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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/09/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4423/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 4423/2021 promossa da:
(c.f.: ), con l'avv. SIMONA BERTACCHINI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f.: ), con l'avv. GIANCARLO GUERINI CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E nei confronti di
(c.f.: Controparte_2
), con l'avv. ROBERTO GORIO P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, previa presentazione del rendiconto dell'attuale possessore e previa identificazione del bene stesso, disporre lo scioglimento della comunione e la divisione dell'immobile descritto in atti e dei suoi arredi, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo alla Sig.ra l'intero, tenuto conto della somma versate da lei e dai propri Pt_1
1 genitori, del valore del mutuo residuo, previa determinazione di un'indennità di godimento dello stesso in quanto esclusivamente goduto dal Sig. , e relativo conteggio a conguaglio in favore della signora CP_1 Pt_1
Condannare il signor al risarcimento dei danni patiti dalla signora , per la mancata CP_1 Parte_1 disponibilità dell'immobile e per le elargizioni eventualmente perdute in caso di conguaglio di vendita in pregiudizio alla stessa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge:
- procedersi allo scioglimento della comunione pro indiviso dell'immobile costituito da casa di civile abitazione con corte esclusiva sita in via Dosso al civico numero 2/A nel Comune di Brione (BS) costituita da:
- autorimessa al piano seminterrato, pertinenziale ed accessoria all'abitazione, censita nel Catasto Fabbricati come segue: NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 1 via Dosso p.int cat. C/6 cl. 2 mq 15 rendita catastale euro 27,89
- appartamento al piano terreno costituito da portico, tre locali utili, corridoio e bagno, censito nel Catasto
Fabbricati come segue: NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 2 via Dosso p.t cat. A/2 cl. 2 vani 4 rendita catastale euro 198,32
- appartamento al piano primo costituito da tre locali utili, disimpegno e bagno, censito nel catasto fabbricati come segue: NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 3 via Dosso p.1 cat. A/2 cl. 2 vani 4,5 rendita catastale euro 223,11.
Provenienza: scrittura privata di compravendita autenticata in data 28.7.2006 n. 129514/36566 rep. Notaio
; Persona_1 oggi censite nel Catasto Fabbricati come segue:
- NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 1 via Dosso p.int cat. C/6 cl. 2 mq 15 rendita catastale euro 27,89
-NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 5 via Dosso piano: T-1 (variazione del 9.11.15) cat. A/2 cl. 2 vani 8 rendita catastale euro 396,64
e, considerato che, anche alla luce della comparsa costitutiva della , il Controparte_2 bene è risultato non essere comodamente divisibile, disporsi la divisione del predetto compendio immobiliare attribuendo l'intero bene in natura alla sig.ra , con addebito dell'eccedenza a carico dell'attrice Parte_1 quale condividente assegnatario, e quindi con condanna della sig.ra al pagamento al convenuto Parte_1 del conguaglio in denaro determinato in €. 62.500,00,o quella somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, considerata l'ineguaglianza a fonte dell'attribuzione dell'intero immobile all'attrice, il tutto in base al valore dell'immobile (privo di gravami) come determinato nella CTU estimativa espletata in €. 125.000,00, con ipoteca legale ex art. 2817 n. 2 CC.
-respingersi, rigettarsi, o come meglio, per i motivi esposti in atti, la domanda attorea con la quale è chiesta da controparte l'attribuzione all'attrice degli arredi interni al compendio immobiliare nonché la domanda attorea con la quale è chiesta da controparte la condanna del convenuto al pagamento all'attrice di un'indennità per
2 l'occupazione del compendio immobiliare oggetto di divisione siccome illegittime, irrituali, improcedibili, inammissibili, improponibili, indeterminate, nulle, infondate in fatto e in diritto, non provate, o come meglio.
-respingersi, rigettarsi, o come meglio, per i motivi esposti in atti, tutte le ulteriori domande attoree siccome illegittime, irrituali, improcedibili, inammissibili, improponibili, indeterminate, nulle, infondate in fatto e in diritto, non provate, o come meglio.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per il terzo chiamato:
“Nel merito: piaccia all'Ecc.mo Tribunale, decidere secondo giustizia in merito alle domande delle parti adottando, in ogni caso, decisioni che non pregiudichino i diritti del creditore ipotecario ed, in particolare, CP_4 disponendo che l'immobile di sito in Brione (BS), Via Dosso n.2/A, sul quale grava la garanzia ipotecaria iscritta a favore di , non venga frazionato per essere assegnato pro quota ai condividenti. CP_4
In ogni caso: spese e competenze professionali rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13/04/2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(coniuge divorziato), chiedendo lo scioglimento della comunione legale concernente il
[...] compendio immobiliare, costituito da abitazione con corte esclusiva, meglio identificato infra.
