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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di ER Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. CC CO DE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1486 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Annarosa Molinari;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. LA Casari;
resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Trento il 22.05.2011;
2. disporre che i coniugi vivano separati, fermi gli obblighi di legge, tra cui il reciproco rispetto;
3. assegnare definitivamente la casa familiare alla signora , che ne è anche Parte_1 legittima proprietaria;
4. rendendosi necessario ed opportuno un unico centro di interessi della figlia minore in capo alla madre, stante lo stato di salute psico-fisico del padre e la sua “latitanza”, disporre
1 l'affidamento esclusivo della figlia alla madre , con residenza Persona_1 Parte_1 presso quest'ultima in MO (TN) - Fraz. Covelo n. 52, fermi restando i doveri del padre;
5. disporre, quindi, che, finché perdura l'attuale compromissione dello stato psico-fisico del GN , lo stesso potrà comunque far visita alla figlia 1 volta alla settimana Controparte_1 solo presso la casa coniugale ove la stessa risiede a condizione che la madre, su richiesta della figlia, possa presenziare, previo accordo compatibile con le esigenze scolastiche e non della figlia e con quelle familiari e di lavoro della madre. In subordine nulla osta che le visite tra padre e figlia vengano coordinate secondo le tempistiche e modalità che i rispettivi psicologi che hanno in cura sia il padre, sia la figlia concorderanno, tenendo conto delle esigenze della minore, tra cui, allo stato, quella di avere durante la visita al padre anche la presenza della madre;
6. disporre che per le vacanze natalizie, pasquali, estive e per le altre festività nazionali annuali i genitori si accordino di volta in volta in modo da garantire una frequentazione tra padre e figlia compatibile con lo stato di salute, anche mentale, del padre e la sicurezza della figlia;
7. confermare e disporre in senso conforme alle condizioni concordate in sede di separazione per quanto riguarda il mancato riconoscimento tra i coniugi di un reciproco contributo al loro mantenimento, l'importo e le modalità di versamento del mantenimento del padre in favore della figlia, l'individuazione e ripartizione delle spese straordinarie, il trattenimento di eventuale assegno familiare e ogni altro beneficio legato al nucleo, così come l'assegno unico ed universale tutti a favore della madre al 100%;
8. condannare il GN al pagamento della somma di € 25.667,23 quale Controparte_1 rientro del debito residuo di cui al mutuo n. 0830434290000060792, contratto interamente a suo favore, o, in subordine, in caso di contestazione, condannarlo al pagamento del 50% del debito residuo, quale quota di sua spettanza;
9. per il resto dichiarare che null'altro è dovuto tra i coniugi, attestando che gli stessi hanno adempiuto a tutto quanto accordato nel ricorso di separazione e risolto ogni questione patrimoniale fra loro pendente.
10. In ogni caso con spese di causa, diritti ed onorari di avvocato, oltre Cap 4%, Iva 20% e 12,5% rimborso delle spese sull'importo dei diritti e degli onorari ex art. 14 T.F. a carico di controparte.
CONCLUSIONI PER IL RESISTENTE:
1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Controparte_1
e contratto a MO il 22/5/2011 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1
Comune di MO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporre l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre con collocazione Per_1 della stessa presso la madre a cui verrà assegnata la casa familiare. Il padre, per le motivazioni già esposte, si riserva di richiedere una modifica a tale regime nel momento in cui la situazione con la minore stessa cambierà.
3) Stabilire che il padre possa vedere la figlia secondo le indicazioni del Servizio Sociale Territorialmente competente, anche con visite protette ed in maniera graduale, considerando le volontà della figlia e le sue difficoltà e preparando con idonei colloqui entrambe le parti a riprendere la loro relazione.
2 4) Stabilire che il padre versi euro 200,00 al mese alla signora per il mantenimento Pt_1 della figlia entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat.
5) Disporre che le spese straordinarie della minore siano al 50% tra i suoi genitori secondo il protocollo e le modalità del CNF.
6) Autorizzare la madre a percepire interamente tutti i sussidi sociali esistenti per la minore.
