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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 616/2023 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
RT
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 27 marzo 2025, ore 11:30, innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per , l'avv. PICCININI SILVIA;
Pt_1 Parte_1 per , l'avv. BURANI VAINER ed il sig. RT CP_1
personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. PICCININI precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.;
l'avv. BURANI precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Non sono presenti i procuratori delle parti al momento della lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 616/2023, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. PICCININI SILVIA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in VIA
EMILIA ALL'OSPIZIO 48, REGGIO EMILIA;
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BURANI VAINER, RT
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA FRATELLI MANFREDI N. 8,
REGGIO EMILIA;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2280/2022 del 06/12/2022, Parte_1
con il quale il Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare, in favore di RT
, la somma di € 7.011,34, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di CP_1 corrispettivo residuo (€ 3.204,94) per la fornitura di bancali in legno ed in plastica che la aveva eseguito in favore della come da fattura n. 43/2018 del 18/10/2018 CP_1 Parte_1 dell'importo di € 4.199,24 (di cui era stato pagato dalla un acconto di € 994,30), nonché a Parte_1 titolo di corrispettivo (€ 3.806,40) per il “servizio di ritiro lattine e bottiglie non commerciabili”
pagina 2 di 7 prestato dalla prima nei confronti della seconda, come da fattura n. 51/2019 del 30/09/2019 dell'importo di € 3.806,40, rimasta quest'ultima totalmente insoluta.
L'opponente esponeva che avesse acquistato da confezioni di vino e di CP_1 Parte_1 succhi non più destinati all'alimentazione, posizionati su bancali che, una volta liberati, avrebbero dovuto essere restituiti alla in base agli accordi intercorsi tra le parti, cosicché i bancali Parte_1
non erano stati oggetto di vendita, posto che , una volta ricevuti e liberati i bancali, era CP_1
tenuta a restituirli alla Parte_1
deduceva quindi che non avrebbe potuto addebitare alcuna spesa di Parte_1 CP_1
trasporto di una vendita non concordata, e che nessun accordo fosse intervenuto né in merito al prezzo per la vendita dei bancali né in merito all'addebito delle “spese di trasporto”.
Quanto invece al servizio di smaltimento materiali fatturato da con l'altra fattura CP_1
azionata in monitorio ( fattura n. 51/2019 del 30/09/2019 ), l'opponente deduceva che i legali rappresentanti di fossero stati sottoposti a procedimento penale per “gestione illecita di CP_1 rifiuti non pericolosi”, e che tale indagine avesse coinvolto, suo malgrado, anche la stessa società opponente, la quale aveva così subito ispezioni dalla Polizia Giudiziaria e patito danni in termini di spese legali sostenute per potersi difendere nel procedimento penale in corso.
Parte opponente, pertanto, così concludeva testualmente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale, accertare e dichiarare nullo e di nessun effetto o annullare, comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2280/2022 emesso in data 06.12.22 dal Tribunale di Reggio Emilia, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in relazione ai negozi intercorsi fra le parti, perché concesso in assenza dei presupposti di legge e perché la pretesa avversaria è infondata in fatto e in diritto, con assoluzione di , da qualsivoglia avversa pretesa e rivendicazione economica. Parte_1
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il corretto rapporto debito/credito sussistente tra e alla luce delle evidenze in atti e dell'espletanda CP_1 Parte_1 istruttoria, nonché accertare il grave inadempimento a legge e contratto di RT
, per i motivi in atti, e conseguentemente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e
[...] comunque condannare la stessa a rifondere a i danni subiti”. Parte_1
Parte convenuta opposta ”, costituitasi in giudizio, sosteneva che i RT
bancali di cui alla fattura n. 43/2018 fossero stati venduti alla e che conseguentemente Parte_1
essi avrebbero dovuto essere da quest'ultima pagati al prezzo pattuito;
quanto all'altra fattura azionata, emessa “per ritiro lattine e bottiglie non commerciabili”, sottolineava come la fattura avesse ad oggetto merci, e non già rifiuti, e come tale fosse quindi estranea al procedimento penale ex adverso menzionato.
pagina 3 di 7 Concludeva quindi chiedendo di condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 7.011,34, dato dalla sommatoria delle due fatture azionate, oltre interessi e spese di lite.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
ha azionato in sede monitoria due fatture. CP_1
La prima è la fattura n. 43 del 18 ottobre 2018, avente ad oggetto la fornitura di bancali in legno “Epal”
e di bancali in plastica, con addebito delle relative spese di trasporto.
