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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 150/2022 R.G. promossa da
(P. IVA: ) in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Narni, Zona Artigianale, elettivamente domiciliata in Terni, Via XX Pt_1
Settembre, n. 15 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Cipriano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
= Appellante =
nei confronti di
(C.F.: - P. Iva: ), quale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
incorporante per fusione della in persona del Controparte_2
procuratore Avv. Elisa Billi, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giannini e con esso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri in Perugia, Via del
Cotogno n. 1, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
pagina 1 di 16 =Appellata=
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 26.09.2024;
Per parte appellata: come da note di trattazione per l'udienza del 26.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 24.04.2019, ritualmente notificato, Parte_1
in persona del titolare conveniva in giudizio
[...] Parte_1 [...]
quale incorporante di CP_1 Controparte_3
esponendo: - di aver intrattenuto con l'istituto di credito convenuto
[...]
un rapporto di conto corrente, identificato con il n. 1001169 (chiuso in data 30.07.2013)
e un conto anticipi, identificato con il n. 70003 (chiuso in data 25/09/2008); - che la banca, in violazione del principio di buona fede e della forma scritta, non aveva consegnato all'attrice copia dei contratti di conto corrente, né aveva mai inviato le eventuali successive comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali,
né l'avvenuto adeguamento degli eventuali contratti in essere alla delibera CIRC del
09.02.00; - che l'analisi econometrica dei conti aveva evidenziato l'illegittima applicazione di tassi di interessi passivi usurai, ultralegali, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, spese ed oneri non dovuti, per complessivi €. 75.883,14.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva: - dichiararsi la nullità, l'invalidità,
l'inefficacia, la vessatorietà e/o l'illiceità totale dei contratti e/o delle singole clausole aventi ad oggetto interessi usurari o ultralegali, commissioni di massimo scoperto,
capitalizzazione degli interessi, spese e/o commissioni ed ogni onere accessorio non pagina 2 di 16 dovuti;
- dichiarare non dovute le somme versate dalla società in favore dell'istituto di credito a titolo di commissioni, spese, interessi passivi versati in misura usuraria o ultralegale ed ogni ulteriore spesa quantificata in €.78.883,14 o quella maggiore o minore somma accertata o ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di €.
78.883,14 ovvero quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine condannare l'istituto convenuto al pagamento della somma di €.75.883,14 a titolo di indennità per l'arricchimento senza causa o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
- condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionale e con ordine di dare pubblicità
all'emananda sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU contabile al fine di accertare le somme illegittimamente addebitate.
Con comparsa del 20.10.2019 si costituiva eccependo: 1) la Controparte_1
maturata prescrizione decennale di ogni rimessa solutoria – trattandosi di conto non affidato - relativa al periodo antecedente il decennio dalla notifica della citazione
(24.04.2019) o, qualora ritenuta interruttiva della prescrizione, dal decennio antecedente alla comunicazione dell'attrice del 16.02.2017; 2) il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al correntista che agisce in ripetizione e che assume l'illegittima contabilizzazione di poste debitorie su conti chiusi;
3) la genericità delle contestazioni sia in punto di usura (oggettiva e c.d. sopravvenuta), sia in punto di interessi usurari e ultralegali, anatocismo e spese.
Concludeva per il rigetto delle domande svolte da parte attrice e la sua condanna al pagina 3 di 16 pagamento delle spese di lite.
Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., accolto l'ordine di esibizione alla ex art. 210 c.p.c. (non ottemperato dalla e rigettata la CP_4 CP_4
richiesta di ammissione di prova per testi e di CTU avanzata da parte attrice, la causa veniva rinviata per la decisione e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 97/2022, pubblicata il 1.02.2022, rigettava la domanda attrice e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 97/2022 ha interposto appello Parte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Sull'onere probatorio di parte attrice: errata valutazione del contegno di parte
attrice di parte convenuta;
omessa valutazione della mancata risposta da parte della
banca all'ordine di esibizione”
Sostiene parte appellante che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non assolto dall'attore l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto.
Al proposito la società appellante deduce che nelle controversie bancarie il riparto dell'onere della prova debba essere valutato tenendo conto del principio di vicinanza della prova;
pertanto, se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto di finanziamento in forma scritta, il correntista che agisce in giudizio non può
gravarsi della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo alla banca convenuta darne positivo riscontro.
Afferma di aver denunciato sin dall'atto di citazione la mancata stipula dei contratti in forma scritta, di aver ribadito l'eccezione in corso di causa e di aver domandato nelle conclusioni dichiararsi la nullità dei contratti.
Di contro, l'istituto di credito convenuto non ha prodotto i contratti de quibus nemmeno pagina 4 di 16 a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; tale comportamento - ad avviso dell'appellante - non è giustificato dalle motivazioni addotte dalla banca secondo cui si tratterebbe di documentazione ante decennio e comunque non più nella sua disponibilità a causa delle vicende societarie che l'hanno interessata.
In tale contesto, secondo la tesi sostenuta dall'appellante, la dedotta nullità per carenza di forma scritta deve ritenersi provata dalla mancata produzione in giudizio del contratto da parte della banca, gravata del relativo onere.
