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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1611 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via C.F._1
Umberto I n. 130, presso lo studio dell'avv. Lucia Caccamo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, p. iva: e, per essa quale mandataria, già P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: p. CP_3 P.IVA_2 iva.: , elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Operai P.IVA_3
n. 98, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Comito, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Arena come da procura in atti;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 4/11/2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 24/10/2022, con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 153.390,03, in qualità di erede della nonna quale esposizione debitoria, maturata al 29.09.2022, Controparte_4 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 276/1992 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
26/11/1992, spedito in formula esecutiva in data 10/12/1992, notificato in pari data a non opposto. Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: in via Parte_1 preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto la stessa non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del credito precettato;
ancora in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di non aver mai acquisito la qualità di erede di in quanto pretermessa dalla madre Controparte_4
(a sua volta figlia di , e di non aver comunque esercitato P_ Controparte_4 il diritto di accettare l'eredità della nonna materna, diritto che, quand'anche sussistente, si sarebbe ormai estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c.; in via subordinata, la nullità dell'atto di precetto, in quanto lo stesso non sarebbe stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo nei suoi confronti;
in via ulteriormente subordinata, l'eccessiva genericità della pretesa creditoria, poiché la stessa sarebbe stata formalizzata senza tener conto degli importi ricavati dall'espropriazione immobiliare eseguita nei confronti di e già devoluti al creditore procedente e, in ogni caso, senza l'indicazione Controparte_4 dei criteri di calcolo adoperati da quest'ultimo per quantificarne l'ammontare; infine,
l'inesistenza dell'obbligazione portata dal precetto, in quanto l'opponente non avrebbe mai acquisito la qualità di erede della debitrice.
Ciò premesso, l'opponente ha chiesto al giudice di: “in via preliminare, disporre la sospensione inaudita altera parte della esecuzione forzata e della efficacia esecutiva del precetto, per tutti i motivi superiormente espressi atteso che incombe sulla opponente una minaccia di esecuzione forzata nonostante la fondatezza dei motivi di opposizione;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancata prova del diritto di credito in capo alla stessa;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente per i motivi superiormente espressi;
ritenere e dichiarare fondata la presente opposizione
a precetto e, pertanto, accoglierla nel rito e nel merito;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta e per essa alla mandataria, in forza del decreto ingiuntivo n. 276/1992, in quanto tale credito è inesistente e/o estinto e/o comunque non è dovuto alla sig.ra per i superiori motivi Parte_1 ampiamente esposti e dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 18/10/2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con provvedimento dell'11.11.2022, emessa inaudita altera parte, è stata sospesa l'efficacia del titolo esecutivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 24.03.2023 si è costituita in giudizio e, per essa, in qualità di mandataria per la gestione del Controparte_1 credito, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione per le seguenti CP_2 ragioni.
In ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'opponente, l'opposta ne ha dedotto l'insussistenza, poiché quest'ultima risulterebbe annoverata tra i chiamati all'eredità di in quanto subentrata per rappresentazione nella posizione Controparte_4 della defunta madre premorta all'originaria debitrice. P_
Con riguardo al motivo di opposizione fondato sull'asserita carenza di legittimazione ad agire in capo alla società convenuta, ha esposto: che a Parte_2 originaria titolare del credito precettato, subentrava – a seguito di liquidazione coatta amministrativa – il Banco di Sicilia s.p.a., in virtù di atto di cessione rogato dal notaio
[...]
Per_
di Palermo in data 06/09/1997, registrato il 10/09/1997 e pubblicato sulla G.U. n.
212 dell'11/09/1997 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d. lgs. 385/1993; che il Banco di Sicilia concludeva, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della predetta disposizione, un contratto di cessione di tutti i crediti con Aspra Finance
s.p.a., successivamente pubblicato sulla G.U. del 15/11/2008; che, con atto del
14/12/2010 in notaio di Verona, Aspra Finance s.p.a. veniva fusa per Per_2 incorporazione in la quale, con delibera Controparte_6 dell'assemblea staordinaria del 30/10/2015, assumeva la denominazione di CP_3 che quest'ultima, in data 30/09/2016, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, con contratto di cessione pro soluto – reso pubblico mediante avviso sulla G.U. dell'8/10/2016 – cedeva a un pacchetto di Controparte_7 crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., tra cui il debito dell'odierna opponente;
che la medesima operazione veniva successivamente posta in essere da in favore di la quale acquisiva, pertanto, Controparte_7 Controparte_1 la titolarità del credito precettato;
che, per tali motivi, l'opposta è pienamente legittimata ad agire per conseguire l'esecuzione coattiva dell'obbligazione portata dal precetto.
