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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1785/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1785/2024 avente ad oggetto risarcimento danni materiali per responsabilità extracontrattuale da attività pericolosa ex art. 2050 c.c., promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Aimo, come da procura in atti ATTORE CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia il Tribunale Ill.mo:
- Contrariis reiectis e previe le occorrende declaratorie di legge;
Nel merito, In via Principale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_1 nella causazione del sinistro avvenuto in Castelletto Stura (CN) in data 19.12.2023;
- Conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati al sig. in conseguenza del sinistro del 19.12.2023 Parte_1 ed ammontanti ad €9.238,00, od alla veriore somma determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi sino al saldo;
Nel merito, In via Subordinata:
- Accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale della Controparte_1 nella causazione del sinistro avvenuto in Castelletto Stura (CN) in data
[...]
19.12.2023;
- Conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento di una quota, corrispondente alla percentuale di responsabilità del sinistro accertata a carico della , dei danni cagionati al sig. Controparte_1 Parte_2
[..
[...] [
in conseguenza del sinistro del 19.12.2023 ed ammontanti ad
[...]
€9.238,00, od alla veriore somma determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi sino al saldo;
In ogni caso, con il favore delle spese di lite e onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15%, con l ' applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio nei confronti della Parte_1 società al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni materiali subiti Controparte_1 dal veicolo di sua proprietà, in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto sulla strada Provinciale 43 in Castelletto Stura, quando il veicolo attoreo, condotto dal figlio Per_1
era andato a collidere contro blocchi di cemento presenti sulla carreggiata e non
[...] adeguatamente segnalati, ivi apposti dalla società convenuta per eseguire lavori sulla predetta strada provinciale. Invocando la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 e 2051 e, in subordine, ex art. 2043 c.c., l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 10.760,40 in forza di preventivo reso dalla officina Ricci Autoriparazioni. Fissata udienza di trattazione e assegnati termini ex art. 171 ter c.p.c., non si è costituita la società convenuta, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita con prove orali;
esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. 2. L'attore invoca la responsabilità della convenuta società ai sensi degli artt. 2050 e 2051, in subordine ex art. 2043 c.c., in ordine al sinistro avvenuto il 19 dicembre 2023, in Castelletto Stura, sulla Strada Provinciale 43, allorquando l'autoveicolo Mercedes Benz GLA di proprietà dell'attore e condotto da è andata a impattare contro Persona_1 blocchi di cemento dissuasori, recanti il logo e non adeguatamente Controparte_2 segnalati. Soltanto a seguito di contatti con la società (doc. 3), l'attore aveva CP_2 appreso che i blocchi erano stati apposti dalla odierna società convenuta
[...]
in occasione di lavori stradali sulla Provinciale, come risulta dalla Controparte_1 comunicazione della società (doc. 3) e confermato dalla compagnia assicuratrice CP_2 della medesima (doc. 4). 3. Sotto tale profilo, occorre premettere che l'apertura di un cantiere sulla pubblica via costituisce attività pericolosa (C. Civ. n. 17851/2003), che impone di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte nonché di provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli, con conseguente presunzione di responsabilità a carico della convenuta sia ex art. 2050 Cc (responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa), sia ex art. 2051 Cc
2 (responsabilità del custode). In entrambi i casi, si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla prova dell'elemento soggettivo del danneggiante, incentrandosi il relativo accertamento sulla prova del nesso causale, incombente sul danneggiato.
3.1. Nel caso delle attività pericolose, qual è quella individuabile nel caso di specie, una volta che il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul danneggiante la prova liberatoria dell'esonero di responsabilità che, nel caso delle attività pericolose, consiste nella prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Osserva altresì la giurisprudenza che la scelta di tali misure è rimessa alla discrezionalità dell'esercente l'attività pericolosa, facendo uso di normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, aggiungendo che tale discrezionalità viene meno quanto è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure, con la conseguenza che la presunzione di responsabilità da parte dell'esercente l'attività che dimostri di aver adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari senza che vi sia alcuna possibilità di valutarne l'idoneità (C. Civ. n. 7298/2003).