2) “Sul rigetto delle domande di parte attrice: errata valutazione dei fatti per cui è
causa; omessa pronuncia sulla capitalizzazione e sulle commissioni di massimo scoperto
ed assenza di alcuna motivazione”
La sentenza impugnata è pure errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'invalidità delle pattuizioni e la sussistenza di poste indebite, ciò sul presupposto che parte attrice nulla ha dedotto in ordine alla data di apertura dei conti,
della mancata produzione completa degli estratti conto, dell'inattendibilità della consulenza di parte e dell'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta. CP_4
Parte appellante sostiene l'irrilevanza della data di apertura dei conti correnti, potendo il correntista attore limitare l'azione di ripetizione ad un periodo determinato,
corrispondente a quello degli estratti conto prodotti, ben potendosi procedere, per il tramite operazioni di raccordo, a ricostruire il saldo dei periodi mancanti, ovvero applicando il principio del saldo zero.
Il primo giudice, inoltre, ha omesso di esaminare le questioni - pure dedotte sin dall'atto introduttivo del giudizio - relative alla illegittima capitalizzazione degli interessi e all'addebito di spese e commissioni in violazione della normativa bancaria sull'esercizio dello ius variandi, questioni che ben potevano essere accertate pur in assenza della produzione dei contratti bancari, sulla base dei soli estratti conto prodotti,
pagina 5 di 16 trovando regolamentazione nella legge e nelle delibere integrative a cui ogni contratto deve essere conforme.
3) “Sul rigetto della richiesta di CTU: motivazione apparente”
La sentenza impugnata è parimenti da riformare nella parte in cui il primo giudice,
sull'errato presupposto del difetto di prova della domanda, ha rigettato la richiesta di
CTU contabile formulata dall'attrice, ritenendola esplorativa ma senza chiarirne le ragioni.
In conformità dei dedotti motivi, previa richiesta di rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della CTU, parte appellante ha chiesto: - dichiararsi la nullità,
l'invalidità, l'inefficacia, la vessatorietà e/o l'illiceità totale dei contratti e/o delle singole clausole aventi ad oggetto interessi usurari o ultralegali commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi, spese e/o commissioni ed ogni onere accessorio non dovuti;
- dichiarare non dovute le somme versate dalla società in favore dell'istituto di credito a titolo di commissioni, spese, interessi passivi versati in misura usuraia o ultralegale ed ogni ulteriore spesa quantificata in €.78.883,14 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di
€.78.883,14 ovvero quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine condannare l'istituto convenuto al pagamento della somma di €.75.883,14 a titolo di indennità per l'arricchimento senza causa o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
- condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, e con vittoria delle spese di lite si entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta del 01.09.2022 si è costituita Controparte_1
pagina 6 di 16 contestando integralmente l'appello avversario e chiedendone il rigetto, con condanna di parte appellante al rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
28.09.2023, previa concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Successivamente, con ordinanza del 19.02.2024 la Corte, ritenuto necessario disporsi
CTU contabile e formulato il relativo quesito, ha rimesso la causa sul ruolo per il conferimento dell'incarico al tecnico nominato.
Depositata la CTU e precisate le conclusioni delle parti, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione all'udienza del 26.09.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
I motivi di appello, che per ragione di connessione - riguardando aspetti strettamente collegati perché attinenti alla distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c. - devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Parte attrice in primo grado aveva in effetti allegato la originaria carenza di forma scritta del contratto.
Le deduzioni - per il vero - non troppo lineari esposte in citazione (- punto 2. “I rapporti
contrattuali de quibus sono stati gestiti dall'istituto di credito in modo del tutto anomalo
in spregio al principio di buona fede e degli obblighi posti a corollario di tale principio
quali quello della forma scritta ...”; - punto 11: “In assenza, quindi, di contratti
debitamente redatti per iscritto e firmati dalle parti, i rapporti negoziali intercorsi …
devono ritenersi irrimediabilmente nulli” - cfr. atto di citazione – in fascicolo di primo grado di parte appellante) sono state poi chiarite nella prima memoria 183 c.p.c. (“Parte
convenuta contesta l'eccezione di nullità dei contratti bancari poiché redatti in
pagina 7 di 16 violazione della forma scritta ad substantiam prescritta dall'art. 118 tub sull'assunto
per cui, tra gli oneri contabili di parte attrice … vi sarebbe quello di conservare tutta la
documentazione contrattuale dei vari rapporti. Si replica … che tale onere sarebbe stato
rispettato da parte attrice ove questa fosse stata messa nella concreta condizione di
avere copia dell'eventuale contratto scritto. In sua assenza e, comunque in assenza della
sua consegna … si trova nell'impossibilità di poterlo conservare e, quindi … Pt_1
nell'impossibilità di poterlo produrre. Ove esistenti, i relativi contratti ben potevano
essere prodotti dalla banca convenuta. Cosa che invece non è stata fatta a riprova della
bontà dell'eccezione sollevata”. - cfr. prima memoria 183 c.p.c., in fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ciò premesso in fatto, è nota e condivisa la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con la quale da tempo, si afferma che, se agisce in giudizio il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo del conto corrente o di ripetizione dell'indebito) è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste (Cass. 24948/2017; Cass. 31187/2018).
