Articolo 15 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 14Articolo 10 ter
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29 luglio 1990
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22 luglio 2012
Art. 15. (Sospensione o revoca delle autorizzazioni) 1. Le autorizzazioni ((di cui agli articoli 9, 10-bis e 13)) sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio. (( 1-bis. Il Ministero degli affari esteri puo' provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonche' per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata.
La sospensione puo' essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata. )) 2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui ((agli articoli 10-bis e 13)) sono disposte con decreto del Ministero degli affari esteri sentito il CISD. 4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7. 5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga ((delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13)) non imputabili alla volonta' dell'operatore. 6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui ((agli articoli 10-bis e 13)) , o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell' articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 277 come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge. 7. In casi eccezionali il CISD puo' temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avra' ritenuto opportuno adottare misure cautelative. 8. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD, solo quanto saranno cessate le cause che lo hanno determinato.
Entrata in vigore il 22 luglio 2012
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