Inoltre, l'opposta ha dedotto la non configurabilità della prescrizione del credito – invero non eccepita ex adverso - in quanto il decorso del termine decennale sarebbe stato interrotto dalla instaurazione, nei confronti dell'originaria debitrice, del procedimento esecutivo iscritto al n. 182/1997 R.G.E., conclusosi solamente nel 2/02/2015. Infine, è stata eccepita l'infondatezza della contestazione di parte opponente relativa alla eccessiva genericità della pretesa creditoria a causa della mancata indicazione dei criteri di calcolo adoperati per quantificarne l'ammontare.
Sulla scorta delle suesposte ragioni, l'opposta ha chiesto di: “a) in via preliminare, disattendere la domanda di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto, non sussistendo nessuno dei presupposti di legge, revocando il decreto di sospensione inaudita altera parte adottato in data 11/11/2022; b) nel merito, rigettare integralmente le domande avversarie perché infondate;
c) accertare la qualità di erede dei sig.ri e , anche in rappresentazione di Persona_3 Controparte_4 P_
, in capo alla SI , ovvero nei confronti dei soggetti nei cui
[...] Parte_1 confronti si ritiene raggiunta la prova;
d) fissare un termine, ai sensi dell'art. 481 c.c., entro il quale la sig.ra , possa formalizzare l'accettazione. e) Con Parte_1 vittoria di spese e compensi di causa.”.
Confermata la sospensione del predetto titolo con ordinanza del 13/04/2023, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Stante la natura documentale della causa, il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Le parti, pertanto, hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Preliminarmente, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica dell'opposizione spiegata da . Parte_1
A tal fine va osservato che la deduzione, con il medesimo atto di opposizione, sia di censure relative all'inesistenza del diritto del creditore precettante di agire in executivis, sia di vizi che attengano alla regolarità formale del precetto o del titolo esecutivo, dà origine a due distinte domande: opposizione all'esecuzione nel primo caso, opposizione agli atti esecutivi nel secondo.
Nel caso che ci occupa, il terzo motivo di opposizione, con cui Parte_1 ha contestato la nullità del precetto a causa dell'omessa notifica del titolo esecutivo, va ricondotto nell'ambito operativo dell'art. 617, primo comma, c.p.c in quanto, con esso,
l'opponente ha eccepito un vizio di regolarità formale. Parimenti va così qualificato il rimedio proposto con riguardo al quarto motivo di opposizione con il quale è stata dedotta la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza della pretesa creditoria.
Vanno, invece, ricompresi nel perimetro applicativo dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
i rimanenti motivi che, investendo il profilo relativo alla configurabilità, in capo al precettante, del diritto di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito introducono un'opposizione sull'an dell'azione esecutiva minacciata.
2.1 La società opposta ha intimato a , quale erede del debitore, Pt_1 Parte_1 il pagamento della somma di euro 153.390,03, quale esposizione debitoria, maturata al
29.09.2022, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 276/1992, emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. il 26/11/1992 nei confronti della nonna materna Controparte_4
Ciò posto, esaminando il secondo motivo di opposizione, ha Parte_1 dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver mai acquisito la qualità di erede di sia perché pretermessa dalla madre Controparte_4 P_
a sua volta figlia dell'originaria debitrice, sia perché, anche quanto succeduta per rappresentazione nella posizione della madre a causa della premorienza di quest'ultima, il diritto di accettare l'eredità si sarebbe comunque prescritto per il mancato esercizio dello stesso nel termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
Orbene, occorre soffermarsi sulla portata applicativa dell'art. 477 c.p.c. e, in particolare, sul significato che l'espressione “eredi” assume nell'ambito della materia trattata.
Sul punto, va rilevato che - contrariamente alla prospettazione fornita da parte opposta - la predetta disposizione, nel sancire l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi del debitore defunto, non fa mero riferimento al chiamato all'eredità quanto piuttosto esclusivo riferimento ai chiamati che abbiano accettato l'eredità, mediante dichiarazione espressa ovvero per facta concludentia, entro il termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
In altre parole, l'acquisizione della qualità di erede – ed il conseguente assoggettamento alle disposizioni di legge che detta qualità presuppongono – è subordinato all'accettazione dell'eredità del de cuius, non essendo all'uopo sufficiente la semplice delazione, che comporta unicamente l'assunzione della qualifica di “chiamato” all'eredità, che, sebbene produttiva di taluni effetti nella sfera giuridica dei soggetti interessati, non configura in capo agli stessi alcun obbligo nei confronti dei creditori del defunto.
