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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3352/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3352/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. BONINI ALESSANDRA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. PAINI ENRICA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 02/05/2009 a CADELBOSCO DI SOPRA (atto n. 5, parte 1, anno 2009). Dal matrimonio è nata la figlia (03/08/2013). La casa coniugale, gravata da mutuo, è di proprietà Per_1 del ricorrente ed è sita a Cadelbosco di Sopra (RE), via Colombo n. 43. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 31/01/2019, che ha stabilito l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre nella casa coniugale, che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati (dal sabato alla domenica sera), oltre a un pomeriggio infrasettimanale. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio la moglie per Parte_1 chiedere che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶ di lavorare come autotrasportatore presso Autogru trasporti srl e di percepire una retribuzione mensile di circa € 2200;
▶ di essere onerato da numerose spese mensili per la rata di mutuo (€ 500), per il canone di locazione (€ 450) e per tre finanziamenti (€ 840);
▶ che la moglie percepisce l'assegno unico in via esclusiva. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e la conferma dell'attuale calendario di visita (con la possibilità di vedere la figlia a week-end alternati, oltre a un pomeriggio infrasettimanale). Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11/03/2025 ha modificato la sua domanda offrendo di corrispondere la somma concordata in sede di separazione con rivalutazione Istat e ha chiesto di adottare il nuovo protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le spese straordinarie. si è costituita e non si è opposta alla pronuncia CP_1 sul to la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la figlia è cresciuta e sono aumentate le sue esigenze e i suoi impegni;
▶che le condizioni economiche delle parti sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso, in quanto il marito ha entrate superiori a quanto dichiarato, mentre lei ha iniziato a lavorare come OSS solo a partire dal 2024. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il padre la incontri a week- end alternati, oltre a un pomeriggio infrasettimanale (il giovedì dalle 17 alle 21) e che sia aumentato l'importo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia a € 500 o comunque in una somma non inferiore alla rivalutazione Istat (€ 466,76), oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. In subordine, ha chiesto che l'assegno di mantenimento sia aumentato a € 700 e che le parti percepiscano a metà l'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 31/01/2019 (doc. 4).
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Quanto alle visite, le parti hanno proposto il medesimo calendario, che corrisponde a quello in atto, rimanendo però controversa l'individuazione del giorno di visita infrasettimanale, dal momento che il ricorrente ha chiesto che questo possa essere concordato dalle parti di volta in volta, mentre la resistente ha chiesto che venga individuato nel giovedì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 21). Ciò posto, dal momento che entrambe le parti hanno rappresentato di non avere giorni lavorativi predeterminati e ritenuto necessario contemperare le esigenze organizzative della madre con il diritto della minore a mantenere una frequentazione regolare con il padre – che potrebbe risultare compromessa dall'individuazione di un giorno prestabilito – il Collegio dispone che le parti concordino il giorno infrasettimanale con almeno due settimane di anticipo. In mancanza di comunicazione degli impegni lavorativi da parte del padre alla madre, il giorno sarà determinato nel giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21. Gli spostamenti saranno a carico delle parti in via alternata.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (11 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quest'ultime possono essere così ricostruite: 1) il resistente è autotrasportatore presso Autogru trasporti srl e ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di circa € 2.200; tuttavia, dalla documentazione reddituale in atti si ricava una retribuzione mensile superiore, calcolata su dodici mensilità, corrispondente a circa € 2.900. Nello specifico, tra il 2021 e il 2023, il ricorrente risulta aver percepito, rispettivamente, le somme nette di € 25.395 (doc. 8); € 33.933 (doc. 9) ed
€ 36.715 (doc. 6 estratto conto del 2023, senza considerare la somma erogata a titolo di tfr). Quanto all'anno 2024, il ricorrente ha percepito, fino al mese di giugno, entrate nette per € 14.570,74, in linea con una retribuzione media mensile di circa € 2.900; è proprietario della casa coniugale, sulla quale grava un mutuo – da lui sostenuto – di € 500; ha, inoltre, allegato di essere onerato da spese per canoni di locazione (€ 450 mensili), per un finanziamento contratto per l'acquisto di una vettura intestata al figlio della (€ 180 mensili) e per ulteriori due CP_1 finanziamenti accesi, rispettiv , presso CO BA (€ 390 mensili) e IT (€ 270 mensili); quest'ultimi due finanziamenti, tuttavia, non possono essere considerati, dal momento che lo non Pt_1 ha allegato alcun elemento per poter valutare la natura e la dei prestiti contratti. 