7) Rigettare le domande relative al mutuo ed alla definizione di tutti i rapporti economici per le motivazioni di cui in narrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 19 giugno 2024, la ricorrente chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il resistente in data 22/05/2011, alle condizioni di cui sopra. Controparte_1
La predetta ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, rappresentava, in particolare, che le parti avevano contratto matrimonio in data 22/05/2011 e dalla loro unione era nata in [...]
14/09/2011 la figlia;
che la casa familiare è di esclusiva proprietà della ricorrente, Per_1 la quale l'aveva ricevuta per donazione e ristrutturata accendendo un mutuo tutt'ora in corso.
La ricorrente deduceva, poi, che con ricorso dd. 03.02.2023 i coniugi avevano chiesto la separazione personale, avvenuta per mutuo consenso in data 04 maggio 2023, omologata dal
Tribunale di Trento con decreto n. cron. 1473/2023 del 26 maggio 2023 – RG 303/2023 alle seguenti condizioni così espresse dai coniugi: in particolare, nulla sotto il profilo economico, dichiarandosi i coniugi autosufficienti;
quanto alla minore, era stato disposto l'affidamento condiviso, con residenza della figlia presso la casa familiare presso la madre, con diritto di visita del padre come concordato;
mantenimento ordinario a carico di pari Controparte_1 ad euro 450,00 mensili e spese straordinarie al 50% tra i genitori;
assegni pubblici integralmente devoluti alla madre.
Ciò premesso, la ricorrente denunciava che aveva da tempo lasciato il Controparte_1 domicilio coniugale, dapprima fissando la propria residenza in Trento – Via del Suffragio e poi trasferendosi presso la Comunità di Accoglienza di Cles, per intraprendere un percorso riabilitativo dall'uso di sostanze alcoliche (che lo aveva anche indotto in condotte illecite).
Tuttavia, in data 11 giugno 2024 la Comunità di Accoglienza di Cles aveva comunicato che il signor , “in modo del tutto inaspettato, domenica 9 giugno ha deciso di Controparte_1 interrompere il suo percorso presso la nostra comunità”, allontanandosi senza preavviso per mete sconosciute. Da quel momento i rapporti tra i coniugi e tra il padre e la figlia erano divenuti sempre più rarefatti, tanto che la signora veva incontrato difficoltà a contattare Pt_1
3 il e ad ottenere il suo consenso, in particolare modo, alle varie pratiche scolastiche CP_1 nell'interesse della figlia. Il signor osservava la ricorrente, per effetto del suo attuale CP_1 stato psicologico e salutare, non sarebbe in grado di badare, curare ed educare la figlia, e decidere in comune accordo con la madre sulle scelte relative alla crescita, educazione, istruzione, salute e attività varie della stessa;
inoltre, l'attuale stato di salute del padre avrebbe destabilizzato la figlia, che ha visto diminuire il proprio rendimento scolastico e le proprie capacità relazionali, tanto da rendersi opportuno un percorso psicologico, suggerito dalla scuola, ed attualmente in corso.
La ricorrente deduceva, infine, che il signor da febbraio 2024, aveva smesso anche di CP_1 versare la rata del mutuo n. 0830434290000060792 aperto presso la Cassa Rurale di Trento, contratto nel suo interesse (macchinari e utensili vari per attività di giardinaggio), ma intestato ad entrambi i coniugi per espressa richiesta della Banca, per cui ad oggi residua un debito di
€ 25.667,23, ingiustamente posto interamente a carico della GNa Pt_1
In ragione dei fatti esposti la ricorrente avanzava, dunque, le conclusioni come riportate in epigrafe.
All'udienza del 18 dicembre 2024 il resistente, ritualmente evocato in giudizio, restava contumace e la ricorrente, comparsa personalmente, confermava la propria volontà di divorziare. All'esito, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori, confermando il regime di cui alla separazione e disponendo, in sua parziale modifica, l'affido super esclusivo della minore in favore della madre.