Ciò posto, va affrontata la questione relativa al riparto degli oneri probatori tra le parti in causa, dovendosi chiarire se, in sede di opposizione all'esecuzione, incomba sul creditore precettante l'onere di dimostrare la qualità di erede dell'intimato ovvero se spetti a quest'ultimo fornire la prova contraria.
Ed invero, occorre far riferimento alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697
c.c., a norma del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In tema la Suprema Corte si è espressa, con orientamento consolidato, affermando che “[…] in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per il pagamento dei debiti del de cuius, incomba su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità
(non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) ma consegue solo alla accettazione dell'eredità espressa o tacita: accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass. n. 1885 del 1988; n. 5101 del 1985). A fronte di tale minaccia, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto (l'intimato) diverso da quello che risulta debitore secondo il tenore letterale del titolo esecutivo,
l'ordinamento positivo consente all'intimato di reagire per le vie giudiziarie (prima ancora che quella minaccia sia portato ad effetto) attraverso la opposizione al precetto;
non prevede invece che la intimazione sia preceduta da uno specifico procedimento diretto a verificare le condizioni cui è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di soggetti non indicati nominativamente nel titolo esecutivo. Da ciò consegue che soltanto nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto sarà possibile accertare il rapporto di diritto sostanziale sul quale si fonda la estensione della esecutività del titolo ad un soggetto in esso non nominato. Rapporto di diritto sostanziale (tra il terzo ed il soggetto in danno della quale è stato emesso il titolo esecutivo) che, concretando un elemento costitutivo del diritto del soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo ad avvalersi dell'azione esecutiva nei confronti di quel terzo, e prima ancora a preannunziarne l'inizio ed a realizzarne le condizioni preprocessuali, deve essere dallo stesso intimante opposto comprovato secondo il canone di cui al primo comma dell'art.
2697 cod. civ. […]” (Cass. Civ., sez. III, 10/03/1992, n.2849).
Orbene, non è dubitabile – per consolidata giurisprudenza in materia - che il possesso della qualità di erede in capo al debitore intimato integri un fatto costitutivo del diritto del creditore di agire in executivis, cosicché – in applicazione della suddetta regola probatoria – ricade su quest'ultimo l'onere di dimostrarne l'esistenza, salva l'ipotesi in cui l'intimato ometta di contestare specificamente sul punto, facendosi in tal caso luogo all'applicazione dell'art. 115 c.p.c. ed alla conseguente espunzione del fatto dal thema probandum (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 29/04/2022, n.13550: “[…] la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (...). In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa
o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede".”; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. lav., 30/08/2018, n.21436).
Posto che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l'operatività dell'art. 115, comma 1, c.p.c., avendo parte opponente esplicitamente affermato di non essere mai entrata nel possesso dei beni ereditari, di non aver accettato l'eredità e di essere comunque decaduta dal relativo diritto a causa dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 480 c.c., va aggiunto che, dall'esame dei documenti versati in atti, non risulta che l'opposta abbia adempiuto al superiore onere probatorio, derivandone la carenza di legittimazione a resistere in capo all'opponente e la carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo, in uno all'illegittimità dell'atto di precetto (cfr. Cass. Civ., n. 2849/1992 cit.: “la notificazione del titolo esecutivo formatosi contro il defunto e la intimazione del successivo precetto sono illegittime ed inidonee ad assolvere alla funzione loro assegnata dall'ordinamento se eseguite, ai sensi dell'art. 477 CPC, nei confronti del chiamato all'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari prima ancora che egli abbia accettato, espressamente o tacitamente, la eredità; nè tale illegittimità può ritenersi sanata, nel corso del giudizio di opposizione alla esecuzione, in applicazione del principio della retroattività dell'effetto dell'accettazione dell'eredità al momento in cui si
è aperta la successione”).
Per le stesse considerazioni, alla luce dei principi sopra richiamati e stante il difetto di prova - gravante sulla società opposta – della qualità di erede in capo all'intimata non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale con la Parte_1 quale come rappresentata in atti, ha chiesto di accertare la Controparte_1 qualità di erede dell'opponente (oltre che di , non avendo Persona_3 adeguatamente allegato e dimostrato l'accettazione, sia pure in forma tacita, dell'eredità dei soggetti asseritamente chiamati.
