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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/07/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 77/2021 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Principe di Paternò n. 18, presso lo studio dell'Avv. Dario Orazio
Vitrano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Alessandro Doa e Mariantonietta Piras che lo rappresentano e difendono ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via
1 Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 15.01.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' con nota del 10.09.2020 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 631,37 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. AS n. 04040332 per il periodo dall'01.01.2016 al
28.02.2017.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 05.02.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in
6 sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
6 provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 10.09.2020 (cfr. doc. prod. CP_1
ricorrente) comunica che “…con precedente lettera del 07/02(2017 le abbiamo
comunicato che per il periodo dall01/01/2016 al 28/02/2017 ha ricevuto un pagamento
non dovuto per un importo complessivo di euro 631,37 per i seguenti motivi: sono state
riscosse rate di pensione in misura superiore a quella spettante” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte del ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
6 conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Il ricorrente ha goduto unicamente di redditi che vengono erogati dall' CP_1
come esposto dall'Ente in memoria di costituzione dove si rileva che
“…l'indebito n. 13422674 deriva da ricostituzione BATCH (ovverossia operata a livello
centrale) scaturito a seguito della concessione dell'incremento della maggiorazione
sociale nella misura di 182,30 sull'INVCIV n. 07136233 di cui risulta titolare la moglie
del - richiesta dalla stessa con domanda n. 2120724400096 del 31.10.2016. Si fa Pt_1
presente che il Sig. oltre all'Assegno Sociale, con decorrenza 08/2015 di importo Pt_1
iniziale pari a 86,99, era già titolare di pensione di VOART con decorrenza luglio 2014
integrata al trattamento minimo. Il Sig.ra al momento CP_3 Persona_1
della determinazione dell'indebito era titolare della su indicata Invalidità Civile (100%
+ accompagnamento)..”.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Dario Orazio Vitrano,
PQM
6 Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 631,37 indicata come indebitamente erogata sulla pensione Cat. AS n. per il periodo dall'01.01.2016 al 28.02.2017; Numer_1
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Dario Orazio Vitrano.
Così deciso in Termini Imerese il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 77/2021 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Principe di Paternò n. 18, presso lo studio dell'Avv. Dario Orazio
Vitrano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Alessandro Doa e Mariantonietta Piras che lo rappresentano e difendono ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via
1 Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 15.01.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' con nota del 10.09.2020 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 631,37 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. AS n. 04040332 per il periodo dall'01.01.2016 al
28.02.2017.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 05.02.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in
6 sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
6 provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 10.09.2020 (cfr. doc. prod. CP_1
ricorrente) comunica che “…con precedente lettera del 07/02(2017 le abbiamo
comunicato che per il periodo dall01/01/2016 al 28/02/2017 ha ricevuto un pagamento
non dovuto per un importo complessivo di euro 631,37 per i seguenti motivi: sono state
riscosse rate di pensione in misura superiore a quella spettante” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte del ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
6 conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Il ricorrente ha goduto unicamente di redditi che vengono erogati dall' CP_1
come esposto dall'Ente in memoria di costituzione dove si rileva che
“…l'indebito n. 13422674 deriva da ricostituzione BATCH (ovverossia operata a livello
centrale) scaturito a seguito della concessione dell'incremento della maggiorazione
sociale nella misura di 182,30 sull'INVCIV n. 07136233 di cui risulta titolare la moglie
del - richiesta dalla stessa con domanda n. 2120724400096 del 31.10.2016. Si fa Pt_1
presente che il Sig. oltre all'Assegno Sociale, con decorrenza 08/2015 di importo Pt_1
iniziale pari a 86,99, era già titolare di pensione di VOART con decorrenza luglio 2014
integrata al trattamento minimo. Il Sig.ra al momento CP_3 Persona_1
della determinazione dell'indebito era titolare della su indicata Invalidità Civile (100%
+ accompagnamento)..”.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Dario Orazio Vitrano,
PQM
6 Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 631,37 indicata come indebitamente erogata sulla pensione Cat. AS n. per il periodo dall'01.01.2016 al 28.02.2017; Numer_1
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Dario Orazio Vitrano.
Così deciso in Termini Imerese il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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