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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/08/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 369/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 2210/2023 del Tribunale di Taranto da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Battisti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Claudia Controparte_1 C.F._2
Mannavola
APPELLATO
Conclusioni: Le parti hanno con concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c., il cui testo coincide con quello delle conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Taranto e premetteva che: in data 21 gennaio 2011 aveva sottoscritto unitamente a sua moglie ed a suo suocero un mutuo ipotecario con Controparte_2 Controparte_1
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per estinguere un precedente mutuo erogato da surrogando la nuova mutuante nei diritti e nelle garanzie, reali e Controparte_3 personali, in particolare nell'ipoteca iscritta sull'immobile sito in Taranto-Talsano alla Via Salvo D'Acquisto n. 8, destinato a casa familiare dal deducente e la;
con il CP_1 medesimo atto tutti i mutuatari si erano impegnati a rimborsare a Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A. il finanziamento erogato in n. 300 rate mensili di importo pari ad euro
695,70 ciascuno, come da piano di ammortamento allegato al contratto, oltre commissioni, pagate mediante RID bancario sul conto corrente intestato all'esponente sul quale confluivano anche gli elementi di , coniuge in comunione dei Controparte_2 beni;
a far data dal mese di marzo 2014 i ratei cominciarono ad essere pagati mediante
RID bancario su altro conto corrente cointestato ai coniugi;
a seguito Persona_1 duplice rinegoziazione, le rate mensili vennero ridotte ad euro 637,4, commissioni incluse, e poi ad euro 549,61, commissioni incluse, e continuarono ad essere pagate mediante RID sul medesimo conto corrente cointestato sino alla mensilità di marzo
2017 allorquando il matrimonio entrò in crisi sfociata in separazione personale in data
18 aprile 2018; dunque, non aveva mai partecipato al pagamento Controparte_1 della quota delle rate su di lui gravante;
su tali premesse, essendo risultati vani sia il tentativo di bonario componimento sia la mediazione esperita, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore ai sensi dell'art. 1299 c.c. della quota di sua spettanza delle rate di mutuo versate, ammontante ad euro 9.500,00 (pari al 50% della quota di un terzo non versata dal su ciascuna rata posto che il restante 50% era CP_1 stato versato da ) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
Si costituiva e faceva presente che la sua veste di mutuatario, a Controparte_1 prescindere dal nomen iuris, era in realtà quella di garante funzionale a consentire al genero ed alla figlia, giovani ed appena entrati nel mondo del lavoro, di accedere al prestito bancario, tanto vero che l'immobile era rimasto cointestato ai predetti e che nessuno dei due aveva preteso negli anni di concorrere al pagamento delle rate;
evidenziava che nella domanda di annotazione del contratto di mutuo presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Taranto il suo nominativo non compariva;
assumeva che negli anni dal 2011 al 2017 ed anche negli anni precedenti il deducente aveva fattivamente contribuito in modi diversi (di cui dava alcuni esempi e documentava versamenti effettuati, dal 7 febbraio 2007 al 13 giugno 2011, sul conto corrente cointestato all'attore ed alla moglie per un totale di euro 27.640,00) ai bisogni pag. 2/6 della famiglia del genero e della figlia così che potessero essere adempienti nei confronti della banca, oltre ad aver sostenuto interamente le spese per la perizia immobiliare e quelle notarili in occasione della stipula del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione dei predetti;
eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa restitutoria;
contestava i conteggi di controparte e, escluso il periodo coperto da prescrizione dal gennaio 2011 al maggio 2012, assumeva che al più la somma da rimborsare ammontava ad euro 6.539,40; concludeva chiedendo – rigettarsi la domanda attorea stante l'insussistenza del diritto al rimborso azionato da controparte, - accertarsi che il deducente aveva adempiuto al contratto di mutuo per la sua quota compensando la quota su di lui ricadente con dazioni di denaro effettuate in favore di e di Parte_1
oppure facendosi carico di altre spese nel loro interesse sino alla Controparte_2 concorrenza della sua quota parte, - in subordine, dichiararsi la prescrizione parziale del debito per il periodo dal gennaio 2011 al maggio 2012 con determinazione dell'ammontare del debito in euro 6.539,40, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria della causa, il Tribunale adito - con sentenza n. 2210/2023 pubblicata in data 20 settembre 2023 - rigettava la domanda in accoglimento della eccezione riconvenzionale di compensazione tempestivamente sollevata dal , sul CP_1 rilievo della non contestazione in ordine al contenuto della eccezione e in ordine ai versamenti di denaro effettuati dal medesimo, da ritenere pacifici atteso che l'attore si era limitato infondatamente a sostenerne l'inammissibilità in quanto difettava la domanda riconvenzionale;
condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in base al principio di soccombenza.