Precisato, poi, che la diseredazione non esclude l'operatività della rappresentazione (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/12/1996, n.11195), non vale a superare il superiore convincimento la circostanza che l'odierna opponente sia subentrata per rappresentazione alla madre ai sensi dell'art. 467 c.c., in quanto detta P_ disposizione non configura l'accettazione dell'eredità come effetto automatico del subentro nella posizione del rappresentato, ma si limita a statuire che i diritti spettanti a quest'ultimo sull'eredità si trasferiscono al discendente, il quale assumerà, conseguentemente, la qualifica di “chiamato” e dovrà, laddove intenda accettare l'eredità, esercitare il relativo diritto entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione.
Circostanza, quest'ultima, con riferimento alla quale parte opposta – su cui, lo si ribadisce, incombe il relativo onere – non ha fornito alcun elemento di prova.
A tutto quanto sopra si aggiunga che non ricorrono i presupposti per dare seguito alla domanda di parte opposta che ha chiesto in riconvenzionale di “fissare un termine, ai sensi dell'art. 481 c.c., entro il quale la sig.ra , possa formalizzare Parte_1
l'accettazione.”.
Come sopra ampiamento esposto, l'onere di fornire la prova della titolarità della posizione debitoria in capo all'intimato, quale erede del debitore originario, grava sull'intimante in quanto elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio.
Ciò può avvenire dimostrando che il chiamato all'eredità del de cuius ha accettato, espressamente o tacitamente, l'eredità del debitore oppure, in difetto di accettazione, chiedendo preventivamente l'assegnazione al chiamato all'eredità di un termine per la relativa accettazione ai sensi dell'art. 481 c.c.
Con la precisa finalità di stabilizzare i rapporti giuridici, l'art. 481 c.c. stabilisce che chiunque abbia interesse può richiedere all'Autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari di accettare o rifiutare la stessa. Il quadro di interessi e diritti contrapposti viene così a ricomporsi nella possibilità di garantire all'erede la facoltà di scegliere se subentrare al de cuius nel termine di prescrizione decennale, con il solo limite rappresentato dalla possibilità concessa a chi abbia interesse, di ridurre, con specifica domanda giudiziaria, il detto lasso temporale (cfr. Cass. Civ., n.21436/2018 cit.).
Nel caso di specie, pertanto, l'opposta, avendo interesse a individuare l'erede, avrebbe dovuto far ricorso alla previsione dell'art. 481 c.c. anteriormente all'intimazione e, comunque, anteriormente al decorso del termine decennale previsto per l'accettazione dell'eredità.
L'art. 480 c.c., infatti, prevede che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e che detto termine decorre dal giorno dell'apertura della successione.
Considerato che è deceduta il 12.02.1998, risulta prescritto per Controparte_4
i chiamati il diritto di accettare l'eredità, risultando non meritevole di accoglimento la domanda ex art. 481 c.c.
Essendo lo scopo dell'actio interrogatoria quello di abbreviare il termine previsto dall'art. 480 c.c., la prescrizione del diritto di accettare per decorso del termine decennale preclude l'esperimento di detta azione.
Detto in altri termini, non essendovi ormai più nulla da abbreviare, l'actio ex art. 481 c.c. non può essere proposta decorso un decennio dall'apertura della successione.
Le considerazioni sopra esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione proposta da , con conseguente declaratoria dell'inesistenza del diritto Parte_1 di come rappresentata in atti, di agire esecutivamente nei Controparte_1 suoi confronti per difetto di legittimazione passiva dell'opponente e difetto della posizione di debito gravante sulla stessa discendente dal decreto ingiuntivo n. 276/1992 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 26/11/1992 nei confronti di Controparte_4
La superiore statuizione rende assorbito l'esame degli altri motivi di opposizione, in quanto presuppone il vaglio di una questione dirimente ai fini della decisione e dell'accertata illegittimità dell'azione esecutiva minacciata nei confronti di Parte_1
, trattata prioritariamente rispetto ad ogni altro profilo in ossequio al principio della
[...]
c.d. “ragione più liquida”, rendendo ultronea la verifica della legittimazione attiva dell'opposta e il controllo dei vizi formali del precetto denunciati in atti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta e in favore dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1611/2022 R.G. così provvede:
– accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1, c.p.c. proposta da e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di Parte_1 [...]