2) la resistente ha iniziato a lavorare come OSS part-time (25 ore settimanali) a partire dal mese di maggio 2024 e dalle buste paga in atti (doc. 6) si ricava che la stessa ha percepito entrate mensili nette per € 11.537,90, di cui € 1.762,53 a titolo di rimborso spese per trasferte, e pertanto, pari a un reddito mensile netto di circa € 1.220. Ha, inoltre, allegato le dichiarazioni dei redditi relative agli 2022 e 2023 che attestano, rispettivamente, un reddito netto di circa € 7.270 ed € 6.125. 3) Le parti sono inoltre beneficiare di un assegno famigliare di € 233, attualmente percepito dalla resistente. Tanto premesso, bisogna osservare come le richieste delle parti siano molto vicine. Il ricorrente ha infatti offerto di contribuire con la somma mensile di € 467, ossia adeguando agli indici Istat l'importo concordato in sede di separazione (€ 400); mentre la resistente ha chiesto, in via principale, l'aumento della somma a € 500, o comunque in misura non inferiore alla somma aggiornata ISTAT di € 466,76. Ebbene, sulla base dei dati già evidenziati, tenuto conto dell'età della minore, dei tempi di visita, dell'utilità che la ricorrente trarrà dall'assegnazione della casa famigliare (del pagamento del mutuo da parte dello ) e della circostanza che l'assegno unico verrà percepito Pt_1 interamente dalla madre, come da concorde richiesta delle parti, il Collegio ritiene equo accogliere la proposta del ricorrente e determinare in € 467 l'importo che questi dovrà versare alla resistente per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia. L'assegno unico (che ammonta a € 233) verrà percepito in esclusiva dalla madre, come da concorde richiesta delle parti.
4. Spese Visto l'esito del giudizio, e tenuto conto che i temi di contrasto tra le parti si sono progressivamente ridotti a fronte di modifiche delle domande intervenute in corso di causa, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 02/05/2009 a Cadelbosco di Sopra (RE) (atto n. 5, parte I, anno 2009);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) per quanto di competenza;
-affida la figlia in via condivisa alle parti, con collocamento presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che il padre possa tenere con sé la minore a week-end alternati, oltre a un giorno infrasettimanale, con alternanza tra le parti per gli spostamenti;
le parti concorderanno il giorno infrasettimanale con almeno due settimane di anticipo;
in difetto di accordo, il giorno sarà determinato nel giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 467 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il protocollo vigente del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla resistente;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 15/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3352/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. BONINI ALESSANDRA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. PAINI ENRICA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 02/05/2009 a CADELBOSCO DI SOPRA (atto n. 5, parte 1, anno 2009). Dal matrimonio è nata la figlia (03/08/2013). La casa coniugale, gravata da mutuo, è di proprietà Per_1 del ricorrente ed è sita a Cadelbosco di Sopra (RE), via Colombo n. 43. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 31/01/2019, che ha stabilito l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre nella casa coniugale, che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati (dal sabato alla domenica sera), oltre a un pomeriggio infrasettimanale. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio la moglie per Parte_1 chiedere che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶ di lavorare come autotrasportatore presso Autogru trasporti srl e di percepire una retribuzione mensile di circa € 2200;
▶ di essere onerato da numerose spese mensili per la rata di mutuo (€ 500), per il canone di locazione (€ 450) e per tre finanziamenti (€ 840);
▶ che la moglie percepisce l'assegno unico in via esclusiva. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e la conferma dell'attuale calendario di visita (con la possibilità di vedere la figlia a week-end alternati, oltre a un pomeriggio infrasettimanale). Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11/03/2025 ha modificato la sua domanda offrendo di corrispondere la somma concordata in sede di separazione con rivalutazione Istat e ha chiesto di adottare il nuovo protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le spese straordinarie. si è costituita e non si è opposta alla pronuncia CP_1 sul to la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la figlia è cresciuta e sono aumentate le sue esigenze e i suoi impegni;
▶che le condizioni economiche delle parti sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso, in quanto il marito ha entrate superiori a quanto dichiarato, mentre lei ha iniziato a lavorare come OSS solo a partire dal 2024. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il padre la incontri a week- end alternati, oltre a un pomeriggio infrasettimanale (il giovedì dalle 17 alle 21) e che sia aumentato l'importo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia a € 500 o comunque in una somma non inferiore alla rivalutazione Istat (€ 466,76), oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. In subordine, ha chiesto che l'assegno di mantenimento sia aumentato a € 700 e che le parti percepiscano a metà l'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 31/01/2019 (doc. 4).