Il procedimento era istruito tramite l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali, incaricati di monitorare il nucleo ed assumere informazioni in merito alla condizione di vita della minore . Per_1
Quindi, il resistente, raggiunto dagli Assistenti sociali, si costituiva in giudizio, mediante deposito di apposita memoria in data 21/03/2025, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Nel merito, il non si opponeva alla pronuncia di divorzio;
rappresentava che dopo la CP_1 separazione c'era effettivamente stata una ricaduta nella dipendenza da sostanze stupefacenti e ciò lo aveva portato ad allontanarsi dalla figlia per non farsi vedere in quel momento di fragilità. Dall'ottobre 2024 era rientrato in Italia ed era stato accolto presso la Comunità
Terapeutica di GI e, all'attualità, era seguito dal . Affermava essere sua Parte_2 intenzione quella di riallacciare i rapporti con la figlia e di essere conscio che l'affidamento
4 super esclusivo alla madre era la soluzione migliore per la bambina, accettando le disposizioni assunte dal Tribunale, pur con graduale ripresa, tramite i Servizi Sociali, della relazione e dei contatti con , nel rispetto della volontà e delle esigenze della figlia. Per_1
Quanto agli aspetti economici, il resistente deduceva di essere disoccupato e chiedeva che l'assegno di mantenimento per la figlia fosse individuato nella somma di euro 200,00 al mese, oltre a concorrere al 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF.
Per quel che concerne la domanda di condanna al pagamento del finanziamento, il resistente ne eccepiva l'inammissibilità, chiedendone in ogni caso il rigetto.
All'esito dell'udienza di trattazione del 24/03/2025, erano acquisite in giudizio informazioni sulla posizione reddituale del resistente a mezzo della Guardia di Finanza e il giudice disponeva non farsi luogo all'ascolto giudiziale della minore.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 25/06/2025, con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
***
Orbene, va, anzitutto, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di divorzio, alla quale il resistente, regolarmente costituitosi nel presente giudizio, non si è opposto.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, nonché, documentalmente provato che i coniugi si sono separati con pronuncia del Tribunale di Trento n. 1473/2023 del 26 maggio 2023.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti. Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
5 Riguardo, poi, al regime di affidamento della figlia , si ritiene che, nel caso di Persona_1 specie, ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di quest'ultima alla madre.
Segnatamente, si osserva, a riguardo, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, di natura residuale rispetto ai classici istituti dell'affidamento congiunto e di quello esclusivo. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018).
Ciò posto, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, avuto riguardo in particolare alle condotte paterne ed alle sue condizioni di salute.
Le circostanze narrate nel ricorso introduttivo non risultano in fatto contestate, essendo per l'effetto pacifico che il resistente è soggetto tossicodipendente ed ha interrotto ogni relazione con la figlia. Dalla relazione del Servizio sociale del 06/03/2025, emerge inoltre che gli insegnanti di non hanno mai avuto contatti con il padre. Gli assistenti sociali, con la Per_1 successiva relazione depositata in data 02/05/2025, hanno altresì dato atto di non aver potuto contattare il sig. il quale – a sua volta – dopo aver lasciato la Comunità Casa di GI, CP_1 pur consapevole della pendenza del procedimento in questione, non ha mai contattato il servizio sociale, né telefonicamente, né via mail. Alcun contatto è stato possibile al difensore del avv. Casari, che si è vista costretta a rinunciare al mandato. CP_1
6 La condotta del è stata caratterizzata da evidente disinteresse per la procedura, pure CP_1 instaurata al fine di consentire la ricostruzione del rapporto con la figlia, che non intende avere contatti col padre (il dato è pacifico ed emerge altresì dalle relazioni del Servizio sociale in atti).
L'affidamento super esclusivo, poi, è stato accettato dallo stesso con la sua costituzione CP_1 in giudizio, nulla opponendo al provvedimento provvisorio adottato dal G.I.
Alla luce di quanto sopra osservato, la minore deve essere affidata in via super esclusiva alla madre, presso la quale è anche collocata, con residenza presso l'abitazione familiare, sita in
MO (TN) – Frazione Covelo n. 52, di proprietà della sig.ra d alla quale viene altresì Pt_1 assegnata.