Questi, pertanto, dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto: “con tale
produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti
che la mancanza di causa causa debendi” (Cass. n. 4718/2022).
Egli, inoltre, “assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente” avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, mediante la produzione del contratto, giacché “è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la
mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa” (Cass.
33009/2019).
Tuttavia, deve aggiungersi “che tale principio, di carattere generale, sempre operante
pagina 8 di 16 ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto si presta ad
essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe
collegate ad un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o
per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le
parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e,
quindi, anche dell'assenza di clausole che giustificano l'applicazione di interessi
ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la
domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia
contestata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del
contratto): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio,
della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla
banca convenuta di darne positivo riscontro” (Cass. 6480/2021 – più di recente Cass.
16521/2024).
Orbene, nella fattispecie, sulla forma del contratto di conto corrente la banca convenuta
(odierna appellata) ha assunto una chiara ed inequivoca posizione: “sin dall'atto di
costituzione, infatti, la convenuta ha chiaramente affermato la redazione per iscritto dei
contratti e la consegna degli stessi alla cliente (v. punto 2.p pag. 13 della comparsa di
costituzione del 20.10.2019). La banca invero nel giudizio svolto, ha confermato in tutte
le pregresse difese … la piena legittimità del proprio operato, l'ovvia esistenza della
contrattazione scritta, la specifica sottoscrizione della stessa e la relativa consegna
all'odierna appellante …” (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta in appello); sicché ci si trova di fronte due allegazioni di segno opposto: quella negativa dell'appellante (attore in primo grado) e quella positiva dell'appellata (convenuta in primo grado).
La Corte ritiene che il contrasto tra le due debba essere risolto a favore dell'allegazione pagina 9 di 16 negativa attorea piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che al riguardo si possa ritenere invertito l'onere probatorio e, tanto meno, si possa consentire un'eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.: in effetti non si può fornire la prova di ciò che si assume essere inesistente, e laddove si facesse ricadere l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. sulla stessa parte che assume l'inesistenza di un fatto ciò si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla.
Pertanto, stante la tempestiva allegazione da parte dell'odierna appellante dell'inesistenza del documento contrattuale, l'onere di fornire la prova contraria – ossia la prova della sua stipula per iscritto e, quindi della legittimità degli addebiti effettuati –
va posto a carico della convenuta, odierna appellata. CP_4
Deve dunque affermarsi che nel contenzioso bancario l'onere probatorio, ricadente sull'attore in ripetizione, si ritiene compiutamente assolto mediante la produzione del contratto e degli estratti del c/c, ma se l'attore - come nella fattispecie - allega l'insussistenza delle condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della
Banca contestare efficacemente l'allegazione (negativa), ciò senza limitarsi, come invece è accaduto nel caso di specie, a dedurre il decorso del termine di cui all'art. 119
TUB che, a ben vedere, non ha alcuna incidenza sulla distribuzione fra le parti dell'onere probatorio.
La Banca, infatti, è tenuta alla conservazione del contratto di finanziamento, non essendo ad esso applicabile quanto disposto dall'art. 119 TUB per la mera documentazione contabile.
Il contratto non costituisce documentazione contabile bensì, ai sensi dell'art. 117, commi
1 e 3, TUB, prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di c/c e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizione pagina 10 di 16 praticati.
L'obbligo di conservazione del contratto non trova, quindi, il suo fondamento nell'art. 119 TUB - invocato dall'appellata - ma oltre alle norme di portata generale (correttezza e buona fede), nell'art. 117 TUB, che dopo aver previsto che i contratti siano redatti per iscritto a pena di nullità, impone la consegna di un esemplare ai clienti i quali hanno diritto di riceverne copia sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, ove occorra e ne venga fatta richiesta.
Ne consegue che - a fronte del prescritto dovere di consegna del contratto - si impone in capo alla un corrispondente dovere di conservazione del medesimo, dovere che CP_4
permane oltre la chiusura del rapporto nei limiti della decorrenza del termine ordinario di prescrizione, entro il quale il correntista può far valere i relativi diritti, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto (nella fattispecie nel 2013).
Ciò - ritiene la Corte – è coerente anche con il disposto dell'art. 5 TUB che impone agli intermediari dei vincoli di “sana e prudente gestione”, e tale non appare la condotta di chi elimina il contratto di finanziamento se non siano prescritti i diritti da esso nascenti.
Alla luce di quanto esposto, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio circa la produzione del contratto per cui è causa, non vi è dubbio nell'affermare che nel caso in cui il correntista deduca la mancanza di forma scritta del contratto, sia onere della CP_4
laddove - come nella fattispecie - ne deduca l'avvenuta stipula, produrre in giudizio il contratto, non potendo il correntista provare la sussistenza di un fatto negativo, con l'ulteriore conseguenza che in difetto di prova scritta in ordine all'esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la CP_4
(odierna appellata) non ha titolo per addebitare al correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali, eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo, ove consentito e spese per le operazioni effettuate.
pagina 11 di 16 Parimenti fondata è l'ulteriore doglianza dell'appellante inerente l'esclusione della capitalizzazione trimestrale, posto che a seguito della pronuncia di incostituzionalità
dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9
febbraio 2000 sono radicalmente nulle e, a fronte della specifica eccezione del cliente è
onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.