Nella fattura risultano indicati:
- “bancali in plastica” per una quantità di n. 236 unità, al prezzo unitario di € 9,50;
- “bancali in legno Epal” per una quantità complessiva di n. 120 unità (19 + 52+ 49), al prezzo unitario di € 7,50;
- infine, spese di trasporto addebitate a per € 300,00 + iva al 22%. Parte_1
La convenuta opposta , nel rivendicare il proprio credito a titolo di prezzo della CP_1
compravendita dei bancali in questione, ha sostenuto che i bancali fossero stati dalla stessa venduti alla e come tali avrebbero dovuto essere da quest'ultima pagati al prezzo concordato tra i Parte_1
contraenti.
Ciò posto, rileva questo Giudice che era a carico della convenuta opposta l'onere di CP_1 provare l'accordo sui prezzi unitari dei bancali e sulle quantità di bancali così come risultanti dalla fattura n. 43/2018 azionata, ossia sugli elementi essenziali della asserita compravendita.
Parte convenuta opposta, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha assolto a detto onere probatorio.
Invero, come già esposto nella Ordinanza che ha negato la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, con specifico riferimento alla prima fattura azionata in monitorio (fattura n.
43/2018 del 18/10/2018):
- per quanto riguarda i n. 236 bancali in plastica indicati in fattura (€ 9,50 cad + iva 22%), vi è prova scritta di un accordo tra le parti, con cui queste avevano concordato il reso di tali bancali da parte della ad , con emissione da parte della prima nei confronti Parte_1 CP_1 della seconda di una speculare fattura al medesimo prezzo (€ 9,50 cad + iva 22%): la prova scritta di tale accordo è rappresentata dalla e-mail del 12/06/2019, proveniente da
, prodotta al documento n. 7 dall'opponente; CP_1
- quanto invece ai bancali in legno Epal indicati in fattura (tot. n. 120 bancali), le parti si erano accordate nel rideterminarne sia il prezzo unitario (€ 6,80 cadauno anziché i 7,50 euro indicati pagina 4 di 7 in fattura), sia le quantità oggetto di vendita (n. 108 bancali anziché n. 120, con la previsione che avrebbe restituito a n. 12 bancali in legno Epal), ed anche in Parte_1 CP_1
questo caso la prova scritta di tale accordo è rappresentata dalla e-mail del 12/06/2019
(documento n. 7 fasc.opponente); ricavandosi perciò, dalla citata e-mail del 12/06/2019 proveniente da , la prova scritta del prezzo unitario concordato inter partes per i CP_1 bancali “in legno Epal”, pari ad € 6,80 cadauno, nonché la prova della rideterminazione delle quantità oggetto di vendita (n. 120 – 12 = n. 108 bancali).
Così, infatti, la summenzionata e-mail del 12/06/2019, proveniente da (doc. n. 7 fasc. CP_1
opponente):
“di seguito riepilogo concordato ieri per sistemazione fatture:
…..
Stando così le cose, posto che è provato che le parti si accordarono per la compravendita di n. 108 bancali in legno (n. 120, meno n. 12 di reso) al prezzo unitario di € 6,80 cadauno per un totale quindi di
€ 734,40 (6,80 x 108 = 734,40), e posto che è incontestato il già avvenuto pagamento di una somma che copre ampiamente il prezzo concordato (avendo l'opponente versato all'opposta, in data
25/06/2019, l'importo di € 994,30), nessun ulteriore pagamento appare dovuto dall'opponente all'opposta a titolo di prezzo per la vendita di bancali.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo, nella parte in cui si fonda sulla fattura n. 43 del 18/10/2018, deve essere revocato, sia per le ragioni sopra esposte, sia perché parte convenuta opposta non ha fornito prova circa l'accordo inter partes in base al quale le spese di trasporto indicate in fattura (€ 300 + Iva) avrebbero dovuto essere a carico della società opponente.
3.
Venendo alla seconda fattura azionata in sede monitoria, si tratta della fattura n. 51/2019 del
30/09/2019, pari ad € 3.806,40.
La fattura ha ad oggetto un “Servizio di ritiro lattine e bottiglie non commerciabili”.