Riguardo, poi, alle visite padre/figlia, si ritiene che le condotte del padre, come sopra evidenziate, denotino allo stato un disinteresse in tal senso e, in ogni caso, risulta pacifica la volontà della figlia, quattordicenne, di non avere al momento rapporti col padre. Nulla si deve disporre, dunque, sul punto, lasciando che la minore si interfacci col padre, secondo la propria volontà e disponibilità, demandandosi al Servizio sociale competente la determinazione delle modalità di visita, qualora la minore manifesti una volontà in tal senso.
Per quanto, ancora, attiene alle questioni economiche, con riferimento al mantenimento della figlia minore, si rileva, anzitutto, in punto di diritto, che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla
7 realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati e di quello per il quale “l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e delle esigenze e non ha bisogno di dimostrazione specifica” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 11724/2023), si ritiene congruo, nel caso di specie, confermare le condizioni di cui alla separazione tra i coniugi. Sul punto si valorizza la circostanza che la minore è oggi adolescente e le sue esigenze di vita giustificherebbero una rideterminazione, in aumento, dell'assegno di mantenimento ordinario. Tuttavia, le condizioni economiche del resistente, che risulta dagli accertamenti svolti in corso di istruttoria aver percepito circa 14.500 euro nel 2023 e poco più di 12.000 euro nel 2024, privo di attività lavorativa stabile, sconsigliano un aumento del quantum dell'assegno mensile, che deve, per l'effetto, essere confermato, come da domanda attorea, nell'attuale sua quantificazione.
Analoghe considerazioni valgono rispetto alle ulteriori determinazioni in punto economico, per le quali si confermano in questa sede le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, ivi inclusa la integrale percezione da parte della madre degli assegni pubblici in favore della famiglia, che oggi si giustifica anche alla luce del regime di affidamento super-esclusivo e della collocazione della minore in via esclusiva presso la madre.
Infine, ritiene il Collegio di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda di cui al punto
8) delle conclusioni della ricorrente, di condanna del resistente al pagamento della somma di
€ 25.667,23 quale rientro del debito residuo di cui al mutuo n. 0830434290000060792.
Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, che questo Tribunale ritiene di condividere, l'art. 40 c.p.c. ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso procedimento di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite di connessione forte;
in particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate col rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. o dell'art. 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (ex multis, cfr. Cass. n.
8 20638/2004; n. 10356/2005; n. 18870/2014). Nel caso di specie, pertanto, la domanda in questione non può trovare spazio nel rito speciale, dovendosene dichiarare l'inammissibilità.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento, della soccombenza del resistente sulla domanda di mantenimento, oltre che del contegno processuale dello stesso, che ha eliso ogni contatto con il difensore e con i Servizi sociali dopo la tardiva costituzione in giudizio, vanno compensate tra le parti nella misura di
1/2 e poste a carico del resistente nella restante metà. Le spese di lite vanno inoltre liquidate sulla base del D.M. 55/2014, con applicazione dello scaglione 26.001 – 52.000 euro, considerando tutte le fasi del giudizio e con applicazione dei valori medi, salvo che per la fase decisionale, per la quale possono applicarsi i valori minimi, atteso il mancato deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in MO (TN) il 22/05/2011, da nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...];
- DISPONE l'affido super esclusivo della minore nata a [...] il Persona_1
14.09.2011, alla madre, con collocamento e residenza presso quest'ultima;
- ASSEGNA la casa familiare sita in in MO (TN) - Fraz. Covelo n. 52 alla ricorrente
Parte_1
- DISPONE che la determinazione delle modalità di visita padre/figlia siano demandate ai
Servizi territoriali competenti ed espressamente subordinate alla volontà della minore.