Sul punto, infatti, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, “l'invio al
correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad
assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento,
la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine
occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la
stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina” (cfr. Cass. n. 17634/2021;
Cass. n. 9140/2020).
Né è di ostacolo all'accoglimento della domanda dell'appellante la produzione non integrale degli estratti-conto.
Anche sotto tale profilo questa Corte condivide il principio espresso dalla Cassazione
secondo cui: “Nel caso, invece, in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca in
ripetizione di indebito oggettivo … in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli
perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di
restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel
solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli
estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante
consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la
pagina 12 di 16 prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati”
(Cass. n. 22387 del 2021; Cass. n. 35979/2022 - Cass. n. 5887/2021).
Ed ancora, “La produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle
movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in
combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze
processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i
cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico
d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è
sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass.
n. 10293/2023; v. anche Cass. n. 1753/2024).
In conclusione, nel caso in esame la Corte ritiene che la mancanza di prova da parte dell'istituto di credito convenuto dell'esistenza di un valido contratto di finanziamento in forma scritta comporta la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l'applicazione di alcun addebito sia a titolo di interessi convenzionali, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo e spese per le operazioni effettuate e con l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale (Cass. 5609/2017).
Venendo, quindi, al merito degli accertamenti peritali disposti in questa sede, questa Corte
ne condivide le conclusioni per essere detto accertamento preciso ed immune da vizi logici.
Il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo finale dei conti previa espunzione di ogni onere economico a titolo di interessi ultralegali, anatocistici o convenzionali, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese comunque denominate e con applicazione degli interessi al solo tasso legale protempore vigente.
L'ausiliario ha, quindi, correttamente operato attraverso la ricostruzione dei saldi riordinati per valuta stante la maggiore continuità degli scalari rispetto ai prospetti di pagina 13 di 16 conto corrente.
I conteggi (come indicato nel quesito) sono stati eseguiti sui saldi rettificati e non sui saldi banca e le rimesse sono state considerate solutorie, stante l'assenza di fido.
Una volta individuate le rimesse solutorie il CTU ha proceduto ad individuare quelle di esse che sono avvenute prima del 16 febbraio 2007 (e quindi in epoca anteriore ai 10 anni rispetto alla data della raccomandata del 16 febbraio 2017 interruttiva della prescrizione).
A tal proposito, quanto all'eccezione della secondo cui il dies a quo da cui far CP_4
decorrere la prescrizione decorrerebbe dalla data di notifica della citazione, avvenuta il
24.04.2019 e non dalla lettera di intimazione e messa in mora del 16.02.2017 (sull'assunto per cui tale diffida avesse ad oggetto soltanto gli interessi usurari), la Corte osserva che la predetta missiva è riferita a tutte le doglianze di cui alla perizia econometrica di parte in essa richiamata ed alla medesima allegata di guisa da costituirne parte integrante, con la conseguenza di estendere l'effetto interruttivo a tutti i vizi denunciati espressamente con l'atto di citazione (“Da un controllo econometrico effettuato dalla è emersa CP_5
l'applicazione per entrambi i conti correnti di interessi superiori al tasso soglia … oltre
spese e commissioni non dovute … Vi invitiamo a restituire … le somme già percepite a
titolo di interesse usuraio che si quantificano in complessivi Euro 75.883,14, come meglio
risultanti dalla perizia econometrica che si allega, oltre interessi legali dalla data
dell'indebito ad oggi e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno” – cfr.
Doc. n. 2 atto di citazione – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Si condivide, pertanto, l'ipotesi di riconteggio del totale saldo creditore, formulata dal
CTU, con ricalcolo delle competenze a solo titolo di interessi legali e al netto delle rimesse solutorie prescritte, con saldo a credito del correntista determinato in complessivi
€.24.757,95 (saldo ricalcolato con eliminazione di spese e CSM e ricalcolo degli interessi legali – cfr. pag. 6 “Sintetica Valutazione delle osservazioni dei CTP” - cfr. Allegato “C”
pagina 14 di 16 relazione peritale del 16.09.2024)
*****
Da tutto quanto sopra argomentato emerge che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contrariis reiectis, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (n. 97/2022
emessa dal Tribunale di Terni il 02.02.2022), così provvede:
- Dichiara la nullità dei contratti di conto corrente n. 1001169 e conto anticipi n. 70003
e, per l'effetto ridetermina il saldo dei predetti conti in complessivi €.24.757,95 a favore del correntista;
- Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di
€.24.757,95, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna parte appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellante nel primo grado di giudizio, che liquida in €.2.540,00 per compensi ed
€.786,00 per spese vive, oltre spese generali 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge e,
quanto al presente giudizio in €.5.809,00 per compensi ed €.1.165,50 per spese vive,
oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
pagina 15 di 16 Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 150/2022 R.G. promossa da
(P. IVA: ) in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Narni, Zona Artigianale, elettivamente domiciliata in Terni, Via XX Pt_1
Settembre, n. 15 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Cipriano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
= Appellante =
nei confronti di
(C.F.: - P. Iva: ), quale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
incorporante per fusione della in persona del Controparte_2
procuratore Avv. Elisa Billi, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giannini e con esso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri in Perugia, Via del
Cotogno n. 1, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
pagina 1 di 16 =Appellata=
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 26.09.2024;
Per parte appellata: come da note di trattazione per l'udienza del 26.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 24.04.2019, ritualmente notificato, Parte_1
in persona del titolare conveniva in giudizio
[...] Parte_1 [...]