ha proposto appello svolgendo le doglianze che si esporranno più avanti Parte_1 ed ha invocato, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda formulata in prime cure, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite, ed insistendo sul fatto che, pur risultando mutuatario, la sua veste era stata quella di garante rispetto al mutuo contratto dal e da nonché riproponendo le eccezioni e difese formulate Pt_1 Controparte_2 in prime cure.
pag. 3/6 La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata le doglianze di seguito riassunte: Parte_1 con il primo ed il secondo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice a quo e lamentato l'erronea valutazione delle prove documentali, negando la mancata contestazione delle dazioni di denaro in tesi effettuate dal in CP_1 favori del deducente e di nel corso del matrimonio;
in particolare ha Controparte_2 ricordato di aver contestato specificamente la produzione documentale avversaria e di aver formulato capitoli di prova volti a dimostrare che l'odierno appellato non poteva aver effettuato i versamenti allegati dal medesimo;
con il terzo motivo ha contestato la mancata pronuncia di inammissibilità della compensazione fatta valere da controparte poiché sarebbe stata necessaria la formulazione di una domanda riconvenzionale.
I motivi di appello non consentono la riforma della sentenza impugnata nei termini invocati dall'impugnante per le ragioni che si passano ad esporre.
Il primo giudice ha deciso la causa sulla base della sola eccezione di compensazione sollevata da senza pronunciarsi sulle restanti eccezioni e difese Controparte_1 svolte da quest'ultimo rimaste dunque assorbite e qui però riproposte, come si è detto in narrativa.
Preso atto di tale riproposizione, si osserva in particolare che la questione relativa al ruolo svolto dall'odierno appellato nella contrazione del mutuo, suscettibile di esame nel presente grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c., è idonea a disattendere la domanda del
. Pt_1
Nel caso di specie l'obbligazione solidale è stata contratta da nei Controparte_1 confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nell'esclusivo interesse di
[...]
e di . Tanto si ricava in maniera chiara e inequivoca dalle Pt_1 Controparte_2 circostanze segnalate dall'appellato: l'immobile per il cui acquisto fu contratto il mutuo con poi estinto grazie alla stipula di un nuovo mutuo con Banca Controparte_3
Nazionale del Lavoro S.p.A., fu intestato, e tale rimase, ai soli e Parte_1
pag. 4/6 ; nel corso degli anni sino al maggio 2017, quando il matrimonio Controparte_2 contratto da questi ultimi entrò in crisi per sfociare nella separazione personale in data
18 aprile 2018, al versamento delle rate provvidero i soli coniugi , i Persona_1 quali mai chiesero a di partecipare pro quota ai pagamenti né mai Controparte_1 chiesero il rimborso delle quote di sua spettanza.
Sulla base delle riportate circostanze, fermo l'impegno nei confronti della banca mutuante ricadente anche su deve dunque ritenersi dimostrato che Controparte_1 questi assunse l'obbligazione di pagamento del mutuo in via solidale con gli acquirenti dell'immobile che essi destinarono a casa familiare nel loro esclusivo interesse per offrire al creditore un maggior numero di soggetti responsabili. Il comportamento tenuto nel corso della esecuzione dell'ammortamento del mutuo da entrambi i coniugi, consistente nel pagamento delle rate del mutuo mediante addebito su conto corrente intestato dal oppure su conto corrente cointestato ai predetti, conferma che il Pt_1
assunse il ruolo di mutuatario nell'interesse dei medesimi. CP_1
Ne consegue che ai sensi dell'art. 1298, co. 1, c.c., secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi, il non ha il diritto di agire in regresso nei Pt_1 confronti dell'appellato.