- CONFERMA le condizioni del mantenimento economico, ordinario e straordinario, di cui al decreto di omologa della separazione personale dei coniugi n. 1473/2023 (pubblicato in data 26/05/2023), emesso dal Tribunale di Trento in data 24/05/2023;
- DISPONE l'integrale percezione da parte di degli assegni pubblici statali Parte_1
e provinciali erogati in favore della famiglia;
9 - COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, condannando il resistente alla refusione in favore della ricorrente per la restante metà, liquidata in euro 3.082,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
CC CO DE LA Di ER
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di ER Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. CC CO DE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1486 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Annarosa Molinari;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. LA Casari;
resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Trento il 22.05.2011;
2. disporre che i coniugi vivano separati, fermi gli obblighi di legge, tra cui il reciproco rispetto;
3. assegnare definitivamente la casa familiare alla signora , che ne è anche Parte_1 legittima proprietaria;
4. rendendosi necessario ed opportuno un unico centro di interessi della figlia minore in capo alla madre, stante lo stato di salute psico-fisico del padre e la sua “latitanza”, disporre
1 l'affidamento esclusivo della figlia alla madre , con residenza Persona_1 Parte_1 presso quest'ultima in MO (TN) - Fraz. Covelo n. 52, fermi restando i doveri del padre;
5. disporre, quindi, che, finché perdura l'attuale compromissione dello stato psico-fisico del GN , lo stesso potrà comunque far visita alla figlia 1 volta alla settimana Controparte_1 solo presso la casa coniugale ove la stessa risiede a condizione che la madre, su richiesta della figlia, possa presenziare, previo accordo compatibile con le esigenze scolastiche e non della figlia e con quelle familiari e di lavoro della madre. In subordine nulla osta che le visite tra padre e figlia vengano coordinate secondo le tempistiche e modalità che i rispettivi psicologi che hanno in cura sia il padre, sia la figlia concorderanno, tenendo conto delle esigenze della minore, tra cui, allo stato, quella di avere durante la visita al padre anche la presenza della madre;
6. disporre che per le vacanze natalizie, pasquali, estive e per le altre festività nazionali annuali i genitori si accordino di volta in volta in modo da garantire una frequentazione tra padre e figlia compatibile con lo stato di salute, anche mentale, del padre e la sicurezza della figlia;
7. confermare e disporre in senso conforme alle condizioni concordate in sede di separazione per quanto riguarda il mancato riconoscimento tra i coniugi di un reciproco contributo al loro mantenimento, l'importo e le modalità di versamento del mantenimento del padre in favore della figlia, l'individuazione e ripartizione delle spese straordinarie, il trattenimento di eventuale assegno familiare e ogni altro beneficio legato al nucleo, così come l'assegno unico ed universale tutti a favore della madre al 100%;
8. condannare il GN al pagamento della somma di € 25.667,23 quale Controparte_1 rientro del debito residuo di cui al mutuo n. 0830434290000060792, contratto interamente a suo favore, o, in subordine, in caso di contestazione, condannarlo al pagamento del 50% del debito residuo, quale quota di sua spettanza;
9. per il resto dichiarare che null'altro è dovuto tra i coniugi, attestando che gli stessi hanno adempiuto a tutto quanto accordato nel ricorso di separazione e risolto ogni questione patrimoniale fra loro pendente.
10. In ogni caso con spese di causa, diritti ed onorari di avvocato, oltre Cap 4%, Iva 20% e 12,5% rimborso delle spese sull'importo dei diritti e degli onorari ex art. 14 T.F. a carico di controparte.
CONCLUSIONI PER IL RESISTENTE:
1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Controparte_1
e contratto a MO il 22/5/2011 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1
Comune di MO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporre l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre con collocazione Per_1 della stessa presso la madre a cui verrà assegnata la casa familiare. Il padre, per le motivazioni già esposte, si riserva di richiedere una modifica a tale regime nel momento in cui la situazione con la minore stessa cambierà.
3) Stabilire che il padre possa vedere la figlia secondo le indicazioni del Servizio Sociale Territorialmente competente, anche con visite protette ed in maniera graduale, considerando le volontà della figlia e le sue difficoltà e preparando con idonei colloqui entrambe le parti a riprendere la loro relazione.
2 4) Stabilire che il padre versi euro 200,00 al mese alla signora per il mantenimento Pt_1 della figlia entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat.
5) Disporre che le spese straordinarie della minore siano al 50% tra i suoi genitori secondo il protocollo e le modalità del CNF.
6) Autorizzare la madre a percepire interamente tutti i sussidi sociali esistenti per la minore.