4. In base alle risultanze dell'istruttoria orale e di quella documentale, si può ritenere che l'attore abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, producendo in primo luogo la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi al momento del sinistro (doc. 2), in cui sono evidenziate le barriere poste sul margine della carreggiata e sporgenti verso il centro, tali da costituire, evidentemente, un pericolo per gli utenti della strada, vieppiù in assenza di specifiche segnalazioni. Del pari, il teste Persona_1 figlio dell'attore e conducente dell'auto al momento del sinistro, ha confermato la circostanza della mancanza di idonea cartellonistica stradale di cantiere, così come di idonea segnalazione dei blocchi di cemento, privi di bande luminose, come dichiarato dal teste.
4.1. Circostanza che trova conferma nella già richiamata documentazione fotografica (doc. 2). Del pari, non è in discussione che l'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., come innanzi descritta, fosse riconducibile alla società odierna convenuta, come si evince dalla documentazione poc'anzi richiamata, segnatamente dalla comunicazione della società (doc. 3) e dalla comunicazione della stessa (doc. 8) che aveva provveduto CP_2 CP_1 ad aprire il sinistro presso la propria compagnia AXA, che tuttavia aveva denegato il risarcimento ritenendo che la convenuta avesse posto in essere tutte le necessarie cautele al fine di segnalare il cantiere (doc. 9).
4.2. In conformità alle coordinate interpretative innanzi richiamate, si deve pertanto ritenere che parte attrice abbia fornito la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa pericolosa e il danno che ne è derivato;
è appena il caso di evidenziare che non vi sono elementi da cui desumere un concorso colposo del conducente, né, a fortiori, la sussistenza del caso fortuito, che per quanto innanzi si è rilevato, può consistere in un contegno del danneggiato assolutamente abnorme. E ciò in quanto la mancata costituzione di parte convenuta, per quanto libera scelta processuale da cui non può
3 desumersi l'ammissione dei fatti dedotti dall'attore, nondimeno ha precluso una diversa ricostruzione dei fatti. 5. In ordine al quantum, si deve osservare che parte attrice ha depositato in atti il preventivo di spesa (doc. 5) e, successivamente, le fatture di riparazione del veicolo (docc. 10 e 11), attestando gli effettivi esborsi sostenuti, quantificati in misura sensibilmente inferiore rispetto all'iniziale richiesta di euro 10.760,40, per un complessivo importo di euro 9.238,00. La quantificazione è peraltro corroborata dalle risultanze della prova orale;
il teste titolare della Carrozzeria Cuneese s.a.s. di Testimone_1 Tes_1
, aveva confermato l'esecuzione delle riparazioni afferenti la carrozzeria del
[...] veicolo, con emissione della fattura n. 136 del 3 dicembre 2024, dell'importo di euro 3.667,15; del pari, il teste titolare dell'officina ha Tes_2 Controparte_3 confermato l'esecuzione dei lavori di riparazione delle meccaniche del veicolo, per il complessivo importo di euro 5.570,85, portato nella fattura n.
3.064 del 31 dicembre 2024. Il compendio probatorio fin qui esaminato deve ritenersi esaustivo ai fini della quantificazione del danno.
5.1. La domanda attorea deve essere pertanto accolta;
la convenuta contumace deve essere condannata al pagamento della somma di euro 9.238,00. Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni affrontate. In considerazione dell'esito della lite, con l'accoglimento della domanda attorea, la convenuta contumace soccombente deve essere condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: in accoglimento della domanda attorea, condanna la società convenuta contumace al pagamento, in Controparte_4 favore dell'attore della complessiva somma di euro 9.238,00 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna la convenuta contumace alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge.
