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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 01.04.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 897/2021 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa
RICORRENTE
E
1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Daprile
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir CP_1
accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla domanda ex adverso proposta. In data CP_1
odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché, ancora, tutte quelle di natura urgente ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di colleghi trasferiti ad altri Uffici – dott.ssa
, , , , Dott. Ariola, Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
, – e assegnate a questo Giudice, la causa, trattata ai Per_3 Per_4
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd., veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente premette di aver proposto all CP_1
domanda volta al riconoscimento dell'incentivo di cui al Decreto direttoriale dell' n. 178/2019 e dell'art. 39 ter L. n. Pt_2
58/2019 in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori ed Persona_5 Persona_6 [...]
di aver ottenuto l'accoglimento di tale istanza;
di Per_7
essere stato successivamente destinatario di un invito alla regolarizzazione del 28.11.2019, con cui l contestava il CP_1
mancato pagamento di contributi riferiti a maggio 2019 ed una denuncia non presentata relativamente al mese di giugno 2019, chiedendo la regolarizzazione entro 15 giorni;
di essere stato destinatario per tale ragione di un avviso di addebito pari ad €
400,06, corrisposto a distanza di 7 giorni dalla scadenza del termine di cui all'invito alla regolarizzazione;
di aver ottenuto a seguito dell'avvenuta regolarizzazione l'emissione di DURC regolare, con valenza dal 04.01.2020 al 03.05.2020; di aver subito la revoca integrale delle agevolazioni, mediante nota di rettifica del 17.06.2020, chiedendo il pagamento di € 5.182,58, tanto in ragione dei sette giorni di irregolarità; di aver proposto avverso tale nota di rettifica ricorso amministrativo dinanzi al
Comitato che rimaneva privo di riscontro;
di essere stato CP_1
destinatario di altra nota di rettifica relativa al periodo 09/2019 dell'importo di € 5.285,99, giustificandoli come “Addebito art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 27.12.2006”.
In virtù di tanto, ha chiesto: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di usufruire degli sgravi contributivi di cui al
Decreto direttoriale dell' n. 178/2019 e dell'art. 39 ter l. n. Pt_2
58/2019 in relazione ai lavoratori , Persona_5 Persona_6
3 ed ad eccezione del mese di dicembre 2019 Persona_7
(nel quale l'Azienda ha ricevuto un DURC negativo)
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca delle medesime agevolazioni disposta dall' ai sensi dell'art. 1, CP_1
com. 1175, l. n. 296/2006, salvo che per il mese di dicembre 2019
(nel quale ha ricevuto il DURC negativo, poi subito regolarizzato);
3. Per l'effetto, dichiarare insussistente il credito rivendicato dall' con la nota di rettifica datata 17.06.2020 insussistente e CP_1
con la successiva nota di rettifica del 02.11.2020, nonché con qualunque altro atto che dovesse essere emesso successivamente al deposito del presente ricorso, ai sensi dell'art. 1, co. 1195, L.
296/2006, fatta salva la revoca disposta per il mese di dicembre
2019 (nel quale ha ricevuto il DURC negativo).
4. Condannare l' all'integrale rifusione delle spese del CP_1
presente giudizio”.
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
La controversia in esame ha ad oggetto la revoca di sgravi contributivi.
Come noto, la fruizione dei benefici normativi e contributivi inerenti al lavoro e la legislazione sociale è disciplinata dalla
Legge n. 296/06, dal Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30.01.08. In particolare, il comma 1175 dell'art. 1, L. 296/06, con la finalità di limitare le forme di evasione/elusione contributiva, integrando le previsioni contenute nella legislazione previgente in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) prevede, applicabile ratione temporis: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
4 documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il successivo D.M. 24 ottobre 2007 ha quindi dato concreta attuazione al citato comma 1175, indicando le modalità di rilascio e i contenuti del DURC.
La circolare n. 51 del 18 aprile 2008 (che disciplina sempre modalità di rilascio e contenuti analitici del DURC) precisa quindi che la presentazione del DM/10M, nel quale l'azienda documenta l'avvenuta applicazione del beneficio, attiva in automatico il controllo dei dati contributivi registrati sulle procedure informatiche dell'ente. Quando viene rilevata un'irregolarità,
l'Ente attiva la procedura di accertamento attraverso l'emissione di una comunicazione all'azienda e al consulente (canalizzata con il sistema di posta elettronica), nella quale vengono indicate le cause ostative alla condizione di regolarità, assegnando un termine non superiore a 15 giorni, come previsto dall'art. 7, comma 3, del Decreto, per la regolarizzazione della posizione.