7) Rigettare le domande relative al mutuo ed alla definizione di tutti i rapporti economici per le motivazioni di cui in narrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 19 giugno 2024, la ricorrente chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il resistente in data 22/05/2011, alle condizioni di cui sopra. Controparte_1
La predetta ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, rappresentava, in particolare, che le parti avevano contratto matrimonio in data 22/05/2011 e dalla loro unione era nata in [...]
14/09/2011 la figlia;
che la casa familiare è di esclusiva proprietà della ricorrente, Per_1 la quale l'aveva ricevuta per donazione e ristrutturata accendendo un mutuo tutt'ora in corso.
La ricorrente deduceva, poi, che con ricorso dd. 03.02.2023 i coniugi avevano chiesto la separazione personale, avvenuta per mutuo consenso in data 04 maggio 2023, omologata dal
Tribunale di Trento con decreto n. cron. 1473/2023 del 26 maggio 2023 – RG 303/2023 alle seguenti condizioni così espresse dai coniugi: in particolare, nulla sotto il profilo economico, dichiarandosi i coniugi autosufficienti;
quanto alla minore, era stato disposto l'affidamento condiviso, con residenza della figlia presso la casa familiare presso la madre, con diritto di visita del padre come concordato;
mantenimento ordinario a carico di pari Controparte_1 ad euro 450,00 mensili e spese straordinarie al 50% tra i genitori;
assegni pubblici integralmente devoluti alla madre.
Ciò premesso, la ricorrente denunciava che aveva da tempo lasciato il Controparte_1 domicilio coniugale, dapprima fissando la propria residenza in Trento – Via del Suffragio e poi trasferendosi presso la Comunità di Accoglienza di Cles, per intraprendere un percorso riabilitativo dall'uso di sostanze alcoliche (che lo aveva anche indotto in condotte illecite).
Tuttavia, in data 11 giugno 2024 la Comunità di Accoglienza di Cles aveva comunicato che il signor , “in modo del tutto inaspettato, domenica 9 giugno ha deciso di Controparte_1 interrompere il suo percorso presso la nostra comunità”, allontanandosi senza preavviso per mete sconosciute. Da quel momento i rapporti tra i coniugi e tra il padre e la figlia erano divenuti sempre più rarefatti, tanto che la signora veva incontrato difficoltà a contattare Pt_1
3 il e ad ottenere il suo consenso, in particolare modo, alle varie pratiche scolastiche CP_1 nell'interesse della figlia. Il signor osservava la ricorrente, per effetto del suo attuale CP_1 stato psicologico e salutare, non sarebbe in grado di badare, curare ed educare la figlia, e decidere in comune accordo con la madre sulle scelte relative alla crescita, educazione, istruzione, salute e attività varie della stessa;
inoltre, l'attuale stato di salute del padre avrebbe destabilizzato la figlia, che ha visto diminuire il proprio rendimento scolastico e le proprie capacità relazionali, tanto da rendersi opportuno un percorso psicologico, suggerito dalla scuola, ed attualmente in corso.
La ricorrente deduceva, infine, che il signor da febbraio 2024, aveva smesso anche di CP_1 versare la rata del mutuo n. 0830434290000060792 aperto presso la Cassa Rurale di Trento, contratto nel suo interesse (macchinari e utensili vari per attività di giardinaggio), ma intestato ad entrambi i coniugi per espressa richiesta della Banca, per cui ad oggi residua un debito di
€ 25.667,23, ingiustamente posto interamente a carico della GNa Pt_1
In ragione dei fatti esposti la ricorrente avanzava, dunque, le conclusioni come riportate in epigrafe.
All'udienza del 18 dicembre 2024 il resistente, ritualmente evocato in giudizio, restava contumace e la ricorrente, comparsa personalmente, confermava la propria volontà di divorziare. All'esito, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori, confermando il regime di cui alla separazione e disponendo, in sua parziale modifica, l'affido super esclusivo della minore in favore della madre.
Il procedimento era istruito tramite l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali, incaricati di monitorare il nucleo ed assumere informazioni in merito alla condizione di vita della minore . Per_1
Quindi, il resistente, raggiunto dagli Assistenti sociali, si costituiva in giudizio, mediante deposito di apposita memoria in data 21/03/2025, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Nel merito, il non si opponeva alla pronuncia di divorzio;
rappresentava che dopo la CP_1 separazione c'era effettivamente stata una ricaduta nella dipendenza da sostanze stupefacenti e ciò lo aveva portato ad allontanarsi dalla figlia per non farsi vedere in quel momento di fragilità. Dall'ottobre 2024 era rientrato in Italia ed era stato accolto presso la Comunità
Terapeutica di GI e, all'attualità, era seguito dal . Affermava essere sua Parte_2 intenzione quella di riallacciare i rapporti con la figlia e di essere conscio che l'affidamento
4 super esclusivo alla madre era la soluzione migliore per la bambina, accettando le disposizioni assunte dal Tribunale, pur con graduale ripresa, tramite i Servizi Sociali, della relazione e dei contatti con , nel rispetto della volontà e delle esigenze della figlia. Per_1
Quanto agli aspetti economici, il resistente deduceva di essere disoccupato e chiedeva che l'assegno di mantenimento per la figlia fosse individuato nella somma di euro 200,00 al mese, oltre a concorrere al 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF.
Per quel che concerne la domanda di condanna al pagamento del finanziamento, il resistente ne eccepiva l'inammissibilità, chiedendone in ogni caso il rigetto.
All'esito dell'udienza di trattazione del 24/03/2025, erano acquisite in giudizio informazioni sulla posizione reddituale del resistente a mezzo della Guardia di Finanza e il giudice disponeva non farsi luogo all'ascolto giudiziale della minore.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 25/06/2025, con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
***
Orbene, va, anzitutto, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di divorzio, alla quale il resistente, regolarmente costituitosi nel presente giudizio, non si è opposto.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, nonché, documentalmente provato che i coniugi si sono separati con pronuncia del Tribunale di Trento n. 1473/2023 del 26 maggio 2023.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti. Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
5 Riguardo, poi, al regime di affidamento della figlia , si ritiene che, nel caso di Persona_1 specie, ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di quest'ultima alla madre.
Segnatamente, si osserva, a riguardo, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, di natura residuale rispetto ai classici istituti dell'affidamento congiunto e di quello esclusivo. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018).
Ciò posto, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, avuto riguardo in particolare alle condotte paterne ed alle sue condizioni di salute.
Le circostanze narrate nel ricorso introduttivo non risultano in fatto contestate, essendo per l'effetto pacifico che il resistente è soggetto tossicodipendente ed ha interrotto ogni relazione con la figlia. Dalla relazione del Servizio sociale del 06/03/2025, emerge inoltre che gli insegnanti di non hanno mai avuto contatti con il padre. Gli assistenti sociali, con la Per_1 successiva relazione depositata in data 02/05/2025, hanno altresì dato atto di non aver potuto contattare il sig. il quale – a sua volta – dopo aver lasciato la Comunità Casa di GI, CP_1 pur consapevole della pendenza del procedimento in questione, non ha mai contattato il servizio sociale, né telefonicamente, né via mail. Alcun contatto è stato possibile al difensore del avv. Casari, che si è vista costretta a rinunciare al mandato. CP_1
6 La condotta del è stata caratterizzata da evidente disinteresse per la procedura, pure CP_1 instaurata al fine di consentire la ricostruzione del rapporto con la figlia, che non intende avere contatti col padre (il dato è pacifico ed emerge altresì dalle relazioni del Servizio sociale in atti).
L'affidamento super esclusivo, poi, è stato accettato dallo stesso con la sua costituzione CP_1 in giudizio, nulla opponendo al provvedimento provvisorio adottato dal G.I.
Alla luce di quanto sopra osservato, la minore deve essere affidata in via super esclusiva alla madre, presso la quale è anche collocata, con residenza presso l'abitazione familiare, sita in
MO (TN) – Frazione Covelo n. 52, di proprietà della sig.ra d alla quale viene altresì Pt_1 assegnata.