4 Cuneo, 28 novembre 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1785/2024 avente ad oggetto risarcimento danni materiali per responsabilità extracontrattuale da attività pericolosa ex art. 2050 c.c., promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Aimo, come da procura in atti ATTORE CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia il Tribunale Ill.mo:
- Contrariis reiectis e previe le occorrende declaratorie di legge;
Nel merito, In via Principale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_1 nella causazione del sinistro avvenuto in Castelletto Stura (CN) in data 19.12.2023;
- Conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati al sig. in conseguenza del sinistro del 19.12.2023 Parte_1 ed ammontanti ad €9.238,00, od alla veriore somma determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi sino al saldo;
Nel merito, In via Subordinata:
- Accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale della Controparte_1 nella causazione del sinistro avvenuto in Castelletto Stura (CN) in data
[...]
19.12.2023;
- Conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento di una quota, corrispondente alla percentuale di responsabilità del sinistro accertata a carico della , dei danni cagionati al sig. Controparte_1 Parte_2
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in conseguenza del sinistro del 19.12.2023 ed ammontanti ad
[...]
€9.238,00, od alla veriore somma determinata in corso di causa, il tutto oltre interessi sino al saldo;
In ogni caso, con il favore delle spese di lite e onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15%, con l ' applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio nei confronti della Parte_1 società al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni materiali subiti Controparte_1 dal veicolo di sua proprietà, in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto sulla strada Provinciale 43 in Castelletto Stura, quando il veicolo attoreo, condotto dal figlio Per_1
era andato a collidere contro blocchi di cemento presenti sulla carreggiata e non
[...] adeguatamente segnalati, ivi apposti dalla società convenuta per eseguire lavori sulla predetta strada provinciale. Invocando la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 e 2051 e, in subordine, ex art. 2043 c.c., l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 10.760,40 in forza di preventivo reso dalla officina Ricci Autoriparazioni. Fissata udienza di trattazione e assegnati termini ex art. 171 ter c.p.c., non si è costituita la società convenuta, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita con prove orali;
esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. 2. L'attore invoca la responsabilità della convenuta società ai sensi degli artt. 2050 e 2051, in subordine ex art. 2043 c.c., in ordine al sinistro avvenuto il 19 dicembre 2023, in Castelletto Stura, sulla Strada Provinciale 43, allorquando l'autoveicolo Mercedes Benz GLA di proprietà dell'attore e condotto da è andata a impattare contro Persona_1 blocchi di cemento dissuasori, recanti il logo e non adeguatamente Controparte_2 segnalati. Soltanto a seguito di contatti con la società (doc. 3), l'attore aveva CP_2 appreso che i blocchi erano stati apposti dalla odierna società convenuta
[...]
in occasione di lavori stradali sulla Provinciale, come risulta dalla Controparte_1 comunicazione della società (doc. 3) e confermato dalla compagnia assicuratrice CP_2 della medesima (doc. 4). 3. Sotto tale profilo, occorre premettere che l'apertura di un cantiere sulla pubblica via costituisce attività pericolosa (C. Civ. n. 17851/2003), che impone di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte nonché di provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli, con conseguente presunzione di responsabilità a carico della convenuta sia ex art. 2050 Cc (responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa), sia ex art. 2051 Cc
2 (responsabilità del custode). In entrambi i casi, si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla prova dell'elemento soggettivo del danneggiante, incentrandosi il relativo accertamento sulla prova del nesso causale, incombente sul danneggiato.
3.1. Nel caso delle attività pericolose, qual è quella individuabile nel caso di specie, una volta che il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul danneggiante la prova liberatoria dell'esonero di responsabilità che, nel caso delle attività pericolose, consiste nella prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Osserva altresì la giurisprudenza che la scelta di tali misure è rimessa alla discrezionalità dell'esercente l'attività pericolosa, facendo uso di normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, aggiungendo che tale discrezionalità viene meno quanto è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure, con la conseguenza che la presunzione di responsabilità da parte dell'esercente l'attività che dimostri di aver adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari senza che vi sia alcuna possibilità di valutarne l'idoneità (C. Civ. n. 7298/2003).