L'attrice esponeva che l'immobile era stato acquistato in data 28/07/2006 (atto n. rep. 129514; n. racc.
36566 Notaio al prezzo di euro 220.000,00, in comproprietà con il convenuto, all'epoca Persona_1 coniuge in regime in comunione dei beni, dal quale aveva successivamente divorziato con sentenza del
Tribunale di Brescia del 1472/2017. Contr Deduceva che per l'acquisto del bene, in pari data, era stato acceso dai coniugi presso di CP_2 un mutuo cointestato per euro 224.000,00 (contratto di mutuo fondiario n. 1010503; atto n. rep. 129515,
n. racc. 36567 Notaio , con ipoteca iscritta sull'immobile e garanzia fidejussoria Persona_1 omnibus rilasciata dai propri genitori e;
che plurime rate insolute del Parte_2 Controparte_6 mutuo erano state pagate da lei personalmente e dai fideiussori, anche in luogo del convenuto;
che
[...]
creditrice del convenuto in forza di decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di euro CP_7
6.617,71 (euro 5.722,21 in linea capitale), aveva iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile per la quota di
½ di proprietà (nota di trascrizione n. 11 di presentazione del 5/08/2019, reg. gen. n. 35847, reg. part. n.
6318); che l'immobile, originariamente adibito a casa familiare, era rimasto nel godimento esclusivo del convenuto dal 2011 in seguito alla separazione dei coniugi.
Chiedeva, pertanto, l'attribuzione a sé dell'intero immobile (con eventuali conguagli) o, in subordine, la vendita con ripartizione del ricavato al 50% tra i comproprietari, previa decurtazione del mutuo residuo, in entrambe le ipotesi tenendo conto delle somme versate da lei e dai suoi genitori a pagamento del
3 mutuo, nonché del diritto a percepire dal convenuto un'indennità di occupazione per il godimento esclusivo;
formulava altresì domanda di risarcimento del danno, come riportata in epigrafe.
Si costituiva il convenuto non opponendosi alla divisione, rilevando la comoda divisibilità del bene, opponendosi alle ulteriori domande avversarie.
La causa, dopo alcuni differimenti di udienza dovuti a periodo feriale e vacanze di ruolo, era assegnata in data 12/09/2022 al sottoscritto Giudice, il quale all'udienza del 5/04/2023 dava i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Respinte le istanze di prova orale di parte attrice, la causa era istruita mediante CTU, con nomina dell'ing.
chiamato a rispondere al quesito formulato nell'ordinanza del 18/12/2023 integrato Persona_2 con successiva ordinanza del 1/02/2024. L'elaborato peritale era depositato in data 26/06/2024.
Chiamati in causa i litisconsorti necessari, poiché creditori ipotecari,
[...]
si costitutiva ritualmente, non Controparte_2 opponendosi alla divisione purché non eseguita mediante frazionamento del compendio (ritenuto pregiudizievole alla conservazione dell'integrità dell'ipoteca), mentre Controparte_3 veniva dichiarata contumace all'udienza del 12/12/2024.
All'udienza del 23/01/2025, alla presenza anche del c.t.u., parte attrice e convenuta concordavano l'assegnazione dell'immobile alla prima, restando controverse le ulteriori questioni.
La causa era trattenuta in decisione in esito all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
13/03/2025 con assegnazioni alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'immobile in questione, intestato per pari quote all'attrice ed al convenuto, descritto come in
ALLEGATO E alla relazione peritale Ing. datata 26/06/2024, è sito in Brione ed è Persona_2 censito al Catasto Fabbricati:
- NCT foglio 6 mappale 120 sub. 1; cat. C/6 – classe 2 – mq. 8; via Dosso n. 2 (autorimessa);
- NCT foglio 6 mappale 120 sub. 5; cat. A/2 – classe 2 – vani 8, via Dosso n. 2 (appartamento; ex mappali 120 subb. 2-3).
Benché il c.t.u. abbia giudicato l'immobile comodamente divisibile ex art. 720 c.p.c. i comproprietari hanno concordato l'attribuzione dell'intero immobile all'attrice (cfr. udienza del 23/01/2025). In assenza di opposizione del terzo chiamato costituito, la domanda può essere accolta, con salvezza delle ipoteche iscritte sull'immobile posto che, come anche precisato all'udienza del 12.12.2024, la vendita cagionerebbe un notevole deprezzamento dell'immobile.
4 Deve ora valutarsi la necessità di disporre conguagli in denaro, rispetto ai quali le parti hanno formulato conclusioni opposte.