quale incorporante di CP_1 Controparte_3
esponendo: - di aver intrattenuto con l'istituto di credito convenuto
[...]
un rapporto di conto corrente, identificato con il n. 1001169 (chiuso in data 30.07.2013)
e un conto anticipi, identificato con il n. 70003 (chiuso in data 25/09/2008); - che la banca, in violazione del principio di buona fede e della forma scritta, non aveva consegnato all'attrice copia dei contratti di conto corrente, né aveva mai inviato le eventuali successive comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali,
né l'avvenuto adeguamento degli eventuali contratti in essere alla delibera CIRC del
09.02.00; - che l'analisi econometrica dei conti aveva evidenziato l'illegittima applicazione di tassi di interessi passivi usurai, ultralegali, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, spese ed oneri non dovuti, per complessivi €. 75.883,14.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva: - dichiararsi la nullità, l'invalidità,
l'inefficacia, la vessatorietà e/o l'illiceità totale dei contratti e/o delle singole clausole aventi ad oggetto interessi usurari o ultralegali, commissioni di massimo scoperto,
capitalizzazione degli interessi, spese e/o commissioni ed ogni onere accessorio non pagina 2 di 16 dovuti;
- dichiarare non dovute le somme versate dalla società in favore dell'istituto di credito a titolo di commissioni, spese, interessi passivi versati in misura usuraria o ultralegale ed ogni ulteriore spesa quantificata in €.78.883,14 o quella maggiore o minore somma accertata o ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di €.
78.883,14 ovvero quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine condannare l'istituto convenuto al pagamento della somma di €.75.883,14 a titolo di indennità per l'arricchimento senza causa o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
- condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionale e con ordine di dare pubblicità
all'emananda sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU contabile al fine di accertare le somme illegittimamente addebitate.
Con comparsa del 20.10.2019 si costituiva eccependo: 1) la Controparte_1
maturata prescrizione decennale di ogni rimessa solutoria – trattandosi di conto non affidato - relativa al periodo antecedente il decennio dalla notifica della citazione
(24.04.2019) o, qualora ritenuta interruttiva della prescrizione, dal decennio antecedente alla comunicazione dell'attrice del 16.02.2017; 2) il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al correntista che agisce in ripetizione e che assume l'illegittima contabilizzazione di poste debitorie su conti chiusi;
3) la genericità delle contestazioni sia in punto di usura (oggettiva e c.d. sopravvenuta), sia in punto di interessi usurari e ultralegali, anatocismo e spese.
Concludeva per il rigetto delle domande svolte da parte attrice e la sua condanna al pagina 3 di 16 pagamento delle spese di lite.
Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., accolto l'ordine di esibizione alla ex art. 210 c.p.c. (non ottemperato dalla e rigettata la CP_4 CP_4
richiesta di ammissione di prova per testi e di CTU avanzata da parte attrice, la causa veniva rinviata per la decisione e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 97/2022, pubblicata il 1.02.2022, rigettava la domanda attrice e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 97/2022 ha interposto appello Parte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Sull'onere probatorio di parte attrice: errata valutazione del contegno di parte
attrice di parte convenuta;
omessa valutazione della mancata risposta da parte della
banca all'ordine di esibizione”
Sostiene parte appellante che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non assolto dall'attore l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto.
Al proposito la società appellante deduce che nelle controversie bancarie il riparto dell'onere della prova debba essere valutato tenendo conto del principio di vicinanza della prova;
pertanto, se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto di finanziamento in forma scritta, il correntista che agisce in giudizio non può
gravarsi della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo alla banca convenuta darne positivo riscontro.
Afferma di aver denunciato sin dall'atto di citazione la mancata stipula dei contratti in forma scritta, di aver ribadito l'eccezione in corso di causa e di aver domandato nelle conclusioni dichiararsi la nullità dei contratti.
Di contro, l'istituto di credito convenuto non ha prodotto i contratti de quibus nemmeno pagina 4 di 16 a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; tale comportamento - ad avviso dell'appellante - non è giustificato dalle motivazioni addotte dalla banca secondo cui si tratterebbe di documentazione ante decennio e comunque non più nella sua disponibilità a causa delle vicende societarie che l'hanno interessata.
In tale contesto, secondo la tesi sostenuta dall'appellante, la dedotta nullità per carenza di forma scritta deve ritenersi provata dalla mancata produzione in giudizio del contratto da parte della banca, gravata del relativo onere.