e, per essa, di agire esecutivamente nei confronti Controparte_1 CP_2 dell'opponente;
– rigetta le domande di e, per essa, Controparte_8 CP_2
– condanna e, per essa, alla rifusione Controparte_1 CP_2 delle spese sostenute nel presente procedimento da liquidate in € Parte_1
195,00 a titolo di spese vive ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 10 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1611 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via C.F._1
Umberto I n. 130, presso lo studio dell'avv. Lucia Caccamo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, p. iva: e, per essa quale mandataria, già P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: p. CP_3 P.IVA_2 iva.: , elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Operai P.IVA_3
n. 98, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Comito, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Arena come da procura in atti;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 4/11/2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 24/10/2022, con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 153.390,03, in qualità di erede della nonna quale esposizione debitoria, maturata al 29.09.2022, Controparte_4 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 276/1992 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
26/11/1992, spedito in formula esecutiva in data 10/12/1992, notificato in pari data a non opposto. Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: in via Parte_1 preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto la stessa non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del credito precettato;
ancora in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di non aver mai acquisito la qualità di erede di in quanto pretermessa dalla madre Controparte_4
(a sua volta figlia di , e di non aver comunque esercitato P_ Controparte_4 il diritto di accettare l'eredità della nonna materna, diritto che, quand'anche sussistente, si sarebbe ormai estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c.; in via subordinata, la nullità dell'atto di precetto, in quanto lo stesso non sarebbe stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo nei suoi confronti;
in via ulteriormente subordinata, l'eccessiva genericità della pretesa creditoria, poiché la stessa sarebbe stata formalizzata senza tener conto degli importi ricavati dall'espropriazione immobiliare eseguita nei confronti di e già devoluti al creditore procedente e, in ogni caso, senza l'indicazione Controparte_4 dei criteri di calcolo adoperati da quest'ultimo per quantificarne l'ammontare; infine,
l'inesistenza dell'obbligazione portata dal precetto, in quanto l'opponente non avrebbe mai acquisito la qualità di erede della debitrice.
Ciò premesso, l'opponente ha chiesto al giudice di: “in via preliminare, disporre la sospensione inaudita altera parte della esecuzione forzata e della efficacia esecutiva del precetto, per tutti i motivi superiormente espressi atteso che incombe sulla opponente una minaccia di esecuzione forzata nonostante la fondatezza dei motivi di opposizione;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancata prova del diritto di credito in capo alla stessa;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente per i motivi superiormente espressi;
ritenere e dichiarare fondata la presente opposizione
a precetto e, pertanto, accoglierla nel rito e nel merito;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta e per essa alla mandataria, in forza del decreto ingiuntivo n. 276/1992, in quanto tale credito è inesistente e/o estinto e/o comunque non è dovuto alla sig.ra per i superiori motivi Parte_1 ampiamente esposti e dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 18/10/2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con provvedimento dell'11.11.2022, emessa inaudita altera parte, è stata sospesa l'efficacia del titolo esecutivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 24.03.2023 si è costituita in giudizio e, per essa, in qualità di mandataria per la gestione del Controparte_1 credito, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione per le seguenti CP_2 ragioni.
In ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'opponente, l'opposta ne ha dedotto l'insussistenza, poiché quest'ultima risulterebbe annoverata tra i chiamati all'eredità di in quanto subentrata per rappresentazione nella posizione Controparte_4 della defunta madre premorta all'originaria debitrice. P_
Con riguardo al motivo di opposizione fondato sull'asserita carenza di legittimazione ad agire in capo alla società convenuta, ha esposto: che a Parte_2 originaria titolare del credito precettato, subentrava – a seguito di liquidazione coatta amministrativa – il Banco di Sicilia s.p.a., in virtù di atto di cessione rogato dal notaio
[...]
Per_
di Palermo in data 06/09/1997, registrato il 10/09/1997 e pubblicato sulla G.U. n.
212 dell'11/09/1997 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d. lgs. 385/1993; che il Banco di Sicilia concludeva, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della predetta disposizione, un contratto di cessione di tutti i crediti con Aspra Finance
s.p.a., successivamente pubblicato sulla G.U. del 15/11/2008; che, con atto del
14/12/2010 in notaio di Verona, Aspra Finance s.p.a. veniva fusa per Per_2 incorporazione in la quale, con delibera Controparte_6 dell'assemblea staordinaria del 30/10/2015, assumeva la denominazione di CP_3 che quest'ultima, in data 30/09/2016, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, con contratto di cessione pro soluto – reso pubblico mediante avviso sulla G.U. dell'8/10/2016 – cedeva a un pacchetto di Controparte_7 crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., tra cui il debito dell'odierna opponente;
che la medesima operazione veniva successivamente posta in essere da in favore di la quale acquisiva, pertanto, Controparte_7 Controparte_1 la titolarità del credito precettato;
che, per tali motivi, l'opposta è pienamente legittimata ad agire per conseguire l'esecuzione coattiva dell'obbligazione portata dal precetto.