Ogni altra questione rimane assorbita, ivi comprese le censure svolte dall'impugnante.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata sia pure per ragioni diverse da quelle considerate dal primo giudice.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate e del valore dichiarato della causa nonché del fatto che la definizione della controversia non ha richiesto la soluzione di questioni complesse.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 2210/2023 pubblicata in data 29 settembre 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 369/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 2210/2023 del Tribunale di Taranto da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Battisti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Claudia Controparte_1 C.F._2
Mannavola
APPELLATO
Conclusioni: Le parti hanno con concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c., il cui testo coincide con quello delle conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Taranto e premetteva che: in data 21 gennaio 2011 aveva sottoscritto unitamente a sua moglie ed a suo suocero un mutuo ipotecario con Controparte_2 Controparte_1
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per estinguere un precedente mutuo erogato da surrogando la nuova mutuante nei diritti e nelle garanzie, reali e Controparte_3 personali, in particolare nell'ipoteca iscritta sull'immobile sito in Taranto-Talsano alla Via Salvo D'Acquisto n. 8, destinato a casa familiare dal deducente e la;
con il CP_1 medesimo atto tutti i mutuatari si erano impegnati a rimborsare a Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A. il finanziamento erogato in n. 300 rate mensili di importo pari ad euro
695,70 ciascuno, come da piano di ammortamento allegato al contratto, oltre commissioni, pagate mediante RID bancario sul conto corrente intestato all'esponente sul quale confluivano anche gli elementi di , coniuge in comunione dei Controparte_2 beni;
a far data dal mese di marzo 2014 i ratei cominciarono ad essere pagati mediante
RID bancario su altro conto corrente cointestato ai coniugi;
a seguito Persona_1 duplice rinegoziazione, le rate mensili vennero ridotte ad euro 637,4, commissioni incluse, e poi ad euro 549,61, commissioni incluse, e continuarono ad essere pagate mediante RID sul medesimo conto corrente cointestato sino alla mensilità di marzo
2017 allorquando il matrimonio entrò in crisi sfociata in separazione personale in data
18 aprile 2018; dunque, non aveva mai partecipato al pagamento Controparte_1 della quota delle rate su di lui gravante;
su tali premesse, essendo risultati vani sia il tentativo di bonario componimento sia la mediazione esperita, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore ai sensi dell'art. 1299 c.c. della quota di sua spettanza delle rate di mutuo versate, ammontante ad euro 9.500,00 (pari al 50% della quota di un terzo non versata dal su ciascuna rata posto che il restante 50% era CP_1 stato versato da ) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
Si costituiva e faceva presente che la sua veste di mutuatario, a Controparte_1 prescindere dal nomen iuris, era in realtà quella di garante funzionale a consentire al genero ed alla figlia, giovani ed appena entrati nel mondo del lavoro, di accedere al prestito bancario, tanto vero che l'immobile era rimasto cointestato ai predetti e che nessuno dei due aveva preteso negli anni di concorrere al pagamento delle rate;
evidenziava che nella domanda di annotazione del contratto di mutuo presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Taranto il suo nominativo non compariva;
assumeva che negli anni dal 2011 al 2017 ed anche negli anni precedenti il deducente aveva fattivamente contribuito in modi diversi (di cui dava alcuni esempi e documentava versamenti effettuati, dal 7 febbraio 2007 al 13 giugno 2011, sul conto corrente cointestato all'attore ed alla moglie per un totale di euro 27.640,00) ai bisogni pag. 2/6 della famiglia del genero e della figlia così che potessero essere adempienti nei confronti della banca, oltre ad aver sostenuto interamente le spese per la perizia immobiliare e quelle notarili in occasione della stipula del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione dei predetti;
eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa restitutoria;
contestava i conteggi di controparte e, escluso il periodo coperto da prescrizione dal gennaio 2011 al maggio 2012, assumeva che al più la somma da rimborsare ammontava ad euro 6.539,40; concludeva chiedendo – rigettarsi la domanda attorea stante l'insussistenza del diritto al rimborso azionato da controparte, - accertarsi che il deducente aveva adempiuto al contratto di mutuo per la sua quota compensando la quota su di lui ricadente con dazioni di denaro effettuate in favore di e di Parte_1
oppure facendosi carico di altre spese nel loro interesse sino alla Controparte_2 concorrenza della sua quota parte, - in subordine, dichiararsi la prescrizione parziale del debito per il periodo dal gennaio 2011 al maggio 2012 con determinazione dell'ammontare del debito in euro 6.539,40, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria della causa, il Tribunale adito - con sentenza n. 2210/2023 pubblicata in data 20 settembre 2023 - rigettava la domanda in accoglimento della eccezione riconvenzionale di compensazione tempestivamente sollevata dal , sul CP_1 rilievo della non contestazione in ordine al contenuto della eccezione e in ordine ai versamenti di denaro effettuati dal medesimo, da ritenere pacifici atteso che l'attore si era limitato infondatamente a sostenerne l'inammissibilità in quanto difettava la domanda riconvenzionale;
condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in base al principio di soccombenza.