Va innanzitutto osservato che parte opponente, pur avendo lamentato al punto 3.2 dell'atto di citazione la nullità del contratto ed al punto 3.3 l'annullabilità del contratto, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (trascritte nel precedente par. 1), non ha formulato alcuna domanda né di nullità né di annullamento del contratto ( “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale, accertare e dichiarare nullo e di nessun effetto o annullare, comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
pagina 5 di 7 2280/2022 emesso in data 06.12.22 dal Tribunale di Reggio Emilia, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in relazione ai negozi intercorsi fra le parti, perché concesso in assenza dei presupposti di legge e perché la pretesa avversaria è infondata in fatto e in diritto, con assoluzione di
, da qualsivoglia avversa pretesa e rivendicazione economica. Parte_1
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il corretto rapporto debito/credito sussistente tra e alla luce delle evidenze in atti e dell'espletanda CP_1 Parte_1
istruttoria, nonché accertare il grave inadempimento a legge e contratto di RT
, per i motivi in atti, e conseguentemente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e
[...] comunque condannare la stessa a rifondere a i danni subiti” ). Parte_1
La domanda di nullità e di annullamento del contratto (tra l'altro senza specificare quale contratto, visto che l'opponente fa generico riferimento ai “contratti intercorsi fra le parti”) è stata formulata, in via subordinata, per la prima volta solo nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c.; dunque trattandosi di domanda nuova ne va dichiarata l'inammissibilità.
La novità della domanda è rilevabile d'ufficio dal giudice.
L'opponente, nelle sue conclusioni, ha domandato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta, muovendo dall'assunto che il servizio reso e fatturato con la fattura n. 51/2019 sarebbe rientrato in quella “gestione illecita di rifiuti non pericolosi” per cui parte opposta risultava indagata in sede penale. ha quindi domandato al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto per grave Parte_1 inadempimento di e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. CP_1
Le domande dell'opponente appaiono sul punto infondate.
La società opponente fonda la propria opposizione su di un'indagine in sede penale a carico, tra gli altri, di della , nella quale risulta contestata una gestione illecita di rifiuti. CP_1 CP_1
Tuttavia, non vi è prova che la fattura n. 51/2019 del 30/09/2019 azionata in sede monitoria si riferisca ad un servizio che sia rientrato nell'oggetto della predetta indagine penale, anche perché detta fattura non rientra tra la documentazione che è stata acquisita dalla Polizia Giudiziaria nell'esercizio della sua attività di indagine (si veda il verbale di acquisizione documentazione di P.G. di cui al doc. 9 fasc. opponente); e in ogni caso, un decreto di citazione a giudizio (doc. 29 fasc. opponente) non potrebbe rappresentare di certo una prova sufficiente del compimento del fatto illecito contestato nel capo di imputazione, dovendosi in aggiunta osservare che anche la società opponente ed il Parte_1
suo amministratore di fatto e responsabile amministrativo risultano indagati nel predetto procedimento penale.
pagina 6 di 7 Pertanto, essendo incontestati l'effettiva esecuzione del servizio descritto nella fattura n. 51/2019 ed il corrispettivo ivi indicato, e non risultando di contro supportati da prove sufficienti i fatti allegati sui quali l'opponente ha fondato le sue domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, deve ritenersi dovuta la somma riportata nella fattura n. 51/2019 del 30/09/2019, pari ad € 3.806,40, sulla quale maturano gli interessi legali (come da domanda) dalla scadenza della fattura (30/10/2019) sino al saldo.
4.
Traendo quindi le conclusioni dalle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in quanto reca un importo superiore a quello riconosciuto in favore della parte convenuta opposta.
Il credito spettante all'opposta è pari all'importo indicato nella fattura n. 51/2019 del 30/09/2019 (€
3.806,40).