Inoltre, l'opposta ha dedotto la non configurabilità della prescrizione del credito – invero non eccepita ex adverso - in quanto il decorso del termine decennale sarebbe stato interrotto dalla instaurazione, nei confronti dell'originaria debitrice, del procedimento esecutivo iscritto al n. 182/1997 R.G.E., conclusosi solamente nel 2/02/2015. Infine, è stata eccepita l'infondatezza della contestazione di parte opponente relativa alla eccessiva genericità della pretesa creditoria a causa della mancata indicazione dei criteri di calcolo adoperati per quantificarne l'ammontare.
Sulla scorta delle suesposte ragioni, l'opposta ha chiesto di: “a) in via preliminare, disattendere la domanda di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto, non sussistendo nessuno dei presupposti di legge, revocando il decreto di sospensione inaudita altera parte adottato in data 11/11/2022; b) nel merito, rigettare integralmente le domande avversarie perché infondate;
c) accertare la qualità di erede dei sig.ri e , anche in rappresentazione di Persona_3 Controparte_4 P_
, in capo alla SI , ovvero nei confronti dei soggetti nei cui
[...] Parte_1 confronti si ritiene raggiunta la prova;
d) fissare un termine, ai sensi dell'art. 481 c.c., entro il quale la sig.ra , possa formalizzare l'accettazione. e) Con Parte_1 vittoria di spese e compensi di causa.”.
Confermata la sospensione del predetto titolo con ordinanza del 13/04/2023, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Stante la natura documentale della causa, il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Le parti, pertanto, hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Preliminarmente, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica dell'opposizione spiegata da . Parte_1
A tal fine va osservato che la deduzione, con il medesimo atto di opposizione, sia di censure relative all'inesistenza del diritto del creditore precettante di agire in executivis, sia di vizi che attengano alla regolarità formale del precetto o del titolo esecutivo, dà origine a due distinte domande: opposizione all'esecuzione nel primo caso, opposizione agli atti esecutivi nel secondo.
Nel caso che ci occupa, il terzo motivo di opposizione, con cui Parte_1 ha contestato la nullità del precetto a causa dell'omessa notifica del titolo esecutivo, va ricondotto nell'ambito operativo dell'art. 617, primo comma, c.p.c in quanto, con esso,
l'opponente ha eccepito un vizio di regolarità formale. Parimenti va così qualificato il rimedio proposto con riguardo al quarto motivo di opposizione con il quale è stata dedotta la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza della pretesa creditoria.
Vanno, invece, ricompresi nel perimetro applicativo dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
i rimanenti motivi che, investendo il profilo relativo alla configurabilità, in capo al precettante, del diritto di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito introducono un'opposizione sull'an dell'azione esecutiva minacciata.
2.1 La società opposta ha intimato a , quale erede del debitore, Pt_1 Parte_1 il pagamento della somma di euro 153.390,03, quale esposizione debitoria, maturata al
29.09.2022, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 276/1992, emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. il 26/11/1992 nei confronti della nonna materna Controparte_4
Ciò posto, esaminando il secondo motivo di opposizione, ha Parte_1 dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver mai acquisito la qualità di erede di sia perché pretermessa dalla madre Controparte_4 P_
a sua volta figlia dell'originaria debitrice, sia perché, anche quanto succeduta per rappresentazione nella posizione della madre a causa della premorienza di quest'ultima, il diritto di accettare l'eredità si sarebbe comunque prescritto per il mancato esercizio dello stesso nel termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
Orbene, occorre soffermarsi sulla portata applicativa dell'art. 477 c.p.c. e, in particolare, sul significato che l'espressione “eredi” assume nell'ambito della materia trattata.
Sul punto, va rilevato che - contrariamente alla prospettazione fornita da parte opposta - la predetta disposizione, nel sancire l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi del debitore defunto, non fa mero riferimento al chiamato all'eredità quanto piuttosto esclusivo riferimento ai chiamati che abbiano accettato l'eredità, mediante dichiarazione espressa ovvero per facta concludentia, entro il termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
In altre parole, l'acquisizione della qualità di erede – ed il conseguente assoggettamento alle disposizioni di legge che detta qualità presuppongono – è subordinato all'accettazione dell'eredità del de cuius, non essendo all'uopo sufficiente la semplice delazione, che comporta unicamente l'assunzione della qualifica di “chiamato” all'eredità, che, sebbene produttiva di taluni effetti nella sfera giuridica dei soggetti interessati, non configura in capo agli stessi alcun obbligo nei confronti dei creditori del defunto.
