CA
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 987/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione I Civile
La Corte d'Appello di Bari, sezione I civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente rel.
Dott. Michele Prencipe – Consigliere
Dott. Alessandra Piliego – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 832/2023 R.G., promossa da:
, nato in [...] il [...], cittadino del Gambia, e Parte_1 dimorante presso MO (GR) alla Via Barlettai-Gerfalco 42, codice fiscale
, , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 C.F._2
Christian Padalino, quale difensore di fiducia
APPELLANTE
AVVERSO la sentenza n. 3423/2024 nel procedimento speciale recante n.rg. 11482/2023 che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1-2 D. Lgs. 286/98, decreto di diniego del 09.02.2023 prot. n. Cat. A. 12/2023/Immig/IV Sez. Ufficio
Immigrazione della Questura di Foggia notificato in data 18.09.2023 contro
Controparte_1
[...] in persona del pro-tempore contumace
[...] CP_2
APPELLATO
Procuratore Generale intervenuto
* * *
Conclusioni delle parti
1 All'udienza cartolare del 21.01.2025, lette le note dell'appellante la Corte
d'Appello ha emesso la seguente sentenza.
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello iscritto a ruolo il 22.07.2025 , Parte_1
cittadino gambiano, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il
[...]
, proponendo appello avverso la sentenza n. 3423/2024 emessa dal CP_1
Tribunale di Bari - Sez. Spec. in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'U.E – in composizione collegiale, a conclusione del procedimento iscritto al 11482/2023 che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1-2 D. Lgs. 286/98, decreto di diniego del 09.02.2023 emesso dalla Questura di Foggia, ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo il riconoscimento della protezione speciale.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, sia per non aver dimostrato il ricorrente che egli subirebbe pregiudizi qualora facesse rientro in Patria e sia per non aver prodotto documentazione sufficiente a dimostrare l'effettività e l'attualità di un percorso di integrazione socioeconomico del ricorrente.
Ha dedotto, l'appellante, l'illegittimità dell'impugnata ordinanza, per non avere considerato che dagli atti depositati emergeva l'integrazione del Pt_1
nel tessuto sociale italiano e per non avere, comunque ottemperato al
[...]
proprio dovere di cooperazione.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il
[...]
. CP_1
All'udienza odierna, lette le difese depositate telematicamente dalla parte, che ha anche chiesta con istanza separata la rimessione nei termini per la notifica al
, la causa è stata riservata per la decisione senza ulteriori termini per il CP_1
deposito degli scritti difensivi finali, ritenuta superflua la notifica al , CP_1
per ragioni di economia processuale, stante la decisione di inammissibilità del ricorso come di seguito.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile in quanto proposto in violazione di quanto previsto dal d.l. 17.2.2017, n. 13, convertito in l. 13.4.2017, n. 46, il quale all'art. 6, comma
2 13, prevede che avverso il decreto emesso in primo grado è possibile proporre unicamente ricorso in Cassazione, entro trenta giorni dalla notifica del decreto.
Peraltro l'art. 35 bis, comma 1, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. n. 113/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 132/2018,
n. 132, contempla un preciso riferimento alle impugnazioni «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo
32, comma 3».
In ogni caso, come statuito in più occasioni dalla SC (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 241 del 05/01/2022 (Rv. 663481 - 01) anche nella sua precedente versione, l'art. 35 bis era applicabile alla domanda giurisdizionale di protezione umanitaria proposta a seguito del provvedimento reiettivo dell'Autorità preposta.
Il giudizio di primo grado, nella specie, è stato introdotto con ricorso in primo grado depositato successivamente all'entrata in vigore del citato d.l. n. 13/2017 e del n. 113/2018, n. 113, ragion per cui ad esso si applica la nuova normativa processuale, che prevede un procedimento camerale da definirsi con decreto, non reclamabile ma ricorribile solo per cassazione.
Viepiù anche la legge n. 130/2020 nulla ha innovato in ordine ai modi di impugnazione del provvedimento della Sezione Specializzata Collegiale del
Tribunale, che è rimasto esclusivamente ricorribile per Cassazione.
Consegue l'inammissibilità dell'appello.
Ogni altra questione resta assorbita.
Va revocata l'eventuale ammissione al Patrocinio stante l'inammissibilità del ricorso dovuta alla inappellabilità del decreto in oggetto disposta già dal 2017.
Ricorrono le condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30.5.2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 987/24
R.G. sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, avverso la Controparte_1
sentenza n. 3423/2024 emessa dal Tribunale di Bari, sez. Immigrazione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma il provvedimento impugnato;
2) Revoca l'eventuale ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
3 3) Nulla per le spese
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002,
n. 115.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21.01.2025
. Il Presidente est.
