 9.990,00) e gli interessi di mora ritenuti non dovuti dal pri-
Proc. n. 127/2019 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mo giudice (€ 360,73) con pronuncia coperta dal giudicato.
La doglianza sub 2) in parte è assorbita dalla precedente decisione per cui sono dovuti gli interessi moratori conteggiati ed in parte è infondata.
Infatti, con l'atto di opposizione, posto al vaglio del giudice di primo grado, la si è limitata a lamentare che “l'istituto di credito ha computato sulle rate scadute Pt_1
anche l'interesse che non può essere conteggiato in quanto al momento della risoluzione è dovuto
solo il capitale e gli interessi moratori (se validamente pattuiti). Anche sotto tale profilo la
somma ingiunta non è reale.).
Come in parte già anticipato, il creditore ha fatto applicazione della previsione contrattuale – art.17 – oggetto di specifica approvazione per iscritto, in virtù del-
la quale era in suo potere, una volta dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, richiedere il pagamento dello “intero debito residuo comprensivo di rate scadute e a scadere, inclusa la relativa quota interessi [corrispettivi] che si riterrà
acquisita a titolo di penale”. La pretesa è dunque coerente con il regolamento ne-
goziale, rispetto al quale non ricorre alcun profilo di illecito.
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della sentenza per non avere disposto la revoca del DI.
IL Giudice avrebbe errato perché avrebbe dovuto pronunciarsi su tutta la do-
manda, confermando o rigettando in toto il decreto e di conseguenza l'ingiunzione ivi contenuta, senza la possibilità di apportare modifiche in melius o in peius alle somme contenute dell'ingiunzione stessa.
Il motivo è fondato in parte.
Il Giudice, investito del merito dell'opposizione, ha il potere di condannare al pagamento di una somma minore rispetto a quella domandata con il decreto in-
Proc. n. 127/2019 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giuntivo opposto, senza incorrere in vizio di ultra-petizione, e in tal caso il vec-
chio titolo costituito dal decreto ingiuntivo deve essere revocato e sostituito dal nuovo titolo costituito dalla sentenza di condanna al pagamento della somma minore, che nella fattispecie è di € 24.119,80 pari alla differenza tra somma in-
giunta € 24.480,53 ed € 360,73 ritenuti dal primo giudice non dovuti, con deci-
sione non censurata.
Ne deriva il solo parziale accoglimento dell'appello avuto riguardo alla mancata revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di questo grado, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, van-
no regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto,
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
quale cessionaria dei crediti di , della somma di € Controparte_2
24.119,80 oltre interessi legali dalla domanda;
3. condanna il al pagamento delle spese di questo grado che liquida Pt_1
in complessivi € 3.500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
4. pone le spese di CCTTUU definitivamente a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 127/2019 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 127 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Carlo Congedo e Sara Rosaria Tundo come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), quale cessionaria dei crediti di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Maddalena Palladino e Gabriela Di Martino come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 22 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 127/2019 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, propose opposi- Parte_1
zione innanzi al tribunale di Lecce avverso il decreto ingiuntivo n. 1952/15,
emesso dallo stesso tribunale in favore di , con il Controparte_2
quale, in forza del contratto di finanziamento stipulato in data 30/05/2008, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.480,53, per rate scadute e a scadere (per effetto della decadenza dal beneficio del termine), oltre interessi di mora, calcolati al tasso contrattualmente pattuito, dal 20/03/2015 (data di depo-
sito del ricorso) al saldo effettivo, oltre le spese e competenze del giudizio CP_3
.
[...]
L'opponente in punto di fatto ammise:
a) di aver sottoscritto la richiesta di prestito personale per l'importo di €
22.117,80 da rimborsare in n.72 rate mensili;
b) che aveva provveduto ad accreditare sul suo conto corrente bancario CP_2
l'importo di € 15.000,00;
c) che a seguito di non puntuale pagamento, aveva invocato la deca- CP_2
denza del beneficio del termine intimando, con nota del 24/04/2011, il pa-
gamento di € 18.183,98, oltre interessi di mora successivi a tale data.