Trascorso inutilmente detto termine, permanendo una delle condizioni di irregolarità rilevate, l'Ente provvede alla contestazione del debito attraverso le note di rettifica ex art. dell'art. 1 comma 1175 della legge 296/06 e, attesa la mancata contestazione da parte dell'azienda nei termini fissati o il conseguente pagamento, dispone il recupero del debito accertato
(quindi di tutte le agevolazioni e dei benefici fruiti dall'azienda) attraverso l'iscrizione ruolo del relativo credito, con conseguente emissione dell'avviso di addebito.
5 Nel caso di specie, la ditta ricorrente sostiene che l CP_1
nell'adottare le impugnate note di rettifica avrebbe omesso di considerare la circostanza secondo cui la perdita del beneficio delle agevolazioni non potrebbe avere efficacia retroattiva ma dovrebbe essere limitata al periodo successivo alla perdita del
DURC e comunque fino alla regolarizzazione delle inadempienze contestate, ovvero dal 13.12.2019 (giorno in cui è scaduto il termine di 15 giorni concesso per la regolarizzazione) al
20.12.2019 (giorno in cui è avvenuto il pagamento dell'irregolarità contestata), vale a dire a 7 giorni.
Sul punto viene in rilievo la pronuncia della Corte di Cassazione,
Sez. Civile, la n. 27107/2018, laddove ha statuito:“Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. n. 296 del 2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d.
Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato CP_1
dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di
Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che
6 perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo
l' segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, CP_1
come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, CP_1
stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Pt_3
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' , CP_1
determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che abbia, ad un certo Pt_3
punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del D.M. 24 ottobre
2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da
7 parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia".
Con tale pronuncia si è precisato altresì che la regolarità contributiva deve considerarsi quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
Più di recente:“In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze contributive CP_1
dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il non ha valore CP_5
costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale,
8 sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale”(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
25/11/2024, n. 30273; Cass. civ., Sez. lavoro, 08/05/2024, n.
12591).
Il Giudicante condivide quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione e ritiene legittima la scelta operata dall di aver CP_1
disposto la revoca delle agevolazioni contributive e le conseguenti note di rettifica, in quanto la regolarizzazione risulta intervenuta oltre il termine di legge.
Invero, nel caso di specie, in data 17.10.2018, attraverso la piattaforma durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015, è stato attivato dall il nuovo sistema di verifica della regolarità CP_6
contributiva a seguito del quale è stato inviato in data 28.11.2019
l'invito a regolarizzare (cfr. doc. n. 5, indice ricorr.) con cui si riscontrava: 1) il mancato pagamento di contributi riferiti a maggio 2019; 2) denuncia non presentata relativamente al mese di giugno 2019, con termine di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione, con scadenza al 13.12.2019. Con riferimento al primo punto la regolarizzazione è avvenuta tardivamente ovvero il
20.12.2019 (cfr. doc. n. 7, indice ricorr.); con riguardo invece al punto sub 2) il modello Uniemens relativo al mese di giugno è stato presentato il giorno 11.01.2020, oltre il prescritto termine di
15 giorni (circostanza rimasta incontestata da parte ricorrente).
Poiché, quindi, l'azienda non ha sanato le irregolarità sopra descritte entro i termini indicati nell'invito a regolarizzare, l CP_1
ha emesso la nota di rettifica datata 17.06.2020 relativa al mese di 09/2019, poi rinviata il 02.11.2020, con cui è stato addebitato alla ricorrente la somma di € 5.285,99; sicché l'adozione di tali note di rettifica risulta legittima in quanto giustificata dalla
9 revoca deli incentivi disposta a cagiona della regolarizzazione operata fuori termine dalla ricorrente.
Questo Tribunale ha già avuto modo di rimarcare:“Non può valorizzarsi il fatto che la ricorrente abbia comunque, in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato la trasmissione del DM. Infatti, la fattispecie sanante di cui al d.m. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (cfr.
Trib. Bari, n. 2128/2021; Trib. Bari, n. 2575/20121; Trib. Bari,
n. 3930/2016; più di recente Corte d'Appello Bari, 819/2023, versata in atti dall' ). CP_1
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati, in una con gli atti presupposti, per cui è causa siano legittimi.
Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
10 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le considerazioni sinora esposto sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
- condanna la parte opponente a rifondere in favore dell le CP_1
spese processuali, che vengono liquidate in complessivi €
3.295,00, oltre accessori di legge.
