Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2021, proposto da:
IM ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
So.Ge.R.T. -Società Gestione Riscossione Tributi, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'intimazione di pagamento n. 2021/2832 del 27.04.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RT TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 2021/2832 del 27.04.2021, con cui la So.Ge.R.T., quale concessionaria del servizio riscossione tributi del Comune di Villa San Giovanni, ha richiesto il versamento del complessivo importo di euro 40.116,48, derivante dalle ingiunzioni n. 64/2016 e 73/2016.
L’esponente deduce di risultare destinatario, dall’anno 2016, di plurime e identiche intimazioni di pagamento, nello specifico la nota prot. n. 6106 del 7.03.2016, l’ingiunzione n. 73 del 4.10.2016 e, da ultimo, l’avversata ingiunzione di pagamento n. 2021/2832, il cui importo di euro 40.116,48 corrisponde alle ingiunzioni n. 64/2016 e 73/2016 di cui, in particolare, euro 20.024,47 inerenti all’ingiunzione n. 73/2016, che duplicherebbe la pretesa contenuta nell’indicata nota del Comune di Villa San Giovanni.
Rileva, ancora, che la precedente ingiunzione fiscale n. 73/2016 è stata notificata in pendenza del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo contro la nota prot. n. 6106 del 7.03.2016.
A seguito di ciò è stato pertanto instaurato l’ulteriore giudizio n. r.g. 11/2017 avverso l’ingiunzione n. 73/2016 ma è seguita la notifica dell’intimazione n. 2021/2832, alla cui base è posta la medesima ingiunzione n. 73/2016.
Il deducente prospetta quindi l’illegittimità dell’atto impugnato per di vizio di eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
2. Non si è costituito la So.Ge.R.T.
3. All’udienza straordinaria del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con le prime due censure il ricorrente sostiene che l’atto avversato si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’intimazione di pagamento n. 73/2026 sarebbe definitiva, cosicché la gravata ingiunzione al pagamento 2021/2832 risulterebbe un inutile bis in idem , dal momento che ribadisce una pretesa già oggetto di contestazione giudiziale.
L’assunto va disatteso.
L’ingiunzione n. 73/2016 ha già formato oggetto di impugnazione davanti al Tribunale Amministrativo in due distinti giudizi, il primo dei quali definito con la sentenza di rigetto n. 723 del 27.09.2021, secondo cui:
- l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 16457 dell’11.11.2011 avente ad oggetto “una veranda piastrellata in calcestruzzo di 9 mq. in località Cannitello al F. n. 4 B part. n. 4 B” “è stata sanzionata con provvedimento n. 6106 del 07.03.2016, …, contro la quale è stato promosso il ricorso n. 393/2016, respinto da questo T.A.R all’esito dell’udienza odierna”;
- “ l’ingiunzione fiscale n. 2016/73, emessa da GE …, risulta testualmente rinviare ad un avviso (il n. 7794 del 22.03.2016) che, …, si colloca temporalmente in epoca antecedente all’ingiunzione di pagamento del 30.03.2016, non potendosi che riferire alla sanzione pecuniaria stabilita con il provvedimento del 07.03.2016 e, più a monte, alla presupposta ordinanza di demolizione n. 16457 dell’11.11.2011 (veranda piastrellata in calcestruzzo di 9 mq. in località Cannitello al F. n. 4 B part. n. 4 B) ”;
- “ Quest’ultima è divenuta ormai inoppugnabile, mentre il ricorso contro l’ingiunzione di pagamento da cui è scaturito l’atto di riscossione impugnato è stato respinto con sentenza di questo T.A.R. pronunciata sul ricorso n. 393/2016, confermando la stabilità dei presupposti giuridici dell’ingiunzione fiscale ”.
Il secondo giudizio avente ad oggetto l’ingiunzione n. 73/2016 è stato invece definito con la sentenza n. 55/2022, la quale, proprio in ragione dell’intervenuta decisone nel merito, ha pronunciato la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ne consegue pertanto che l’atto avversato richiama titoli ormai definitivi.
4.1. È di contro inammissibile la censura con cui l’esponente contesta l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 4- bis , d.P.R. n. 380/2001, poiché afferente ai presupposti titoli -ormai definitivi secondo quanto chiarito- sui quali si basa l’avversata ingiunzione di pagamento n. 2021/2832.
5. Il ricorso è pertanto respinto.
6. Nulla è dovuto per le spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente
RT TO, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT TO | CA RI |
IL SEGRETARIO