Riguardo, poi, alle visite padre/figlia, si ritiene che le condotte del padre, come sopra evidenziate, denotino allo stato un disinteresse in tal senso e, in ogni caso, risulta pacifica la volontà della figlia, quattordicenne, di non avere al momento rapporti col padre. Nulla si deve disporre, dunque, sul punto, lasciando che la minore si interfacci col padre, secondo la propria volontà e disponibilità, demandandosi al Servizio sociale competente la determinazione delle modalità di visita, qualora la minore manifesti una volontà in tal senso.
Per quanto, ancora, attiene alle questioni economiche, con riferimento al mantenimento della figlia minore, si rileva, anzitutto, in punto di diritto, che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla
7 realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati e di quello per il quale “l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e delle esigenze e non ha bisogno di dimostrazione specifica” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 11724/2023), si ritiene congruo, nel caso di specie, confermare le condizioni di cui alla separazione tra i coniugi. Sul punto si valorizza la circostanza che la minore è oggi adolescente e le sue esigenze di vita giustificherebbero una rideterminazione, in aumento, dell'assegno di mantenimento ordinario. Tuttavia, le condizioni economiche del resistente, che risulta dagli accertamenti svolti in corso di istruttoria aver percepito circa 14.500 euro nel 2023 e poco più di 12.000 euro nel 2024, privo di attività lavorativa stabile, sconsigliano un aumento del quantum dell'assegno mensile, che deve, per l'effetto, essere confermato, come da domanda attorea, nell'attuale sua quantificazione.
Analoghe considerazioni valgono rispetto alle ulteriori determinazioni in punto economico, per le quali si confermano in questa sede le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, ivi inclusa la integrale percezione da parte della madre degli assegni pubblici in favore della famiglia, che oggi si giustifica anche alla luce del regime di affidamento super-esclusivo e della collocazione della minore in via esclusiva presso la madre.
Infine, ritiene il Collegio di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda di cui al punto
8) delle conclusioni della ricorrente, di condanna del resistente al pagamento della somma di
€ 25.667,23 quale rientro del debito residuo di cui al mutuo n. 0830434290000060792.
Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, che questo Tribunale ritiene di condividere, l'art. 40 c.p.c. ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso procedimento di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite di connessione forte;
in particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate col rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. o dell'art. 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (ex multis, cfr. Cass. n.
8 20638/2004; n. 10356/2005; n. 18870/2014). Nel caso di specie, pertanto, la domanda in questione non può trovare spazio nel rito speciale, dovendosene dichiarare l'inammissibilità.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento, della soccombenza del resistente sulla domanda di mantenimento, oltre che del contegno processuale dello stesso, che ha eliso ogni contatto con il difensore e con i Servizi sociali dopo la tardiva costituzione in giudizio, vanno compensate tra le parti nella misura di
1/2 e poste a carico del resistente nella restante metà. Le spese di lite vanno inoltre liquidate sulla base del D.M. 55/2014, con applicazione dello scaglione 26.001 – 52.000 euro, considerando tutte le fasi del giudizio e con applicazione dei valori medi, salvo che per la fase decisionale, per la quale possono applicarsi i valori minimi, atteso il mancato deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in MO (TN) il 22/05/2011, da nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...];
- DISPONE l'affido super esclusivo della minore nata a [...] il Persona_1
14.09.2011, alla madre, con collocamento e residenza presso quest'ultima;
- ASSEGNA la casa familiare sita in in MO (TN) - Fraz. Covelo n. 52 alla ricorrente
Parte_1
- DISPONE che la determinazione delle modalità di visita padre/figlia siano demandate ai
Servizi territoriali competenti ed espressamente subordinate alla volontà della minore.
- CONFERMA le condizioni del mantenimento economico, ordinario e straordinario, di cui al decreto di omologa della separazione personale dei coniugi n. 1473/2023 (pubblicato in data 26/05/2023), emesso dal Tribunale di Trento in data 24/05/2023;
- DISPONE l'integrale percezione da parte di degli assegni pubblici statali Parte_1
e provinciali erogati in favore della famiglia;
9 - COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, condannando il resistente alla refusione in favore della ricorrente per la restante metà, liquidata in euro 3.082,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
CC CO DE LA Di ER
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