2) “Sul rigetto delle domande di parte attrice: errata valutazione dei fatti per cui è
causa; omessa pronuncia sulla capitalizzazione e sulle commissioni di massimo scoperto
ed assenza di alcuna motivazione”
La sentenza impugnata è pure errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'invalidità delle pattuizioni e la sussistenza di poste indebite, ciò sul presupposto che parte attrice nulla ha dedotto in ordine alla data di apertura dei conti,
della mancata produzione completa degli estratti conto, dell'inattendibilità della consulenza di parte e dell'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta. CP_4
Parte appellante sostiene l'irrilevanza della data di apertura dei conti correnti, potendo il correntista attore limitare l'azione di ripetizione ad un periodo determinato,
corrispondente a quello degli estratti conto prodotti, ben potendosi procedere, per il tramite operazioni di raccordo, a ricostruire il saldo dei periodi mancanti, ovvero applicando il principio del saldo zero.
Il primo giudice, inoltre, ha omesso di esaminare le questioni - pure dedotte sin dall'atto introduttivo del giudizio - relative alla illegittima capitalizzazione degli interessi e all'addebito di spese e commissioni in violazione della normativa bancaria sull'esercizio dello ius variandi, questioni che ben potevano essere accertate pur in assenza della produzione dei contratti bancari, sulla base dei soli estratti conto prodotti,
pagina 5 di 16 trovando regolamentazione nella legge e nelle delibere integrative a cui ogni contratto deve essere conforme.
3) “Sul rigetto della richiesta di CTU: motivazione apparente”
La sentenza impugnata è parimenti da riformare nella parte in cui il primo giudice,
sull'errato presupposto del difetto di prova della domanda, ha rigettato la richiesta di
CTU contabile formulata dall'attrice, ritenendola esplorativa ma senza chiarirne le ragioni.
In conformità dei dedotti motivi, previa richiesta di rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della CTU, parte appellante ha chiesto: - dichiararsi la nullità,
l'invalidità, l'inefficacia, la vessatorietà e/o l'illiceità totale dei contratti e/o delle singole clausole aventi ad oggetto interessi usurari o ultralegali commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi, spese e/o commissioni ed ogni onere accessorio non dovuti;
- dichiarare non dovute le somme versate dalla società in favore dell'istituto di credito a titolo di commissioni, spese, interessi passivi versati in misura usuraia o ultralegale ed ogni ulteriore spesa quantificata in €.78.883,14 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di
€.78.883,14 ovvero quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine condannare l'istituto convenuto al pagamento della somma di €.75.883,14 a titolo di indennità per l'arricchimento senza causa o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
- condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, e con vittoria delle spese di lite si entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta del 01.09.2022 si è costituita Controparte_1
pagina 6 di 16 contestando integralmente l'appello avversario e chiedendone il rigetto, con condanna di parte appellante al rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
28.09.2023, previa concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Successivamente, con ordinanza del 19.02.2024 la Corte, ritenuto necessario disporsi
CTU contabile e formulato il relativo quesito, ha rimesso la causa sul ruolo per il conferimento dell'incarico al tecnico nominato.
Depositata la CTU e precisate le conclusioni delle parti, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione all'udienza del 26.09.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
I motivi di appello, che per ragione di connessione - riguardando aspetti strettamente collegati perché attinenti alla distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c. - devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Parte attrice in primo grado aveva in effetti allegato la originaria carenza di forma scritta del contratto.
Le deduzioni - per il vero - non troppo lineari esposte in citazione (- punto 2. “I rapporti
contrattuali de quibus sono stati gestiti dall'istituto di credito in modo del tutto anomalo
in spregio al principio di buona fede e degli obblighi posti a corollario di tale principio
quali quello della forma scritta ...”; - punto 11: “In assenza, quindi, di contratti
debitamente redatti per iscritto e firmati dalle parti, i rapporti negoziali intercorsi …
devono ritenersi irrimediabilmente nulli” - cfr. atto di citazione – in fascicolo di primo grado di parte appellante) sono state poi chiarite nella prima memoria 183 c.p.c. (“Parte
convenuta contesta l'eccezione di nullità dei contratti bancari poiché redatti in
pagina 7 di 16 violazione della forma scritta ad substantiam prescritta dall'art. 118 tub sull'assunto
per cui, tra gli oneri contabili di parte attrice … vi sarebbe quello di conservare tutta la
documentazione contrattuale dei vari rapporti. Si replica … che tale onere sarebbe stato
rispettato da parte attrice ove questa fosse stata messa nella concreta condizione di
avere copia dell'eventuale contratto scritto. In sua assenza e, comunque in assenza della
sua consegna … si trova nell'impossibilità di poterlo conservare e, quindi … Pt_1
nell'impossibilità di poterlo produrre. Ove esistenti, i relativi contratti ben potevano
essere prodotti dalla banca convenuta. Cosa che invece non è stata fatta a riprova della
bontà dell'eccezione sollevata”. - cfr. prima memoria 183 c.p.c., in fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ciò premesso in fatto, è nota e condivisa la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con la quale da tempo, si afferma che, se agisce in giudizio il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo del conto corrente o di ripetizione dell'indebito) è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste (Cass. 24948/2017; Cass. 31187/2018).
Questi, pertanto, dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto: “con tale
produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti
che la mancanza di causa causa debendi” (Cass. n. 4718/2022).
Egli, inoltre, “assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente” avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, mediante la produzione del contratto, giacché “è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la
mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa” (Cass.
33009/2019).
Tuttavia, deve aggiungersi “che tale principio, di carattere generale, sempre operante
pagina 8 di 16 ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto si presta ad
essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe
collegate ad un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o
per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le
parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e,
quindi, anche dell'assenza di clausole che giustificano l'applicazione di interessi
ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la
domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia
contestata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del
contratto): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio,
della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla
banca convenuta di darne positivo riscontro” (Cass. 6480/2021 – più di recente Cass.
16521/2024).
Orbene, nella fattispecie, sulla forma del contratto di conto corrente la banca convenuta
(odierna appellata) ha assunto una chiara ed inequivoca posizione: “sin dall'atto di
costituzione, infatti, la convenuta ha chiaramente affermato la redazione per iscritto dei
contratti e la consegna degli stessi alla cliente (v. punto 2.p pag. 13 della comparsa di
costituzione del 20.10.2019). La banca invero nel giudizio svolto, ha confermato in tutte
le pregresse difese … la piena legittimità del proprio operato, l'ovvia esistenza della
contrattazione scritta, la specifica sottoscrizione della stessa e la relativa consegna
all'odierna appellante …” (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta in appello); sicché ci si trova di fronte due allegazioni di segno opposto: quella negativa dell'appellante (attore in primo grado) e quella positiva dell'appellata (convenuta in primo grado).
La Corte ritiene che il contrasto tra le due debba essere risolto a favore dell'allegazione pagina 9 di 16 negativa attorea piuttosto che di quella positiva del convenuto, senza che al riguardo si possa ritenere invertito l'onere probatorio e, tanto meno, si possa consentire un'eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.: in effetti non si può fornire la prova di ciò che si assume essere inesistente, e laddove si facesse ricadere l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. sulla stessa parte che assume l'inesistenza di un fatto ciò si porrebbe in ontologica incompatibilità con la premessa giuridica (la regola) finendo, non già per confermarla, bensì per annullarla.
Pertanto, stante la tempestiva allegazione da parte dell'odierna appellante dell'inesistenza del documento contrattuale, l'onere di fornire la prova contraria – ossia la prova della sua stipula per iscritto e, quindi della legittimità degli addebiti effettuati –
va posto a carico della convenuta, odierna appellata. CP_4
Deve dunque affermarsi che nel contenzioso bancario l'onere probatorio, ricadente sull'attore in ripetizione, si ritiene compiutamente assolto mediante la produzione del contratto e degli estratti del c/c, ma se l'attore - come nella fattispecie - allega l'insussistenza delle condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della
Banca contestare efficacemente l'allegazione (negativa), ciò senza limitarsi, come invece è accaduto nel caso di specie, a dedurre il decorso del termine di cui all'art. 119
TUB che, a ben vedere, non ha alcuna incidenza sulla distribuzione fra le parti dell'onere probatorio.
La Banca, infatti, è tenuta alla conservazione del contratto di finanziamento, non essendo ad esso applicabile quanto disposto dall'art. 119 TUB per la mera documentazione contabile.
Il contratto non costituisce documentazione contabile bensì, ai sensi dell'art. 117, commi
1 e 3, TUB, prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di c/c e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizione pagina 10 di 16 praticati.
L'obbligo di conservazione del contratto non trova, quindi, il suo fondamento nell'art. 119 TUB - invocato dall'appellata - ma oltre alle norme di portata generale (correttezza e buona fede), nell'art. 117 TUB, che dopo aver previsto che i contratti siano redatti per iscritto a pena di nullità, impone la consegna di un esemplare ai clienti i quali hanno diritto di riceverne copia sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, ove occorra e ne venga fatta richiesta.
Ne consegue che - a fronte del prescritto dovere di consegna del contratto - si impone in capo alla un corrispondente dovere di conservazione del medesimo, dovere che CP_4
permane oltre la chiusura del rapporto nei limiti della decorrenza del termine ordinario di prescrizione, entro il quale il correntista può far valere i relativi diritti, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto (nella fattispecie nel 2013).
Ciò - ritiene la Corte – è coerente anche con il disposto dell'art. 5 TUB che impone agli intermediari dei vincoli di “sana e prudente gestione”, e tale non appare la condotta di chi elimina il contratto di finanziamento se non siano prescritti i diritti da esso nascenti.
Alla luce di quanto esposto, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio circa la produzione del contratto per cui è causa, non vi è dubbio nell'affermare che nel caso in cui il correntista deduca la mancanza di forma scritta del contratto, sia onere della CP_4
laddove - come nella fattispecie - ne deduca l'avvenuta stipula, produrre in giudizio il contratto, non potendo il correntista provare la sussistenza di un fatto negativo, con l'ulteriore conseguenza che in difetto di prova scritta in ordine all'esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la CP_4
(odierna appellata) non ha titolo per addebitare al correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali, eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo, ove consentito e spese per le operazioni effettuate.
pagina 11 di 16 Parimenti fondata è l'ulteriore doglianza dell'appellante inerente l'esclusione della capitalizzazione trimestrale, posto che a seguito della pronuncia di incostituzionalità
dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9
febbraio 2000 sono radicalmente nulle e, a fronte della specifica eccezione del cliente è
onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.
Sul punto, infatti, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, “l'invio al
correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad
assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento,
la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine
occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la
stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina” (cfr. Cass. n. 17634/2021;
Cass. n. 9140/2020).
Né è di ostacolo all'accoglimento della domanda dell'appellante la produzione non integrale degli estratti-conto.
Anche sotto tale profilo questa Corte condivide il principio espresso dalla Cassazione
secondo cui: “Nel caso, invece, in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca in
ripetizione di indebito oggettivo … in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli
perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di
restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel
solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli
estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante
consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la
pagina 12 di 16 prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati”
(Cass. n. 22387 del 2021; Cass. n. 35979/2022 - Cass. n. 5887/2021).
Ed ancora, “La produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle
movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in
combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze
processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i
cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico
d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è
sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass.
n. 10293/2023; v. anche Cass. n. 1753/2024).
In conclusione, nel caso in esame la Corte ritiene che la mancanza di prova da parte dell'istituto di credito convenuto dell'esistenza di un valido contratto di finanziamento in forma scritta comporta la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l'applicazione di alcun addebito sia a titolo di interessi convenzionali, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo e spese per le operazioni effettuate e con l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale (Cass. 5609/2017).
Venendo, quindi, al merito degli accertamenti peritali disposti in questa sede, questa Corte
ne condivide le conclusioni per essere detto accertamento preciso ed immune da vizi logici.
Il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo finale dei conti previa espunzione di ogni onere economico a titolo di interessi ultralegali, anatocistici o convenzionali, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese comunque denominate e con applicazione degli interessi al solo tasso legale protempore vigente.
L'ausiliario ha, quindi, correttamente operato attraverso la ricostruzione dei saldi riordinati per valuta stante la maggiore continuità degli scalari rispetto ai prospetti di pagina 13 di 16 conto corrente.
I conteggi (come indicato nel quesito) sono stati eseguiti sui saldi rettificati e non sui saldi banca e le rimesse sono state considerate solutorie, stante l'assenza di fido.
Una volta individuate le rimesse solutorie il CTU ha proceduto ad individuare quelle di esse che sono avvenute prima del 16 febbraio 2007 (e quindi in epoca anteriore ai 10 anni rispetto alla data della raccomandata del 16 febbraio 2017 interruttiva della prescrizione).
A tal proposito, quanto all'eccezione della secondo cui il dies a quo da cui far CP_4
decorrere la prescrizione decorrerebbe dalla data di notifica della citazione, avvenuta il
24.04.2019 e non dalla lettera di intimazione e messa in mora del 16.02.2017 (sull'assunto per cui tale diffida avesse ad oggetto soltanto gli interessi usurari), la Corte osserva che la predetta missiva è riferita a tutte le doglianze di cui alla perizia econometrica di parte in essa richiamata ed alla medesima allegata di guisa da costituirne parte integrante, con la conseguenza di estendere l'effetto interruttivo a tutti i vizi denunciati espressamente con l'atto di citazione (“Da un controllo econometrico effettuato dalla è emersa CP_5
l'applicazione per entrambi i conti correnti di interessi superiori al tasso soglia … oltre
spese e commissioni non dovute … Vi invitiamo a restituire … le somme già percepite a
titolo di interesse usuraio che si quantificano in complessivi Euro 75.883,14, come meglio
risultanti dalla perizia econometrica che si allega, oltre interessi legali dalla data
dell'indebito ad oggi e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno” – cfr.
Doc. n. 2 atto di citazione – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Si condivide, pertanto, l'ipotesi di riconteggio del totale saldo creditore, formulata dal
CTU, con ricalcolo delle competenze a solo titolo di interessi legali e al netto delle rimesse solutorie prescritte, con saldo a credito del correntista determinato in complessivi
€.24.757,95 (saldo ricalcolato con eliminazione di spese e CSM e ricalcolo degli interessi legali – cfr. pag. 6 “Sintetica Valutazione delle osservazioni dei CTP” - cfr. Allegato “C”
pagina 14 di 16 relazione peritale del 16.09.2024)
*****
Da tutto quanto sopra argomentato emerge che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contrariis reiectis, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (n. 97/2022
emessa dal Tribunale di Terni il 02.02.2022), così provvede:
- Dichiara la nullità dei contratti di conto corrente n. 1001169 e conto anticipi n. 70003
e, per l'effetto ridetermina il saldo dei predetti conti in complessivi €.24.757,95 a favore del correntista;
- Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma di
€.24.757,95, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna parte appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellante nel primo grado di giudizio, che liquida in €.2.540,00 per compensi ed
€.786,00 per spese vive, oltre spese generali 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge e,
quanto al presente giudizio in €.5.809,00 per compensi ed €.1.165,50 per spese vive,
oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
pagina 15 di 16 Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 16 di 16