4. In base alle risultanze dell'istruttoria orale e di quella documentale, si può ritenere che l'attore abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, producendo in primo luogo la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi al momento del sinistro (doc. 2), in cui sono evidenziate le barriere poste sul margine della carreggiata e sporgenti verso il centro, tali da costituire, evidentemente, un pericolo per gli utenti della strada, vieppiù in assenza di specifiche segnalazioni. Del pari, il teste Persona_1 figlio dell'attore e conducente dell'auto al momento del sinistro, ha confermato la circostanza della mancanza di idonea cartellonistica stradale di cantiere, così come di idonea segnalazione dei blocchi di cemento, privi di bande luminose, come dichiarato dal teste.
4.1. Circostanza che trova conferma nella già richiamata documentazione fotografica (doc. 2). Del pari, non è in discussione che l'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., come innanzi descritta, fosse riconducibile alla società odierna convenuta, come si evince dalla documentazione poc'anzi richiamata, segnatamente dalla comunicazione della società (doc. 3) e dalla comunicazione della stessa (doc. 8) che aveva provveduto CP_2 CP_1 ad aprire il sinistro presso la propria compagnia AXA, che tuttavia aveva denegato il risarcimento ritenendo che la convenuta avesse posto in essere tutte le necessarie cautele al fine di segnalare il cantiere (doc. 9).
4.2. In conformità alle coordinate interpretative innanzi richiamate, si deve pertanto ritenere che parte attrice abbia fornito la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa pericolosa e il danno che ne è derivato;
è appena il caso di evidenziare che non vi sono elementi da cui desumere un concorso colposo del conducente, né, a fortiori, la sussistenza del caso fortuito, che per quanto innanzi si è rilevato, può consistere in un contegno del danneggiato assolutamente abnorme. E ciò in quanto la mancata costituzione di parte convenuta, per quanto libera scelta processuale da cui non può
3 desumersi l'ammissione dei fatti dedotti dall'attore, nondimeno ha precluso una diversa ricostruzione dei fatti. 5. In ordine al quantum, si deve osservare che parte attrice ha depositato in atti il preventivo di spesa (doc. 5) e, successivamente, le fatture di riparazione del veicolo (docc. 10 e 11), attestando gli effettivi esborsi sostenuti, quantificati in misura sensibilmente inferiore rispetto all'iniziale richiesta di euro 10.760,40, per un complessivo importo di euro 9.238,00. La quantificazione è peraltro corroborata dalle risultanze della prova orale;
il teste titolare della Carrozzeria Cuneese s.a.s. di Testimone_1 Tes_1
, aveva confermato l'esecuzione delle riparazioni afferenti la carrozzeria del
[...] veicolo, con emissione della fattura n. 136 del 3 dicembre 2024, dell'importo di euro 3.667,15; del pari, il teste titolare dell'officina ha Tes_2 Controparte_3 confermato l'esecuzione dei lavori di riparazione delle meccaniche del veicolo, per il complessivo importo di euro 5.570,85, portato nella fattura n.
3.064 del 31 dicembre 2024. Il compendio probatorio fin qui esaminato deve ritenersi esaustivo ai fini della quantificazione del danno.
5.1. La domanda attorea deve essere pertanto accolta;
la convenuta contumace deve essere condannata al pagamento della somma di euro 9.238,00. Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni affrontate. In considerazione dell'esito della lite, con l'accoglimento della domanda attorea, la convenuta contumace soccombente deve essere condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: in accoglimento della domanda attorea, condanna la società convenuta contumace al pagamento, in Controparte_4 favore dell'attore della complessiva somma di euro 9.238,00 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna la convenuta contumace alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge.
4 Cuneo, 28 novembre 2025
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