In diritto eccepì:
a) la nullità delle clausole n. 16 e n. 17 del contratto, in quanto vessatorie ex art. 33 del codice del consumo;
b) il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi e di mora pattuiti.
Concluse per la revoca del DI opposto.
Proc. n. 127/2019 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si costituì contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_2
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU contabile, fu decisa con sen-
tenza n. 2563/2018, pubblicata in data 06/07/2018, con la quale il Tribunale così
decise:
1. rigetta l'opposizione nei limiti sopra analizzati e, per l'effetto, conferma il decreto in-
giuntivo, al cui importo andranno solo detratti € 360,73 con accessori e spese ivi li-
quidate, poiché lo scaglione di riferimento rimane il medesimo;
2. condanna parte opponente al pagamento dell'importo esplicitato sub.1, operando even-
tuali conguagli atteso che il decreto ingiuntivo è già reso esecutivo, con interessi legali
dal deposito della CTU al soddisfo;
3. condanna, altresì, parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore
dell'Istituto di Credito opposto in € 2.738,00 oltre Iva e Cap come per legge;
4. pone definitivamente l'importo liquidato per la ctu a carico delle parti in solido;
5. rigetta ogni altra domanda richiesta”.
Il Tribunale fece propria la CTU, la quale, aveva concluso per la conferma dell'importo ingiunto con una differenza, a favore del , di € 360,73, pari Pt_1
agli interessi di mora non ancora pagati ma contabilizzati dalla , pervenen- CP_2
do ad una posizione debitoria alla data del 20/03/2015 di € 24.119,80. Pertanto
rigettò l'opposizione con conferma del DI decurtato della sola somma di €
360,73.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 05/02/2019 chiedendone la riforma sulla base di quattro motivi.
Si è costituita quale cessionaria dei crediti di Controparte_1 Controparte_2
Proc. n. 127/2019 RG - 3 - dott.ssa Controparte_4 , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La Corte, a scioglimento della riserva del 12/01/2022, con ordinanza del
31/05/2023 ha disposto supplemento di CTU al fine di verificare “la misura del
tasso degli interessi di mora in concreto applicato dalla banca con riferimento sia alle rate scadu-
te e non pagate (comprensive di sorte capitale e interessi corrispettivi) prima della decadenza del
beneficio del termine (rate sino al 3 luglio 2010), sia alla sola sorte capitale residua delle ulte-
riori rate in scadenza successiva. Se il tasso in concreto applicato risultasse superiore al tasso so-
glia (determinato secondo le indicazioni contenute in cass.ss.uu.sent.n.19597/20) ridetermini il
c.t.u. il credito della banca per interessi di mora secondo la previsione contrattuale di cui
all'art.16 del contratto di finanziamento applicando il tasso pari “alla misura massima consen-
tita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
Espletata la CTU, all'udienza Collegiale del 22 maggio 2024 le parti hanno preci-
sato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Sulla nullità della sentenza perché corredata da motiva-
zione apparente - Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 cpc e dell'art. 118
disp. att. cpc.” lamenta che la motivazione della sentenza non disvelerebbe Pt_1
il percorso logico giuridico per risolvere le questioni poste nel giudizio.
Il motivo non ha fondamento.
“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo",
quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci-
sione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento
seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'inter-
Proc. n. 127/2019 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. prete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. In tal senso si è espres-
sa la cassazione a SSUU con sentenza n. 22232/2016, alla quale sono seguite al-
tre pronunce conformi.
Nella fattispecie in esame, la motivazione benché stringata, tuttavia consente la comprensione delle argomentazioni sottese al ragionamento seguito e posto a fondamento della decisione.
Infatti risulta che il giudice, dopo avere fatta propria la ricostruzione in fatto del-
le parti, ha rigettato l'opposizione facendo rinvio alle - e recependo le - conclu-
sioni della CTU, basata sulle risultanze documentali. Prova ne è, che l'appellante,
con i successivi motivi ha contestato la decisione entrando nel merito della stessa dimostrando di averla compresa. In ogni caso la sentenza del giudice di primo grado che risulti carente nella motivazione può essere integrata dalla decisione in grado di appello.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per non essersi pronunciata sull'eccezione di nullità delle clausole vessatorie con particolare riferimento agli art. 16 (ritardo nei pagamenti e spese) e 17 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione) delle condizioni generali di contratto.