Il c.t.u. ha riscontrato sull'immobile la presenza delle seguenti formalità: ipoteca volontaria a favore di
, iscritta sulle quote di ½ di entrambi i comproprietari, per euro Controparte_2
224.000,00 di capitale corrispondente al mutuo fondiario concesso per l'acquisto dell'immobile; ipoteca giudiziale a favore di iscritta sulla quota di proprietà di ½ per euro 6.617,71 in forza di Controparte_7 decreto ingiuntivo per debito contratto dal convenuto.
Ha poi determinato il valore dell'immobile, libero da formalità, in euro 125.000,00; al netto dell'ipoteca giudiziale per il debito contratto dal convenuto con in euro 118.328,83 (euro 125.000,00 Controparte_7
– euro 6.617,71).
Dalle ultime risultanze in atti, il mutuo residuo è in linea capitale di euro 139.051,49, con n. 8 rate in Contr mora al 6/05/2025, attestato dal creditore (cfr. comparsa conclusionale), mentre il debito del convenuto verso risulta ammontare al 26/05/2025 ad euro 1.503,79 (cfr. doc. 4 allegato Controparte_7
a replica conclusionale di parte convenuta) ed oggetto di pignoramento presso il datore di lavoro del convenuto.
Ciò premesso, a fronte dell'attribuzione a sé dell'intero bene, secondo l'attrice nessun conguaglio in denaro spetterebbe al convenuto, sul presupposto che le rate di mutuo scadute sono state pagate da lei o dai suoi genitori (fideiussori) e che il residuo mutuo capitale supera il valore del bene.
La tesi prospettata va respinta.
Sotto il primo profilo (pagamenti eseguiti in luogo del convenuto), chiarito che l'attrice agisce in regresso nei confronti del convenuto, le pretese attoree si reputano inammissibili:
- l'attrice non è legittimata a far valere in giudizio il diritto di regresso spettante ai fideiussori,
i quali, tra l'altro, hanno già esperito separata azione nei confronti del convenuto mediante procedura esecutiva;
- quanto quota alla parte di debito del convenuto da lei pagato, risulta in atti che per la somma di euro 25.775,81 l'attrice abbia già agito in regresso nei suoi confronti previo ottenimento del decreto ingiuntivo n. 5430/2022, rg. 15037/2022, per l'importo capitale di euro 12.887,90
(cfr. doc. 15, memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice;
doc. 3, memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. parte convenuta), attuato in via esecutiva mediante pignoramento presso terzi;
pertanto, in assenza di specifica prova contraria, si presume che l'attrice abbia già soddisfatto il menzionato credito, restando precluso in questa sede un ulteriore riconoscimento, col rischio di ingiustificati arricchimenti;
5 - per l'ulteriore importo di euro 20.000,00, che l'attrice assume in comparsa conclusionale di avere integralmente corrisposto, non v'è luogo per ammettere in questa sede il regresso pro quota mancando la prova del pagamento, dando atto in ogni caso che l'attrice si è riservata di procedere in eventuale e separato giudizio (p. 4 comparsa conclusionale).
Sotto l'ulteriore profilo dell'eccedenza del mutuo residuo rispetto al valore del bene, non è condivisibile la tesi dell'attrice di non essere tenuta ad alcun conguaglio a favore del convenuto: fermo restando l'obbligo solidale di entrambe le parti al pagamento del mutuo verso la banca, in quanto vincolate da autonomo contratto di mutuo non emendabile in questa sede, nella tesi prospettata il convenuto si troverebbe privo della sua quota ideale di proprietà del bene comune, senza alcun corrispettivo e, al contempo, tenuto al pagamento del mutuo per la quota di sua competenza. La tesi attorea sarebbe stata percorribile nel solo caso in cui l'attrice, d'accordo con la controparte e l'istituto di credito, si fosse accollata tutte le residue rate di mutuo sino alla scadenza, circostanza nel caso di specie mai accaduta.
Ciò posto, il convenuto ha pertanto diritto al conguaglio e resta obbligato, in solido con l'attrice, al pagamento del residuo mutuo, con diritto dell'attrice di agire in regresso nei suoi confronti per il recupero, della quota di sua competenza (50%), nel caso in cui egli si rendesse inadempiente.
Dunque, il conguaglio divisionale è determinabile in euro 62.500,00, somma corrispondente alla metà del valore dell'intero immobile stimato dal c.t.u. (½ di euro 125.000,00), senza incidenza della ipoteca giudiziale iscritta per euro 6.617,71 per il debito del convenuto verso essendo verosimile la CP_7 prossima cancellazione della formalità pregiudizievole per estinzione del debito (pari ad euro 1.503,79 secondo l'ultima risultanza in atti e pignorato presso il terzo).