(Maria Mitola)
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione I Civile
La Corte d'Appello di Bari, sezione I civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente rel.
Dott. Michele Prencipe – Consigliere
Dott. Alessandra Piliego – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 832/2023 R.G., promossa da:
, nato in [...] il [...], cittadino del Gambia, e Parte_1 dimorante presso MO (GR) alla Via Barlettai-Gerfalco 42, codice fiscale
, , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 C.F._2
Christian Padalino, quale difensore di fiducia
APPELLANTE
AVVERSO la sentenza n. 3423/2024 nel procedimento speciale recante n.rg. 11482/2023 che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1-2 D. Lgs. 286/98, decreto di diniego del 09.02.2023 prot. n. Cat. A. 12/2023/Immig/IV Sez. Ufficio
Immigrazione della Questura di Foggia notificato in data 18.09.2023 contro
Controparte_1
[...] in persona del pro-tempore contumace
[...] CP_2
APPELLATO
Procuratore Generale intervenuto
* * *
Conclusioni delle parti
1 All'udienza cartolare del 21.01.2025, lette le note dell'appellante la Corte
d'Appello ha emesso la seguente sentenza.
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello iscritto a ruolo il 22.07.2025 , Parte_1
cittadino gambiano, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il
[...]
, proponendo appello avverso la sentenza n. 3423/2024 emessa dal CP_1
Tribunale di Bari - Sez. Spec. in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'U.E – in composizione collegiale, a conclusione del procedimento iscritto al 11482/2023 che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1-2 D. Lgs. 286/98, decreto di diniego del 09.02.2023 emesso dalla Questura di Foggia, ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo il riconoscimento della protezione speciale.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, sia per non aver dimostrato il ricorrente che egli subirebbe pregiudizi qualora facesse rientro in Patria e sia per non aver prodotto documentazione sufficiente a dimostrare l'effettività e l'attualità di un percorso di integrazione socioeconomico del ricorrente.
Ha dedotto, l'appellante, l'illegittimità dell'impugnata ordinanza, per non avere considerato che dagli atti depositati emergeva l'integrazione del Pt_1
nel tessuto sociale italiano e per non avere, comunque ottemperato al
[...]
proprio dovere di cooperazione.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il
[...]
. CP_1
All'udienza odierna, lette le difese depositate telematicamente dalla parte, che ha anche chiesta con istanza separata la rimessione nei termini per la notifica al
, la causa è stata riservata per la decisione senza ulteriori termini per il CP_1
deposito degli scritti difensivi finali, ritenuta superflua la notifica al , CP_1
per ragioni di economia processuale, stante la decisione di inammissibilità del ricorso come di seguito.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile in quanto proposto in violazione di quanto previsto dal d.l. 17.2.2017, n. 13, convertito in l. 13.4.2017, n. 46, il quale all'art. 6, comma
2 13, prevede che avverso il decreto emesso in primo grado è possibile proporre unicamente ricorso in Cassazione, entro trenta giorni dalla notifica del decreto.
Peraltro l'art. 35 bis, comma 1, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. n. 113/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 132/2018,
n. 132, contempla un preciso riferimento alle impugnazioni «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo
32, comma 3».
In ogni caso, come statuito in più occasioni dalla SC (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 241 del 05/01/2022 (Rv. 663481 - 01) anche nella sua precedente versione, l'art. 35 bis era applicabile alla domanda giurisdizionale di protezione umanitaria proposta a seguito del provvedimento reiettivo dell'Autorità preposta.
Il giudizio di primo grado, nella specie, è stato introdotto con ricorso in primo grado depositato successivamente all'entrata in vigore del citato d.l. n. 13/2017 e del n. 113/2018, n. 113, ragion per cui ad esso si applica la nuova normativa processuale, che prevede un procedimento camerale da definirsi con decreto, non reclamabile ma ricorribile solo per cassazione.
Viepiù anche la legge n. 130/2020 nulla ha innovato in ordine ai modi di impugnazione del provvedimento della Sezione Specializzata Collegiale del
Tribunale, che è rimasto esclusivamente ricorribile per Cassazione.
Consegue l'inammissibilità dell'appello.
Ogni altra questione resta assorbita.
Va revocata l'eventuale ammissione al Patrocinio stante l'inammissibilità del ricorso dovuta alla inappellabilità del decreto in oggetto disposta già dal 2017.
Ricorrono le condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30.5.2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 987/24
R.G. sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, avverso la Controparte_1
sentenza n. 3423/2024 emessa dal Tribunale di Bari, sez. Immigrazione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma il provvedimento impugnato;
2) Revoca l'eventuale ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
3 3) Nulla per le spese
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002,
n. 115.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21.01.2025
. Il Presidente est.
(Maria Mitola)
4