Il motivo è destituito di fondamento.
L'opponente con l'atto di opposizione ha contestato la vessatorietà delle clausole n. 16 e 17 del contratto di finanziamento;
la prima perché prevede l'applicazione di interessi di mora (30% annuali) eccessivi, senza alcuna necessità di messa in mora, con addebito di ulteriori spese, commissioni e penali e la seconda, discipli-
nante la decadenza del beneficio del termine, perché, a fronte della facoltà del creditore di dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine in presenza
Proc. n. 127/2019 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di determinate condizioni analiticamente indicate (fra queste il mancato paga-
mento di almeno due rate), prevede l'obbligo del debitore, alternativamente, a scelta del creditore, di versare in unica soluzione entro 15 giorni dalla comunica-
zione di decadenza o di risoluzione a. il solo capitale residuo oltre interessi ed ulteriori oneri, nonché una pena-
le massima pari al 10%;
b. l'intero debito residuo ((rate scadute e a scadere, comprensive della quota dovuta per interessi acquisita a titolo di penale), oltre le eventuali somme dovute ex art.16, fatto salvo il risarcimento del danno. (dall'esame dell'estratto conto emerge che le somme richieste siano sate conteggiate secondo questo criterio, evidentemente di maggior convenienza per il creditore, considerato il numero esiguo delle rate pagate rispetto a quello,
di gran lunga maggiore, delle rate impagate).
Dette clausole risultano essere state oggetto di specifica sottoscrizione da parte del ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., in tal modo assolven- Pt_1
do all'onere della doppia sottoscrizione all'uopo prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni ge-
nerali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente. L'approva-
zione è adeguatamente specifica, atteso che sono richiamate espressamente le due clausole (“dichiaro di approvare specificamente ai sensi dell'art.131 e 1342 cod. civ. le
seguenti clausole (…) 16. Ritardo nei pagamenti e spese;
17. Decadenza dal beneficio del ter-
mine e risoluzione del contratto”). Tale modalità di approvazione risponde ai requisiti che, secondo la giurisprudenza della suprema corte, il legislatore richiede (“l'obbli-
go della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è
Proc. n. 127/2019 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo,
salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria,
del loro contenuto” (così Cass. ord. n. 17939/2019 e, negli stessi termini, sent. n.
22984/2015, ord. n. 4126/2024).
Con il secondo motivo (rubricato “errata e contraddittoria motivazione, carenza di moti-
vazione, travisamento dei fatti di causa, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nella
parte in cui il giudice di prime cure (cfr. pag. 3), fatte proprie le risultanze della CTU, nella
quale il professionista incaricato afferma di non aver rinvenuto alcun addebito nelle modalità
contestate in atti, ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo decurtato solo di
€ 360,73, pari agli interessi di mora non corrisposti e che la finanziaria ha contabilizzato, an-
che in violazione degli atti e documenti processuali. - Violazione degli articoli 115 e 116 cpc. -
Contraddittorietà tra le risultanze della CTU e le premesse della stessa CTU - Erroneità delle
risultanze contabili”) censura la sentenza: Pt_1
1. nella parte in cui il giudice di prime cure, fatte proprie le risultanze della
CTU, (nella quale il professionista incaricato afferma di non aver rinve-
nuto alcun addebito nelle modalità contestate in atti), ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo decurtato solo di €
360,73, pari agli interessi di mora non corrisposti e che la finanziaria ha contabilizzato. Tale decisione violerebbe gli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ., in quanto si sarebbe basata su una CTU errata. Quest'ultima, infatti,
pur avendo riconosciuto il superamento del tasso soglia relativamente agli interessi di mora, avrebbe detratto solo l'esigua somma di € 360,73 e non anche gli interessi di mora, pari a complessivi € 9.990,00 e risultanti dall'ee/cc in atti. Infatti, sarebbe indiscutibile che una volta accertato il
Proc. n. 127/2019 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. superamento del tasso soglia, non sono più dovuti interessi, nella specie quelli di mora;
2. nella parte in cui la CTU e la decisione che l'ha recepita hanno fatto acri-
ticamente propri i conteggi del creditore;
tale decisione sarebbe errata perché “il CTU ha stornato gli interessi di mora, comunque nell'importo errato, da
euro 24.480,53, importo che nel suo interno contiene anche il montante da controparte
quantificato in euro 22.309,42 [quale sommatoria tra il valore del finanziamento
(euro 15.000,00), delle spese di istruttoria (euro 300,00) e dell'importo degli interessi
(euro 6.814,80) e di un addebito non identificato né identificabile (euro 194,62)].