Sul conguaglio maturano gli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo (Cass. Sentenza n. 6653 del 29/04/2003).
L'uso personale ed esclusivo dell'immobile comune da parte del convenuto determina in capo all'attrice il diritto a ricevere una indennità corrispondente alla quota parte dei frutti del bene non goduto, a far tempo da quando abbia manifestato la volontà di godimento esclusivo del bene (Cass.
Ordinanza n. 10264 del 18/04/20231). 1 riportante il seguente principio di diritto: "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene". 6 Nel caso di specie, risulta anzitutto provata l'occupazione senza titolo da parte del convenuto del 50% della quota di spettanza dell'attrice dell'immobile in questione, avendolo interamente occupato, senza concederne pari ed uguale uso alla controparte, a decorrere dal mese di maggio 2017, data di pubblicazione della sentenza di divorzio: sino ad allora il convenuto era legittimato in forza dell'accordo raggiunto tra i coniugi in sede di separazione;
accordo necessariamente venuto meno con la sentenza di divorzio che, facendo venire meno gli effetti della separazione, non assegnava ad alcuno la casa familiare statuendo che “il godimento della stessa sarà regolato in forza dell'ordinario titolo di comproprietà”
(doc. 5 attrice).
Dalla medesima sentenza si evince altresì che, col radicamento del giudizio di divorzio, l'attrice formulava espressa domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare e di indennità di occupazione che, pur dichiarata in quella sede inammissibile, manifestava l'inequivoca volontà della stessa di godere pro quota dell'immobile in questione.
Accertata pertanto la sussistenza dei due presupposti a fondamento del diritto all'indennità di occupazione a decorrere dal maggio 2017 alla presente sentenza, consegue il riconoscimento in favore dell'attrice dell'indennizzo nella misura di complessivi € 40.400,00, pari al valore locativo del bene, stimato dal c.t.u. in euro 404,00 mensili, moltiplicato per n. 100 mensilità (maggio 2017-agosto 2025).
Trattandosi di obbligazione di valore sulla predetta somma, devalutata al maggio 2017 e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Sono da disattendere la domanda attorea di divisione degli arredi contenuti nell'immobile, in assenza di allegazione e prova della loro stima, nonché quella di risarcimento del danno in quanto genericamente formulata.
Considerata la soccombenza reciproca tra le parti, stante la soccombenza dell'attrice in punto di conguaglio contestuale all'accoglimento della domanda indennitaria, le spese di lite tra le parti si intendono interamente compensate.
Parimenti, l'inesistenza di istanze dell'istituto di credito costituito adesive alle prospettazioni di parte consente di ritenere compensate le spese di lite nei confronti della banca.
Le spese della c.t.u., necessaria ai fini della divisione nell'interesse comune di entrambi i condividenti, già liquidate con separato decreto del 4/10/2024 in euro 2.912,86, oltre accessori, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta in parti uguali nei rapporti interni ed in solido, per l'intero, nei confronti del c.t.u., a carico dello Stato per la quota di competenza dell'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara lo scioglimento della comunione legale avente ad oggetto i seguenti immobili censiti al
Catasto Fabbricati Comune di Brione,
- NCT foglio 6 mappale 120 sub. 1; cat. C/6 – classe 2 – mq. 8; via Dosso n. 2 (autorimessa);
- NCT foglio 6 mappale 120 sub. 5; cat. A/2 – classe 2 – vani 8, via Dosso n. 2 (appartamento; ex mappali 120 subb. 2-3), cfr. ALLEGATO E alla relazione peritale Ing. Persona_2 datata 26/06/2024;
2. in conformità all'accordo delle parti, li assegna all'attrice in proprietà esclusiva;
3. dichiara che lo scioglimento della comunione non pregiudica i diritti dei creditori ipotecari;
4. dispone che l'attrice versi al convenuto, a titolo di conguaglio, la somma di euro 62.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
5. dispone che il convenuto versi all'attrice, a titolo di indennità di mancato godimento del bene, la somma di euro 40.400,00, somma devalutata al maggio 2017 e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio al saldo effettivo;
6. compensa le spese di lite tra le parti e tra le parti e l'istituto di credito costituito;
7. pone definitivamente le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto del 4/10/2024, a carico di parte attrice e parte convenuta, in parti uguali nei rapporti interni ed, in solido, per l'intero; pone a carico dello Stato la parte di competenza dell'attrice ammessa al gratuito patrocinio;
8. ordina, a cura della parte interessata, la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Brescia, 3 settembre 2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 4423/2021 promossa da:
(c.f.: ), con l'avv. SIMONA BERTACCHINI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f.: ), con l'avv. GIANCARLO GUERINI CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E nei confronti di
(c.f.: Controparte_2
), con l'avv. ROBERTO GORIO P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, previa presentazione del rendiconto dell'attuale possessore e previa identificazione del bene stesso, disporre lo scioglimento della comunione e la divisione dell'immobile descritto in atti e dei suoi arredi, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo alla Sig.ra l'intero, tenuto conto della somma versate da lei e dai propri Pt_1
1 genitori, del valore del mutuo residuo, previa determinazione di un'indennità di godimento dello stesso in quanto esclusivamente goduto dal Sig. , e relativo conteggio a conguaglio in favore della signora CP_1 Pt_1
Condannare il signor al risarcimento dei danni patiti dalla signora , per la mancata CP_1 Parte_1 disponibilità dell'immobile e per le elargizioni eventualmente perdute in caso di conguaglio di vendita in pregiudizio alla stessa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge:
- procedersi allo scioglimento della comunione pro indiviso dell'immobile costituito da casa di civile abitazione con corte esclusiva sita in via Dosso al civico numero 2/A nel Comune di Brione (BS) costituita da:
- autorimessa al piano seminterrato, pertinenziale ed accessoria all'abitazione, censita nel Catasto Fabbricati come segue: NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 1 via Dosso p.int cat. C/6 cl. 2 mq 15 rendita catastale euro 27,89
- appartamento al piano terreno costituito da portico, tre locali utili, corridoio e bagno, censito nel Catasto
Fabbricati come segue: NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 2 via Dosso p.t cat. A/2 cl. 2 vani 4 rendita catastale euro 198,32
- appartamento al piano primo costituito da tre locali utili, disimpegno e bagno, censito nel catasto fabbricati come segue: NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 3 via Dosso p.1 cat. A/2 cl. 2 vani 4,5 rendita catastale euro 223,11.
Provenienza: scrittura privata di compravendita autenticata in data 28.7.2006 n. 129514/36566 rep. Notaio
; Persona_1 oggi censite nel Catasto Fabbricati come segue:
- NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 1 via Dosso p.int cat. C/6 cl. 2 mq 15 rendita catastale euro 27,89
-NCT fg. 6 mappale 120 subalterno 5 via Dosso piano: T-1 (variazione del 9.11.15) cat. A/2 cl. 2 vani 8 rendita catastale euro 396,64
e, considerato che, anche alla luce della comparsa costitutiva della , il Controparte_2 bene è risultato non essere comodamente divisibile, disporsi la divisione del predetto compendio immobiliare attribuendo l'intero bene in natura alla sig.ra , con addebito dell'eccedenza a carico dell'attrice Parte_1 quale condividente assegnatario, e quindi con condanna della sig.ra al pagamento al convenuto Parte_1 del conguaglio in denaro determinato in €. 62.500,00,o quella somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, considerata l'ineguaglianza a fonte dell'attribuzione dell'intero immobile all'attrice, il tutto in base al valore dell'immobile (privo di gravami) come determinato nella CTU estimativa espletata in €. 125.000,00, con ipoteca legale ex art. 2817 n. 2 CC.
-respingersi, rigettarsi, o come meglio, per i motivi esposti in atti, la domanda attorea con la quale è chiesta da controparte l'attribuzione all'attrice degli arredi interni al compendio immobiliare nonché la domanda attorea con la quale è chiesta da controparte la condanna del convenuto al pagamento all'attrice di un'indennità per
2 l'occupazione del compendio immobiliare oggetto di divisione siccome illegittime, irrituali, improcedibili, inammissibili, improponibili, indeterminate, nulle, infondate in fatto e in diritto, non provate, o come meglio.
-respingersi, rigettarsi, o come meglio, per i motivi esposti in atti, tutte le ulteriori domande attoree siccome illegittime, irrituali, improcedibili, inammissibili, improponibili, indeterminate, nulle, infondate in fatto e in diritto, non provate, o come meglio.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per il terzo chiamato:
“Nel merito: piaccia all'Ecc.mo Tribunale, decidere secondo giustizia in merito alle domande delle parti adottando, in ogni caso, decisioni che non pregiudichino i diritti del creditore ipotecario ed, in particolare, CP_4 disponendo che l'immobile di sito in Brione (BS), Via Dosso n.2/A, sul quale grava la garanzia ipotecaria iscritta a favore di , non venga frazionato per essere assegnato pro quota ai condividenti. CP_4
In ogni caso: spese e competenze professionali rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13/04/2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(coniuge divorziato), chiedendo lo scioglimento della comunione legale concernente il
[...] compendio immobiliare, costituito da abitazione con corte esclusiva, meglio identificato infra.