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata a pagare in favore della parte convenuta opposta la somma di € 3.806,40, oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura (30/10/2019) sino al saldo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese ed assorbite, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2280/2022 del 06/12/2022;
2) respinge le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno formulate dall'opponente;
3) dichiara inammissibili le domande di nullità e di annullamento del contratto formulate dall'opponente;
4) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della somma di € 3.806,40, oltre interessi legali dal 30/10/2019 sino al saldo;
5) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Reggio Emilia, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 616/2023 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
RT
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 27 marzo 2025, ore 11:30, innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per , l'avv. PICCININI SILVIA;
Pt_1 Parte_1 per , l'avv. BURANI VAINER ed il sig. RT CP_1
personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. PICCININI precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.;
l'avv. BURANI precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Non sono presenti i procuratori delle parti al momento della lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 616/2023, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. PICCININI SILVIA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in VIA
EMILIA ALL'OSPIZIO 48, REGGIO EMILIA;
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BURANI VAINER, RT
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA FRATELLI MANFREDI N. 8,
REGGIO EMILIA;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2280/2022 del 06/12/2022, Parte_1
con il quale il Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare, in favore di RT
, la somma di € 7.011,34, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di CP_1 corrispettivo residuo (€ 3.204,94) per la fornitura di bancali in legno ed in plastica che la aveva eseguito in favore della come da fattura n. 43/2018 del 18/10/2018 CP_1 Parte_1 dell'importo di € 4.199,24 (di cui era stato pagato dalla un acconto di € 994,30), nonché a Parte_1 titolo di corrispettivo (€ 3.806,40) per il “servizio di ritiro lattine e bottiglie non commerciabili”
pagina 2 di 7 prestato dalla prima nei confronti della seconda, come da fattura n. 51/2019 del 30/09/2019 dell'importo di € 3.806,40, rimasta quest'ultima totalmente insoluta.
L'opponente esponeva che avesse acquistato da confezioni di vino e di CP_1 Parte_1 succhi non più destinati all'alimentazione, posizionati su bancali che, una volta liberati, avrebbero dovuto essere restituiti alla in base agli accordi intercorsi tra le parti, cosicché i bancali Parte_1
non erano stati oggetto di vendita, posto che , una volta ricevuti e liberati i bancali, era CP_1
tenuta a restituirli alla Parte_1
deduceva quindi che non avrebbe potuto addebitare alcuna spesa di Parte_1 CP_1
trasporto di una vendita non concordata, e che nessun accordo fosse intervenuto né in merito al prezzo per la vendita dei bancali né in merito all'addebito delle “spese di trasporto”.
Quanto invece al servizio di smaltimento materiali fatturato da con l'altra fattura CP_1
azionata in monitorio ( fattura n. 51/2019 del 30/09/2019 ), l'opponente deduceva che i legali rappresentanti di fossero stati sottoposti a procedimento penale per “gestione illecita di CP_1 rifiuti non pericolosi”, e che tale indagine avesse coinvolto, suo malgrado, anche la stessa società opponente, la quale aveva così subito ispezioni dalla Polizia Giudiziaria e patito danni in termini di spese legali sostenute per potersi difendere nel procedimento penale in corso.
Parte opponente, pertanto, così concludeva testualmente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale, accertare e dichiarare nullo e di nessun effetto o annullare, comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2280/2022 emesso in data 06.12.22 dal Tribunale di Reggio Emilia, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in relazione ai negozi intercorsi fra le parti, perché concesso in assenza dei presupposti di legge e perché la pretesa avversaria è infondata in fatto e in diritto, con assoluzione di , da qualsivoglia avversa pretesa e rivendicazione economica. Parte_1
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il corretto rapporto debito/credito sussistente tra e alla luce delle evidenze in atti e dell'espletanda CP_1 Parte_1 istruttoria, nonché accertare il grave inadempimento a legge e contratto di RT
, per i motivi in atti, e conseguentemente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e
[...] comunque condannare la stessa a rifondere a i danni subiti”. Parte_1
Parte convenuta opposta ”, costituitasi in giudizio, sosteneva che i RT
bancali di cui alla fattura n. 43/2018 fossero stati venduti alla e che conseguentemente Parte_1
essi avrebbero dovuto essere da quest'ultima pagati al prezzo pattuito;
quanto all'altra fattura azionata, emessa “per ritiro lattine e bottiglie non commerciabili”, sottolineava come la fattura avesse ad oggetto merci, e non già rifiuti, e come tale fosse quindi estranea al procedimento penale ex adverso menzionato.
pagina 3 di 7 Concludeva quindi chiedendo di condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 7.011,34, dato dalla sommatoria delle due fatture azionate, oltre interessi e spese di lite.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
ha azionato in sede monitoria due fatture. CP_1
La prima è la fattura n. 43 del 18 ottobre 2018, avente ad oggetto la fornitura di bancali in legno “Epal”
e di bancali in plastica, con addebito delle relative spese di trasporto.