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Quanto alle visite, le parti hanno proposto il medesimo calendario, che corrisponde a quello in atto, rimanendo però controversa l'individuazione del giorno di visita infrasettimanale, dal momento che il ricorrente ha chiesto che questo possa essere concordato dalle parti di volta in volta, mentre la resistente ha chiesto che venga individuato nel giovedì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 21). Ciò posto, dal momento che entrambe le parti hanno rappresentato di non avere giorni lavorativi predeterminati e ritenuto necessario contemperare le esigenze organizzative della madre con il diritto della minore a mantenere una frequentazione regolare con il padre – che potrebbe risultare compromessa dall'individuazione di un giorno prestabilito – il Collegio dispone che le parti concordino il giorno infrasettimanale con almeno due settimane di anticipo. In mancanza di comunicazione degli impegni lavorativi da parte del padre alla madre, il giorno sarà determinato nel giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21. Gli spostamenti saranno a carico delle parti in via alternata.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (11 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quest'ultime possono essere così ricostruite: 1) il resistente è autotrasportatore presso Autogru trasporti srl e ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di circa € 2.200; tuttavia, dalla documentazione reddituale in atti si ricava una retribuzione mensile superiore, calcolata su dodici mensilità, corrispondente a circa € 2.900. Nello specifico, tra il 2021 e il 2023, il ricorrente risulta aver percepito, rispettivamente, le somme nette di € 25.395 (doc. 8); € 33.933 (doc. 9) ed
€ 36.715 (doc. 6 estratto conto del 2023, senza considerare la somma erogata a titolo di tfr). Quanto all'anno 2024, il ricorrente ha percepito, fino al mese di giugno, entrate nette per € 14.570,74, in linea con una retribuzione media mensile di circa € 2.900; è proprietario della casa coniugale, sulla quale grava un mutuo – da lui sostenuto – di € 500; ha, inoltre, allegato di essere onerato da spese per canoni di locazione (€ 450 mensili), per un finanziamento contratto per l'acquisto di una vettura intestata al figlio della (€ 180 mensili) e per ulteriori due CP_1 finanziamenti accesi, rispettiv , presso CO BA (€ 390 mensili) e IT (€ 270 mensili); quest'ultimi due finanziamenti, tuttavia, non possono essere considerati, dal momento che lo non Pt_1 ha allegato alcun elemento per poter valutare la natura e la dei prestiti contratti. 2) la resistente ha iniziato a lavorare come OSS part-time (25 ore settimanali) a partire dal mese di maggio 2024 e dalle buste paga in atti (doc. 6) si ricava che la stessa ha percepito entrate mensili nette per € 11.537,90, di cui € 1.762,53 a titolo di rimborso spese per trasferte, e pertanto, pari a un reddito mensile netto di circa € 1.220. Ha, inoltre, allegato le dichiarazioni dei redditi relative agli 2022 e 2023 che attestano, rispettivamente, un reddito netto di circa € 7.270 ed € 6.125. 3) Le parti sono inoltre beneficiare di un assegno famigliare di € 233, attualmente percepito dalla resistente. Tanto premesso, bisogna osservare come le richieste delle parti siano molto vicine. Il ricorrente ha infatti offerto di contribuire con la somma mensile di € 467, ossia adeguando agli indici Istat l'importo concordato in sede di separazione (€ 400); mentre la resistente ha chiesto, in via principale, l'aumento della somma a € 500, o comunque in misura non inferiore alla somma aggiornata ISTAT di € 466,76. Ebbene, sulla base dei dati già evidenziati, tenuto conto dell'età della minore, dei tempi di visita, dell'utilità che la ricorrente trarrà dall'assegnazione della casa famigliare (del pagamento del mutuo da parte dello ) e della circostanza che l'assegno unico verrà percepito Pt_1 interamente dalla madre, come da concorde richiesta delle parti, il Collegio ritiene equo accogliere la proposta del ricorrente e determinare in € 467 l'importo che questi dovrà versare alla resistente per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia. L'assegno unico (che ammonta a € 233) verrà percepito in esclusiva dalla madre, come da concorde richiesta delle parti.
4. Spese Visto l'esito del giudizio, e tenuto conto che i temi di contrasto tra le parti si sono progressivamente ridotti a fronte di modifiche delle domande intervenute in corso di causa, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 02/05/2009 a Cadelbosco di Sopra (RE) (atto n. 5, parte I, anno 2009);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) per quanto di competenza;
-affida la figlia in via condivisa alle parti, con collocamento presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che il padre possa tenere con sé la minore a week-end alternati, oltre a un giorno infrasettimanale, con alternanza tra le parti per gli spostamenti;
le parti concorderanno il giorno infrasettimanale con almeno due settimane di anticipo;
in difetto di accordo, il giorno sarà determinato nel giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 467 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il protocollo vigente del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla resistente;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 15/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli