Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.