Nella fattura risultano indicati:
- “bancali in plastica” per una quantità di n. 236 unità, al prezzo unitario di € 9,50;
- “bancali in legno Epal” per una quantità complessiva di n. 120 unità (19 + 52+ 49), al prezzo unitario di € 7,50;
- infine, spese di trasporto addebitate a per € 300,00 + iva al 22%. Parte_1
La convenuta opposta , nel rivendicare il proprio credito a titolo di prezzo della CP_1
compravendita dei bancali in questione, ha sostenuto che i bancali fossero stati dalla stessa venduti alla e come tali avrebbero dovuto essere da quest'ultima pagati al prezzo concordato tra i Parte_1
contraenti.
Ciò posto, rileva questo Giudice che era a carico della convenuta opposta l'onere di CP_1 provare l'accordo sui prezzi unitari dei bancali e sulle quantità di bancali così come risultanti dalla fattura n. 43/2018 azionata, ossia sugli elementi essenziali della asserita compravendita.
Parte convenuta opposta, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha assolto a detto onere probatorio.
Invero, come già esposto nella Ordinanza che ha negato la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, con specifico riferimento alla prima fattura azionata in monitorio (fattura n.
43/2018 del 18/10/2018):
- per quanto riguarda i n. 236 bancali in plastica indicati in fattura (€ 9,50 cad + iva 22%), vi è prova scritta di un accordo tra le parti, con cui queste avevano concordato il reso di tali bancali da parte della ad , con emissione da parte della prima nei confronti Parte_1 CP_1 della seconda di una speculare fattura al medesimo prezzo (€ 9,50 cad + iva 22%): la prova scritta di tale accordo è rappresentata dalla e-mail del 12/06/2019, proveniente da
, prodotta al documento n. 7 dall'opponente; CP_1
- quanto invece ai bancali in legno Epal indicati in fattura (tot. n. 120 bancali), le parti si erano accordate nel rideterminarne sia il prezzo unitario (€ 6,80 cadauno anziché i 7,50 euro indicati pagina 4 di 7 in fattura), sia le quantità oggetto di vendita (n. 108 bancali anziché n. 120, con la previsione che avrebbe restituito a n. 12 bancali in legno Epal), ed anche in Parte_1 CP_1
questo caso la prova scritta di tale accordo è rappresentata dalla e-mail del 12/06/2019
(documento n. 7 fasc.opponente); ricavandosi perciò, dalla citata e-mail del 12/06/2019 proveniente da , la prova scritta del prezzo unitario concordato inter partes per i CP_1 bancali “in legno Epal”, pari ad € 6,80 cadauno, nonché la prova della rideterminazione delle quantità oggetto di vendita (n. 120 – 12 = n. 108 bancali).
Così, infatti, la summenzionata e-mail del 12/06/2019, proveniente da (doc. n. 7 fasc. CP_1
opponente):
“di seguito riepilogo concordato ieri per sistemazione fatture:
…..
Stando così le cose, posto che è provato che le parti si accordarono per la compravendita di n. 108 bancali in legno (n. 120, meno n. 12 di reso) al prezzo unitario di € 6,80 cadauno per un totale quindi di
€ 734,40 (6,80 x 108 = 734,40), e posto che è incontestato il già avvenuto pagamento di una somma che copre ampiamente il prezzo concordato (avendo l'opponente versato all'opposta, in data
25/06/2019, l'importo di € 994,30), nessun ulteriore pagamento appare dovuto dall'opponente all'opposta a titolo di prezzo per la vendita di bancali.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo, nella parte in cui si fonda sulla fattura n. 43 del 18/10/2018, deve essere revocato, sia per le ragioni sopra esposte, sia perché parte convenuta opposta non ha fornito prova circa l'accordo inter partes in base al quale le spese di trasporto indicate in fattura (€ 300 + Iva) avrebbero dovuto essere a carico della società opponente.
3.
Venendo alla seconda fattura azionata in sede monitoria, si tratta della fattura n. 51/2019 del
30/09/2019, pari ad € 3.806,40.
La fattura ha ad oggetto un “Servizio di ritiro lattine e bottiglie non commerciabili”.