Bari, 01.04.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 01.04.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 897/2021 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa
RICORRENTE
E
1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Daprile
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir CP_1
accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla domanda ex adverso proposta. In data CP_1
odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché, ancora, tutte quelle di natura urgente ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di colleghi trasferiti ad altri Uffici – dott.ssa
, , , , Dott. Ariola, Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
, – e assegnate a questo Giudice, la causa, trattata ai Per_3 Per_4
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd., veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente premette di aver proposto all CP_1
domanda volta al riconoscimento dell'incentivo di cui al Decreto direttoriale dell' n. 178/2019 e dell'art. 39 ter L. n. Pt_2
58/2019 in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori ed Persona_5 Persona_6 [...]
di aver ottenuto l'accoglimento di tale istanza;
di Per_7
essere stato successivamente destinatario di un invito alla regolarizzazione del 28.11.2019, con cui l contestava il CP_1
mancato pagamento di contributi riferiti a maggio 2019 ed una denuncia non presentata relativamente al mese di giugno 2019, chiedendo la regolarizzazione entro 15 giorni;
di essere stato destinatario per tale ragione di un avviso di addebito pari ad €
400,06, corrisposto a distanza di 7 giorni dalla scadenza del termine di cui all'invito alla regolarizzazione;
di aver ottenuto a seguito dell'avvenuta regolarizzazione l'emissione di DURC regolare, con valenza dal 04.01.2020 al 03.05.2020; di aver subito la revoca integrale delle agevolazioni, mediante nota di rettifica del 17.06.2020, chiedendo il pagamento di € 5.182,58, tanto in ragione dei sette giorni di irregolarità; di aver proposto avverso tale nota di rettifica ricorso amministrativo dinanzi al
Comitato che rimaneva privo di riscontro;
di essere stato CP_1
destinatario di altra nota di rettifica relativa al periodo 09/2019 dell'importo di € 5.285,99, giustificandoli come “Addebito art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 27.12.2006”.
In virtù di tanto, ha chiesto: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di usufruire degli sgravi contributivi di cui al
Decreto direttoriale dell' n. 178/2019 e dell'art. 39 ter l. n. Pt_2
58/2019 in relazione ai lavoratori , Persona_5 Persona_6
3 ed ad eccezione del mese di dicembre 2019 Persona_7
(nel quale l'Azienda ha ricevuto un DURC negativo)
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca delle medesime agevolazioni disposta dall' ai sensi dell'art. 1, CP_1
com. 1175, l. n. 296/2006, salvo che per il mese di dicembre 2019
(nel quale ha ricevuto il DURC negativo, poi subito regolarizzato);
3. Per l'effetto, dichiarare insussistente il credito rivendicato dall' con la nota di rettifica datata 17.06.2020 insussistente e CP_1
con la successiva nota di rettifica del 02.11.2020, nonché con qualunque altro atto che dovesse essere emesso successivamente al deposito del presente ricorso, ai sensi dell'art. 1, co. 1195, L.
296/2006, fatta salva la revoca disposta per il mese di dicembre
2019 (nel quale ha ricevuto il DURC negativo).
4. Condannare l' all'integrale rifusione delle spese del CP_1
presente giudizio”.
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
La controversia in esame ha ad oggetto la revoca di sgravi contributivi.
Come noto, la fruizione dei benefici normativi e contributivi inerenti al lavoro e la legislazione sociale è disciplinata dalla
Legge n. 296/06, dal Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30.01.08. In particolare, il comma 1175 dell'art. 1, L. 296/06, con la finalità di limitare le forme di evasione/elusione contributiva, integrando le previsioni contenute nella legislazione previgente in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) prevede, applicabile ratione temporis: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
4 documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il successivo D.M. 24 ottobre 2007 ha quindi dato concreta attuazione al citato comma 1175, indicando le modalità di rilascio e i contenuti del DURC.
La circolare n. 51 del 18 aprile 2008 (che disciplina sempre modalità di rilascio e contenuti analitici del DURC) precisa quindi che la presentazione del DM/10M, nel quale l'azienda documenta l'avvenuta applicazione del beneficio, attiva in automatico il controllo dei dati contributivi registrati sulle procedure informatiche dell'ente. Quando viene rilevata un'irregolarità,
l'Ente attiva la procedura di accertamento attraverso l'emissione di una comunicazione all'azienda e al consulente (canalizzata con il sistema di posta elettronica), nella quale vengono indicate le cause ostative alla condizione di regolarità, assegnando un termine non superiore a 15 giorni, come previsto dall'art. 7, comma 3, del Decreto, per la regolarizzazione della posizione.
