Articolo 41 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 marzo 1952
Art. 41.
Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 , quando risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione che siano stati licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1 primo comma, dello stesso decreto legislativo.
La concessione del beneficio previsto da detto art. 3 va disposta dietro richiesta degli interessati entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952