Va innanzitutto osservato che parte opponente, pur avendo lamentato al punto 3.2 dell'atto di citazione la nullità del contratto ed al punto 3.3 l'annullabilità del contratto, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (trascritte nel precedente par. 1), non ha formulato alcuna domanda né di nullità né di annullamento del contratto ( “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale, accertare e dichiarare nullo e di nessun effetto o annullare, comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
pagina 5 di 7 2280/2022 emesso in data 06.12.22 dal Tribunale di Reggio Emilia, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in relazione ai negozi intercorsi fra le parti, perché concesso in assenza dei presupposti di legge e perché la pretesa avversaria è infondata in fatto e in diritto, con assoluzione di
, da qualsivoglia avversa pretesa e rivendicazione economica. Parte_1
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il corretto rapporto debito/credito sussistente tra e alla luce delle evidenze in atti e dell'espletanda CP_1 Parte_1
istruttoria, nonché accertare il grave inadempimento a legge e contratto di RT
, per i motivi in atti, e conseguentemente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e
[...] comunque condannare la stessa a rifondere a i danni subiti” ). Parte_1
La domanda di nullità e di annullamento del contratto (tra l'altro senza specificare quale contratto, visto che l'opponente fa generico riferimento ai “contratti intercorsi fra le parti”) è stata formulata, in via subordinata, per la prima volta solo nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c.; dunque trattandosi di domanda nuova ne va dichiarata l'inammissibilità.
La novità della domanda è rilevabile d'ufficio dal giudice.
L'opponente, nelle sue conclusioni, ha domandato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta, muovendo dall'assunto che il servizio reso e fatturato con la fattura n. 51/2019 sarebbe rientrato in quella “gestione illecita di rifiuti non pericolosi” per cui parte opposta risultava indagata in sede penale. ha quindi domandato al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto per grave Parte_1 inadempimento di e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. CP_1
Le domande dell'opponente appaiono sul punto infondate.
La società opponente fonda la propria opposizione su di un'indagine in sede penale a carico, tra gli altri, di della , nella quale risulta contestata una gestione illecita di rifiuti. CP_1 CP_1
Tuttavia, non vi è prova che la fattura n. 51/2019 del 30/09/2019 azionata in sede monitoria si riferisca ad un servizio che sia rientrato nell'oggetto della predetta indagine penale, anche perché detta fattura non rientra tra la documentazione che è stata acquisita dalla Polizia Giudiziaria nell'esercizio della sua attività di indagine (si veda il verbale di acquisizione documentazione di P.G. di cui al doc. 9 fasc. opponente); e in ogni caso, un decreto di citazione a giudizio (doc. 29 fasc. opponente) non potrebbe rappresentare di certo una prova sufficiente del compimento del fatto illecito contestato nel capo di imputazione, dovendosi in aggiunta osservare che anche la società opponente ed il Parte_1
suo amministratore di fatto e responsabile amministrativo risultano indagati nel predetto procedimento penale.
pagina 6 di 7 Pertanto, essendo incontestati l'effettiva esecuzione del servizio descritto nella fattura n. 51/2019 ed il corrispettivo ivi indicato, e non risultando di contro supportati da prove sufficienti i fatti allegati sui quali l'opponente ha fondato le sue domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, deve ritenersi dovuta la somma riportata nella fattura n. 51/2019 del 30/09/2019, pari ad € 3.806,40, sulla quale maturano gli interessi legali (come da domanda) dalla scadenza della fattura (30/10/2019) sino al saldo.
4.
Traendo quindi le conclusioni dalle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in quanto reca un importo superiore a quello riconosciuto in favore della parte convenuta opposta.
Il credito spettante all'opposta è pari all'importo indicato nella fattura n. 51/2019 del 30/09/2019 (€
3.806,40).
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata a pagare in favore della parte convenuta opposta la somma di € 3.806,40, oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura (30/10/2019) sino al saldo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese ed assorbite, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2280/2022 del 06/12/2022;
2) respinge le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno formulate dall'opponente;
3) dichiara inammissibili le domande di nullità e di annullamento del contratto formulate dall'opponente;
4) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della somma di € 3.806,40, oltre interessi legali dal 30/10/2019 sino al saldo;
5) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Reggio Emilia, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
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