Ciò posto, va affrontata la questione relativa al riparto degli oneri probatori tra le parti in causa, dovendosi chiarire se, in sede di opposizione all'esecuzione, incomba sul creditore precettante l'onere di dimostrare la qualità di erede dell'intimato ovvero se spetti a quest'ultimo fornire la prova contraria.
Ed invero, occorre far riferimento alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697
c.c., a norma del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In tema la Suprema Corte si è espressa, con orientamento consolidato, affermando che “[…] in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per il pagamento dei debiti del de cuius, incomba su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità
(non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) ma consegue solo alla accettazione dell'eredità espressa o tacita: accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass. n. 1885 del 1988; n. 5101 del 1985). A fronte di tale minaccia, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto (l'intimato) diverso da quello che risulta debitore secondo il tenore letterale del titolo esecutivo,
l'ordinamento positivo consente all'intimato di reagire per le vie giudiziarie (prima ancora che quella minaccia sia portato ad effetto) attraverso la opposizione al precetto;
non prevede invece che la intimazione sia preceduta da uno specifico procedimento diretto a verificare le condizioni cui è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di soggetti non indicati nominativamente nel titolo esecutivo. Da ciò consegue che soltanto nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto sarà possibile accertare il rapporto di diritto sostanziale sul quale si fonda la estensione della esecutività del titolo ad un soggetto in esso non nominato. Rapporto di diritto sostanziale (tra il terzo ed il soggetto in danno della quale è stato emesso il titolo esecutivo) che, concretando un elemento costitutivo del diritto del soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo ad avvalersi dell'azione esecutiva nei confronti di quel terzo, e prima ancora a preannunziarne l'inizio ed a realizzarne le condizioni preprocessuali, deve essere dallo stesso intimante opposto comprovato secondo il canone di cui al primo comma dell'art.
2697 cod. civ. […]” (Cass. Civ., sez. III, 10/03/1992, n.2849).
Orbene, non è dubitabile – per consolidata giurisprudenza in materia - che il possesso della qualità di erede in capo al debitore intimato integri un fatto costitutivo del diritto del creditore di agire in executivis, cosicché – in applicazione della suddetta regola probatoria – ricade su quest'ultimo l'onere di dimostrarne l'esistenza, salva l'ipotesi in cui l'intimato ometta di contestare specificamente sul punto, facendosi in tal caso luogo all'applicazione dell'art. 115 c.p.c. ed alla conseguente espunzione del fatto dal thema probandum (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 29/04/2022, n.13550: “[…] la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (...). In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa
o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede".”; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. lav., 30/08/2018, n.21436).
Posto che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l'operatività dell'art. 115, comma 1, c.p.c., avendo parte opponente esplicitamente affermato di non essere mai entrata nel possesso dei beni ereditari, di non aver accettato l'eredità e di essere comunque decaduta dal relativo diritto a causa dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 480 c.c., va aggiunto che, dall'esame dei documenti versati in atti, non risulta che l'opposta abbia adempiuto al superiore onere probatorio, derivandone la carenza di legittimazione a resistere in capo all'opponente e la carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo, in uno all'illegittimità dell'atto di precetto (cfr. Cass. Civ., n. 2849/1992 cit.: “la notificazione del titolo esecutivo formatosi contro il defunto e la intimazione del successivo precetto sono illegittime ed inidonee ad assolvere alla funzione loro assegnata dall'ordinamento se eseguite, ai sensi dell'art. 477 CPC, nei confronti del chiamato all'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari prima ancora che egli abbia accettato, espressamente o tacitamente, la eredità; nè tale illegittimità può ritenersi sanata, nel corso del giudizio di opposizione alla esecuzione, in applicazione del principio della retroattività dell'effetto dell'accettazione dell'eredità al momento in cui si
è aperta la successione”).
Per le stesse considerazioni, alla luce dei principi sopra richiamati e stante il difetto di prova - gravante sulla società opposta – della qualità di erede in capo all'intimata non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale con la Parte_1 quale come rappresentata in atti, ha chiesto di accertare la Controparte_1 qualità di erede dell'opponente (oltre che di , non avendo Persona_3 adeguatamente allegato e dimostrato l'accettazione, sia pure in forma tacita, dell'eredità dei soggetti asseritamente chiamati.