ha proposto appello svolgendo le doglianze che si esporranno più avanti Parte_1 ed ha invocato, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda formulata in prime cure, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite, ed insistendo sul fatto che, pur risultando mutuatario, la sua veste era stata quella di garante rispetto al mutuo contratto dal e da nonché riproponendo le eccezioni e difese formulate Pt_1 Controparte_2 in prime cure.
pag. 3/6 La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata le doglianze di seguito riassunte: Parte_1 con il primo ed il secondo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice a quo e lamentato l'erronea valutazione delle prove documentali, negando la mancata contestazione delle dazioni di denaro in tesi effettuate dal in CP_1 favori del deducente e di nel corso del matrimonio;
in particolare ha Controparte_2 ricordato di aver contestato specificamente la produzione documentale avversaria e di aver formulato capitoli di prova volti a dimostrare che l'odierno appellato non poteva aver effettuato i versamenti allegati dal medesimo;
con il terzo motivo ha contestato la mancata pronuncia di inammissibilità della compensazione fatta valere da controparte poiché sarebbe stata necessaria la formulazione di una domanda riconvenzionale.
I motivi di appello non consentono la riforma della sentenza impugnata nei termini invocati dall'impugnante per le ragioni che si passano ad esporre.
Il primo giudice ha deciso la causa sulla base della sola eccezione di compensazione sollevata da senza pronunciarsi sulle restanti eccezioni e difese Controparte_1 svolte da quest'ultimo rimaste dunque assorbite e qui però riproposte, come si è detto in narrativa.
Preso atto di tale riproposizione, si osserva in particolare che la questione relativa al ruolo svolto dall'odierno appellato nella contrazione del mutuo, suscettibile di esame nel presente grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c., è idonea a disattendere la domanda del
. Pt_1
Nel caso di specie l'obbligazione solidale è stata contratta da nei Controparte_1 confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nell'esclusivo interesse di
[...]
e di . Tanto si ricava in maniera chiara e inequivoca dalle Pt_1 Controparte_2 circostanze segnalate dall'appellato: l'immobile per il cui acquisto fu contratto il mutuo con poi estinto grazie alla stipula di un nuovo mutuo con Banca Controparte_3
Nazionale del Lavoro S.p.A., fu intestato, e tale rimase, ai soli e Parte_1
pag. 4/6 ; nel corso degli anni sino al maggio 2017, quando il matrimonio Controparte_2 contratto da questi ultimi entrò in crisi per sfociare nella separazione personale in data
18 aprile 2018, al versamento delle rate provvidero i soli coniugi , i Persona_1 quali mai chiesero a di partecipare pro quota ai pagamenti né mai Controparte_1 chiesero il rimborso delle quote di sua spettanza.
Sulla base delle riportate circostanze, fermo l'impegno nei confronti della banca mutuante ricadente anche su deve dunque ritenersi dimostrato che Controparte_1 questi assunse l'obbligazione di pagamento del mutuo in via solidale con gli acquirenti dell'immobile che essi destinarono a casa familiare nel loro esclusivo interesse per offrire al creditore un maggior numero di soggetti responsabili. Il comportamento tenuto nel corso della esecuzione dell'ammortamento del mutuo da entrambi i coniugi, consistente nel pagamento delle rate del mutuo mediante addebito su conto corrente intestato dal oppure su conto corrente cointestato ai predetti, conferma che il Pt_1
assunse il ruolo di mutuatario nell'interesse dei medesimi. CP_1
Ne consegue che ai sensi dell'art. 1298, co. 1, c.c., secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi, il non ha il diritto di agire in regresso nei Pt_1 confronti dell'appellato.
Ogni altra questione rimane assorbita, ivi comprese le censure svolte dall'impugnante.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata sia pure per ragioni diverse da quelle considerate dal primo giudice.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate e del valore dichiarato della causa nonché del fatto che la definizione della controversia non ha richiesto la soluzione di questioni complesse.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 2210/2023 pubblicata in data 29 settembre 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 6/6