L'attrice esponeva che l'immobile era stato acquistato in data 28/07/2006 (atto n. rep. 129514; n. racc.
36566 Notaio al prezzo di euro 220.000,00, in comproprietà con il convenuto, all'epoca Persona_1 coniuge in regime in comunione dei beni, dal quale aveva successivamente divorziato con sentenza del
Tribunale di Brescia del 1472/2017. Contr Deduceva che per l'acquisto del bene, in pari data, era stato acceso dai coniugi presso di CP_2 un mutuo cointestato per euro 224.000,00 (contratto di mutuo fondiario n. 1010503; atto n. rep. 129515,
n. racc. 36567 Notaio , con ipoteca iscritta sull'immobile e garanzia fidejussoria Persona_1 omnibus rilasciata dai propri genitori e;
che plurime rate insolute del Parte_2 Controparte_6 mutuo erano state pagate da lei personalmente e dai fideiussori, anche in luogo del convenuto;
che
[...]
creditrice del convenuto in forza di decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di euro CP_7
6.617,71 (euro 5.722,21 in linea capitale), aveva iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile per la quota di
½ di proprietà (nota di trascrizione n. 11 di presentazione del 5/08/2019, reg. gen. n. 35847, reg. part. n.
6318); che l'immobile, originariamente adibito a casa familiare, era rimasto nel godimento esclusivo del convenuto dal 2011 in seguito alla separazione dei coniugi.
Chiedeva, pertanto, l'attribuzione a sé dell'intero immobile (con eventuali conguagli) o, in subordine, la vendita con ripartizione del ricavato al 50% tra i comproprietari, previa decurtazione del mutuo residuo, in entrambe le ipotesi tenendo conto delle somme versate da lei e dai suoi genitori a pagamento del
3 mutuo, nonché del diritto a percepire dal convenuto un'indennità di occupazione per il godimento esclusivo;
formulava altresì domanda di risarcimento del danno, come riportata in epigrafe.
Si costituiva il convenuto non opponendosi alla divisione, rilevando la comoda divisibilità del bene, opponendosi alle ulteriori domande avversarie.
La causa, dopo alcuni differimenti di udienza dovuti a periodo feriale e vacanze di ruolo, era assegnata in data 12/09/2022 al sottoscritto Giudice, il quale all'udienza del 5/04/2023 dava i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Respinte le istanze di prova orale di parte attrice, la causa era istruita mediante CTU, con nomina dell'ing.
chiamato a rispondere al quesito formulato nell'ordinanza del 18/12/2023 integrato Persona_2 con successiva ordinanza del 1/02/2024. L'elaborato peritale era depositato in data 26/06/2024.
Chiamati in causa i litisconsorti necessari, poiché creditori ipotecari,
[...]
si costitutiva ritualmente, non Controparte_2 opponendosi alla divisione purché non eseguita mediante frazionamento del compendio (ritenuto pregiudizievole alla conservazione dell'integrità dell'ipoteca), mentre Controparte_3 veniva dichiarata contumace all'udienza del 12/12/2024.
All'udienza del 23/01/2025, alla presenza anche del c.t.u., parte attrice e convenuta concordavano l'assegnazione dell'immobile alla prima, restando controverse le ulteriori questioni.
La causa era trattenuta in decisione in esito all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
13/03/2025 con assegnazioni alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'immobile in questione, intestato per pari quote all'attrice ed al convenuto, descritto come in
ALLEGATO E alla relazione peritale Ing. datata 26/06/2024, è sito in Brione ed è Persona_2 censito al Catasto Fabbricati:
- NCT foglio 6 mappale 120 sub. 1; cat. C/6 – classe 2 – mq. 8; via Dosso n. 2 (autorimessa);
- NCT foglio 6 mappale 120 sub. 5; cat. A/2 – classe 2 – vani 8, via Dosso n. 2 (appartamento; ex mappali 120 subb. 2-3).
Benché il c.t.u. abbia giudicato l'immobile comodamente divisibile ex art. 720 c.p.c. i comproprietari hanno concordato l'attribuzione dell'intero immobile all'attrice (cfr. udienza del 23/01/2025). In assenza di opposizione del terzo chiamato costituito, la domanda può essere accolta, con salvezza delle ipoteche iscritte sull'immobile posto che, come anche precisato all'udienza del 12.12.2024, la vendita cagionerebbe un notevole deprezzamento dell'immobile.
4 Deve ora valutarsi la necessità di disporre conguagli in denaro, rispetto ai quali le parti hanno formulato conclusioni opposte.