L'importo del montante comprende anche l'intera quota di interessi corrispettivi che l'i-
stituto finanziario ha applicato anche successivamente alla decadenza del beneficio del
termine”.
3. errato sarebbe stato il metodo di calcolo del TAEG da parte del CTU.
Sarebbe stato corretto applicare il metodo della formula inversa e non quello offerto dalla Banca d'Italia, poiché questa “avrebbe il solo fine di “an-
nacquare l'incidenza del costo reale (comprensivo delle commissioni e spese tutte ad ec-
cezione di quelle per imposte e tasse) sul tasso effettivo globale medio che è alla base
della verifica del superamento del tasso soglia”.
In primis si rileva che la doglianza sub n. 3 appare generica e a tratti incom-
prensibile: essa non chiarisce, essendo piuttosto teorica, le ragioni per cui,
nella fattispecie concreta, il metodo, adottato dal CTU di primo grado per il calcolo del TAEG, è errato laddove per di più il richiamo dell'appellante alle cms da inserirsi nei costi aggiuntivi ai fini del calcolo del TAEG, appare del tutto inconferente atteso che il contratto di finanziamento non prevede tale
Proc. n. 127/2019 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. costo. Ne consegue che l'accertamento del primo CTU in ordine alla legitti-
mità della pattuizione degli interessi corrispettivi in quanto non usurai non ri-
sulta scalfita dalla generica lamentela dell'appellante.
La doglianza sub 1) è infondata.
Infatti è sì vero che la CTU di primo grado, sulla quale la sentenza si è basata, ha accertato che la misura degli interessi di mora, pattuiti al 30% annuo, superava il tasso soglia stabilito all'epoca della conclusione del contratto al 18,525%. E tut-
tavia ciò, a differenza di quanto sostiene l'appellante, non si riverbera sulla deben-
za degli interessi di mora, contabilizzati dalla finanziaria a seguito dell'inadempimento e pari alla somma di € 9.890,00, come risultanti dall'estratto conto del 23/03/2015, allegato al fascicolo della finanziaria;
e tanto perché gli in-
teressi di mora, di fatto applicati dalla finanziaria a seguito dell'inadempimento del , come accertato dalla CTU di appello, che risulta immune da vizi e Pt_1
con la quale si concorda, non hanno in alcun momento superato il tasso soglia, e ciò, osserva la Corte, in conformità alla c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di finanziamento (art.16: “Il ritardo nei pagamenti di qualsiasi importo dovuto
(ivi incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su tali somme, sen-
za bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5 % per mese
o frazione di mese o comunque nella misura massima consentita dalla legge al
momento della conclusione del contratto”).
Alla conclusione circa la debenza di tale somma, si giunge in applicazione dei prin-
cipi di diritto espressi dalla suprema corte nella sentenza n. 10597/2020 resa a
SSUU.
La corte regolatrice, occupandosi, per quel che interessa, della ipotesi in cui la
Proc. n. 127/2019 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. banca, a fronte della pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia, di fatto, a seguito dell'inadempimento, ne applica un altro inferiore ed intra soglia
(come accaduto nella fattispecie che ci occupa), si è posta la duplice questione:
“La prima: se possa essere domandata la nullità (per varie cause) di una clausola sugli interessi
moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto.
La seconda: se, una volta verificatosi l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applica-
zione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi (sempre per cause varie)
debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o di quelli in concreto applicati”.