Trascorso inutilmente detto termine, permanendo una delle condizioni di irregolarità rilevate, l'Ente provvede alla contestazione del debito attraverso le note di rettifica ex art. dell'art. 1 comma 1175 della legge 296/06 e, attesa la mancata contestazione da parte dell'azienda nei termini fissati o il conseguente pagamento, dispone il recupero del debito accertato
(quindi di tutte le agevolazioni e dei benefici fruiti dall'azienda) attraverso l'iscrizione ruolo del relativo credito, con conseguente emissione dell'avviso di addebito.
5 Nel caso di specie, la ditta ricorrente sostiene che l CP_1
nell'adottare le impugnate note di rettifica avrebbe omesso di considerare la circostanza secondo cui la perdita del beneficio delle agevolazioni non potrebbe avere efficacia retroattiva ma dovrebbe essere limitata al periodo successivo alla perdita del
DURC e comunque fino alla regolarizzazione delle inadempienze contestate, ovvero dal 13.12.2019 (giorno in cui è scaduto il termine di 15 giorni concesso per la regolarizzazione) al
20.12.2019 (giorno in cui è avvenuto il pagamento dell'irregolarità contestata), vale a dire a 7 giorni.
Sul punto viene in rilievo la pronuncia della Corte di Cassazione,
Sez. Civile, la n. 27107/2018, laddove ha statuito:“Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. n. 296 del 2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d.
Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato CP_1
dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di
Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che
6 perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo
l' segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, CP_1
come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, CP_1
stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Pt_3
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' , CP_1
determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che abbia, ad un certo Pt_3
punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del D.M. 24 ottobre
2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da
7 parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia".
Con tale pronuncia si è precisato altresì che la regolarità contributiva deve considerarsi quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
Più di recente:“In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze contributive CP_1
dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il non ha valore CP_5
costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale,
8 sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale”(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
25/11/2024, n. 30273; Cass. civ., Sez. lavoro, 08/05/2024, n.
12591).
Il Giudicante condivide quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione e ritiene legittima la scelta operata dall di aver CP_1
disposto la revoca delle agevolazioni contributive e le conseguenti note di rettifica, in quanto la regolarizzazione risulta intervenuta oltre il termine di legge.
Invero, nel caso di specie, in data 17.10.2018, attraverso la piattaforma durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015, è stato attivato dall il nuovo sistema di verifica della regolarità CP_6
contributiva a seguito del quale è stato inviato in data 28.11.2019
l'invito a regolarizzare (cfr. doc. n. 5, indice ricorr.) con cui si riscontrava: 1) il mancato pagamento di contributi riferiti a maggio 2019; 2) denuncia non presentata relativamente al mese di giugno 2019, con termine di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione, con scadenza al 13.12.2019. Con riferimento al primo punto la regolarizzazione è avvenuta tardivamente ovvero il
20.12.2019 (cfr. doc. n. 7, indice ricorr.); con riguardo invece al punto sub 2) il modello Uniemens relativo al mese di giugno è stato presentato il giorno 11.01.2020, oltre il prescritto termine di
15 giorni (circostanza rimasta incontestata da parte ricorrente).
Poiché, quindi, l'azienda non ha sanato le irregolarità sopra descritte entro i termini indicati nell'invito a regolarizzare, l CP_1
ha emesso la nota di rettifica datata 17.06.2020 relativa al mese di 09/2019, poi rinviata il 02.11.2020, con cui è stato addebitato alla ricorrente la somma di € 5.285,99; sicché l'adozione di tali note di rettifica risulta legittima in quanto giustificata dalla
9 revoca deli incentivi disposta a cagiona della regolarizzazione operata fuori termine dalla ricorrente.
Questo Tribunale ha già avuto modo di rimarcare:“Non può valorizzarsi il fatto che la ricorrente abbia comunque, in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato la trasmissione del DM. Infatti, la fattispecie sanante di cui al d.m. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (cfr.
Trib. Bari, n. 2128/2021; Trib. Bari, n. 2575/20121; Trib. Bari,
n. 3930/2016; più di recente Corte d'Appello Bari, 819/2023, versata in atti dall' ). CP_1
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati, in una con gli atti presupposti, per cui è causa siano legittimi.
Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
10 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le considerazioni sinora esposto sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
- condanna la parte opponente a rifondere in favore dell le CP_1
spese processuali, che vengono liquidate in complessivi €
3.295,00, oltre accessori di legge.
Bari, 01.04.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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