Il c.t.u. ha riscontrato sull'immobile la presenza delle seguenti formalità: ipoteca volontaria a favore di
, iscritta sulle quote di ½ di entrambi i comproprietari, per euro Controparte_2
224.000,00 di capitale corrispondente al mutuo fondiario concesso per l'acquisto dell'immobile; ipoteca giudiziale a favore di iscritta sulla quota di proprietà di ½ per euro 6.617,71 in forza di Controparte_7 decreto ingiuntivo per debito contratto dal convenuto.
Ha poi determinato il valore dell'immobile, libero da formalità, in euro 125.000,00; al netto dell'ipoteca giudiziale per il debito contratto dal convenuto con in euro 118.328,83 (euro 125.000,00 Controparte_7
– euro 6.617,71).
Dalle ultime risultanze in atti, il mutuo residuo è in linea capitale di euro 139.051,49, con n. 8 rate in Contr mora al 6/05/2025, attestato dal creditore (cfr. comparsa conclusionale), mentre il debito del convenuto verso risulta ammontare al 26/05/2025 ad euro 1.503,79 (cfr. doc. 4 allegato Controparte_7
a replica conclusionale di parte convenuta) ed oggetto di pignoramento presso il datore di lavoro del convenuto.
Ciò premesso, a fronte dell'attribuzione a sé dell'intero bene, secondo l'attrice nessun conguaglio in denaro spetterebbe al convenuto, sul presupposto che le rate di mutuo scadute sono state pagate da lei o dai suoi genitori (fideiussori) e che il residuo mutuo capitale supera il valore del bene.
La tesi prospettata va respinta.
Sotto il primo profilo (pagamenti eseguiti in luogo del convenuto), chiarito che l'attrice agisce in regresso nei confronti del convenuto, le pretese attoree si reputano inammissibili:
- l'attrice non è legittimata a far valere in giudizio il diritto di regresso spettante ai fideiussori,
i quali, tra l'altro, hanno già esperito separata azione nei confronti del convenuto mediante procedura esecutiva;
- quanto quota alla parte di debito del convenuto da lei pagato, risulta in atti che per la somma di euro 25.775,81 l'attrice abbia già agito in regresso nei suoi confronti previo ottenimento del decreto ingiuntivo n. 5430/2022, rg. 15037/2022, per l'importo capitale di euro 12.887,90
(cfr. doc. 15, memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice;
doc. 3, memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. parte convenuta), attuato in via esecutiva mediante pignoramento presso terzi;
pertanto, in assenza di specifica prova contraria, si presume che l'attrice abbia già soddisfatto il menzionato credito, restando precluso in questa sede un ulteriore riconoscimento, col rischio di ingiustificati arricchimenti;
5 - per l'ulteriore importo di euro 20.000,00, che l'attrice assume in comparsa conclusionale di avere integralmente corrisposto, non v'è luogo per ammettere in questa sede il regresso pro quota mancando la prova del pagamento, dando atto in ogni caso che l'attrice si è riservata di procedere in eventuale e separato giudizio (p. 4 comparsa conclusionale).
Sotto l'ulteriore profilo dell'eccedenza del mutuo residuo rispetto al valore del bene, non è condivisibile la tesi dell'attrice di non essere tenuta ad alcun conguaglio a favore del convenuto: fermo restando l'obbligo solidale di entrambe le parti al pagamento del mutuo verso la banca, in quanto vincolate da autonomo contratto di mutuo non emendabile in questa sede, nella tesi prospettata il convenuto si troverebbe privo della sua quota ideale di proprietà del bene comune, senza alcun corrispettivo e, al contempo, tenuto al pagamento del mutuo per la quota di sua competenza. La tesi attorea sarebbe stata percorribile nel solo caso in cui l'attrice, d'accordo con la controparte e l'istituto di credito, si fosse accollata tutte le residue rate di mutuo sino alla scadenza, circostanza nel caso di specie mai accaduta.
Ciò posto, il convenuto ha pertanto diritto al conguaglio e resta obbligato, in solido con l'attrice, al pagamento del residuo mutuo, con diritto dell'attrice di agire in regresso nei suoi confronti per il recupero, della quota di sua competenza (50%), nel caso in cui egli si rendesse inadempiente.
Dunque, il conguaglio divisionale è determinabile in euro 62.500,00, somma corrispondente alla metà del valore dell'intero immobile stimato dal c.t.u. (½ di euro 125.000,00), senza incidenza della ipoteca giudiziale iscritta per euro 6.617,71 per il debito del convenuto verso essendo verosimile la CP_7 prossima cancellazione della formalità pregiudizievole per estinzione del debito (pari ad euro 1.503,79 secondo l'ultima risultanza in atti e pignorato presso il terzo).
Sul conguaglio maturano gli interessi corrispettivi, al tasso legale, dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo (Cass. Sentenza n. 6653 del 29/04/2003).
L'uso personale ed esclusivo dell'immobile comune da parte del convenuto determina in capo all'attrice il diritto a ricevere una indennità corrispondente alla quota parte dei frutti del bene non goduto, a far tempo da quando abbia manifestato la volontà di godimento esclusivo del bene (Cass.
Ordinanza n. 10264 del 18/04/20231). 1 riportante il seguente principio di diritto: "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene". 6 Nel caso di specie, risulta anzitutto provata l'occupazione senza titolo da parte del convenuto del 50% della quota di spettanza dell'attrice dell'immobile in questione, avendolo interamente occupato, senza concederne pari ed uguale uso alla controparte, a decorrere dal mese di maggio 2017, data di pubblicazione della sentenza di divorzio: sino ad allora il convenuto era legittimato in forza dell'accordo raggiunto tra i coniugi in sede di separazione;
accordo necessariamente venuto meno con la sentenza di divorzio che, facendo venire meno gli effetti della separazione, non assegnava ad alcuno la casa familiare statuendo che “il godimento della stessa sarà regolato in forza dell'ordinario titolo di comproprietà”
(doc. 5 attrice).
Dalla medesima sentenza si evince altresì che, col radicamento del giudizio di divorzio, l'attrice formulava espressa domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare e di indennità di occupazione che, pur dichiarata in quella sede inammissibile, manifestava l'inequivoca volontà della stessa di godere pro quota dell'immobile in questione.
Accertata pertanto la sussistenza dei due presupposti a fondamento del diritto all'indennità di occupazione a decorrere dal maggio 2017 alla presente sentenza, consegue il riconoscimento in favore dell'attrice dell'indennizzo nella misura di complessivi € 40.400,00, pari al valore locativo del bene, stimato dal c.t.u. in euro 404,00 mensili, moltiplicato per n. 100 mensilità (maggio 2017-agosto 2025).
Trattandosi di obbligazione di valore sulla predetta somma, devalutata al maggio 2017 e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Sono da disattendere la domanda attorea di divisione degli arredi contenuti nell'immobile, in assenza di allegazione e prova della loro stima, nonché quella di risarcimento del danno in quanto genericamente formulata.
Considerata la soccombenza reciproca tra le parti, stante la soccombenza dell'attrice in punto di conguaglio contestuale all'accoglimento della domanda indennitaria, le spese di lite tra le parti si intendono interamente compensate.
Parimenti, l'inesistenza di istanze dell'istituto di credito costituito adesive alle prospettazioni di parte consente di ritenere compensate le spese di lite nei confronti della banca.
Le spese della c.t.u., necessaria ai fini della divisione nell'interesse comune di entrambi i condividenti, già liquidate con separato decreto del 4/10/2024 in euro 2.912,86, oltre accessori, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta in parti uguali nei rapporti interni ed in solido, per l'intero, nei confronti del c.t.u., a carico dello Stato per la quota di competenza dell'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara lo scioglimento della comunione legale avente ad oggetto i seguenti immobili censiti al
Catasto Fabbricati Comune di Brione,
- NCT foglio 6 mappale 120 sub. 1; cat. C/6 – classe 2 – mq. 8; via Dosso n. 2 (autorimessa);
- NCT foglio 6 mappale 120 sub. 5; cat. A/2 – classe 2 – vani 8, via Dosso n. 2 (appartamento; ex mappali 120 subb. 2-3), cfr. ALLEGATO E alla relazione peritale Ing. Persona_2 datata 26/06/2024;
2. in conformità all'accordo delle parti, li assegna all'attrice in proprietà esclusiva;
3. dichiara che lo scioglimento della comunione non pregiudica i diritti dei creditori ipotecari;
4. dispone che l'attrice versi al convenuto, a titolo di conguaglio, la somma di euro 62.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
5. dispone che il convenuto versi all'attrice, a titolo di indennità di mancato godimento del bene, la somma di euro 40.400,00, somma devalutata al maggio 2017 e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio al saldo effettivo;
6. compensa le spese di lite tra le parti e tra le parti e l'istituto di credito costituito;
7. pone definitivamente le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto del 4/10/2024, a carico di parte attrice e parte convenuta, in parti uguali nei rapporti interni ed, in solido, per l'intero; pone a carico dello Stato la parte di competenza dell'attrice ammessa al gratuito patrocinio;
8. ordina, a cura della parte interessata, la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Brescia, 3 settembre 2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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