Ha risposto positivamente alla prima, “in quanto risponde ad un bisogno di certezza del
diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché
(cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero ac-
certamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente
uno stato di incertezza oggettiva”.
Quanto alla seconda questione ha chiarito che “il tasso rilevante è quello in concreto
applicato dopo l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento
dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla
banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà
preteso alcunché a tale titolo. Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad
agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usu-
rari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automatica-
mente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma
solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto. In altri termini, se il finanziato agisca in
accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non
vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse
Proc. n. 127/2019 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute. Realizzatosi
l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto
ed applicato al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento
della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usu-
rarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clau-
sola censurata. In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di ina-
dempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, al-
lo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fis-
sata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta
nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà
ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi
corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare so-
lo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che
quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque
che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi
moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà
dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha consi-
derato.”.
Ne deriva che, fermo l'accertamento della usurarietà del tasso pattuito (ma, come accertato dal c.t.u., non applicato) e ferma la statuizione di restituzione della somma di € 360,73 sulla quale la banca non ha proposto appello, non può essere accolta la richiesta di riduzione del credito per l'ulteriore importo di € 9.629,27,
pari alla differenza tra gli interessi di mora – per quanto detto, legittimamente –
pretesi dalla banca (€ 9.990,00) e gli interessi di mora ritenuti non dovuti dal pri-
Proc. n. 127/2019 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mo giudice (€ 360,73) con pronuncia coperta dal giudicato.
La doglianza sub 2) in parte è assorbita dalla precedente decisione per cui sono dovuti gli interessi moratori conteggiati ed in parte è infondata.
Infatti, con l'atto di opposizione, posto al vaglio del giudice di primo grado, la si è limitata a lamentare che “l'istituto di credito ha computato sulle rate scadute Pt_1
anche l'interesse che non può essere conteggiato in quanto al momento della risoluzione è dovuto
solo il capitale e gli interessi moratori (se validamente pattuiti). Anche sotto tale profilo la
somma ingiunta non è reale.).
Come in parte già anticipato, il creditore ha fatto applicazione della previsione contrattuale – art.17 – oggetto di specifica approvazione per iscritto, in virtù del-
la quale era in suo potere, una volta dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, richiedere il pagamento dello “intero debito residuo comprensivo di rate scadute e a scadere, inclusa la relativa quota interessi [corrispettivi] che si riterrà
acquisita a titolo di penale”. La pretesa è dunque coerente con il regolamento ne-
goziale, rispetto al quale non ricorre alcun profilo di illecito.
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della sentenza per non avere disposto la revoca del DI.
IL Giudice avrebbe errato perché avrebbe dovuto pronunciarsi su tutta la do-
manda, confermando o rigettando in toto il decreto e di conseguenza l'ingiunzione ivi contenuta, senza la possibilità di apportare modifiche in melius o in peius alle somme contenute dell'ingiunzione stessa.
Il motivo è fondato in parte.
Il Giudice, investito del merito dell'opposizione, ha il potere di condannare al pagamento di una somma minore rispetto a quella domandata con il decreto in-
Proc. n. 127/2019 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giuntivo opposto, senza incorrere in vizio di ultra-petizione, e in tal caso il vec-
chio titolo costituito dal decreto ingiuntivo deve essere revocato e sostituito dal nuovo titolo costituito dalla sentenza di condanna al pagamento della somma minore, che nella fattispecie è di € 24.119,80 pari alla differenza tra somma in-
giunta € 24.480,53 ed € 360,73 ritenuti dal primo giudice non dovuti, con deci-
sione non censurata.
Ne deriva il solo parziale accoglimento dell'appello avuto riguardo alla mancata revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di questo grado, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, van-
no regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto,
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
quale cessionaria dei crediti di , della somma di € Controparte_2
24.119,80 oltre interessi legali dalla domanda;
3. condanna il al pagamento delle spese di questo grado che liquida Pt_1
in complessivi € 3.500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
4. pone le spese di CCTTUU definitivamente a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 127/2019 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.