Precisato, poi, che la diseredazione non esclude l'operatività della rappresentazione (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/12/1996, n.11195), non vale a superare il superiore convincimento la circostanza che l'odierna opponente sia subentrata per rappresentazione alla madre ai sensi dell'art. 467 c.c., in quanto detta P_ disposizione non configura l'accettazione dell'eredità come effetto automatico del subentro nella posizione del rappresentato, ma si limita a statuire che i diritti spettanti a quest'ultimo sull'eredità si trasferiscono al discendente, il quale assumerà, conseguentemente, la qualifica di “chiamato” e dovrà, laddove intenda accettare l'eredità, esercitare il relativo diritto entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione.
Circostanza, quest'ultima, con riferimento alla quale parte opposta – su cui, lo si ribadisce, incombe il relativo onere – non ha fornito alcun elemento di prova.
A tutto quanto sopra si aggiunga che non ricorrono i presupposti per dare seguito alla domanda di parte opposta che ha chiesto in riconvenzionale di “fissare un termine, ai sensi dell'art. 481 c.c., entro il quale la sig.ra , possa formalizzare Parte_1
l'accettazione.”.
Come sopra ampiamento esposto, l'onere di fornire la prova della titolarità della posizione debitoria in capo all'intimato, quale erede del debitore originario, grava sull'intimante in quanto elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio.
Ciò può avvenire dimostrando che il chiamato all'eredità del de cuius ha accettato, espressamente o tacitamente, l'eredità del debitore oppure, in difetto di accettazione, chiedendo preventivamente l'assegnazione al chiamato all'eredità di un termine per la relativa accettazione ai sensi dell'art. 481 c.c.
Con la precisa finalità di stabilizzare i rapporti giuridici, l'art. 481 c.c. stabilisce che chiunque abbia interesse può richiedere all'Autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari di accettare o rifiutare la stessa. Il quadro di interessi e diritti contrapposti viene così a ricomporsi nella possibilità di garantire all'erede la facoltà di scegliere se subentrare al de cuius nel termine di prescrizione decennale, con il solo limite rappresentato dalla possibilità concessa a chi abbia interesse, di ridurre, con specifica domanda giudiziaria, il detto lasso temporale (cfr. Cass. Civ., n.21436/2018 cit.).
Nel caso di specie, pertanto, l'opposta, avendo interesse a individuare l'erede, avrebbe dovuto far ricorso alla previsione dell'art. 481 c.c. anteriormente all'intimazione e, comunque, anteriormente al decorso del termine decennale previsto per l'accettazione dell'eredità.
L'art. 480 c.c., infatti, prevede che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e che detto termine decorre dal giorno dell'apertura della successione.
Considerato che è deceduta il 12.02.1998, risulta prescritto per Controparte_4
i chiamati il diritto di accettare l'eredità, risultando non meritevole di accoglimento la domanda ex art. 481 c.c.
Essendo lo scopo dell'actio interrogatoria quello di abbreviare il termine previsto dall'art. 480 c.c., la prescrizione del diritto di accettare per decorso del termine decennale preclude l'esperimento di detta azione.
Detto in altri termini, non essendovi ormai più nulla da abbreviare, l'actio ex art. 481 c.c. non può essere proposta decorso un decennio dall'apertura della successione.
Le considerazioni sopra esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione proposta da , con conseguente declaratoria dell'inesistenza del diritto Parte_1 di come rappresentata in atti, di agire esecutivamente nei Controparte_1 suoi confronti per difetto di legittimazione passiva dell'opponente e difetto della posizione di debito gravante sulla stessa discendente dal decreto ingiuntivo n. 276/1992 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 26/11/1992 nei confronti di Controparte_4
La superiore statuizione rende assorbito l'esame degli altri motivi di opposizione, in quanto presuppone il vaglio di una questione dirimente ai fini della decisione e dell'accertata illegittimità dell'azione esecutiva minacciata nei confronti di Parte_1
, trattata prioritariamente rispetto ad ogni altro profilo in ossequio al principio della
[...]
c.d. “ragione più liquida”, rendendo ultronea la verifica della legittimazione attiva dell'opposta e il controllo dei vizi formali del precetto denunciati in atti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta e in favore dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1611/2022 R.G. così provvede:
– accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1, c.p.c. proposta da e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di Parte_1 [...]
e, per essa, di agire esecutivamente nei confronti Controparte_1 CP_2 dell'opponente;
– rigetta le domande di e, per essa, Controparte_8 CP_2
– condanna e, per essa, alla rifusione Controparte_1 CP_2 delle spese sostenute nel presente procedimento da liquidate in € Parte_1
195,00 a titolo di spese vive ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 10 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile